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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/05/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11116/2022 R.G. chiamata all'udienza del 26/5/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avv. F. Biga Parte_1
opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. C. La Gatta opposto
Oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/10/2022, ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000307489 del 9/9/2022, notificata in data 26/9/2022, con cui veniva ingiunta la complessiva somma di € 22.000,00, a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali relativamente all'anno 2010, a seguito di verbale di accertamento del 22/12/2017, per la violazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. n.
463/1983, convertito con modificazioni dalla l. 11/11/1983, n. 638 e ss.mm.ii.
A sostegno del ricorso, eccepiva la nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta per inesistenza della notifica dell'atto di accertamento Prot. .0900.22/06/2017.0317589, in violazione del termine di cui all'art. 14 l.n. CP_1
689/81; l'intervenuta estinzione dell'obbligazione pecuniaria per omessa notifica degli estremi della violazione nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 14, comma 2, l.n.
689/81; l'infondatezza nel merito della pretesa sanzionatoria.
Concludeva, invocando l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata notificata il 26/9/2022, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio parte resistente, chiedendo la riunione del presente giudizio a quello iscritto sub n. 11082/2022 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione
Lavoro, dott.ssa Tanzarella, sussistendo ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva;
depositava provvedimento di rettifica in autotutela n. 090000-
23-0147 del 23/3/2023 con cui modificava l'ordinanza ingiunzione OI-000307489, rideterminando la sanzione in € 10.000,00. Parte resistente contestava l'infondatezza della tardività della notificazione dell'avviso di accertamento a fronte dell'eccezione di inesistenza della notifica dell'avviso; l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
l'infondatezza dell'eccepita assenza di responsabilità della ricorrente nella realizzazione dell'infrazione sanzionata.
Con note depositate in data 16/9/2024, parte resistente ha depositato altro provvedimento di rettifica in autotutela n. 09000-23-0394 del 29/9/2023, con cui ha rideterminato l'importo della sanzione oggetto dell'ordinanza-ingiunzione in €
7.336,94.
All'udienza odierna, preso atto che parte ricorrente non intende pagare la somma oggetto dell'ordinanza-ingiunzione e tenuto conto del deposito della sentenza n.
3309/2024 che ha definito il procedimento iscritto al n. 11082/2022 surrichiamato nonchè della sentenza n. 4413/2024, entrambe pronunciate dal Tribunale di Bari,
Sezione Lavoro, la causa, previa discussione, è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
*
L'opposizione è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Si richiamano, in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della sentenza n.
4413/2024 emessa dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, nell'ambito di una fattispecie
Pag. 2 di 12 speculare a quella oggetto del presente giudizio, essendo relativa ad una annualità differente da quella sottoposta al vaglio del Tribunale, tra le medesime parti processuali e passata in giudicato (cfr. all. note ricorrente depositate in data 15/5/2025): “ Passando al merito rileva il Giudicante che, alla stessa stregua di quanto avviene in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, anche in questo tipo di controversie l'opponente non è un convenuto in senso sostanziale, mentre è l'ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale. In tale veste le parti, rispettivamente, hanno l'onere di osservare le regole processuali. Ed allora, l'opposto
(attore sostanziale) deve rispettare innanzitutto quanto previsto dall'art. 416 c.p.c., secondo cui il convenuto ha l'onere di costituirsi in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione a pena di decadenza dalla proposizione dei mezzi di prova di cui intende valersi, anche se è ovvio che il contenuto da dare all'atto di costituzione debba essere quello della domanda (ex art. 414 cpc.) e non piuttosto quello della memoria di costituzione (art. 416 cpc.) (Cass. n. 5045/99). Orbene, se la tardiva costituzione del convenuto/attore comporta, dunque, la sua decadenza da ogni prova, va da sé che neppure sono da invocare i poteri officiosi del Giudice (art. 421cpc.) che non possono essere esercitati per recuperare le decadenze in cui è incorsa la parte
(Cass. n. 10343/00). Tali regole valgono a maggior ragione nei giudizi di opposizione ad ordinanze ingiuntive, quale è quello in oggetto, laddove il debitore si trova di fronte ad un provvedimento il cui contenuto appare assai limitato, quando non ancora inintelligibile, sicchè sarebbe contra ius pretendere che, in ossequio alla natura di attore formale il ricorrente debba comunque formulare tutti i mezzi di prova attinenti alla infondatezza del credito, ovvero debba presumere quale possa essere stata nella specie l'ipotesi a cui potrebbe riferirsi l'attività recuperatoria dell'ente (basta pensare, ad esempio ad un imprenditore con varie posizioni ed un'attività articolata o, comunque, estesa). In tali giudizi le contestazioni oggetto di ricorso riguardano, il più delle volte, la motivazione dell'atto e inducono il presunto debitore ad eccepire la carenza o addirittura l'assenza della motivazione. Tale convincimento risulta avvalorato dalla circostanza che l'ingiunto può proporre opposizione entro il termine di 30 giorni dalla notifica della cartella del provvedimento. Pretendere che in tale breve lasso di tempo il contribuente debba apprestare la propria difesa nel merito,
Pag. 3 di 12 accollandosi l'onere di allegare e comprovare le ragione della inesistenza del credito, significherebbe contraddire le regole del processo, con evidente violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Come già evidenziato, la contestazione, non meramente di forma, della ordinanza ingiuntiva introduce una causa di merito in cui l'onere della prova fa carico all'Ente impositore, in qualità di attore in senso sostanziale;
sicchè correttamente il ricorrente nell'atto introduttivo si riserva di formulare mezzi di prova, nuovi o per la prima volta, all'esito della costituzione in lite del vero attore. E' ovvio, infatti, che la posizione del convenuto sostanziale si potrà espandere in tutta la sua portata quando l'attore sostanziale avrà fornito elementi di comprensione della sua pretesa creditoria attraverso l'indicazione della causa del credito e dei mezzi probatori a sostegno.
