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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 05/12/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 2093/2025 VG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Delegato dott ssa Elisabetta BIANCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 2093/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. MARIA VITTORIA BUFFA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale , nato in [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. MARIA VITTORIA BUFFA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
Visto
Il ricorso congiunto depositato in data 29/09/2025 da e al fine Parte_1 CP_1
di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio con rito concordatario in Montechiaro d'Acqui (AL) il 14/6/2014, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune al n. 1, parte 2, serie B, anno 2014, alle condizioni che seguono:
“1- I coniugi vivranno separati con mutuo reciproco rispetto: la casa coniugale, sita in Acqui Terme corso Dante n. 28, è assegnata, con l'intero arredamento, alla moglie che vi continuerà ad abitare unitamente alla figlia minore;
il marito si trasferirà altrove non appena avrà reperito una Per_1
adeguata sistemazione abitativa e comunque entro il 31 dicembre 2025 portando con sé i propri beni ed effetti personali ed eventualmente gli arredi che saranno necessari per la sua sistemazione abitativa, scelti sempre di comune accordo con la moglie.
2- L'alloggio di Acqui Terme corso Dante n. 28 è di proprietà esclusiva della Sig. , la Parte_1
quale pertanto continuerà a pagare le rate dell'esistente mutuo ipotecario.
3- La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la Per_1
madre in Acqui Terme Corso Dante n.28.
4- Il padre potrà vedere la figlia liberamente e potrà tenerla con sé a fine settimana alternati Per_1
dal venerdì all'uscita da scuola (durante il periodo delle vacanze estive, la minore verrà prelevata dall'abitazione o, in altro luogo preventivamente indicato dalla madre) sino alla domenica sera alle ore 21.
Inoltre, il padre potrà tenere la figlia con sé due giorni alla settimana, da concordare con la moglie, tenendo presenti i turni lavorativi del medesimo e gli impegni della minore;
in questi casi, il padre preleverà la minore o dall'uscita da scuola o dall'abitazione, o in altro luogo indicato dalla madre,
e la riporterà presso l'abitazione materna alla sera entro le ore 21, oppure, sempre concordandolo, direttamente a scuola il giorno successivo.
I coniugi potranno sempre, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi, nonché delle esigenze della minore, concordare altri giorni. ed orari.
I coniugi concordano altresì che, in caso di impedimento del padre, saranno i nonni paterni a prelevare e a riportala alla madre. Per_1
Le principali festività saranno trascorse dalla minore alternativamente con ciascun
genitore; inoltre, durante le vacanze invernali, la minore trascorrerà una settimana con Per_1
ciascun genitore, da concordare, e durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun
genitore un periodo complessivo di quindici giorni, anche non consecutivi;
i coniugi si impegnano a concordare detti periodi di vacanza entro il 31 maggio di ogni anno. Il padre potrà comunicare con la figlia ogni sera entro le ore 21 e altrettanto la madre, quando la minore permane presso il padre.
5- Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore, versando l'importo di euro 400,00
(quattrocento) entro il giorno dieci di ogni mese mediante bonifico sul conto della moglie presso
, alle coordinate che verranno comunicate dalla Sig. CP_2 Pt_1
Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo i dati istat.
Il padre continuerà a percepire interamente l'assegno unico universale.
6- Il padre inoltre contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, sanitarie, scolastiche
e ricreative necessarie alla figlia minore, come indicate e secondo le modalità previste nel protocollo vigente sottoscritto tra il Presidente di questo Tribunale e il Presidente del l'ordine degli avvocati di Alessandria.
7- Le parti dichiarano di essere entrambe autosufficienti economicamente per cui non avanzano alcuna reciproca richiesta economica;
dichiarano altresì di aver già definito ogni rapporto economico derivante dal matrimonio.
8- I coniugi si concedono reciproco assenso per il rilascio di passaporto e/o di documenti equipollenti idonei all'espatrio; acconsentono altresì al rilascio e/o al rinnovo di passaporto e di documento di identità equipollente al nome della figlia minore . Persona_2
9- Il Sig. potendolo fare in considerazione dei turni lavorativi, continuerà ad assistere la CP_1
suocera, usufruendo pertanto della legge 104/92.
10- Le spese legali sono sostenute da entrambi i coniugi in uguale misura.”
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare, che:
- i ricorrenti si sposarono in Montechiaro d'Acqui (AL) il 14/6/2014, trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile del medesimo Comune al n. 1, parte 2, serie B, anno 2014;
- dall'unione è nata il [...], minorenne ed economicamente non autosufficiente;
Per_1
non vi sono altri figli legittimati o adottati;
- le parti hanno dato atto essere insorti contrasti che hanno reso impossibile la convivenza, che hanno pertanto portato alla decisione di separarsi;
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione.
- rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con l'interesse della minore e con le norme imperative di legge;
- le condizioni patrimoniali indicate nel ricorso appaiono coerenti con la situazione redditutale e patrimoniale delle parti e rispettose del principio della bigenitorialità;
- la proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi , codice fiscale , nata in Parte_1 C.F._1
Acqui Terme il 25.06.1981, e , codice fiscale , nato in CP_1 C.F._2
Acqui Terme il 28.09.1981, unitisi in matrimonio con rito concordatario in Montechiaro d'Acqui
(AL) il 14/6/2014, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune al n. 1, parte 2, serie B, anno 2014;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montechiaro d'Acqui (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 1, parte 2, serie
B, anno 2014);
autorizza i coniugi e a vivere separati nel reciproco rispetto;
Parte_1 CP_1
omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti e a tal fine dispone che
1- I coniugi vivranno separati con mutuo reciproco rispetto.
La casa coniugale, sita in Acqui Terme corso Dante n. 28, è assegnata, con l'intero arredamento, alla moglie che vi continuerà ad abitare unitamente alla figlia minore . Per_1 Il marito si trasferirà altrove non appena avrà reperito una adeguata sistemazione abitativa e comunque entro il 31 dicembre 2025 portando con sé i propri beni ed effetti personali ed eventualmente gli arredi che saranno necessari per la sua sistemazione abitativa, scelti sempre di comune accordo con la moglie.
2- L'alloggio di Acqui Terme corso Dante n. 28 è di proprietà esclusiva della Sig. , la Parte_1
quale pertanto continuerà a pagare le rate dell'esistente mutuo ipotecario.
3- La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la Per_1
madre in Acqui Terme Corso Dante n.28.
4- Il padre potrà vedere la figlia liberamente e potrà tenerla con sé a fine settimana Per_1
alternati dal venerdì all'uscita da scuola (durante il periodo delle vacanze estive, la minore verrà prelevata dall'abitazione o, in altro luogo preventivamente indicato dalla madre) sino alla domenica sera alle ore 21.
Inoltre, il padre potrà tenere la figlia con sé due giorni alla settimana, da concordare con la moglie, tenendo presenti i turni lavorativi del medesimo e gli impegni della minore;
in questi casi, il padre preleverà la minore o dall'uscita da scuola o dall'abitazione, o in altro luogo indicato dalla madre,
e la riporterà presso l'abitazione materna alla sera entro le ore 21, oppure, sempre concordandolo, direttamente a scuola il giorno successivo.
I coniugi potranno sempre, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi, nonché delle esigenze della minore, concordare altri giorni. ed orari.
I coniugi concordano altresì che, in caso di impedimento del padre, saranno i nonni paterni a prelevare e a riportala alla madre. Per_1
Le principali festività saranno trascorse dalla minore alternativamente con ciascun genitore;
inoltre, durante le vacanze invernali, la minore trascorrerà una settimana con Per_1
ciascun genitore, da concordare, e durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore un periodo complessivo di quindici giorni, anche non consecutivi;
i coniugi si impegnano a concordare detti periodi di vacanza entro il 31 maggio di ogni anno.
Il padre potrà comunicare con la figlia ogni sera entro le ore 21 e altrettanto la madre, quando la minore permane presso il padre.
5- Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore, versando l'importo di euro 400,00
(quattrocento) entro il giorno dieci di ogni mese mediante bonifico sul conto della moglie presso
, alle coordinate che verranno comunicate dalla Sig. CP_2 Pt_1
Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo i dati ISTAT. Il padre continuerà a percepire interamente l'assegno unico universale.
6- Il padre inoltre contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, sanitarie, scolastiche e ricreative necessarie alla figlia minore, come indicate e secondo le modalità previste nel protocollo vigente sottoscritto tra il Presidente di questo Tribunale e il Presidente del l'ordine degli avvocati di Alessandria.
prende atto degli ulteriori accordi tra le parti
7- Le parti dichiarano di essere entrambe autosufficienti economicamente per cui non avanzano alcuna reciproca richiesta economica;
dichiarano altresì di aver già definito ogni rapporto economico derivante dal matrimonio.
8- I coniugi si concedono reciproco assenso per il rilascio di passaporto e/o di documenti equipollenti idonei all'espatrio; acconsentono altresì al rilascio e/o al rinnovo di passaporto e di documento di identità equipollente al nome della figlia minore . Persona_2
9- Il Sig. potendolo fare in considerazione dei turni lavorativi, continuerà ad assistere la CP_1
suocera, usufruendo pertanto della legge 104/92.
10- Le spese legali del presente procedimento sono sostenute da entrambi i coniugi in uguale misura.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, Camera di Consiglio del 02 dicembre 2025
Il Giudice Delegato
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Delegato dott ssa Elisabetta BIANCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 2093/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. MARIA VITTORIA BUFFA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale , nato in [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. MARIA VITTORIA BUFFA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
Visto
Il ricorso congiunto depositato in data 29/09/2025 da e al fine Parte_1 CP_1
di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio con rito concordatario in Montechiaro d'Acqui (AL) il 14/6/2014, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune al n. 1, parte 2, serie B, anno 2014, alle condizioni che seguono:
“1- I coniugi vivranno separati con mutuo reciproco rispetto: la casa coniugale, sita in Acqui Terme corso Dante n. 28, è assegnata, con l'intero arredamento, alla moglie che vi continuerà ad abitare unitamente alla figlia minore;
il marito si trasferirà altrove non appena avrà reperito una Per_1
adeguata sistemazione abitativa e comunque entro il 31 dicembre 2025 portando con sé i propri beni ed effetti personali ed eventualmente gli arredi che saranno necessari per la sua sistemazione abitativa, scelti sempre di comune accordo con la moglie.
2- L'alloggio di Acqui Terme corso Dante n. 28 è di proprietà esclusiva della Sig. , la Parte_1
quale pertanto continuerà a pagare le rate dell'esistente mutuo ipotecario.
3- La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la Per_1
madre in Acqui Terme Corso Dante n.28.
4- Il padre potrà vedere la figlia liberamente e potrà tenerla con sé a fine settimana alternati Per_1
dal venerdì all'uscita da scuola (durante il periodo delle vacanze estive, la minore verrà prelevata dall'abitazione o, in altro luogo preventivamente indicato dalla madre) sino alla domenica sera alle ore 21.
Inoltre, il padre potrà tenere la figlia con sé due giorni alla settimana, da concordare con la moglie, tenendo presenti i turni lavorativi del medesimo e gli impegni della minore;
in questi casi, il padre preleverà la minore o dall'uscita da scuola o dall'abitazione, o in altro luogo indicato dalla madre,
e la riporterà presso l'abitazione materna alla sera entro le ore 21, oppure, sempre concordandolo, direttamente a scuola il giorno successivo.
I coniugi potranno sempre, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi, nonché delle esigenze della minore, concordare altri giorni. ed orari.
I coniugi concordano altresì che, in caso di impedimento del padre, saranno i nonni paterni a prelevare e a riportala alla madre. Per_1
Le principali festività saranno trascorse dalla minore alternativamente con ciascun
genitore; inoltre, durante le vacanze invernali, la minore trascorrerà una settimana con Per_1
ciascun genitore, da concordare, e durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun
genitore un periodo complessivo di quindici giorni, anche non consecutivi;
i coniugi si impegnano a concordare detti periodi di vacanza entro il 31 maggio di ogni anno. Il padre potrà comunicare con la figlia ogni sera entro le ore 21 e altrettanto la madre, quando la minore permane presso il padre.
5- Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore, versando l'importo di euro 400,00
(quattrocento) entro il giorno dieci di ogni mese mediante bonifico sul conto della moglie presso
, alle coordinate che verranno comunicate dalla Sig. CP_2 Pt_1
Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo i dati istat.
Il padre continuerà a percepire interamente l'assegno unico universale.
6- Il padre inoltre contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, sanitarie, scolastiche
e ricreative necessarie alla figlia minore, come indicate e secondo le modalità previste nel protocollo vigente sottoscritto tra il Presidente di questo Tribunale e il Presidente del l'ordine degli avvocati di Alessandria.
7- Le parti dichiarano di essere entrambe autosufficienti economicamente per cui non avanzano alcuna reciproca richiesta economica;
dichiarano altresì di aver già definito ogni rapporto economico derivante dal matrimonio.
8- I coniugi si concedono reciproco assenso per il rilascio di passaporto e/o di documenti equipollenti idonei all'espatrio; acconsentono altresì al rilascio e/o al rinnovo di passaporto e di documento di identità equipollente al nome della figlia minore . Persona_2
9- Il Sig. potendolo fare in considerazione dei turni lavorativi, continuerà ad assistere la CP_1
suocera, usufruendo pertanto della legge 104/92.
10- Le spese legali sono sostenute da entrambi i coniugi in uguale misura.”
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare, che:
- i ricorrenti si sposarono in Montechiaro d'Acqui (AL) il 14/6/2014, trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile del medesimo Comune al n. 1, parte 2, serie B, anno 2014;
- dall'unione è nata il [...], minorenne ed economicamente non autosufficiente;
Per_1
non vi sono altri figli legittimati o adottati;
- le parti hanno dato atto essere insorti contrasti che hanno reso impossibile la convivenza, che hanno pertanto portato alla decisione di separarsi;
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione.
- rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con l'interesse della minore e con le norme imperative di legge;
- le condizioni patrimoniali indicate nel ricorso appaiono coerenti con la situazione redditutale e patrimoniale delle parti e rispettose del principio della bigenitorialità;
- la proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi , codice fiscale , nata in Parte_1 C.F._1
Acqui Terme il 25.06.1981, e , codice fiscale , nato in CP_1 C.F._2
Acqui Terme il 28.09.1981, unitisi in matrimonio con rito concordatario in Montechiaro d'Acqui
(AL) il 14/6/2014, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune al n. 1, parte 2, serie B, anno 2014;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montechiaro d'Acqui (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 1, parte 2, serie
B, anno 2014);
autorizza i coniugi e a vivere separati nel reciproco rispetto;
Parte_1 CP_1
omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti e a tal fine dispone che
1- I coniugi vivranno separati con mutuo reciproco rispetto.
La casa coniugale, sita in Acqui Terme corso Dante n. 28, è assegnata, con l'intero arredamento, alla moglie che vi continuerà ad abitare unitamente alla figlia minore . Per_1 Il marito si trasferirà altrove non appena avrà reperito una adeguata sistemazione abitativa e comunque entro il 31 dicembre 2025 portando con sé i propri beni ed effetti personali ed eventualmente gli arredi che saranno necessari per la sua sistemazione abitativa, scelti sempre di comune accordo con la moglie.
2- L'alloggio di Acqui Terme corso Dante n. 28 è di proprietà esclusiva della Sig. , la Parte_1
quale pertanto continuerà a pagare le rate dell'esistente mutuo ipotecario.
3- La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la Per_1
madre in Acqui Terme Corso Dante n.28.
4- Il padre potrà vedere la figlia liberamente e potrà tenerla con sé a fine settimana Per_1
alternati dal venerdì all'uscita da scuola (durante il periodo delle vacanze estive, la minore verrà prelevata dall'abitazione o, in altro luogo preventivamente indicato dalla madre) sino alla domenica sera alle ore 21.
Inoltre, il padre potrà tenere la figlia con sé due giorni alla settimana, da concordare con la moglie, tenendo presenti i turni lavorativi del medesimo e gli impegni della minore;
in questi casi, il padre preleverà la minore o dall'uscita da scuola o dall'abitazione, o in altro luogo indicato dalla madre,
e la riporterà presso l'abitazione materna alla sera entro le ore 21, oppure, sempre concordandolo, direttamente a scuola il giorno successivo.
I coniugi potranno sempre, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi, nonché delle esigenze della minore, concordare altri giorni. ed orari.
I coniugi concordano altresì che, in caso di impedimento del padre, saranno i nonni paterni a prelevare e a riportala alla madre. Per_1
Le principali festività saranno trascorse dalla minore alternativamente con ciascun genitore;
inoltre, durante le vacanze invernali, la minore trascorrerà una settimana con Per_1
ciascun genitore, da concordare, e durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore un periodo complessivo di quindici giorni, anche non consecutivi;
i coniugi si impegnano a concordare detti periodi di vacanza entro il 31 maggio di ogni anno.
Il padre potrà comunicare con la figlia ogni sera entro le ore 21 e altrettanto la madre, quando la minore permane presso il padre.
5- Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore, versando l'importo di euro 400,00
(quattrocento) entro il giorno dieci di ogni mese mediante bonifico sul conto della moglie presso
, alle coordinate che verranno comunicate dalla Sig. CP_2 Pt_1
Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo i dati ISTAT. Il padre continuerà a percepire interamente l'assegno unico universale.
6- Il padre inoltre contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, sanitarie, scolastiche e ricreative necessarie alla figlia minore, come indicate e secondo le modalità previste nel protocollo vigente sottoscritto tra il Presidente di questo Tribunale e il Presidente del l'ordine degli avvocati di Alessandria.
prende atto degli ulteriori accordi tra le parti
7- Le parti dichiarano di essere entrambe autosufficienti economicamente per cui non avanzano alcuna reciproca richiesta economica;
dichiarano altresì di aver già definito ogni rapporto economico derivante dal matrimonio.
8- I coniugi si concedono reciproco assenso per il rilascio di passaporto e/o di documenti equipollenti idonei all'espatrio; acconsentono altresì al rilascio e/o al rinnovo di passaporto e di documento di identità equipollente al nome della figlia minore . Persona_2
9- Il Sig. potendolo fare in considerazione dei turni lavorativi, continuerà ad assistere la CP_1
suocera, usufruendo pertanto della legge 104/92.
10- Le spese legali del presente procedimento sono sostenute da entrambi i coniugi in uguale misura.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, Camera di Consiglio del 02 dicembre 2025
Il Giudice Delegato
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini