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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
1
All'udienza del 7 febbraio 2025, dopo la discussione orale delle parti, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., e all'esito della camera di consiglio, la
Corte, come infra composta, pronuncia la seguente sentenza con contestuale motivazione e la deposita per via telematica.
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1)Dott.ssa Rossana Guzzo Presidente relatore
2)Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3)Dott. ssa Mary Carmisciano Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 698 del Registro Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2024
TRA
- P. VA , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Narbone e Chiara Reina, giusto mandato in atti;
appellante
E
, nato a [...], il [...], c.f. Controparte_1 C.F._1
– in proprio e nella qualità di erede di , nato a [...] il Persona_1
13/12/1949 ed ivi deceduto in data 27/07/2018 - , nata a Controparte_2
, il 12/01/1979, c.f. - nella qualità di esercente la Pt_1 C.F._2
potestà genitoriale sulla minore , nata a [...], il Persona_2
26/06/2011, c.f. nata a [...], C.F._3 Controparte_3
il 22/07/2002, c.f. , elettivamente domiciliati in Roma, via C.F._4
Po n. 35 -00198, presso lo studio dell'avv. Bruno Sgromo che li rappresenta e difende giusto mandati in atti;
appellati
E
, nato a [...], il [...], c.f. Controparte_4 [...]
, elettivamente domiciliato in Alcamo, via Allegrezza n. 42, C.F._5
presso lo studio dell'avv. Franca Labita che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Salvatore Di Giorgi, giusto mandato in atti;
terzo interveniente in questo grado del giudizio;
Conclusioni delle parti: come da verbale della odierna udienza. 3
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 19.10.2023, emessa all'esito del giudizio recante il n.ro 11954/2022 R.G., il Tribunale di Palermo provvedendo sulla domanda proposta dagli odierni appellati nei confronti dell
[...]
Part
(nel prosieguo solo , volta ad ottenere l'accertamento Parte_1
della responsabilità per mala pratica sanitaria ed il risarcimento dei danni conseguenti al decesso di (rispettivamente padre di Persona_1
e nonno delle due figlie di quest'ultimo), avvenuto in data Controparte_1
27/07/2018, condannava la resistente al pagamento: in favore di CP_1
in proprio della somma di € 245.606,74, e in favore di e di
[...] Persona_2
della somma di € 86.580,37 per ciascuna, oltre interessi dalla Controparte_3
decisione al soddisfo;
rigettava ogni altra domanda e compensava le spese nella
Part misura di 2/3, condannando l a rifondere alle controparti la restante quota;
poneva i costi della c.t.u. definitivamente a carico della resistente.
Avverso l'ordinanza interponeva appello l Parte_1
con atto notificato in data 10.04.2024.
[...]
Resistevano gli appellati eccependo l'inammissibilità della impugnazione in quanto tardiva e deducendone, comunque, l'infondatezza nel merito.
Si costituiva, altresì, con comparsa di intervento volontario, Controparte_4
in proprio, rappresentando di essere un altro figlio del de cuius e
[...]
portatore di interesse ad ottenere la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto del gravame per avere, a sua volta, nelle more promosso davanti al 4
Tribunale di Palermo una autonoma domanda risarcitoria per i danni patiti in conseguenza del decesso del padre.
La causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate innanzi al Consigliere
Istruttore, veniva rinviata alla data odierna per la discussione orale, con termine alle parti fino a dieci giorni prima per il deposito telematico di note conclusive ai sensi dell'art 350 bis c.p.c.
Alla data odierna, all'esito della discussione, la causa è stata posta in decisione con contestuale pronuncia del dispositivo e della motivazione.
***
La deduzione in ordine alla inammissibilità del gravame per tardività, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni di cui all'art 702 quater c.p.c., è fondata.
Invero, a mente di tale norma, applicabile, alla luce della disciplina transitoria posta dal D.L.vo n.149/2022, ai giudizi pendenti al 30.06.2023 quale quello in esame, nel procedimento sommario di cognizione l''ordinanza emessa all'esito del giudizio è appellabile nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data della sua notificazione ad istanza di parte, ovvero, se anteriore, dalla data della comunicazione da parte della cancelleria del testo del provvedimento (Cass. S.U.
Sent. 28795/2022, Cass. 5840/2017, 11331/2017).
Orbene, risulta pacifico in atti che l'appello è stato proposto dall
[...]
con atto di citazione notificato in data 10.04.2024, dunque Parte_1
oltre il termine per la proposizione del gravame, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza eseguita dalla cancelleria e ricevuta dalle parti in data 20.10.2023. 5
Dovendosi, dunque, ritenere spirato il termine per proposizione dell'impugnazione a far data dal 20.11.2023, ne consegue l'inammissibilità della stessa.
Non inducono a diversa conclusione le asserzioni dell'appellante secondo cui l'appello sarebbe stato proposto ai sensi dell'art 327 comma 1 c.p.c., secondo quanto previsto dall'art 35 comma 4, D.lgs. n. 149/2022, che dispone l'applicazione delle norme novellate dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436/bis, 437 e 438 c.p.c., alle impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023.
Al riguardo, e in termini dirimenti, giova rilevare che tali norme non incidono sui termini delle impugnazioni e che, comunque, i tempi e le modalità della impugnazione sono regolati dai principi di apparenza e di ultrattività del rito con cui si è svolto il primo grado. La Suprema Corte ha infatti in più occasioni ribadito che l'individuazione del mezzo di gravame esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice (Cass. Civ. Sent.
n. 21632/2019; conf. n. 210/2019; 20705/2018). D'altronde, precisa la Corte,
poiché il rito, in senso ampio, attiene non solo alla fase procedimentale durante lo specifico grado, ma anche alla fase successiva dell'impugnazione, ritenere che il soggetto soccombente possa adottare in questa seconda fase forme e modalità
di impugnazione diverse da quelle imposte dal rito con cui è stata pronunciata la sentenza, significherebbe attribuire al soggetto impugnante la facoltà di mutare il 6
rito che, anche in un'ottica di garanzia delle controparti, spetta esclusivamente al giudice dell'impugnazione (Cass. Civ. Sent. n. 26136/2017).
Secondo la regola generale, l'appellante va condannata al pagamento in favore degli appellati delle spese di grado, che si liquidano come da dispositivo,
applicando, in base al valore della causa e alle fasi effettivamente svolte, i parametri tariffari minimi, attesa la rapida e semplice definizione del giudizio e la sostanziale identità di posizioni degli appellati rispetto ai motivi di gravame e alle difese svolte.
Non possono, invece, liquidarsi le spese sostenute da Controparte_5
dovendo il relativo intervento – effettuato a nome proprio in adesione alla posizione degli appellati - qualificarsi come inammissibile alla luce del divieto posto dall'art. 344 c.p.c. (v. Cass. ord. 32887/2022).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
dichiara inammissibile l'appello proposto dall Parte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 19.10.2023 resa ai
[...]
sensi dell'art. 702 ter c.p.c. nel giudizio recante il n.ro 11954/2022 R.G..
Condanna l appellante a rifondere agli appellati, unitariamente assistiti, Pt_1
le spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 6.023,00,
oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IVA come per legge.
Nulla sulle spese dell'interveniente.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002. 7
Palermo, 7.2.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo