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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3408 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 2461 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: pagamento di compensi professionali e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Napoli alla Via G. Porzio, Centro Direzionale, Isola A/3, scala B presso l'avv. Renato D'Isa (C.F.
) da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello. CodiceFiscale_2
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso TR P.IVA_1
dall'avv. Pierfrancesco Rina (CF: ) dell' CodiceFiscale_3 Controparte_2
giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello, con domicilio eletto
[...]
da entrambi nel Palazzo Municipale in Piazza Cota.
APPELLATO
NONCHE'
nato a [...] il [...] (CF: ) ed elettivamente domiciliato CP_3 CodiceFiscale_4
in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 112 presso l'avv. Corrado Faralla (CF: ) che lo CodiceFiscale_5
rappresenta e difende in virtù di procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica.
APPELLATO
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “L'appellante - nel riportarsi integralmente ai propri atti difensivi - nell'impugnare
CP_ estensivamente la comparsa di costituzione del tutto infondata in fatto ed in diritto dell'appellato Avv. ,
nonché quella del , quest'ultima ultra tardiva, e pertanto tutta la documentazione TR
prodotta e le eccezioni di merito sono da ritenere inammissibili oltre che infondate, in forza di quanto già scritto
nel proprio atto d'appello, per lo effetto, conclude ed insiste per l'accoglimento dell'appello spiegato: 1) di cui
al motivo n. 1) da pag. 10, da ritenersi integralmente qui trascritto, e per lo effetto annullare e/o modificare
l'ordinanza di prima grado con le consequenziali statuizioni di legge e, per lo effetto, estendere nei confronti
dell'appellato in forza dell'azione di garanzia ex art. art. 67 del d.P.R. n. 268/1987 ed art. 28 del CP_1
CCNL 14.9.2000 per i dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali, applicabile alla fattispecie
CP_ ratione temporis ex art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001, la domanda dell'appellato Avv. per il pagamento
degli onorari del giudizio penale e del presente giudizio, ritenuto il chiamato quale garante proprio del credito
per cui si agisce, in forza della previsione di legge, affinché l'appellante, dal medesimo TR
CP_
, possa essere manlevato e garantito da ogni pretesa di tipo economico dell'appellato Avv. .
[...]
Conseguentemente condannare il al pagamento delle somme, così come liquidate TR
nell'ordinanza oggi impugnata in favore di chi di dovere;
di cui al motivo n. 2) da pag. 25, da ritenersi
integralmente qui trascritto, e per lo effetto annullare e/o modificare l'ordinanza di prima grado con le
consequenziali statuizioni di legge e, per lo effetto, in ogni caso compensare parzialmente le spese di primo
grado; Si abbiano, poi qui trascritte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., tutte le eccezioni assorbite
ed ex art. 345 c.p.c. vengano ammesse le richieste istruttorie, se ritenute necessarie. Infine, si chiede - con
riforma della statuizione di primo grado e quale motivo espresso di impugnativa - condannare la parte
appellata al pagamento di spese, diritti ed onorari di tutti gradi di giudizio, in TR
virtù del principio della soccombenza, da attribuirsi al sottoscritto Avv. Renato D'Isa, che si dichiara
anticipatario ex art. 93 c.p.c., con maggiorazioni di onorari del 30% per la redazione con tecnica informatica
dell'atto e nel caso di accoglimento del solo motivo n. 2) compensare integralmente le spese del presente
giudizio di appello. Si chiede, pertanto, riservarsi la causa in decisione con assegnazione dei termini”.
PER IL (si riporta il contenuto delle note in sostituzione dell'udienza del TR
15.02.2024 stante l'omesso deposito delle successive note sostitutive dell'udienza del 28.03.2025): “Con il
pagina 2 di 17 presente atto, la difesa di parte appellata, ut sopra rappresentata e difesa, si riporta alla propria comparsa
difensiva di costituzione e a tutti i propri atti, scritti e verbali di causa ed a tutto quanto ivi dedotto, prodotto,
eccepito, e richiesto, che si intende qui per ripetuto e trascritto, chiedendone l'integrale accoglimento, con
totale rigetto delle domande di controparte e conferma della sentenza di primo grado. Questa difesa si riporta
alle eccezioni già sollevate nei propri scritti difesivi, e chiede decidersi la causa, riportandosi alle conclusioni
già formulate in comparsa di costituzione che qui s'intendono riprodotte. Con vittoria di spese in favore del
sottoscritto difensore, con distrazione delle spese quale antistatario;
il tutto previa acquisizione del fascicolo di
primo grado”.
PER SI IZ: “Con ordinanza fuori udienza le parti venivano invitate al deposito di note scritte in
sostituzione dell'udienza fissata per il 28 marzo 2025. Il sottoscritto procuratore, nel riportarsi ancora una volta
alla propria comparsa di costituzione e risposta, ne chiede l'integrale accoglimento con vittoria di spese di lite.
Si impugna ancora una volta l'avverso atto di appello, per quanto di ragione, nonché ogni documento prodotto,
poiché infondato in fatto ed in diritto. S'impugna, inoltre, ancora una volta la comparsa di costituzione del
, per quanto di ragione ed in contrasto con le proprie eccezioni e conclusioni. Si chiede la TR
decisione della causa”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. depositato il 13.03.2020 l'avv. ha riferito di essere stato CP_3
nominato difensore di fiducia di nel procedimento penale a suo carico celebratosi innanzi al Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata e definito tramite sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto del
13.11.2017 prestando la propria attività sia nella fase cautelare che in quella innanzi al GUP, al GIP e, da ultimo,
in dibattimento.
Tanto premesso l'istante, assumendo di aver maturato per l'attività difensiva svolta un compenso di €
19.044,00, oltre spese non imponibili ed accessori di legge, del quale aveva vanamente domandato il versamento, ha chiesto al Tribunale di Torre Annunziata di condannare il al pagamento di detta Parte_1
somma o del diverso importo ritenuto congruo ai sensi del D.M. n. 55/2024.
costituitosi tempestivamente in giudizio, ha formulato contestazioni in merito al Parte_1
quantum debeatur instando per la sua riduzione.
Il resistente ha inoltre chiesto ed ottenuto un differimento della prima udienza per chiamare in causa il pagina 3 di 17 da cui essere manlevato in base all'art. 67 del D.P.R. n. 268 del 1987 ed all'art. 28 TR
del C.C.N.L. 14.09.2000 dei dipendenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali, applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 69 del D. lgs. n. 165/2001.
Il , nonostante la rituale vocatio in ius, non si è costituito onde si è TR
proceduto in sua contumacia.
La causa è stata quindi decisa con ordinanza rep. n. 1395 del 23.04.2021, comunicata il 26.04.2021, la quale ha accolto la pretesa attorea per quanto di ragione condannando al pagamento in favore Parte_1
dell'avv. del compenso professionale di € 6.750,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso CP_3
delle spese processuali sostenute dal ricorrente, mentre ha rigettato la domanda proposta dal resistente contro il
. TR
Detta ordinanza, per quanto in questa sede rileva, è stata così motivata: “La nomina in data 13 maggio
2013 dell'avv. quale difensore di fiducia di nel procedimento penale che lo ha CP_3 Parte_1
visto indagato e poi imputato dei reati p. e p. dagli artt. 81 e 640 comma II n. 1 c.p., 340, e 314 c.p. emerge per
tabulas, e non è oggetto di contestazione tra le parti (cfr. documentazione in atti ).
Al resistente è stato contestato di aver: capo h) più volte, in esecuzione di un medesimo disegno
criminoso, indotto in errore i responsabili del circa la propria presenza in ufficio TR
timbrando il cartellino ma allontanandosi non visto senza alcuna autorizzazione e si procurava quindi un
ingiusto profitto (la retribuzione spettantegli quale impiegato al , con la qualifica TR
di autista) con correlativo altrui danno patrimoniale;
capo i) di aver nelle circostanze indicate al capo h), con la
condotta sopra descritta, più volte cagionato un'interruzione e turbato la regolarità del funzionamento
dell'Ufficio Stato Civile del Comune di;
J) di aver più volte, quale esecutore, del TR [...]
, per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o la disponibilità della vettura Fiat Panda TR
C tg DZ 460 CB e della vettura Alfa 159 targata DE 173 BT intestate e di proprietà del comune CP_1
, se ne appropriava adoperandole per scopi personali (cfr. sentenza di assoluzione versata in atti).
[...]
CP Ritualmente depositati vi sono l'istanza di revoca della misura cautelare richiesta dall'avv.
nell'interesse del al GIP del Tribunale di Torre Annunziata, l'avviso di conclusione delle indagini Parte_1
preliminari, il verbale dell'udienza dibattimentale del 06.04.2017 in cui il è stato escusso come teste, Parte_1
la sentenza conclusiva di assoluzione del con la formula “perché il fatto non sussiste” (cfr. Parte_1
pagina 4 di 17 documentazione in atti).
CP_ Il non contesta l'effettivo espletamento da parte dell'avv. di attività difensiva nel suo Parte_1
interesse, ma contesta la richiesta di compensi effettuata più volte per lo stesso tipo di attività, o per attività non
provata, e chiede l'applicazione dei minimi tabellari e la valutazione soltanto delle fasi processuali
effettivamente svolte. Incontestato l'an debeatur, occorre dunque procedere alla determinazione del quantum
CP_ debeatur. In primo luogo deve rilevarsi che il rapporto di mandato professionale dell'avv. si è concluso
sotto la vigenza del D.M. 55/2014, sicché le rese prestazioni professionali devono essere liquidate sulla base dei
parametri del richiamato decreto ministeriale (…).
Ai fini della decisione della lite giova quindi richiamare il disposto di cui all'art. 12 D.M. 55/2014, alla
luce del quale: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei
parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in
ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Come affermato dalla Suprema Corte “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m.
n. 55 del 2014…non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di
determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento
costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione
professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di
scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in
forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di
liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 25.05.2020, n. 9542).
Tanto chiarito appare congruo al giudicante liquidare in favore dell'avv. per l'attività CP_3
prestata nell'interesse di nel giudizio penale svoltosi innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, Parte_1
in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 i seguenti compensi:
(richiesta al Gip revoca misura cautelare): fase di studio: euro 360,00 valore Parte_2
medio; fase introduttiva del giudizio: euro 1.170,00 valore medio;
fase decisionale: euro 1.350,00 valore medio;
totale euro 2.880,00.
PROCEDIMENTO innanzi al tribunale in composizione collegiale: fase di studio: euro 450,00 valore
pagina 5 di 17 medio; fase introduttiva del giudizio: euro 720,00 valore medio;
fase dibattimentale: euro 1.350,00 valore
medio; fase decisionale: euro 1.350,00 valore medio;
totale euro 3.870,00.
Tenuto conto della pluralità delle imputazioni, della durata del processo, dell'esito favorevole
conseguito non sussistono ragioni per discostarsi dai parametri medi di cui al DM/2014 per le attività il cui
svolgimento risulta documentato in atti, mentre nulla si riconosce per fasi processuali in relazione alle quali non
è documentata alcuna attività, né tantomeno per spese non documentate.
In definitiva si accerta e dichiara che in relazione all'attività espletata dall'avv. Parte_1
nel suo interesse, in relazione al procedimento penale innanzi indicato, è tenuto al pagamento nei CP_3
confronti di quest'ultimo della complessiva somma di euro 6.750,00 a titolo di competenze come sopra
dettagliatamente determinata…oltre oneri (spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA) come per legge.
Resta da esaminare la domanda di garanzia spiegata dal nei confronti del Parte_1 TR
, in persona del Sindaco p.t.
[...]
All'uopo il ha invocato l'applicazione dell'art. 67 del D.P.R. 268/87 e dell'art. 28 del Parte_1
C.C.N.L. del 14.09.2000 per i dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali, applicabile alla
fattispecie ratione temporis ex art. 69 del d.lgs. 165/2001, allegando di aver ottenuto il gradimento del
[...]
CP_
nella scelta dell'avv. e che, pertanto, era l'Ente Pubblico a dover sostenere i costi TR
della difesa.
Ai sensi dell'art. 67 citato, abrogato dall'articolo 62, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, con la
decorrenza ivi indicata, “L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un
procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente
connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a
condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua
difesa in ogni grado di giudizio”.
La materia è ancora regolata dall'Art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000, per il personale del
Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, applicabile alla fattispecie ratione temporis, che riproduce
sostanzialmente il testo dell'art. 67 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268. Si prevede che “l'ente, anche a tutela dei
pagina 6 di 17 propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei
confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e
all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di
interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di
comune gradimento”.
La giurisprudenza in sede di legittimità ha più volte evidenziato, come si desume dal dettato normativo,
che nel nostro ordinamento manca un principio generale che consenta di affermare, indipendentemente dalla
fonte normativa settoriale e a prescindere dai limiti in cui il diritto viene conformato, l'esistenza di un
generalizzato diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che nel rapporto di lavoro alle dipendenze
di un'amministrazione pubblica, l'ente datore di lavoro non è tenuto a rimborsare le spese legali sostenute dal
dipendente per la difesa nel processo penale, per addebiti relativi alla attività svolta, se non vi è stata alcuna
condivisione nella scelta del legale. La norma sul patrocinio legale opera, inoltre, previa valutazione da parte
dell'ente dell'assenza di possibili conflitti di interesse con il dipendente (cfr. Cassazione civile sez. lav.
04.12.2018, n. 313249).
È necessario, dunque, che la condotta addebitata al dipendente non sia frutto di iniziative autonome,
contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà dell'ente, secondo una valutazione ex ante che
prescinde dall'esito del giudizio penale (cfr. Cassazione civile sez. lav., 04.12.2018, n. 313249; Cassazione
civile sez. I, 31.01.2019, n. 3026).
