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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/11/2025, n. 11577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11577 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 14945+27430/2025 all'udienza del 13/11/2025, mediante lettura, la seguente sentenza TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni De Francesco pec Parte_1
giusta delega su foglio separato;
Email_1
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pt. rappresentato e difeso dall'avv.Gustavo Iandolo pec CP_1 CP_ avv.gustavo. giusta procura notarile Email_2
RESISTENTE
Oggetto : fondo garanzia
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi separatamente depositati e poi riuniti il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire:
“1)- accertare e dichiarare il diritto del sig. al pagamento del FR e Parte_1 delle ultime tre mensilità di competenza del Fondo di Garanzia e, conseguentemente, condannare l a corrispondere in favore del ricorrente la complessiva somma di €. CP_1
7.500,83 (di cui €. 6.125,22 a titolo di ultime tre mensilità ed €. 1.375,61 a titolo di FR), oltre ad interessi e rivalutazione come per legge”( fascicolo rg n 14945)
“1)- accertare e dichiarare il diritto del sig. al pagamento del FR e Parte_1 delle ultime tre mensilità di competenza del Fondo di Garanzia e, conseguentemente, condannare l a corrispondere in favore della ricorrente la complessiva somma di €. CP_1
6.119,27, o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, da liquidarsi, se del caso, ex art. 432 c.p.c.; oltre ad interessi e rivalutazione come per legge”( fascicolo rg n 27430/25) Vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. A sostegno del primo ricorso assumeva di aver lavorato dal 5/7/22 al 24/7/23 per BM NS RL;
che il rapporto si risolveva per dimissioni;
che non era stato retribuito per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2023 e non era stato corrisposto il FR;
che il Tribunale di Roma aveva emesso il decreto ingiuntivo n 101/2024 ingiungendo alla società il pagamento della somma di euro 9.542,57 oltre accessori;
che il pignoramento aveva esito negativo;
che la sede legale era presso un commercialista;
che la società era subappaltatrice di lavori di facchinaggio nel settore logistica , senza una sede operativa;
che in tre anni aveva modificato i suoi organi e non aveva mai disposto il deposito dei bilanci;
che in data 25/1/24 presentava istanza di fallimento rigettata per l'esiguità del credito;
che veniva presentata istanza al Fondo di garanzia per le ultime tre mensilità , maggio,giugno e luglio 2023 per euro 6.125,22 e per FR per euro 1.375,61 ; che l' rigettava l'istanza ; che sussisteva il CP_1 diritto al pagamento di quanto richiesto al Fondo. Con il ricorso iscritto al rg n 27430/25 il ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze della dal 9 giugno 2020 ; che il rapporto terminava il 5 luglio 2022 Controparte_2 quando al ricorrente gli veniva chiesto di dimettersi per essere assunto da una nuova società costituita, la BM Trasporti, poi resasi subito insolvente;
che la società non pagava le ultime mensilità ed il FR;
che veniva emesso dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo n 6973 /23 per la somma di euro 5.350,85 a titolo della mensilità di giugno 2022 e FR;
che il decreto veniva dichiarato esecutivo in data 2/4/24 per mancata opposizione;
che la società veniva dichiarata fallita;
che a seguito di istanza il ricorrente veniva ammesso al passivo per la somma di euro 6.119,27 a titolo di ultima mensilità e tfr , somma ricalcolata dalla curatela;
che presentata istanza di accesso al l' non provvedeva al pagamento nel termine CP_3 CP_1 di 60 giorni;
che veniva presentato ricorso amministrativo, rigettato in quanto il ricorso doveva essere presentato dopo i 120 giorni , tempo necessario per maturare il silenzio rifiuto, e non dopo i 60 giorni;
che il doveva pagare la somma richiesta . CP_3
Concludeva come sopra Si costituiva nel primo fascicolo l' che deduceva non avere parte ricorrente agito in base CP_1 al decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo , non avere dimostrato l'insufficienza delle garanzie patrimoniali della società nonostante tale documentazione gli fosse stata richiesta il 14/2/25; eccepiva la prescrizione delle somme pretese, considerando che in caso di insolvenza del datore di lavoro il fondo si accollava ex lege il debito del datore con la conseguenza che tra l'obbligazione del datore e quella del fondo operavano le norme sulla solidarietà , compresa quella secondo cui la rinuncia a far valere la prescrizione da parte di uno dei debitori in solido non aveva effetto per gli altri;
che in ogni caso la somma richiesta superava il massimale e pertanto spettava a controparte la somma di euro 3.733,08 nei limiti del massimale . Si costituiva l' anche nel fascicolo rg n 27430/25 deducendo che il FR era stato CP_1 corrisposto per la somma di euro 3.334,29 come richiesta dallo stesso lavoratore in sede di ricorso per DI, essendo la maggiore somma di euro 4.102,71 calcolata dal curatore in sede fallimentare e dovuta a titolo di FR composta da euro 3.334,29 a titolo di FR ed euro 768,42, a titolo di interessi e rivalutazione monetaria calcolati “dal dì del dovuto fino alla data di dichiarazione di insolvenza” e riconosciuti dal Fondo dalla cessazione del rapporto al soddisfo;