In conclusione, l'inversione sostanziale delle parti del processo, attiene all'onere probatorio (art. 2697 cc.) che su ciascuno grava per ottenere ragione in giudizio. E, dunque, sarà l'ente impositore a dover fornire la prova della fondatezza del credito esecutivamente azionato, mentre l'opponente sarà onerato della dimostrazione di tutti i fatti ostativi o modificativi del diritto vantato (cfr. nello stesso senso, Trib. Pisa, sent. n.
189/2002; Trib. Bari, n. 6434 del 27.2.2004; Pretura Salerno, 31 gennaio 1995).
3. Ciò posto vanno riportate le considerazioni svolte dalla Sezione in relazione ad una fattispecie analoga a quella di che trattasi riguardante la stessa opponente e relativa alla sanzione irrogata per l'anno 2011. In particolare ha disposto la sezione nella sentenza n. 3309/2024 allagata agli atti da costei: “Con ricorso depositato in data
17.10.2022, l'istante in epigrafe indicata, in qualità di legale rappresentante della proponeva opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. OI - Controparte_2
000473296 del 9.9.2022, Prot. 09000.09/09/2022.0585701, notificata il CP_1
26.09.2022 con la quale l' gli aveva ingiunto il pagamento della complessiva CP_1 somma di € 26.000,00 a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali annualità 2013, a seguito di verbale di accertamento del 22.12.2017 della violazione dell'art. 2, comma 1-bis , del Decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, e ss.mm.ii. A fondamento dell'opposizione, eccepiva la nullità e/o l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per omessa e/o irrituale notifica degli atti di
Pag. 4 di 12 accertamento presupposti, in violazione degli artt. 14 e 18 della .n. 689/81;
l'intervenuta estinzione dell'obbligazione pecuniaria per omessa notifica degli estremi della violazione nel termine di 90 giorni ai sensi dell'art. 14, comma 2, l.n. 689/81;
l'infondatezza della pretesa sanzionatoria per maturata prescrizione estintiva;
in ogni caso, l'infondatezza nel merito della pretesa sanzionatoria. Chiedeva, dunque, annullarsi l'ordinanza ingiunzione e, in ogni caso, l'applicazione di sanzioni più favorevoli o ridotte, con il favore delle spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' che difendeva la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso, CP_1
dando pure atto della rideterminazione, in autotutela, della sanzione amministrativa nella somma di Euro 10.000,00. * Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso in opposizione è fondato per i motivi di seguito esposti. Deve, preliminarmente, darsi atto della tempestività dell'opposizione proposta conformemente al disposto di cui all'art. 6,
d.lgs. 150/2011 il quale prevede “6. Il ricorso è proposto, a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”. Appare fondata l'eccezione di intervenuta decadenza e art.14 l.n. 689/1981 sollevata dall'opponente e, conseguentemente, l'opposizione va accolta in relazione a tale motivo, restando assorbita ogni ulteriore questione. Al riguardo, si osserva preliminarmente che l'atto impugnato è emesso ai sensi dell'art. 2, co.1 bis D.L.