Riassumendo i termini della questione, la Suprema Corte ha ribadito, sulla scia di una consolidata
giurisprudenza, che: “la disposizione è strutturata nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto
non già il rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma l'assunzione
diretta degli oneri di difesa sin dall'inizio del procedimento, con nomina di un difensore di fiducia di comune
gradimento (Cass. S.U. 13.03.2009 n. 6227).
Detto obbligo, inoltre, è subordinato all'esistenza di ulteriori condizioni perché l'assunzione diretta
della difesa del dipendente è imposta all'ente solo nei casi in cui, non essendo ipotizzabile un conflitto di
interessi, attraverso la difesa del dipendente incolpato il datore di lavoro pubblico agisca anche “a tutela dei
propri diritti e interessi” (in tal senso Cass. 31.10.2017 n. 25976).
pagina 7 di 17 Chiaro quindi che, se il dipendente aspira al coinvolgimento dell'ente quanto alle spese legali, deve
seguire la procedura prevista dalla norma e, proprio perché gli interessi non sono solo quelli esclusivi del
dipendente ma coinvolgono anche l'ente di appartenenza, il legale deve essere scelto preventivamente e
concordemente tra le parti. Consegue quindi anche che il dipendente debba non solo avanzare la istanza di
assistenza legale e/o assunzione degli oneri di difesa ma, ancor prima, comunicare la instaurazione del
procedimento penale proprio per permettere all'ente di evitare che l'esito della vicenda processuale possa
ripercuotersi negativamente sui suoi interessi e sulla sua immagine pubblica.
L'accollo pubblico delle spese legali, in definitiva, deve passare attraverso l'apprezzamento della parte
datoriale della ricorrenza, nello specifico caso, dei presupposti previsti dalla legge e, quindi, alla constatazione,
oltre che della stretta connessione del processo subito dal dipendente alla funzione pubblica esercitata, della
definizione del processo con una sentenza di assoluzione che espressamente accerti l'assenza nel dipendente
dell'elemento del dolo o della colpa grave, ma anche della carenza di un conflitto di interessi della
amministrazione con gli atti o la condotta incriminata.
Nel caso in esame non risultano sussistenti i presupposti previsti per l'accollo diretto delle spese legali
da parte del . TR
CP_ In particolare, posto che oggetto del presente giudizio sono le competenze spettanti all'avv. per
l'attività difensiva esercitata in favore del nel procedimento penale che lo ha visto imputato, deve Parte_1
CP_ rilevarsi che non vi è evidenza documentale di alcuna espressione di gradimento dell'avv. per la difesa del
. Si rileva, infatti, come del resto riconosciuto dallo stesso resistente, che la richiesta di gradimento Parte_1
inoltrata all'ente in data 11.07.2013 è rimasta priva di riscontro, e risulta peraltro per tabulas che la predetta
richiesta è successiva all'avvenuta nomina del difensore da parte del , risalente al maggio 2013, Parte_1
laddove il rimborso delle spese legali prevede tra i suoi presupposti la verifica dell'assenza di una posizione di
conflitto tra il dipendente e l'Ente da verificare ed esaminare ex ante mediante la formalizzazione del
gradimento di un legale di fiducia individuato in accordo con l'Amministrazione; la mancanza di tale accordo
preventivo rappresenta causa ostativa al riconoscimento del rimborso ex post (cfr. Cass. 2017/25976 che
richiama Cass. S.U. 13.3.2009 n. 6227, da ultimo in linea di continuità, Cass. 31324/2018).
Non è dunque sufficiente a far ritenere sussistente la legittimazione passiva del TR
rispetto alla domanda di manleva il mero rilievo che le condotte ascritte al , e dalle quali
[...] Parte_1
pagina 8 di 17 poi è stato assolto, sono state pacificamente poste durante l'espletamento del servizio e nell'assolvimento di
obblighi istituzionali.
La domanda di manleva va dunque rigettata. Le spese di lite del presente procedimento seguono la
soccombenza (…)”.
§§§§§§
Con atto notificato il 24.05.2021 ed iscritto a ruolo l'01.06.2021 ha proposto Parte_1
tempestivo appello avverso tale ordinanza chiedendo a questa Corte di riformarla accogliendo le seguenti richieste: “…estendere nei confronti dell'appellato in forza dell'azione di garanzia ex art. art. 67 del CP_1
d.P.R. n. 268/1987 ed art. 28 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie
locali, applicabile alla fattispecie ratione temporis ex art. 69 del d. lgs. n. 165 del 2001, la domanda
CP_ dell'appellato Avv. per il pagamento degli onorari del giudizio penale e del presente giudizio, ritenuto il
chiamato quale garante proprio del credito per cui si agisce, in forza della previsione di legge, affinché
l'appellante, dal medesimo , possa essere manlevato e garantito da ogni pretesa di TR
CP_ tipo economica dell'appellato Avv. . Conseguentemente condannare il al TR
pagamento delle somme, così come liquidate nell'ordinanza oggi impugnata, in favore di chi di dovere;
2)…in
ogni caso compensare parzialmente le spese di primo grado;
B) In ogni caso, sin da ora e solo qualora nelle
more del giudizio di appello, spontaneamente o in sede di esecuzione, dovessero essere pagate, senza alcuna
acquiescenza, le somme dovute per le spese legali, si chiede, a seguito dell'accoglimento dell'appello, espressa
condanna di restituzione delle stesse somme. C) Si abbiano, poi, qui trascritte, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 346 c.p.c., tutte le eccezioni assorbite ed ex art. 345 c.p.c. vengano ammesse le richieste istruttorie, se
ritenute necessarie. D) Infine, si chiede -con riforma della statuizione di primo grado e quale motivo espresso di
impugnativa - di condannare la parte appellata al pagamento di spese, diritti ed TR
onorari di tutti i gradi di giudizio in virtù del principio della soccombenza, da attribuirsi al sottoscritto
Avvocato Renato D'Isa, che si dichiara anticipatario ex art. 93 c.p.c., con maggiorazioni di onorari del 30% per
la redazione con tecnica informatica dell'atto e nel caso di accoglimento del solo motivo n. 2) compensare
integralmente le spese del presente giudizio di appello”.
§§§§§§
L'avv. , costituitosi in giudizio, ha resistito all'appello di cui ha chiesto il rigetto con CP_3
pagina 9 di 17 vittoria delle spese del grado.
Si è costituito anche il che ha a sua volta chiesto il rigetto dell'appello con TR
vittoria delle spese processuali.
La causa, acquisita la visibilità telematica del fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza in seguito sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è
stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Con il primo motivo di gravame lamenta: “violazione e/o falsa applicazione di legge” Parte_1
ed in specie “degli articoli 32, 112 e 115 c.p.c. ed art. 67 del d.P.R. n. 268/1987 ed art. 28 del CCNL 14.9.2000
per i dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali, applicabile alla fattispecie ratione temporis
ex art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001”.
Nell'illustrare tale doglianza l'appellante deduce che erroneamente il tribunale oplontino ha respinto la domanda di garanzia proposta contro il in ragione della mancata espressione di TR
gradimento dell'avv. da parte dell' . CP_3 Controparte_4
Sostiene in particolare l'appellante che il diritto del dipendente pubblico a che l'Amministrazione di appartenenza si faccia carico delle spese della sua difesa in sede penale non è subordinato ad alcuna valutazione di opportunità insorgendo al ricorrere di talune condizioni oggettive che l'Ente è chiamato semplicemente a verificare. Ne conseguirebbe che all'atto di gradimento non può attribuirsi alcun effetto costitutivo del diritto in parola, trattandosi di una mera ratifica della scelta operata dal dipendente, né il mancato rilascio del gradimento da parte dell'Ente costituirebbe un ostacolo al rimborso delle spese legali sostenute qualora ricorrano i presupposti di legge per l'insorgenza del diritto.
Gli atti con cui la Pubblica Amministrazione verifica la sussistenza delle condizioni legali di insorgenza del diritto avrebbero, in altri termini, un contenuto meramente ricognitivo non spettando alla P.A. alcuna valutazione discrezionale quanto all'assunzione dei costi di assistenza legale del dipendente il quale deve limitarsi a comunicare il nominativo del difensore prescelto in vista dell'espressione di un “gradimento” che non ha effetti vincolanti per quel concerne la sussistenza o meno delle condizioni legali di insorgenza del diritto ma pagina 10 di 17 assolve alla diversa funzione di contemperare l'interesse del dipendente a non sobbarcarsi i gravosi costi della propria difesa rispetto a fatti connessi all'esercizio delle sue funzioni con l'interesse dell'Amministrazione a contenere entro limiti di spesa congrui l'onere economico dei compensi professionali posto a suo carico ex lege.
Una volta fornita con la comunicazione dell'avvio del giudizio la possibilità di concertare la scelta del difensore, la mancata approvazione del nominativo indicato senza proporre un'alternativa o, come nel caso di specie, il silenzio serbato dall'Ente non potrebbe pertanto avere alcuna valenza preclusiva se sussistono le condizioni legali per l'accollo delle spese di difesa del dipendente.
Dette condizioni legali, a giudizio dell'appellante, devono ritenersi esistenti nel caso di specie. Ciò in quanto, dall'esame dei capi di imputazione del giudizio penale, emerge che le condotte ascritte al Parte_1
sarebbero state tenute nell'assolvimento degli obblighi istituzionali connessi alle sue mansioni lavorative,
facendo esse riferimento a “reati propri” che possono essere posti in essere solo da chi ricopre una specifica posizione o riveste una particolare qualifica di pubblico ufficiale. Sarebbe inoltre evidente la coincidenza di interessi tra il dipendente e l'amministrazione di appartenenza - attesa l'immedesimazione del soggetto, quale organo, con l'Amministrazione - resa ancor più manifesta dal fatto che il non si è attivato in via CP_1
amministrativa, disciplinare o giudiziale contro il contestandogli comportamenti contrari ai suoi Parte_1
doveri di ufficio.
Il giudizio si è inoltre concluso con una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto con conseguente obbligo dell'Ente di rimborso delle spese legali del dipendente. Infine, in data 11.07.2013, il protocollava istanza di nomina concordata dell'avv. a cui non veniva dato alcun Parte_1 CP_3
riscontro con l'effetto di dover ritenere la suddetta nomina tacitamente approvata dalla P.A. in forza del principio generale di buona fede e considerando che l'appellante necessitava urgentemente di una difesa tecnica senza poter attendere la tempistica del Una nomina immediata si rendeva infatti necessaria per poter CP_1
contrastare, con un istanza di revoca, le prime misure cautelari (obbligo di firma) adottate in danno del
. Una volta chiusesi le indagini, in data 11.06.2013, e molto prima del rinvio al giudizio l'appellante Parte_1
CP_ aveva quindi provveduto al deposito dell'istanza di nomina concordata dell'avv. quale suo difensore.
§§§§§§
Resiste il deducendo, tra l'altro, che con nota prot. n. 12140 del TR
23.05.2013 veniva aperto un procedimento disciplinare a carico del il quale, vista la complessità del Parte_1
pagina 11 di 17 caso, veniva poi sospeso con nota prot. n. 20107 del 09.09.2013 agganciandone la ripresa all'esito del procedimento penale ai sensi dell'art. 55-ter D. lgs. n. 165/2001.
Nel gennaio del 2019 l' si era poi riunito e, preso atto dell'adozione in Controparte_5
sede penale di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, null'altro poteva fare se non archiviare il caso essendogli preclusa ogni valutazione di merito dall'art. 653 c.p.p. che recita: “La sentenza penale irrevocabile di
assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità
disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato
non lo ha commesso”.
§§§§§§
Il motivo deve essere rigettato perché infondato. Prima ancora che sulla funzione e sulla valenza del
“comune gradimento” del professionista forense chiamato ad assistere il dipendente pubblico indagato o rinviato a giudizio per fatti penalmente rilevanti connessi all'adempimento dei suoi compiti d'ufficio, occorre infatti interrogarsi sulla ravvisabilità o meno, nel caso di specie, dei presupposti richiesti sul piano oggettivo perché
l'Amministrazione di appartenenza sia tenuta ad assumere a suo carico i costi di difesa del lavoratore.
La risposta al quesito deve essere senz'altro negativa. La richiamata disposizione normativa, al pari dell'art. 28 del C.C.N.L., richiede infatti che il procedimento penale nei confronti del dipendente attenga a “fatti
o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio”. È inoltre richiesto che l'assunzione a proprio carico degli oneri di difesa da parte dell'Ente avvenga “anche a tutela dei
propri diritti e interessi” e sempre “a condizione che non sussista conflitto di interessi”.
Nel caso di specie non ricorre alcuna delle condizioni appena richiamate. Il è stato infatti Parte_1
dapprima indagato e poi rinviato a giudizio con le imputazioni di truffa aggravata ai danni del TR
, di interruzione di pubblico servizio e di peculato d'uso. Più in particolare i reati contestati
[...]
all'appellante, come risulta dai capi di imputazione, erano i seguenti:
a) reato p. e p. dagli artt. 81 e 640 co. 2 n. 1 c.p. “per avere più volte, in esecuzione di un medesimo
disegno criminoso, indotto in errore i responsabili del circa la propria presenza in TR
ufficio timbrando il cartellino ma allontanandosi non visto senza alcuna autorizzazione e si procurava quindi un
ingiusto profitto (la retribuzione spettantegli quale impiegato al , con la qualifica TR
di autista) con correlativo altrui danno patrimoniale. Reato commesso in il 02.08.2012, TR
pagina 12 di 17 03.08.2012, 06.08.2012, 07.08.2012, 08.08.2012, 09.08.2012, 03.09.2012, 04.09.2012, 05.09.2012 e
10.09.2012”.
b) reato di cui agli artt. 81 e 340 c.p. “per avere…con la condotta sopra descritta, più volte cagionato
un'interruzione e turbato la regolarità del funzionamento dell'Ufficio Stato Civile del Comune di CP_1
;
[...]
c) reato di cui agli artt. 81 e 314 c.p. “per avere più volte, quale esecutore, del TR
, per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o la disponibilità della vettura Fiat Panda tg DZ 460
[...]
CB e della vettura Alfa 159 targata DE 173 BT, intestate e di proprietà del , se ne TR
appropriava adoperandole per scopi personali. In Piano di Sorrento il 02.08.2012, 03.08.2012, 06.08.2012, in
concorso con , 07.08.2012, in concorso con ”. Parte_3 Parte_3
Ciò premesso occorre passare a rilevare come, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l'erogazione da parte della P.A. delle spese di difesa del proprio dipendente imputato in un procedimento penale presuppone l'esistenza di uno specifico interesse che è ravvisabile qualora l'attività del lavoratore sia imputabile alla P.A. -
e, dunque, si ponga in diretta connessione con il fine pubblico - e se sussiste un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto dal momento che il diritto al rimborso costituisce manifestazione di un principio generale di difesa volto, da un lato, a tutelare l'interesse personale del dipendente coinvolto nel giudizio e l'immagine della P.A. per cui lo stesso ha agito, e, dall'altro, a riferire al titolare dell'interesse sostanziale (la Pubblica Amministrazione) le conseguenze dell'operato di chi agisce per suo conto
(per tali principi cfr. cass. n. 20561/2018, la quale ha escluso la sussistenza delle condizioni per il rimborso con riferimento ad un procedimento penale per la timbratura del cartellino di presenza ad opera di un altro dipendente, a prescindere dall'intervenuta assoluzione, e cass. n. 2366/2016 con cui la S.C. ha confermato la sentenza di appello di diniego del rimborso delle spese legali in favore di un dipendente dell'Agenzia delle
Entrate, accusato dei reati di truffa e falso materiale e ideologico, ritenendo irrilevanti sia la carenza di procedimento disciplinare sia la mancata costituzione di parte civile del datore di lavoro nel processo penale,
conclusosi con pronuncia di assoluzione).
Nel caso di specie, come in quelli appena citati, difetta senz'altro il requisito della diretta connessione dell'atto o del fatto del dipendente con l'espletamento del servizio e l'adempimento dei compiti d'ufficio. Le
condotte contestate al erano infatti soltanto “occasionate” dalla sua attività lavorativa, avvenendo Parte_1
pagina 13 di 17 durante l'orario di lavoro, ma esulavano del tutto dalla stessa essendo anzi in contrasto con i doveri del dipendente (allontanamento ingiustificato dal posto di lavoro, interruzione di pubblico servizio, etc). Deve
pertanto ritenersi legittimo il rifiuto di rimborso delle spese legali sostenute dall'appellante per mancanza di riferibilità diretta ed immediata delle condotte a lui contestate al volere dell'amministrazione.
Perché il diritto al rimborso sussista è infatti necessario che venga in considerazione un'attività svolta in diretta connessione con i fini istituzionali dell'Ente, e quindi imputabile all'Ente stesso, mentre è evidentemente da escludere che il volesse essere truffato o volesse una la turbativa dei propri servizi o che le proprie CP_1
auto venissero usate per scopi privati).
È dunque evidente l'estraneità dell'Amministrazione alle condotte imputate al suo dipendente mancando il necessario nesso di strumentalità tra il compimento dell'atto e l'adempimento dei doveri d'ufficio.
Difettava, inoltre, l'interesse alla P.A. a supportare la difesa in giudizio del dipendente stante l'evidente esistenza di un radicale conflitto di interessi.
Le accuse erano infatti quelle di aver commesso reati che vedevano il nella TR
posizione di parte offesa e, quindi, in un'oggettiva situazione di conflitto di interessi a prescindere dalla costituzione o meno di parte civile dell' . Controparte_4
L'Amministrazione non può, in altre parole, farsi carico dei costi di difesa del dipendente se l'accusa è
quella di aver commesso un reato che vede come vittima il in quanto soggetto truffato o ai danni del CP_1
quale è stato commesso peculato o turbativa del regolare andamento dei suoi servizi.
Detto conflitto di interessi preclude in radice il rimborso delle spese legali indipendentemente dall'esito del giudizio penale e dalla formula di assoluzione con cui si chiude. In più occasioni la Cassazione ha infatti
CP_ ribadito che, ai sensi dell'art. 28 del c.c.n.l. enti locali del 14.9.2000, l' assume a suo carico gli oneri di difesa dei dipendenti, facendoli assistere da un legale di comune gradimento nei procedimenti di responsabilità
penale connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, anche a tutela dei propri interessi, per cui il presupposto di operatività di detta garanzia è l'insussistenza, da valutarsi ex ante, di un genetico ed originario conflitto di interessi che permane anche in caso di successiva assoluzione (cfr. così cass.
n. 18256/2018 e cass. n. 17874/2018)
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Con il secondo e ultimo motivo di gravame l'appellante lamenta “violazione e/o falsa applicazione di
pagina 14 di 17 legge”, ed in specie “degli articoli 91 e ss. c.p.c. e del DM 55/2014”, dolendosi del fatto che il tribunale non
CP_ abbia compensato le spese di lite nel rapporto con l'avv. nonostante abbia ridotto il compenso professionale da lui richiesto, anche in accoglimento delle proprie eccezioni, da € 19.044,00 a € 6.750,00.
Deduce al riguardo l'appellante che la riduzione in sede decisoria del quantum della domanda, ossia l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, configura un'ipotesi di soccombenza reciproca che legittima la compensazione totale o parziale delle spese, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., fermo restando che, in caso di compensazione parziale, la residua parte delle spese non può essere posta a carico della parte che si è
vista parzialmente accogliere la domanda ma, per il principio di causalità, dovrà farsi gravare sul convenuto.
Sarebbe stata pertanto corretta una compensazione parziale, almeno sino ai 2/3, delle spese di lite considerando la forte riduzione, all'incirca pari ai 2/3, delle somme richieste dal ricorrente.
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Anche tale motivo deve essere rigettato perché infondato. Con la sentenza n. 32061 del 31.10.2022 le
Sezioni Unite della Cassazione, componendo i diversi indirizzi emersi in materia, hanno infatti definitivamente chiarito che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà
luogo a reciproca soccombenza, la quale è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente perciò la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può solo giustificarne la compensazione totale o parziale se ne ricorrono gli specifici presupposti previsti dall'art. 92 co 2 c.p.c. (nello stesso senso anche la successiva sentenza n. 13827 del 15.05.2024).
Nel caso di specie, con ogni evidenza, non possono ravvisarsi i presupposti alternativi alla soccombenza reciproca richiesti per la compensazione dall'art. 92 c.p.c., ossia l'assoluta novità delle questioni trattate dal tribunale o il mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti dallo stesso affrontate, né possono ravvisarsi “altre gravi ed eccezionali ragioni” richieste in ultima istanza per la legittimità di un tale
CP_ provvedimento. Tanto a maggior ragione se si considera che l'avv. ha formulato una richiesta solo indicativa di un compenso di € 19.044,00, domandando in alternativa quella “somma maggiore o minore che il
tribunale adito riterrà giusta ed equa ai sensi del D.M. n. 55/2014”, e che tale D.M. non individua in misura fissa i compensi spettanti agli avvocati, lasciando al giudice la possibilità di spaziare, nell'ambito dello stesso pagina 15 di 17 scaglione di valore, tra un importo minimo, uno medio e uno massimo, valutando nel suo complesso l'attività del professionista, con la conseguenza di rendere del tutto fisiologica la possibilità di uno scarto, anche consistente,
tra la somma domandata e quella riconosciuta a fine causa.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo riferimento, per quanto concerne il , ai compensi medi previsti dal D.M. n. 147 del TR
13.08.2022 per le cause di valore fino a € 26.000,00 (valore della domanda di garanzia = € 6.750,00) mentre, per quanto concerne l'avv. , ci si riferisce all'ammontare liquidato in primo grado a suo favore per le CP_3
spese di lite (€ 1.600,00) posto che, rispetto a detta parte, il gravame riguarda la sola condanna alle spese.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da per la riforma dell'ordinanza del Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata n. 1395/2021 emessa il 23.04.2021, a definizione del giudizio civile R.G. n. 1654/2020, e comunicata il 26.04.2021.
2) Condanna al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute dal Parte_1 TR
che si liquidano in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali il misura pari al
[...]
15% dei compensi e accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Pierfrancesco Rina per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
3) Condanna al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute da che si Parte_1 CP_3
liquidano in € 2.915,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
3) Dà atto dell'applicabilità, a carico di di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per Parte_1
la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 26.06.2025
pagina 16 di 17 IL PRESIDENTE
Dr. Alessandro Cocchiara
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' CP_6
IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alberto Canale
dr.ssa Antonella Mauriello.
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