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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“Separazione nella causa civile iscritta al n. 1021/2024R.G. Cont. consensuale”. promossa con ricorso congiunto da:
, Cod. Fisc. nata a [...], il 13 Parte_1 C.F._1
ottobre 1974, residente in [...]
e
, Cod. Fisc. , nato a [...], il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati in Chivasso (TO), Corso Galileo Ferraris n.225, presso lo studio dell'avv. Cristina LANA che li rappresenta e difende per delega in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“1) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
stabile presso l'abitazione della madre.
2) Salvo diversi accordi tra i coniugi, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore secondo le
seguenti modalità: - il mercoledì dall'uscita di scuola fino al mattino successivo ove provvederà a riaccompagnarlo a
scuola nelle settimane nelle quali il padre terrà con sé il minore nel fine settimana ed il mercoledì
dall'uscita di scuola sino al venerdì ingresso scuola nelle settimane in cui il minore trascorrerà il
fine settimana con la madre;
- A week-end alternati: dal venerdì uscita scuola sino alla domenica sera alle ore 21.00.
- il minore trascorrerà con la madre il 24 dicembre e con il padre il 26 dicembre. I genitori
decideranno annualmente la collocazione del minore il 25 dicembre, concordandolo entro il 15
dicembre.
- il minore trascorrerà alternativamente con ciascun genitore il periodo dal 27 al
31 dicembre e dal 01 gennaio al 6 gennaio.
Durante le vacanze Pasquali: Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro
genitore e cosi alternativamente.
Durante le vacanze estive: due settimane consecutive nel mese di agosto, salvo diversi accordi tra
le parti da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro genitore il luogo di villeggiatura e i recapiti
telefonici ove condurrà il minore nei periodi di vacanza.
3) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore versando alla madre la somma di euro
400,00 (quattrocento/00) da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) L'assegno unico per i minori verrà integralmente percepito dalla sig.ra Parte_1
Le eventuali detrazioni nella misura del 50% per ogni coniuge.
5) Il padre contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio
minore, preventivamente concordate e/o necessitate e documentate e documentabili come da
Protocollo d'Intesa stipulato dal Tribunale di Ivrea e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del
15.3.2016.”
Il P.M. ha così concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”, in data del 24/05/2024.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 26.4.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio a Montanaro (TO) il 01/06/2019, con rito civile, in regime di separazione dei beni (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Montanaro (TO) Parte I Serie A N.4);
- dall'unione dei coniugi é nato il figlio in data 15 aprile 2017 a Chivasso (TO); Per_1
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più
un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 12 novembre 2024 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito civile a Montanaro (TO) il 01/06/2019, in regime di separazione dei beni (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Montanaro (TO) Parte I Serie
A N.4).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal Collegio. Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito civile a a Montanaro (TO) il 01/06/2019, in regime di separazione dei beni (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Montanaro (TO) Parte I Serie
A N.4) - alle condizioni concordate sopra riportate;
2. le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 21 gennaio 2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)