12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale
è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [ i.e. ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e
22 della legge 30 apirle 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000,00 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n.8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della
Pag. 5 di 12 legge 28 aprile 2014, n. 67. L'art. 6 del D.Lgs. n. 8 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II de capo 1 della legge 24 novembre 10981, n. 689”. La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili” L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare numero 32 del 25-02- CP_1
2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis –omissione della contestazione o delle notificazioni delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'art. 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di dunque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”. Ciò posto, deve dunque ritenersi nella specie che l' sia CP_3 incorso nella pur eccepita decadenza. L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve esser contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la
Pag. 6 di 12 somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
2020 (98 giorni). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito
(Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n. 28210; Trib Catania sentenze n. 811/2023 e
888/2023 richiamate). Del resto, mette conto riportare le condivisibili argomentazioni rese in ordine alla questione della compatibilità fra l'art. 14 della legge 689/81 e la speciale disciplina dettata (per gli illeciti depenalizzati) dal d.lgs. 8/2016, in seno ad arresto della Corte d'Appello di Trieste, Sez. Lavoro, nella causa iscritta al n. R.G.
208/2023, secondo cui: “ 1.1. L'art. 6 del d.lgs.8/2016 richiama, per la disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative originate dalla depenalizzazione introdotta dal decreto stesso, le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 689/81, ma solo “in quanto applicabili”; e fra le norme che, secondo l'Istituto previdenziale, non sarebbero applicabili vi è appunto l'art. 14, in forza del quale la violazione deve essere contestata immediatamente o, quando ciò non sia possibile, notificata al trasgressore entro il termine di 90 giorni dall'accertamento.
1.2. A sostegno della sua tesi l' fa valere, in sintesi, due argomenti e cioè la CP_1 specialità della fattispecie prevista dall'art. 2 comma 1 bis del d.l. 463/83, nel testo introdotto dall'art. 3 comma 6 del d.lgs. 8/2016, dimostrata anche dalla previsione di una particolare ipotesi di estinzione dell'illecito; e la pratica impossibilità di rispettare il termine dell'art. 14 data l'enorme quantità di posizioni contributive da verificare a seguito della depenalizzazione.
1.2.1. Che l'art. 2 comma 1 bis contenga una disciplina di carattere speciale è certamente vero sul piano sostanziale: è infatti speciale la previsione di una sogli massima oltre la quale l'illecito assume (o meglio conserva) rilevanza penale;
e lo è la previsione di una causa di non punibilità consistente nel pagamento del dovuto entro una determinata scadenza. Ben diversa è la situazione sul
Pag. 7 di 12 piano procedurale: il d.lgs. 8/2016 non si occupa infatti, in generale, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale, di cui si dirà più avanti) e neppure della fase di applicazione della sanzione: per questi aspetti è perciò inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla legge 689/81. Anche il testo dell'art. 2 comma 1 bis del d.l. 463/83, come modificato dal d.lgs. 8/2016, depone in questo senso: la norma, disponendo che non è punibile il trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”, utilizza infatti una terminologia che si raccorda perfettamente con l'art. 14 della legge 689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando cos che fra le due discipline non vi è, sul piano procedurale, alcuna incompatibilità.
1.2.2.Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art. 14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e quindi irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dall'art. 2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico). Il legislatore, del resto, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell' con la (parziale) depenalizzazione dell'omesso CP_1 versamento delle ritenute contributive, stabilendo (nell'art. 23 comma 2 del d.l.
48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo però ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva – avendo avuto cura di specificare che esso vale “ per i periodi dal
1° gennaio 2023” – ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi “ in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”, di cui ha così confermato seppure a contrario, l'applicabilità per il passato.
1.3. Non esiste perciò alcuna incompatibilità logico-giuridica assoluta fra l'art. 2 comma 1 bis del d.l.
463/83, il d.lgs. 8/2016 e l'art. 14 della legge 689/81. 2. Con il secondo motivo di appello l' addebita al Tribunale di Pordenone di non aver individuato né il dies a CP_1 quo del termine previsto dall'art. 14 della legge 689/81 e neppure il momento in cui questo si sarebbe compiuto.
2.1. L'affermazione non può essere condivisa. Il Giudice di
Pag. 8 di 12 primo grado ha infatti osservato che gli atti di accertamento sono stati notificati dall' nel giugno 2017 e quindi oltre un anno dopo l'entrata in vigore del d.lgs. CP_1
8/2016; è evidente perciò che il Tribunale ha ritenuto che da questo momento abbia iniziato a decorrere il termine di 90 giorni per la contestazione dell'addebito (sul presupposto che l' ne era a conoscenza già da prima, avendo presentato denuncia CP_1 penale ancora nel 2013).
2.2. L' ha però fatto valere anche un ulteriore CP_1
argomento, deducendo che nel 2013 null'altro poteva fare se non denunciare l'illecito all'autorità giudiziaria penale;
e che, dopo la depenalizzazione, il dovere di notificare l'illecito amministrativo è sorto solo dopo la ritrasmissione degli atti da parte della competente Procura della Repubblica.
2.2.1. La tesi dell' è, in linea teorica, CP_1
fondata. Sul punto, si deve ricordare che il d.lgs. 8/2016 ha depenalizzato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali anche per il passato, stabilendo, nell'art. 8, comma 1, che “le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”. Di conseguenza il legislatore ha dovuto introdurre una speciale disciplina transitoria per regolare il passaggio dall'autorità giudiziaria (penale) all'autorità amministrativa (divenuta competente a comminare la sanzione); e quindi ha stabilito, nell'art. 9 comma 1, che nei casi previsti dall'art. 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data” e, nel successivo comma 4 del medesimo articolo, che
“l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni per la notifica della contestazione (ovvero del termine previsto dall'art. 14 della legge 689/81), facendolo decorrere dal momento in cui l'autorità amministrativa riceve gli atti in restituzione dall'autorità giudiziaria (indipendentemente dal fatto che quest'ultima abbia o no rispettato il termine di 90 giorno dall'entrata in vigore della nuova disciplina per disporre la trasmissione); e peraltro va detto che in questo modo l'art. 9 del d.lgs.
Pag. 9 di 12 8/2016 non ha fatto altro che ribadire e confermare l'art. 14 comma 3 della legge
689/81, ove è appunto previsto (in generale, e non solo per gli illeciti depenalizzati) che
“ quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorre non dalla data della ricezione”.
2.2.2. In concreto l' – che aveva l'onere di CP_1
provare la tempestività della notifica degli estremi della violazione – si è limitato ad affermare che la restituzione degli atti è avvenuta, in modalità massiva, nel 2017;
l' non però fornito alcuna prova documentale (o, sempre che fosse ammissibile) CP_3
di questo evento ( e anzi, prima ancora, non ha neppure indicato quando, nel corso dell'anno, esso avrebbe ricevuto gli atti dalla procura della Repubblica). Manca quindi la prova che la contestazione dell'addebito sia stata effettuata entro 90 giorni dal momento (rimasto sconosciuto e indimostrato) in cui l' ha ricevuto dalla Procura CP_1
della Repubblica gli atti relativi all'infrazione commessa dal … omissis …; e cioè che sia stato rispettato, in concreto, il termine previsto dall'art. 14 della legge 689/81
(computato dalla decorrenza individuata ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 8/2016). 2.2.3.
Trattandosi di un termine posto a pena di decadenza, ciò comporta l'illegittimità, e quindi l'annullamento, dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.” (cfr. in termini non dissimili, Corte di Appello di Torino, Sez. Lavoro, R.G. n. 653/2023). Nel caso di specie, l'atto di accertamento è stato notificato soltanto in data 22.12.2017, e sul punto l' non ha allegato elementi da cui evincere che l'attività da compiere ai fini della CP_1 verifica della omissione fosse particolarmente complessa o laboriosa, né l' CP_3 resistente ha inteso precisare la data di trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria. A ciò si aggiunga che la contestazione, anche se non immediata, deve comunque avvenire entro termini ragionevoli, circostanza che nella specie non può dirsi verificata non avendo rilievo di per sé, in assenza di ulteriori elementi, il solo dato numerico della grande mole di accertamenti da espletare. Deve, pertanto, trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
D'altronde, mette conto rimarcare che il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, conv. con mod. dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, in vigore dal 05/05/2023, all'art. 23 rubricato “Modifiche
Pag. 10 di 12 alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”, prevede che “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, le parole: << da euro 10.000 a euro 50.000>> sono sostituite dalle parole: << da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso>>. 2. ((Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo
2, comma 1-bis, del decreto legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023)), gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”, con ciò parendo confermare, a contrario, l'applicabilità della richiamata disposizione. Appare, dunque, fondata l'eccezione di estinzione della obbligazione di pagamento per omessa notifica della contestazione di illecito amministrativo entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla conclusione dell'accertamento, a norma dell'art. 14 co.
2-6 l. 24.11.1981 n. 689. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso va accolto e l'ordinanza-ingiunzione annullata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
4.Applicando le coordinate ermeneutiche su riferite al caso di specie ove si consideri che il verbale di accertamento risale al 7.7.2017, in assenza di allegazioni di senso CP_ contrario opposte dall' appare dunque, fondata la doglianza di estinzione della obbligazione di pagamento per omessa notifica della contestazione di illecito amministrativo entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla conclusione dell'accertamento, a norma dell'art. 14, co.
2-6 l. 24/11/1981 n. 689. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso va accolto e l'ordinanza-ingiunzione annullata.
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza
Pag. 11 di 12 logico-sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini, ex multis Cass. civ. Sez. V,
Ord. 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lav. Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonché Trib.
Roma Sez. lavoro, 08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent. 15/06/2017
Trib Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016)”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono che si attagliano perfettamente alla fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
In considerazione della controvertibilità della questione trattata e della parziale novità della stessa, si reputa equo disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1 accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 26/5/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Foggetti
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