Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00231/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01792/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1792 del 2025, proposto da
EL GE, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Musolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
del giudicato relativo alla sentenza n. 184/2025 del Tribunale di Messina- Sez. Lavoro, emessa nel giudizio n. 1857-24 in data 22.01.2025 notificata in forma esecutiva in data 27.02.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. ND MA e udita per la parte resistente l’Avvocatura di Stato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 184/2025 pubblicata il 22 gennaio 2025 il Tribunale di Messina - Sez. Lavoro ha riconosciuto il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 (“ Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ”), per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’effetto condannando il convenuto Ministero all’attribuzione in favore dello stesso della somma di € 1.500,00 oltre accessori nella misura ivi indicata.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha rappresentato che l’Amministrazione intimata non ha spontaneamente dato esecuzione alla sopra citata sentenza, seppure ritualmente notificata e passata in giudicato, come da attestazione in atti; sicché ne ha chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche a mezzo nomina di Commissario ad acta , con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
All’udienza camerale del 15 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge a supporto della chiesta ottemperanza, essendo la pretesa del ricorrente fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non constando, per converso, che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione nel caso di specie del principio normativo sancito dall’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli.
Avendo la ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., incombeva sull’Amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tale fatto ovvero l’estinzione del diritto, ma essa, seppure costituitasi, non ha dedotto di aver adempiuto, né ha fornito alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.
Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso va accolto, dovendosi ordinare all’Amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato in epigrafe nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di sessanta (60) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice, previa richiesta di parte ricorrente. Insediatosi, il Commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Il Commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “ può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, nel termine indicato in motivazione;
- nomina Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, come indicato in motivazione, dando tempestiva comunicazione del suo insediamento;
- condanna la predetta Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000 (euro mille/00), oltre accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato -se effettivamente dovuto e versato- con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
US LE, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
ND MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND MA | US LE |
IL SEGRETARIO