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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 20/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 876/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1 [...]
CP_2 Pt_1
CP_3
[...] Pt_1 Contr
CP_4
CP_6
CP_7 [...] Contr
CP_8
CP_9 [...]
CP_10 CP_11 [...]
CP_12 CP_13
CP_14 CP_15
[...] CP_16
CP_17 CP_18
[...] CP_19 CP_20
CP_21 [...]
CP_22 CP_20
CP_23 CP_24
CP_25 CP_26
CONVENUTO/I
Oggi 20 marzo 2025 ad ore 11,30 innanzi alla dott.ssa Maria Adelaide Satta, sono comparsi:
Per l'avv. DEROSAS GINO oggi sostituito dall'avv. Parte_1
ANTONELLA PEDDUZZA.
Per parte convenuta nessuno.
pagina 1 di 5 Il Giudice invita a precisare le conclusioni e alla discussione.
Parte attrice conferma le conclusioni come da atto di citazione.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Adelaide Satta ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 876/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] Parte_1
( , elettivamente domiciliata in VIA GIUSEPPE MUSIO 16 OROSEI presso C.F._1 il difensore Avv. GINO DEROSAS
ATTRICE
contro
Controparte_1 [...]
CP_2 Pt_1
IVAN
[...]
CP_3 [...]
CP_27
[...]
[...] [...]
CP_8 [...]
CP_28 [...]
CP_10 CP_11 [...]
CP_12 CP_29
[...] CP_15
[...] CP_30
AR
[...] [...]
CP_31 CP_20
CP_21 [...]
CP_22 [...]
Controparte_32
[...] CP_26
CONVENUTI- CONTUMACI
Conclusioni : come da verbale di udienza 20.3.2025. Parte attrice ha confermato le conclusioni di cui all'atto di citazione.
pagina 3 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 18 settembre 2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti l'intestato Tribunale, i convenuti indicati in epigrafe affinchè venisse dichiarata, in suo favore, l'acquisto, per usucapione ultraventennale, della proprietà dell'immobile per cui causa. A fondamento della propria domanda l'attrice ha dedotto:
-che dal 1980 il proprio coniuge era al possesso, uti dominus, in via esclusiva, pubblica, CP_27 pacifica, indisturbata ed ininterrotta di un appezzamento di terreno in agro di Orosei ( NU), regione
“Papacasu”, località “Pirastrettu”, di 3 ha. circa, in Catasto attualmente al Foglio 48, Mappali 576, 577, 574, 430, 569, 584, 581, confinante con le proprietà e , dove pure realizzava CP_15 Per_1 Per_2 un piccolo Fabbricato rurale distinto in Catasto Urbano al Foglio 48, Mappale 430;
-che provvedeva personalmente e/o con l'ausilio dei propri familiari e/o terzi incaricati CP_27 alla realizzazione e riparazione del muro di cinta in pietre, alla costante coltivazione del fondo e alla sua manutenzione, come pure all'edificazione, negli anni a venire, del sovrastante fabbricato, che abitava ed utilizzava a supporto dell'attività agricola, il tutto sostenendone in via esclusiva tutte le spese necessarie, pagandone le tasse;
-.che il 25.04.2021 decedeva lasciando a succedergli il coniuge CP_27 Parte_1 CP_
odierna attrice, ed i figli e;
[...] CP_33 CP_3
-che con scrittura privata di divisione del 27.09.2022 gli eredi d i si dividevano CP_27 taluni cespiti caduti nella successione e segnatamente il terreno ed il fabbricato oggetto di causa assegnato in via esclusiva all'attrice, che da tale momento tutt'oggi né è al possesso esclusivo, curandone la coltivazione e la manutenzione, oltre che facendosi carico di tutte le spese e le relative imposte, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente, senza l'opposizione di alcuno;
-che tuttavia i predetti beni sono catastalmente intestati a terze persone;
-di aver interesse a ottenere la dichiarazione giudiziale in suo favore dell'acquisto della proprietà a titolo di usucapione dei cespiti di che trattasi, così da ottenerne la trascrizione presso i pubblici uffici.
Nella contumacia dei convenuti, la causa, riassegnata, è stata istruita per documenti e prova testimoniale e all'udienza odierna viene per la discussione e la contestuale decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.
°°°°°°°°°°°°°
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento. Dalla documentazione allegata all'atto introduttivo si evince che gli odierni convenuti citati nella qualità di intestatari catastali o eredi degli stessi dell' immobile in oggetto sono le uniche persone interessate alla domanda, di talché il contraddittorio, a seguito della notifica dell'atto di citazione deve ritenersi correttamente instaurato tra le parti (vedi visura storica catastale, scrittura privata 27.9.2022, certificato ipotecario speciale , ecc.).
Il comportamento dei convenuti, che seppur regolarmente citati non si sono costituiti in giudizio, è indice sintomatico che non avevano ragione di contestare le allegazioni di cui alla citazione. Quanto al merito della pretesa oggetto di causa, le testimonianze (testi: assunte nel Tes_1 Tes_2 corso del giudizio hanno confermato il possesso del dante causa (il possesso di per CP_27 oltre vent'anni precedenti l'anno 2022) dell' odierna attrice e successivamente in via esclusiva (dal settembre 2022) all'attualità da parte di Parte_1
I testimoni escussi hanno dichiarato di aver sempre conosciuto nel terreno e nel fabbricato in questione che provvedeva alla cura e manutenzione dei predetti beni (lavori vari nel CP_27 fabbricato e coltivato il terreno, recintandolo e raccogliendone i frutti in particolare le olive) attività
pagina 4 di 5 queste proseguite dal coniuge superstite e loro figli nonché dal settembre 2022 in via esclusiva dall'attrice.
Si riportano brevi stralci delle deposizioni testimoniali: “.. coltivava il terreno e curava le
CP_27 piante. Certe volte ho assistito al pagamento da parte di del potatore delle piante di ulivo, ma non
CP_27 ricordo il nome e la data. Non so dire delle altre spese. Ricordo che ha aggiustato il muro di
CP_27 recinzione anche perchè è una zona di cacciatori e loro a volte fanno cadere dei sassi saltando all'interno del terreno”, “… Si è vero ho visto le fasi della costruzione, intorno al 1980-81, realizzata da .
CP_27 Vedevo dalla strada la costruzione tutte le volte che mi recavo nel mio terreno.” (teste ); “..con Tes_1
colleghi di lavoro dal 1980, dipendenti poi e spesso fuori dal lavoro andavamo in CP_27 Pt_2 Per_3 detto terreno a fare spuntini con amici, pranzi con le rispettive famiglie anche perché mia moglie è sua nipote. Lo aiutavo nella potatura delle piante di ulivi e a raccogliere le olive.”, “…Preciso che due anni fa
mi ha chiamato e incaricato di potare gli ulivi. Non ho chiesto compenso per il lavoro da me svolto Pt_1 fatto solo per amicizia, frequento anche perché zia di mia moglie.” (teste . Pt_1 Tes_2
Dall'istruttoria espletata è risultato, quindi, il possesso in capo al dante causa dell'attrice, possesso al quale, ai sensi dell'art. 1146, 2^comma, c.c. si è unito, senza soluzione di continuità, il possesso di quest' ultima. Pertanto ha provato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. Parte_1
1158 c.c per intervenuta usucapione degli immobili de quo.
Alla luce di quanto emerso in corso di causa la domanda attorea risulta quindi provata nei suoi fatti costitutivi e deve pertanto essere accolta.
deve pertanto essere dichiarata proprietaria esclusiva degli immobili Parte_1 compiutamente descritti in atto di citazione per cui è causa a titolo originario in forza del possesso ultraventennale, per intervenuta usucapione.
Le spese, tenuto conto che non vi è stata opposizione alla domanda, vengono interamente compensate tra le parti.
La presente sentenza va trascritta, ai sensi dell'art. 2651 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)dichiara che (cod. fisc. , ha acquistato Parte_1 C.F._1 il diritto di proprietà, per intervenuta usucapione, dell'immobile sito in agro di Orosei ( NU), regione “Papacasu”, località “Pirastrettu”, e segnatamente del fabbricato distinto in Catasto Urbano al Foglio 48, Mappale 430 e del circostante terreno distinto in Catasto Te r r e n i al Foglio 48,
Mappali 576, 577, 574, 430, 569, 584, 581.
2)Spese compensate. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura al difensore di parte attrice presente, e allegazione al verbale di udienza.
Nuoro, 20 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Adelaide Satta
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