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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/07/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Liberato Faccenda ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6375 dell'anno 2018 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del
6.5.2025, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 993/2018, vertente tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Sonia Sicoli (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio, sito in Amantea – Fraz. Campora San Giovanni, Via Veneto n. 21/A, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo opponente
e
(C.F. Controparte_1
), in persona del Commissario Liquidatore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele P.IVA_2
Pietragalla (C.F. ), presso il cui studio, sito in Catanzaro, Corso Mazzini n. C.F._2
20, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta opposta
Conclusioni così come precisate all'udienza del 6.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, Parte_1 con il quale le si ingiungeva il pagamento, in favore del Concordato Preventivo della
[...]
della somma di € 14.963,30, oltre interessi e spese, derivante dal mancato Controparte_1 pagamento di tre fatture per fornitura di calcestruzzo;
n. 15 del 28.2.2015 (€ 1.342,00), n. 18 del
31.3.2015 (€ 2.080,10) e n. 29 del 31.5.2015 (€ 11.541,20).
L'opponente contestava richiesta, asserendo, quando alle fatture nn. 15 e 18, di aver provveduto al pagamento in contanti mentre, con riguardo alla fattura n. 29, ne contestava recisamente la fondatezza, sia in ordine all'an che al quantum, disconoscendo il contenuto dei ddt prodotti dall'opposta a prova della propria pretesa creditoria. pagina 1 di 6 Concludeva, pertanto, affinchè il Tribunale di Catanzaro volesse “in via preliminare, revocare
l'impugnato decreto ingiuntivo perché non fondato né in fatto e né in diritto e, per difetto, dichiarare non dovuta la somma riportata nelle fatture per tutto quanto sopra esposto;
nel merito, accertare e dichiarare che la società “ nulla deve alla luce della documentazione Parte_1 allegata e soprattutto alla luce dei fatti sopra esposti;
Condannare, in ogni caso, l'opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto proc.re antistatario”.
Costituitasi in giudizio, l'opposta insisteva nella pretesa creditoria, asserendo la mancata prova del pagamento in contanti ex adverso ribadito e l'inefficace disconoscimento dei ddt.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e, infine, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è fondata solo parzialmente e, pertanto, va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Preliminarmente, stante la contestazione dell'opponente in ordine alla legittimità del decreto ingiuntivo, giova rammentare che tale provvedimento deriva da un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, c. 2 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr., ex plurimis, Cass., n. 17371/2003 e Cass.,
n. 5915/2011); di conseguenza, oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass., n. 15186/2003).
Pertanto, in base agli ordinari criteri di riparto, la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore opposto (in tal senso, Cass., n. 21101 del 2015 e Cass., n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (cfr. Cass., n. 5915/2011 e Cass., n.
5071/2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata.
È, infatti, onere del convenuto (e, pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda;
dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (cfr. Cass., ord. n. 13240/2019).
Dunque, sul piano sostanziale la qualità di attore è propria del creditore/opposto che ha chiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe in capo pagina 2 di 6 a questi l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre, spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ex plurimis, Cass., n. 25499/2021; Cass., n. 24629/2015 e
Cass., n. 21101/2015).
Seppur in tale prospettiva, valga, a livello generale, il granitico insegnamento della Suprema Corte secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento della prestazione deve provare soltanto la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr.
Cass., S.U., n. 13533/2001 e, conf., da ultimo, Cass., n. 23479/2024) o dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile.
Ciò posto, nel caso al vaglio del Tribunale, deve rilevarsi che l'opponente si è opposta alla pretesa creditoria azionata in via monitoria non contestando l'esistenza del rapporto di fornitura con riguardo alle fatture nn. 15 e 18, asserendo, per le stesse, tuttavia, l'intervenuto adempimento del corrispettivo mediante consegna di danaro in contanti.
Diversamente, ha contestato la fornitura di calcestruzzo per come indicata nella fattura 29 del
31.5.2015, disconoscendo anche i ddt ad essa relativi.
Con riferimento alle prime due forniture riportate nelle fatture nn. 15 e 18, quindi, in ragione della conferma dell'esistenza del rapporto negoziale tra le parti, la fonte contrattuale della pretesa creditoria della deve ritenersi provata;
tuttavia, a fronte dell'allegato Controparte_1 inadempimento, l'opponente si è limitata ad affermare di aver provveduto al pagamento in contanti in diverse soluzioni, senza tuttavia offrire prova, limitandosi a richiamare il contenuto di alcune e-mail
(v. all. di parte opponente “e-mail 13.11.2017” e “e-mail 15.11.2017”) inidonee a dimostrare l'esatto adempimento.
Conseguentemente, la doglianza deve essere respinta, dovendosi ritenere dimostrato il credito di €
3.422,10 al cui pagamento va condannata l'opponente.
L'opposizione, invece, è fondata con riferimento all'importo di € 11.541,20 e di cui alla fattura n. 29 del 31.5.2015.
Invero, parte opposta, a fondamento della propria pretesa, produce una serie di ddt, recanti la data della supposta fornitura, la firma del conducente della betoniera al momento della consegna e del lavoratore della che di volta in volta ha ricevuto il carico. Parte_1
Ebbene, parte opponente ha recisamente disconosciuto il contenuto di tali ddt, eccependo di averli ricevuti, a mezzo posta, privi di qualsivoglia sottoscrizione da parte dell'opposta; poi, ne ha pagina 3 di 6 contestato anche la collocazione temporale, trattandosi di forniture avvenute nel maggio 2015 a beneficio di un cantiere terminato nel marzo del medesimo anno.
Infine, ha anche negato che le firme apposte ai ddt medesimi fossero riconducibili a se stessa o ai propri dipendenti presenti sul predetto cantiere.
Orbene, a fronte delle contestazioni mosse dall'opponente, la società opposta non ha assolto all'onere probatorio su di sé gravante;
non è, infatti, possibile ritenere raggiunta la prova sia dell'avvenuto ordine di acquisto da parte dell'opponente, sia della effettiva consegna della merce a quest'ultima.
A tal proposito, è noto che nel caso di opposizione avverso decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture indicate in fatture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, quantunque titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa anche nel giudizio di merito a cognizione piena
(cfr. Cass., n. 5071/2009 e Cass. n. 17371/2003), atteso che un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
La sola fattura, pertanto, non comprova il titolo della pretesa azionata dall'opposta, la quale non ha fornito prova adeguata in merito alla avvenuta consegna dei materiali asseritamente commissionati.
Non rimedia alla suddetta carenza la prova per testi offerta dall' opposta.
Infatti, tutti i testi escussi si sono limitati ad affermare che l'ordine di fornitura del calcestruzzo avveniva telefonicamente, in base alle esigenze quotidiane del cantiere.
Per converso, la prova contraria di parte opponente è precisa e circostanziata;
i testi escussi, tutti operai presenti sul cantiere nelle date di cui ai ddt (cfr. libro presenze-organizzazione squadre del 22,
23, 26, 27 e 29 maggio 2015, allegata dall'opponente alla seconda memoria istruttoria), hanno dichiarato di trovarsi sul cantiere oggetto di causa e di non aver visto alcuna consegna di calcestruzzo, trattandosi di materiale che non serviva alle lavorazioni di cui si stavano occupando (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 9.12.2021 dal teste e quelle rese dal teste Tes_1 Testimone_2 all'udienza del 10.5.2022).
A fronte delle specifiche contestazioni mosse dall'opponente, la società opposta, anche in sede di prova testimoniale, si è limitata a richiamare il contenuto dei ddt prontamente disconosciuti, senza offrire altra apprezzabile prova.
Peraltro, i ddt non recano né il timbro delle società odierne parti, né la firma dei propri legali rappresentanti pro tempore, e, dunque, costituiscono una scrittura proveniente dal terzo che, come tale, ha un mero valore indiziario (Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 25276 del 25/08/2023). pagina 4 di 6 Neppure la circostanza che i ddt venissero firmati dai dipendenti della società opponente è stata confermata in maniera apprezzabile.
Il teste ha affermato “di solito si faceva sempre così: all'arrivo viene consegnata Testimone_3 la bolla e scaricata la merce, che viene controllata dalla committente e all'esito viene firmato il ddt, di cui una copia resta al destinatario e un'altra va alla Non ricordo se Controparte_1 entrambe le copie vengono di solito firmate, di sicuro viene firmata la copia che torna alla . CP_1
Tuttavia, il teste ha dichiarato che “poteva capitare che i ddt non venissero Testimone_4 firmati sul posto al momento della consegna perché magari non c'era al momento un addetto che potesse firmare e quindi in quel caso venivano spediti insieme alla fattura, ma non so se poi i ddt venissero comunque restituiti firmati. (…) Non mi ricordo se per le consegne fatte alla l'autista Pt_1 mi ha restituito i ddt firmati”.
Infine, il teste ha riferito: “poteva capitare che la bolla non venisse firmata subito al Testimone_5 momento della consegna se per esempio bisognava fare più viaggi e allora veniva fatta firmare alla fine, ma nelle consegne eseguite da me mi pare che mi sono fatto firmare sul posto i ddt”.
Non può, pertanto, neppure affermarsi con sufficiente certezza che i ddt siano stati effettivamente firmati da dipendenti della Pt_1 Parte_1
Alla luce di quanto esposto, dunque, l'opposizione deve essere parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo, pertanto, revocato;
conseguentemente, la deve essere condannata al Parte_1 pagamento delle somme di cui alle fatture n. 15 del 28.2.2015 e n. 18 del 31.3.2015, ovvero €
3.422,10; su tale somma sono poi dovuti gli interessi ex art. 1284, c. 4 c.c., dalla data della domanda e sino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, occorre rammentare che nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza;
di conseguenza,
l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto (poi opponente) al pagamento delle spese di lite (cfr. Cass. n. 11606/2018; Tribunale Catanzaro sez. II,
23/01/2024, n.170).
Le stesse, pertanto, seguono comunque la soccombenza, per cui vanno poste a carico dell'opponente
– risultato comunque debitore - e si liquidano, come in dispositivo, sulla base del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato, in pagina 5 di 6 ragione del decisum, in quello per le cause di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00), secondo i valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 3.422,10, oltre interessi per come indicato in motivazione;
3. condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in
€ 76,00 per spese ed € 2.552,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge.
18.7.2025
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Liberato Faccenda ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6375 dell'anno 2018 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del
6.5.2025, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 993/2018, vertente tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Sonia Sicoli (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio, sito in Amantea – Fraz. Campora San Giovanni, Via Veneto n. 21/A, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo opponente
e
(C.F. Controparte_1
), in persona del Commissario Liquidatore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele P.IVA_2
Pietragalla (C.F. ), presso il cui studio, sito in Catanzaro, Corso Mazzini n. C.F._2
20, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta opposta
Conclusioni così come precisate all'udienza del 6.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, Parte_1 con il quale le si ingiungeva il pagamento, in favore del Concordato Preventivo della
[...]
della somma di € 14.963,30, oltre interessi e spese, derivante dal mancato Controparte_1 pagamento di tre fatture per fornitura di calcestruzzo;
n. 15 del 28.2.2015 (€ 1.342,00), n. 18 del
31.3.2015 (€ 2.080,10) e n. 29 del 31.5.2015 (€ 11.541,20).
L'opponente contestava richiesta, asserendo, quando alle fatture nn. 15 e 18, di aver provveduto al pagamento in contanti mentre, con riguardo alla fattura n. 29, ne contestava recisamente la fondatezza, sia in ordine all'an che al quantum, disconoscendo il contenuto dei ddt prodotti dall'opposta a prova della propria pretesa creditoria. pagina 1 di 6 Concludeva, pertanto, affinchè il Tribunale di Catanzaro volesse “in via preliminare, revocare
l'impugnato decreto ingiuntivo perché non fondato né in fatto e né in diritto e, per difetto, dichiarare non dovuta la somma riportata nelle fatture per tutto quanto sopra esposto;
nel merito, accertare e dichiarare che la società “ nulla deve alla luce della documentazione Parte_1 allegata e soprattutto alla luce dei fatti sopra esposti;
Condannare, in ogni caso, l'opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto proc.re antistatario”.
Costituitasi in giudizio, l'opposta insisteva nella pretesa creditoria, asserendo la mancata prova del pagamento in contanti ex adverso ribadito e l'inefficace disconoscimento dei ddt.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e, infine, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è fondata solo parzialmente e, pertanto, va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Preliminarmente, stante la contestazione dell'opponente in ordine alla legittimità del decreto ingiuntivo, giova rammentare che tale provvedimento deriva da un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, c. 2 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr., ex plurimis, Cass., n. 17371/2003 e Cass.,
n. 5915/2011); di conseguenza, oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass., n. 15186/2003).
Pertanto, in base agli ordinari criteri di riparto, la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore opposto (in tal senso, Cass., n. 21101 del 2015 e Cass., n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (cfr. Cass., n. 5915/2011 e Cass., n.
5071/2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata.
È, infatti, onere del convenuto (e, pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda;
dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (cfr. Cass., ord. n. 13240/2019).
Dunque, sul piano sostanziale la qualità di attore è propria del creditore/opposto che ha chiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe in capo pagina 2 di 6 a questi l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre, spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ex plurimis, Cass., n. 25499/2021; Cass., n. 24629/2015 e
Cass., n. 21101/2015).
Seppur in tale prospettiva, valga, a livello generale, il granitico insegnamento della Suprema Corte secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento della prestazione deve provare soltanto la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr.
Cass., S.U., n. 13533/2001 e, conf., da ultimo, Cass., n. 23479/2024) o dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile.
Ciò posto, nel caso al vaglio del Tribunale, deve rilevarsi che l'opponente si è opposta alla pretesa creditoria azionata in via monitoria non contestando l'esistenza del rapporto di fornitura con riguardo alle fatture nn. 15 e 18, asserendo, per le stesse, tuttavia, l'intervenuto adempimento del corrispettivo mediante consegna di danaro in contanti.
Diversamente, ha contestato la fornitura di calcestruzzo per come indicata nella fattura 29 del
31.5.2015, disconoscendo anche i ddt ad essa relativi.
Con riferimento alle prime due forniture riportate nelle fatture nn. 15 e 18, quindi, in ragione della conferma dell'esistenza del rapporto negoziale tra le parti, la fonte contrattuale della pretesa creditoria della deve ritenersi provata;
tuttavia, a fronte dell'allegato Controparte_1 inadempimento, l'opponente si è limitata ad affermare di aver provveduto al pagamento in contanti in diverse soluzioni, senza tuttavia offrire prova, limitandosi a richiamare il contenuto di alcune e-mail
(v. all. di parte opponente “e-mail 13.11.2017” e “e-mail 15.11.2017”) inidonee a dimostrare l'esatto adempimento.
Conseguentemente, la doglianza deve essere respinta, dovendosi ritenere dimostrato il credito di €
3.422,10 al cui pagamento va condannata l'opponente.
L'opposizione, invece, è fondata con riferimento all'importo di € 11.541,20 e di cui alla fattura n. 29 del 31.5.2015.
Invero, parte opposta, a fondamento della propria pretesa, produce una serie di ddt, recanti la data della supposta fornitura, la firma del conducente della betoniera al momento della consegna e del lavoratore della che di volta in volta ha ricevuto il carico. Parte_1
Ebbene, parte opponente ha recisamente disconosciuto il contenuto di tali ddt, eccependo di averli ricevuti, a mezzo posta, privi di qualsivoglia sottoscrizione da parte dell'opposta; poi, ne ha pagina 3 di 6 contestato anche la collocazione temporale, trattandosi di forniture avvenute nel maggio 2015 a beneficio di un cantiere terminato nel marzo del medesimo anno.
Infine, ha anche negato che le firme apposte ai ddt medesimi fossero riconducibili a se stessa o ai propri dipendenti presenti sul predetto cantiere.
Orbene, a fronte delle contestazioni mosse dall'opponente, la società opposta non ha assolto all'onere probatorio su di sé gravante;
non è, infatti, possibile ritenere raggiunta la prova sia dell'avvenuto ordine di acquisto da parte dell'opponente, sia della effettiva consegna della merce a quest'ultima.
