Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/04/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4336/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4336/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Elisabetta Iorio che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Cristina Fornaro e dell'Avv. Federica Silva che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Paderno Dugnano (MI) in data 10 ottobre 2009; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Paderno Dugnano al n. 71, P.2, Serie A, Uff. 1 anno 2009;
- ordinare al Comune di Paderno Dugnano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali pagina 1 di 4
1) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale, in via separata, limitatamente a quanto attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre concorderanno le decisioni di maggiore interesse per il figlio, nonché i principali criteri per la sua istruzione, educazione e salute, salvo i casi di urgenza medica, tutto ciò tenendo conto delle inclinazioni naturali di;
Il collocamento prevalente di Per_1
sarà stabilito presso la madre, Sig.ra presso la casa famigliare e lo stesso dicasi per Per_1 Pt_1 la residenza anagrafica;
2) La casa familiare sita in Paderno Dugnano (MI), Via Silvio Pellico n. 3 di proprietà esclusiva della RA , rimarrà alla stessa assegnata che la abiterà unitamente al figlio minore;
Parte_1
3) Frequentazioni di con i genitori: Per_1
Calendario ordinario:
a) il padre potrà vedere a weekend alternati, dal venerdì dall'uscita della scuola sino alla Per_1 domenica sera dopo cena (ore 22,00) con riaccompagnamento del minore da parte del padre presso la casa materna;
b) il padre potrà vedere ogni mercoledì dall'uscita della scuola sino al giovedì mattina con Per_1 accompagnamento a scuola;
Vacanze scolastiche durante le quali si sospende il calendario scolastico:
c) Vacanze Pasquali: alternate di anno in anno. L'intero periodo pasquale del 2025 lo Per_1 trascorrerà con il padre, mentre nel 2026 l'intero periodo sarà di competenza della madre, e così alternativamente di anno in anno;
d) Vacanze Estive: ogni genitore avrà facoltà di portare in vacanza per due settimane Per_1 consecutive nel mese di Agosto. I genitori concordano, sin da ora, che ad Agosto il minore starà i primi 15 giorni con un genitore e dal 16 al 31 con l'altro, alternandosi di anno in anno il periodo. Per il mese di Agosto 2025, starà i primi 15 giorni con il padre e dal 16 agosto mattina (ore Per_1
10,00) con la madre sino al 31 agosto alle ore 22,00. Per il 2026 i periodi di competenza saranno inversi e così via per gli anni a seguire. Le parti concordano che il genitore che avrà il secondo periodo di competenza andrà a prendere il figlio presso la residenza dell'altro genitore, a meno che il luogo di villeggiatura scelto da quest'ultimo sia di strada o più comodo per l'incontro; in tale ipotesi le parti potranno accordarsi affinché l'incontro avvenga presso il luogo di vacanze dell'altro genitore o in posto limitrofo, più comodo;
Il padre avrà facoltà di trascorrere un ulteriore settimana nel periodo da giugno (dalla fine della scuola) a settembre, escluso agosto, fino ad inizio scuola.
Anche la madre, compatibilmente con gli impegni di lavoro, potrà trascorrere un periodo ulteriore di vacanza di una settimana con il proprio figlio nei mesi giugno-settembre, escluso agosto. I genitori si impegnano a comunicare per iscritto, anche con messaggio, entro il 30 aprile di ogni anno, l'eventuale ulteriore settimana prescelta per la vacanza con il figlio nel periodo giugno settembre sopra individuato.
pagina 2 di 4 In ogni caso il genitore prima della partenza dovrà comunicare all'altro la località prescelta per la vacanza con il figlio, nonché la struttura prescelta.
e) Vacanze Natalizie: starà con un genitore la vigilia di Natale - dalla mattina alle ore Per_1
10,00 sino alle ore 23,00 del 24 dicembre -e dal 25 dicembre sera (dalle ore 18,00) sino al 1° gennaio (ore 18,00) e con l'altro la sera del 24 (dalle ore 23,00) sino al 25 dicembre (alle ore 18,00) e dal 1° gennaio (dalle ore 18,00) fino all'inizio della scuola.
Per l'anno 2024 passerà la vigilia di Natale e dal 25 dicembre sera fino al 1 gennaio 2025 Per_1 con la madre, mentre il restante periodo con il padre e così, alternativamente, di anno in anno.
f) Vacanze di carnevale: verrà accorpato al weekend di competenza del genitore.
g) Ponti e festività: verranno accorpati al weekend di competenza quando possibile, altrimenti verranno alternati tra i genitori.
Il tutto salvo migliori accordi tra i genitori nel pieno rispetto della bigenitorialità e delle disponibilità scolastiche e sportive di . Per_1
h) Compleanno : se possibile i genitori lo trascorreranno insieme, altrimenti Per_1 Per_1 starà a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, alternandosi di anno in anno.
i) Compleanno genitori: trascorrerà il giorno del compleanno con il genitore che compie Per_1 gli anni, se possibile e se non è in vacanza con l'altro genitore.
Sono fatti salvi i diversi e migliori accordi tra i genitori tenuto anche conto delle esigenze scolastiche di . Per_1
4) Mantenimento di Per_1
Il Signor verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_2 Pt_1 Per_1 la somma mensile di € 400,00; somma che sarà versata sul conto corrente acceso su Banca Intesa San Paolo -intestato alla Sig.ra già conosciuto dal Signor anticipatamente entro il giorno 10 Pt_1 Pt_2 di ogni mese, per 12 mensilità all'anno, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
5) I genitori di si impegnano a provvedere al pagamento e/o al rimborso all'altro genitore Per_1 del 50% delle spese extra assegno del figlio, così come delineate dalle linee guida del Tribunale di
Monza (che si allegano al presente ricorso e che si richiamano integralmente) - ad eccezione delle spese per le ripetizioni di cui al successivo punto 6) per le quali i coniugi hanno raggiunto un accordo specifico;
6) I genitori di si accordano, sin da ora, che quest'ultimo prosegua le lezioni private Per_1
(ripetizioni/o di recupero) per un massimo di 6 ore settimanali e danno atto che attualmente il corso orario è pari a € 10,00. Tali ripetizioni dovranno essere svolte dalla persona preposta a impartire la lezione, sia presso la casa materna, che presso la casa paterna (con relativo spostamento della persona preposta a seconda di dove si trova in quel momento in relazione al calendario di Per_1 visite deciso).
7) I genitori si accordano sin d'ora affinché pratichi almeno uno sport durante l'anno. Per_1
Attualmente pratica calcio e nuoto e la spesa viene suddivisa al 50% tra i genitori, sport Per_1 sui quali sussiste già accordo tra i genitori;
pagina 3 di 4 8) Le parti concordano affinché̀ l'importo relativo all'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla Sig.ra Pt_1
9) Le parti si autorizzano, reciprocamente e sin da ora, all'espatrio e al rilascio del passaporto, sia per sé che per il figlio, con l'obbligo di presentarsi dinnanzi alla competente Autorità per quanto a tal fine necessario;
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
10) Le parti danno atto di aver chiuso il conto corrente cointestato tra loro, aperto presso n. 10000000668, e che le somme giacenti sono state interamente attribuite alla _1
RA , avendo il Signor già prelevato la propria quota parte. Parte_1 Pt_2
Le parti rinunciano espressamente all'impugnazione della sentenza di divorzio”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con sentenza n. 755/2024, pubblicata in data 30.9.2024 e passata in giudicato come attestazione agli atti. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Paderno Dugnano 10.10.2009 il (trascritto al nr. 71 parte II serie A Parte_2 del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2009) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paderno Dugnano affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi pagina 4 di 4