Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 22/12/2025, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02819/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01250/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1250 del 2025, proposto da
Officine Cst S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Palomba, con domicilio eletto presso lo studio AT AN in Palermo, via Galletti, 111;
contro
Comune di Marineo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pagano, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via D. Costantino n. 52;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 184/2021 - R.G.N. 3241/2020, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 5 marzo 2021 e depositato in Cancelleria in data 8 marzo 2021, notificato in data 16 Marzo 2021 e dichiarato definitivamente esecutivo in data 29 Luglio 2021, con apposizione della formula esecutiva in data 4 Agosto 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marineo;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. AR LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Officine CST S.r.l. ha chiesto l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 184/2021 – R.G.N. 3241/2020, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 5 marzo 2021 e depositato in Cancelleria in data 8 marzo 2021, notificato in data 16 Marzo 2021 al Comune di Marineo e dichiarato definitivamente esecutivo in data 29 luglio 2021.
Col titolo di cui si chiede l’ottemperanza il Tribunale di Termini Imerese ha ingiunto al Comune di Marineo di pagare in favore della parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, la somma di € 19.740,54, oltre interessi maturati e maturandi nella misura di cui al D.Lgs. 231/02 ed oltre alle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 540,00 per compensi, in € 145,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali, come per legge.
Nonostante l’avvenuta notifica del decreto ingiuntivo, divenuto frattanto esecutivo, l’11 agosto 2021, la società ricorrente si duole del mancato pagamento del dovuto da parte del Comune di Marineo. Benché l’importo ingiunto attenga a fatture emesse e scadute tra i mesi di aprile e di ottobre 2018 e il Comune di Marineo abbia deliberato lo stato di dissesto il 29 giugno 2019, la ricorrente ritiene che i suoi crediti esulino dalla competenza dell’OSL, poiché, “ come risulta dall’Avviso ai creditori trasmesso dall’Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Marineo (doc. 6), rientrano nella competenza di tale Organismo i crediti sorti al 31/12/2017 ”, e siano pertanto suscettibili di esecuzione individuale.
La ricorrente ha chiesto anche la vittoria delle spese e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
Con memoria del 3.09.2025, il Comune di Marineo, costituitosi in giudizio, ha sollevato l’eccezione di giudicato, perché la presente azione di ottemperanza costituirebbe, in violazione del principio del ne bis in idem , mera riproposizione dell’azione già decisa da questo Tribunale con la sentenza n. 217/23, che, in relazione alle stesse poste creditorie e al medesimo titolo esecutivo, ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza, attesa la sostanziale carenza di legittimazione passiva del Comune di Marineo ad adempiere, dal momento della dichiarazione di dissesto dell’ente locale, ai propri debiti pregressi rientranti nella sfera di competenza dell’organo straordinario di liquidazione ai sensi degli artt. 252, comma 4, e 254, comma 3, Tuel e al di fuori della speciale procedura “concorsuale” di liquidazione dell’indebitamento pregresso regolata dagli articoli da 252 a 258 del Tuel.
La ricorrente ha replicato con memoria del 17.11.2025, rilevando l’inoperatività del divieto di bis in idem rispetto a precedenti pronunce in rito, le quali non sarebbero idonee a formare il giudicato in senso sostanziale ai sensi dell’art. 2909 c.c..
Infine, con memoria del 5.12.2025, l’amministrazione resistente ha dato atto dell’approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, redatto dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione con verbale di deliberazione n.8 del 18.9.2024, determinante la cessazione dello stato di dissesto del Comune di Marineo.
Alla camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
Tanto precisato, il ricorso è documentalmente fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Consta, infatti, che il decreto ingiuntivo dispone la condanna pecuniaria del Comune resistente, che lo stesso è passato in giudicato ed è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. per mancata opposizione e che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice.
Di converso, il Comune, nelle sue difese, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito di parte ricorrente.
Il Comune di Marineo non può inoltre invocare l’effetto preclusivo del giudicato formatosi sulla sentenza n. 217/23, con la quale questo Tribunale aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 248 Tuel, il precedente ricorso per ottemperanza proposto dall’odierna ricorrente in pendenza della del dissesto dichiarato dal Comune di Marineo con la delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 29.06.2019.
Dal sito istituzionale del Comune di Marineo, nell’ambito delle notizie relative all’O.S.L. (https://servizi.comune.marineo.pa.it/marineo/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/9), e dalle stesse difese dell’amministrazione resistente risulta che la procedura di dissesto in questione ha avuto termine con la delibera n. 8 del 18/09/2024, con cui l’O.S.L. ha approvato il rendiconto della gestione e la cessazione dell’attività straordinaria di liquidazione e dello stato di dissesto finanziario del comune di Marineo.
Viene così meno l’ostacolo procedurale che aveva impedito precedentemente l’accoglimento della azione di ottemperanza, essendo nelle more l’amministrazione uscita dalla fase di dissesto finanziario. È altresì incontestato che il credito vantato dalla parte ricorrente, all’esito della procedura di liquidazione condotta dall’O.S.L., non è stato soddisfatto neppure in parte, non avendo formato oggetto di rilevazione e inserimento nella massa passiva del dissesto ai sensi dell’art. 254 Tuel (l’Avviso ai creditori riguardava infatti i soli crediti maturati fino al 31/12/2017 e non concerne pertanto il credito azionato in questa sede, scaturente da fatture emesse e venute a scadenza nel periodo compreso tra aprile e ottobre 2018).
La chiusura della procedura di dissesto degli enti locali non determina, come noto, l’estinzione dei crediti rimasti insoddisfatti nel corso della procedura (cfr. Corte Cost., sent. n. 269/1998 e n. 219/2022; Cass. Civ., sez. III, sent. 30 gennaio 2008, n. 2095) e, conseguentemente, i creditori possono ottenere dall’Ente tornato in bonis il pagamento:
• sia delle somme a titolo di capitale rimaste insolute;
• sia degli interessi maturati e non pagati prima della dichiarazione di dissesto;
• sia degli interessi maturati nel corso della procedura di dissesto (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 18 agosto 2020, n. 9250).
L’intimato Comune, pertanto, deve essere condannato a corrispondere gli importi indicati dal decreto ingiuntivo in oggetto come sopra precisati, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia si nomina sin da ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà per lo stesso di delega ad altro soggetto dotato di adeguata competenza, il quale - nel doveroso adempimento dell’ufficio pubblicistico assegnatogli e su espressa richiesta di parte - provvederà, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, alla corresponsione delle somme spettanti ai ricorrenti, con oneri a carico della intimata Amministrazione.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con separato decreto ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.
Si precisa altresì che il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
Le spese di lite seguono, infine, la soccombenza dell’Amministrazione resistente e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e, per l’effetto, assegna al Comune di Marineo termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza per il pagamento degli importi dovuti in base al decreto ingiuntivo n. 184/2021 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 5 marzo 2021;
- nomina per il caso di persistente inadempimento, come commissario ad acta, con facoltà di delega, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, il quale provvederà come indicato in motivazione;
- condanna il Comune di Marineo al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.400,00 (millequattrocento/00), per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato se e in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO CA, Presidente
AR LO, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LO | NO CA |
IL SEGRETARIO