Sentenza 22 aprile 2021
Decreto cautelare 7 gennaio 2022
Decreto presidenziale 14 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 16 marzo 2022
Parere definitivo 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 03/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00154/2025 e data 03/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 29 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 00100/2022
OGGETTO:
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto, ex art.11 del d.P.R. n.1199 del 1971, dalla società Abbanoa S.p.A. contro il comune di Arborea, nei confronti della Società Bonifiche Sarde S.p.A. per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n.13 del 7 settembre 2021 ad oggetto “ messa in sicurezza del serbatoio pensile ad Arborea in loc. S’Ungroni – S.P. n.49/Fianco Struttura Alberghiera La Pineta ”.
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario al Capo dello Stato datato 30 dicembre 2021;
Vista la nota presidenziale prot. n.0002149 del 18 gennaio 2022;
Vista la nota prot. n.0003241 del 28 gennaio 2022 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
Vista la nota del difensore di Abbanoa S.p.A. datata 13 novembre 2023;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rizzo.
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. L’oggetto della controversia è costituito dall’ordinanza sindacale n.13 del 7 settembre 2021 ad oggetto “ messa in sicurezza del serbatoio pensile ad Arborea in loc. S’Ungroni – S.P. n.49/Fianco Struttura Alberghiera La Pineta ”.
2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge quanto segue:
a) Abbanoa S.p.A. gestisce il servizio idrico integrato sardo in forza di convenzione del 22 febbraio 2012 sottoscritta dall’ente di governo dell’ambito della Sardegna e dalla prefata società e di quella successiva prot. n.55/2022 recante le date di sottoscrizione 7 e 12 luglio 2021;
b) il comune di Arborea ha accertato che sull’area di sedime censita nel nucleo catasto terreni al foglio 7, particella 135, intestata a Società Bonifiche Sarde S.p.A., esiste un serbatoio pensile, presso la strada provinciale 9, in prossimità della struttura alberghiera “La Pineta”, le cui condizioni di degrado possono determinare pericoli per la pubblica incolumità, ravvisando la necessità di disporre un intervento immediato per l’eliminazione del pericolo;
c) in ragione del fatto che la struttura de qua risulta essere una componente dismessa del sistema idrico integrato nella disponibilità di Abbanoa S.p.A., l’ente locale ha individuato la prefata società, unitamente a Società Bonifiche Sarde S.p.A. quale proprietaria del terreno, come destinatari di due ordinanza sindacali contingibili e urgenti rispettivamente n.12 del 7 settembre 2021 e n.13 del 7 settembre 2021 aventi il medesimo oggetto ““ messa in sicurezza del serbatoio pensile ad Arborea in loc. S’Ungroni – S.P. n.49/Fianco Struttura Alberghiera La Pineta ”;
d) l’ordinanza sindacale n.12 è quella oggetto di ricorso straordinario al Capo dello Stato nell’ambito dell’affare n.18 del 2022;
e) l’ordinanza contingibile e urgente n.13 del 7 settembre 2022 è oggetto del presente ricorso straordinario.
3. L’interessata ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 30 dicembre 2021 affidandosi ad un unico articolato motivo di ricorso (esteso da pagina 7 a pagina 12) rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt.50 e 54 del d.lgs. n.267 del 2000. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea interpretazione delle risultanze dell’istruttoria, travisamento dei fatti e falsità del presupposto. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza della motivazione. Violazione del principio di proporzionalità e di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art.97 della Costituzione. ”
In tesi della ricorrente, l’ordinanza contingibile e urgente sarebbe stata adottata sulla base di un errato presupposto fattuale, ritenendo a torto che Abbanoa S.p.A., quale gestore del servizio idrico, sia il soggetto competente alla realizzazione della condotta nonché possessore dei beni oggetto degli interventi. Ma così non è, in quanto nell’affidamento in servizio non rientrerebbero i beni e gli impianti obsoleti o non più utilizzabili come quello di che trattasi (messo fuori esercizio già a partire dagli anni ’90). Sotto altro profilo, la società ricorrente sostiene che per il caso di specie non ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente e che l’amministrazione avrebbe dovuto fare ricorso, al più, a strumenti ordinari, avviando un confronto tecnico con i diversi soggetti coinvolti. L’ente locale sarebbe incorso anche nella violazione del principio di proporzionalità e di buon andamento della pubblica amministrazione perché, conducendo un’istruttoria carente, ha ravvisato in maniera del tutto sproporzionata il pericolo di un danno all’incolumità delle persone, senza peraltro effettuare la preventiva comunicazione al prefetto prevista dall’art.54, comma 4, del d.lgs. n.267 del 2000 ai fini dell’adozione del motivato provvedimento contingibile e urgente.
4. Nel corso del procedimento:
a) con nota presidenziale prot. n.0002149 del 18 gennaio 2022 è stato richiesto il prescritto parere al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
b) con nota prot. n.0003241 del 28 gennaio 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha trasmesso il ricorso e la relativa documentazione al Ministero della transizione ecologica ritenendolo competente;
c) con nota 13 novembre 2023, il difensore di Abbanoa S.p.A. ha comunicato che il comune di Arborea, con atto di opposizione notificato in data 8 febbraio 2022, ha chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale e che la prefata società si è costituita nel conseguente procedimento recante ruolo n.126 del 2022 dinanzi al T.a.r. per la Sardegna.
5. Nell’adunanza del 29 gennaio 2025, l’affare è stato deciso.
6. Sulla scorta di quanto dichiarato dal difensore di Abbanoa S.p.A. con nota del 13 novembre 2023, la sezione ha accertato d’ufficio che in data 15 gennaio 2025 si è tenuta dinanzi al T.a.r. per la Sardegna la pubblica udienza per la discussione del ricorso n.126 del 2022 e che la causa è stata trattenuta per la decisione.
Conseguentemente, deve ritenersi che il ricorso straordinario sia stato tempestivamente opposto dal comune di Arborea con atto notificato in data 8 febbraio 2022.
7. Ciò posto, sulla base della consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, la notificazione dell’atto di opposizione rende il ricorso straordinario improcedibile, dal momento che ogni ulteriore questione, ivi compresa l’ammissibilità dell’istanza di trasposizione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo, non può più essere oggetto di valutazione in sede straordinaria, essendo rimessa alla potestà decisoria dell’organo giudicante cui è devoluto l’affare. (Cons. Stato, sez. I, 18 settembre 2024, n.1222; 14 dicembre 2023, n.1517; 17 novembre 2021, n.1756; 11 gennaio 2021, n.34)
L’istituto dell’opposizione rappresenta, infatti, lo strumento di ciascuna parte per adire il giudice precostituito per legge, in quanto il ricorso straordinario, rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone una concorde volontà di tutte le parti all’utilizzo di tale rimedio. (Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396; sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496)
8. Pertanto, la sezione ritiene che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con assorbimento dell’istanza di sospensione.
P.Q.M.
La sezione ritiene che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con assorbimento dell’istanza di sospensione.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rizzo | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas