Articolo 5 della Legge 30 marzo 2001, n. 130
Articolo 4Articolo 6
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4 maggio 2001
Art. 5. (Tariffe per la cremazione) 1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilita' di bilancio, dal comune di ultima residenza del
defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanita', sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonche' le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.
Entrata in vigore il 4 maggio 2001
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