A tal proposito, è noto che nel caso di opposizione avverso decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture indicate in fatture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, quantunque titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa anche nel giudizio di merito a cognizione piena
(cfr. Cass., n. 5071/2009 e Cass. n. 17371/2003), atteso che un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
La sola fattura, pertanto, non comprova il titolo della pretesa azionata dall'opposta, la quale non ha fornito prova adeguata in merito alla avvenuta consegna dei materiali asseritamente commissionati.
Non rimedia alla suddetta carenza la prova per testi offerta dall' opposta.
Infatti, tutti i testi escussi si sono limitati ad affermare che l'ordine di fornitura del calcestruzzo avveniva telefonicamente, in base alle esigenze quotidiane del cantiere.
Per converso, la prova contraria di parte opponente è precisa e circostanziata;
i testi escussi, tutti operai presenti sul cantiere nelle date di cui ai ddt (cfr. libro presenze-organizzazione squadre del 22,
23, 26, 27 e 29 maggio 2015, allegata dall'opponente alla seconda memoria istruttoria), hanno dichiarato di trovarsi sul cantiere oggetto di causa e di non aver visto alcuna consegna di calcestruzzo, trattandosi di materiale che non serviva alle lavorazioni di cui si stavano occupando (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 9.12.2021 dal teste e quelle rese dal teste Tes_1 Testimone_2 all'udienza del 10.5.2022).
A fronte delle specifiche contestazioni mosse dall'opponente, la società opposta, anche in sede di prova testimoniale, si è limitata a richiamare il contenuto dei ddt prontamente disconosciuti, senza offrire altra apprezzabile prova.
Peraltro, i ddt non recano né il timbro delle società odierne parti, né la firma dei propri legali rappresentanti pro tempore, e, dunque, costituiscono una scrittura proveniente dal terzo che, come tale, ha un mero valore indiziario (Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 25276 del 25/08/2023). pagina 4 di 6 Neppure la circostanza che i ddt venissero firmati dai dipendenti della società opponente è stata confermata in maniera apprezzabile.
Il teste ha affermato “di solito si faceva sempre così: all'arrivo viene consegnata Testimone_3 la bolla e scaricata la merce, che viene controllata dalla committente e all'esito viene firmato il ddt, di cui una copia resta al destinatario e un'altra va alla Non ricordo se Controparte_1 entrambe le copie vengono di solito firmate, di sicuro viene firmata la copia che torna alla . CP_1
Tuttavia, il teste ha dichiarato che “poteva capitare che i ddt non venissero Testimone_4 firmati sul posto al momento della consegna perché magari non c'era al momento un addetto che potesse firmare e quindi in quel caso venivano spediti insieme alla fattura, ma non so se poi i ddt venissero comunque restituiti firmati. (…) Non mi ricordo se per le consegne fatte alla l'autista Pt_1 mi ha restituito i ddt firmati”.
Infine, il teste ha riferito: “poteva capitare che la bolla non venisse firmata subito al Testimone_5 momento della consegna se per esempio bisognava fare più viaggi e allora veniva fatta firmare alla fine, ma nelle consegne eseguite da me mi pare che mi sono fatto firmare sul posto i ddt”.
Non può, pertanto, neppure affermarsi con sufficiente certezza che i ddt siano stati effettivamente firmati da dipendenti della Pt_1 Parte_1
Alla luce di quanto esposto, dunque, l'opposizione deve essere parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo, pertanto, revocato;
conseguentemente, la deve essere condannata al Parte_1 pagamento delle somme di cui alle fatture n. 15 del 28.2.2015 e n. 18 del 31.3.2015, ovvero €
3.422,10; su tale somma sono poi dovuti gli interessi ex art. 1284, c. 4 c.c., dalla data della domanda e sino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, occorre rammentare che nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza;
di conseguenza,
l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto (poi opponente) al pagamento delle spese di lite (cfr. Cass. n. 11606/2018; Tribunale Catanzaro sez. II,
23/01/2024, n.170).
Le stesse, pertanto, seguono comunque la soccombenza, per cui vanno poste a carico dell'opponente
– risultato comunque debitore - e si liquidano, come in dispositivo, sulla base del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato, in pagina 5 di 6 ragione del decisum, in quello per le cause di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00), secondo i valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 3.422,10, oltre interessi per come indicato in motivazione;
3. condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in
€ 76,00 per spese ed € 2.552,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge.
18.7.2025
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
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