che per la mensilità di giugno 2022 la stessa non era dovuta, non rientrando la mensilità di giugno 2022, nei dodici mesi che precedevano la data del 13/06/2024 di deposito del ricorso di cui all'articolo 37, comma 2, del CCII nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, né la data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo coincidente con il 6/12/2023. Concludeva chiedendo di rigettare il ricorso introduttivo del giudizio, in quanto infondato in fatto e diritto per l'importo chiesto a titolo di ultime mensilità e per l'importo chiesto a titolo di FR eccedente la somma lorda di euro 3.334,29 liquidata dall' CP_1
Le cause venivano riunite e la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza Occorre ai fini dell'esame delle domande oggetto del presente giudizio riepilogare la disciplina in materia L'art 2 c 5 della L 297/82 stabilisce :
“Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”. Il Dlgs n 80 del 1992 stabilisce : Art. 1 - (Garanzia dei crediti di lavoro)
“1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2. 2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Art. 2 - (Intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297)
“1.Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali……………………………. 5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.” Ciò detto, per quanto riguarda la domanda relativa al rapporto con periodo Controparte_4
5/7/22 -24/7/23 ,il credito è stato accertato dal decreto ingiuntivo n 101/24 provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Roma . Detto decreto è stato notificato il 9/1/24 ed esiste agli atti la dichiarazione della cancelleria che alla data del 5/2/25 non risultava fatta opposizione , pur non essendovi il decreto di definitiva esecutività del giudice.In ogni caso la legge non richiede per l'accesso al Fondo che il decreto ingiuntivo sia definitivamente esecutivo, essendo necessario che il credito sia stato accertato giudizialmente e che sia esecutivo , anche in via provvisoria , purchè sia stata esperita la procedura esecutiva Il ricorrente in base al titolo costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ed al precetto ha , tramite ufficiale, proceduto al pignoramento presso la sede legale della società posta presso lo studio di un commercialista, come da visura in atti , studio in cui si è recato l'ufficiale giudiziario, il quale, non avendo rinvenuto beni della società, ha redatto verbale di pignoramento negativo . Dalla visura non emergono altre sedi operative della società ove esperire ulteriori tentativi di pignoramento;
inoltre, parte ricorrente ha anche presentato istanza di fallimento rigettata il 25/9/24 dal Tribunale fallimentare per l'esiguità del credito .
Ora la Suprema Corte ha affermato che “In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l ex CP_1 art. 2 della l. n. 297 del 1982, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili "de jure" alla persona del debitore, come ad esempio quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito fondata sul rilievo che il ricorrente si era limitato all'infruttuosa esecuzione mobiliare senza nulla documentare in ordine alla consistenza del patrimonio immobiliare del debitore).” (Cass 17593/13 ). Nel caso in esame , avendo il ricorrente posto in essere un serio ed adeguato esperimento dell'esecuzione forzata ed essendo stato infruttuoso il pignoramento , non sussistendo altre sedi ,la domanda deve essere accolta . Ciò detto, l' nel presente giudizio ha eccepito la prescrizione . CP_1
Sul punto si ricorda che ai sensi dell'art. 2, comma 5, del d. lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 il diritto al pagamento delle ultime tre mensilità si prescrive in un anno. La Suprema Corte ha stabilito “il diritto del lavoratore di ottenere dall , quale gestore CP_1 del Fondo di garanzia, il pagamento dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, si prescrive nel termine di un anno che, nel caso di datore di lavoro non assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, decorre dal momento in cui il lavoratore medesimo, in seguito all'esperimento dell'esecuzione forzata, ha avuto cognizione o avrebbe dovuto avere cognizione dell'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali, adoperandosi con una condotta improntata all'ordinaria diligenza per ottenere, ai sensi dell'art. 518 c.p.c., la consegna del processo verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario.”(Cass 1771/23) ed ancora ha affermato che “Il diritto del lavoratore di ottenere dall , in caso CP_1 di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione di emolumenti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei CP_1 confronti del Fondo di garanzia. (Cass 17643/20) Lo stesso principio è stato enunciato per il FR pur se la norma dell'art 2 c 5 del d.lgs. n. 80 del 1992 riguarda i crediti diversi dal FR , affermandosi che “il diritto del lavoratore di ottenere dall , in caso di insolvenza del CP_1 datore di lavoro, la corresponsione del FR a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982, ha natura previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, sicché, restando esclusa la fattispecie di obbligazione solidale, il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto, nei confronti del Fondo, durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro;
poiché il diritto si perfeziona, non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), la prescrizione decorre, in forza dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona anche la proponibilità della domanda all' .” ( Cass CP_1
26819/2016) . Con riferimento alla pretesa del FR si ritiene poi che la prescrizione non sia annuale ma quinquennale ,essendo la disposizione di cui all' art 2 comma 5, del d. lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 riferita ai rediti diversi dal FR . Nel caso in esame essendo intervenuto il pignoramento negativo in data 28/2/24 ed essendo intervenuta la domanda di accesso al fondo in data 9/10/24 nessuna prescrizione si è maturata Deve però accogliersi l'eccezione dell' sul massimale costituente il limite di pagamento CP_1 ai sensi dell' art 2 c 2 Dlgs 80/92, per cui in luogo della somma di euro 6125,22 richiesta a titolo di ultime tre mensilità, va corrisposta la somma lorda di euro 3.733, 08 per le tre mensilità oltre euro 1375,61 per FR. Sulla somma di euro 3733,08 saranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi dalla domanda all' per le ultime mensilità , come previsto CP_1 dall' art 2 c 5 Dlgs 80/92 e sulla somma di euro 1375,61 dovuta per FR saranno dovuti la rivalutazione ed interessi dalla cessazione del rapporto ( Cass sez un 14220/22) Per quanto riguarda la domanda di cui al fascicolo Rg n 27430/25 il ricorrente è stato ammesso al passivo con decreto del giudice delegato al posto cronologico n.2 , il decreto è stato reso esecutivo in data 02/04/2025 . L'ammissione è avvenuta per la somma di euro 2.016,56 a titolo di mensilità di mese giugno 2022 e per la somma di euro 4102,71 a titolo di FR costituito da euro 768, 42 per rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto fino alla dichiarazione dello stato di insolvenza ed euro 3.334,29 per sorte . L' ha accolto la domanda presentata il 15/5/25 con provvedimento del 21/10/25 CP_1 liquidando solo la somma del FR pari ad euro 3.113, 54 al netto degli oneri fiscali per euro 853,94 comprensiva della rivalutazione per euro 279,08 ed interessi per euro 354,11 al 21/10/25, come da documentazione depositata dall' al doc 9 CP_1
Si ritiene che essendo corretta la somma netta di euro 3113,54 l' deve, però, essere CP_1 condannato al pagamento della ulteriore somma dovuta per rivalutazione ed interessi dalla cessazione del rapporto (Cass sez un 14220/22) che appare superiore a quella liquidata se si considera che il curatore aveva già alla data dell'insolvenza quantificato la rivalutazione e gli interessi per una somma superiore pari ad euro 768,42 calcolata dal dovuto alla data di dichiarazione stato insolvenza , e risultando la somma dovuta ancora superiore dovendo essere calcolata dalla cessazione del rapporto al pagamento , detratto quanto tale titolo percepito . Per quanto attiene la mensilità di giugno 2022 l'art 2 del Dlgs n 80 del 1992 stabilisce che il Fondo paga i crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1, nel caso di specie coincidente con la sentenza dichiarativa di fallimento del 4/12/24 . Pertanto il mese di giugno 2022 si colloca fuori della portata della garanzia . Di nessun rilievo è poi la questione relativa all'assunto ritardo del pagamento . Deve pertanto condannarsi l' , con riferimento al rapporto con la BM NS RL, al CP_1 pagamento della somma di euro 3733, 08 per le tre mensilità oltre euro 1.375,61 per tfr oltre rivalutazione ed interessi su entrambe le somme con le decorrenze sopra specificate e, con riferimento al rapporto con la con la al pagamento della Controparte_2 rivalutazione ed interessi sul FR come sopra specificato
Rigetta la domanda relativa al pagamento della mensilità di giugno 2022 Le spese , considerato che il primo ricorso è stato accolto per una somma minore ed il secondo ricorso è stato accolto solo per la rivalutazione ed interessi sul FR pur se il pagamento del FR è intervenuto durante il presente giudizio il 5/9/25 , seguono la soccombenza parziale
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese : dichiara il diritto a percepire le ultime tre mensilità ed il tfr con riferimento al rapporto con la e per l'effetto condanna l' al pagamento della somma di euro Controparte_4 CP_1
3.733,08 per le tre mensilità oltre euro 1375,61 per FR oltre rivalutazione ed interessi come indicato in motivazione;
dichiara il diritto a percepire , con riferimento al rapporto con , la Controparte_2 rivalutazione e gli interessi dalla cessazione del rapporto al pagamento detratto quanto corrisposto con condanna al pagamento della predetta somma rigetta per il resto i ricorsi condanna l' al pagamento di due terzi delle totali spese di lite liquidate in euro 3.551,00 CP_1 oltre iva cpa e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Roma 13/11/25 Il giudice