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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/213
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 213/2025,
il Tribunale collegiale composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Fabio Massimo Saga Presidente
Dott.ssa Maria Carla Quota Giudice relatore
Dott. Paolo Filippone Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il presente contenzioso trae origine da un giudizio ex art. 703 c.p.c. e 1168 – 1170 c.c., ormai pacificamente definito, nel quale il odierno reclamante aveva chiesto tutela CP_1
possessoria nei confronti del Sig. e di i quali, senza titolo, Parte_1 Parte_2
avrebbero utilizzato un posto auto di proprietà del;
Controparte_2
con ordinanza contenuta nel verbale di causa del 13/12/2023, in quel giudizio possessorio (RG
10927/2023), il Tribunale di Venezia, in persona del Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti, aveva ordinato al Sig. ed alla resistente, rimasta contumace, sig.ra , di Parte_1 Parte_2
astenersi da ulteriori condotte di utilizzo dell'area di parcheggio in questione, anche a scopo di sosta breve, compensando le spese di lite;
l'ordinanza non veniva reclamata, ma l'allora resistente, Sig. tuttavia, non dava Parte_1
dato esecuzione all'ordine del Giudice e, dunque, il Condominio odierno reclamante agiva con ricorso ex art. 669 duodecies cpc, al fine di dare attuazione al provvedimento di reintegra del possesso;
con l'ordinanza, resa in udienza, del 19/12/2024, qui reclamata, il Giudice a quo (nel giudizio ex art. 669 duodecies cpc) "ordinava al resistente di procedere all'immediata cessazione delle condotte spoliative/di turbativa", omettendo la pronuncia sulle spese processuali;
nonostante l'odierno reclamante, nel ricorso introduttivo ex art. 669 duodecies cpc, avesse richiesto la determinazione della modalità di attuazione della misura cautelare, tramite fissazione di una penale, per il caso di ogni singola inadempienza, il Giudice a quo, all'esito dell'udienza, si limitava
Pagina 1 ad ordinare nuovamente al resistente di astenersi dalla condotta spogliativa, analogamente a quanto ordinato con l'ordinanza possessoria precedente, del 13/12/2023, con conseguente omessa pronuncia circa le modalità attuative;
il reclamante, quindi, chiedeva, nell'odierna sede, la determinazione di una sanzione pecuniaria nei confronti del reclamato (il solo sig. per ogni infrazione documentata, rimettendo Parte_1
alla valutazione del Collegio la determinazione del suo ammontare;
in considerazione dell'art. 91 cpc, inoltre, riteneva che il Giudice a quo, nel procedimento 669 duocecies cpc, avrebbe dovuto condannare l'odierno reclamato al pagamento delle spese processuali, concludeva, quindi, come segue:
“accolga il presente reclamo revocando e/o integrando ai sensi dell'art. 669 terdecies cpc
l'ordinanza del 19/12/2024 Trib. Venezia RG 10927/2023-1 in relazione a:
1. l'omessa pronuncia sulle modalità di attuazione dell'ordinanza possessoria stabilendo una penale – sul cui ammontare ci si rimette alla valutazione dell'Ill.mo Collegio - per ogni comportamento illegittimo;
2. l'omessa pronuncia sulle spese processuali.
In ogni caso: con condanna del resistente al pagamento delle spese anche del presente grado di giudizio”.
Con la memoria di costituzione, il reclamato, preliminarmente, eccepiva la nullità della notifica del ricorso ex art. 669 duodecies cpc e dell'odierno reclamo, siccome entrambi notificati al difensore del giudizio possessorio, anziché alla parte personalmente, con il quale il rapporto di mandato sarebbe stato, tuttavia, estinto.
Nel merito, tuttavia, il reclamato dichiarava di proporre reclamo incidentale, con cui chiedeva la riforma dell'ordinanza resa nel giudizio ex art. 669 duodecies cpc (RG 10927/2023-1), in data
19/12/2014, ed il rigetto del reclamo, ritenendo non fosse possibile alcuna liquidazione di spese rispetto ad un procedimento incardinato in assenza della parte necessaria. In particolare, al fine della riforma dell'ordinanza resa nel giudizio ex art. 669 duodecies cpc, il reclamato entrava nel merito possessorio, contestando la verificazione di alcuno di spoglio, poiché asseriva di aver parcheggiato, in buona fede, in area non rientrante nella proprietà del . Rassegnava, quindi, le CP_1
seguenti conclusioni:
“che il Tribunale, previa audizione della sig.ra sui capitoli sopra indicati, Parte_3
dichiari la nullità della notifica del ricorso introduttivo ex art. 669 duodecies c.p.c.;
sospenda altresì il presente giudizio fino all'esisto del procedimento r.g. n. 2773/2025;
Pagina 2 in ogni caso riformi il provvedimento di prime cure, di condanna del sig. a non Pt_1
parcheggiare la propria auto in via delle Nazioni, dichiarando che il cond. non ha diritto né CP_2
di lasciare le segnaletiche orizzontali ed altre che limitano il parcheggio del sig. in via Pt_1 delle Nazioni né di mantenere una sbarra che gli impedisce l'accesso alla strada stessa ed in ogni caso non può impedire il parcheggio del sig. ”. Parte_1
***
In seguito ad un primo rinvio, per pendenti trattative, si dava luogo all'odierna udienza di discussione del reclamo, nella quale le parti concludevano come da rispettivi atti depositati, già sopra richiamati.
Con riguardo alla prima difesa di parte reclamata, innanzitutto, si rileva che la contestazione della validità della notifica del ricorso introduttivo del presente reclamo risulta superata, essendosi parte reclamata costituita tempestivamente e difesa, comunque, nel merito.
La medesima eccezione, formulata con riguardo alla notifica del ricorso ex art. 669 duodecies cpc, in I grado, poiché avvenuta presso il difensore costituito nel giudizio possessorio, anziché alla parte personalmente, è manifestamente infondata: la procura alle liti, depositata in allegato all'istanza di visibilità del fascicolo, depositata nel procedimento possessorio RG. 10927/2023, invero, ha ad oggetto, espressamente, sia il giudizio possessorio sia ogni sua fase e grado, anche di esecuzione e contiene, a tal fine, l'elezione di domicilio presso il difensore.
Anche l'istanza di sospensione del procedimento, nelle more del giudizio petitorio instaurato tra il e la sig.ra (terza rispetto al presente procedimento ex art. 669 duodecies cpc), è CP_1 Pt_2
inammissibile, ai sensi dell'art. 705 cpc.
Il reclamo incidentale, d'altro canto, è pure inammissibile, in quanto, a prescindere dalla natura delle questioni con esso proposte (di possibile attinenza al merito possessorio, anziché al subprocedimento di attuazione), esso è stato formulato tramite il deposito di memoria di costituzione nel presente procedimento, in data 27.02.2025, ossia dopo lo spirare del termine di giorni 15 (dalla notifica dell'ordinanza impugnata o, quantomeno, dalla notifica del ricorso per reclamo, con il quale è stata prodotta in causa anche l'ordinanza impugnata, notifica avvenuta in data 22.01.2025), stabilito dall'art. 669 terdieces cpc, per la reclamabilità dei provvedimenti cautelari di I grado.
Nell'attuale disciplina del procedimento cautelare ex artt. 669 bis e ss. cpc, invero, non si rinviene alcuna norma che, al pari di quella, eccezionale, prevista dall'art. 334 cpc per le impugnazioni dei provvedimenti decisori di merito, ammetta la proposizione, in via incidentale, di gravami tardivi
(cfr. in termini: Trib. Milano, 28 giugno 2007; Trib. Venezia, 3 ottobre 2008; oltre a: Cass.
Pagina 3 12309/2004; Cass. 28 aprile 1995, n. 4720; Cass. 29 agosto 1998, n. 8654; Cass. 16 aprile 2003, n.
6011, a conferma dell'orientamento giurisprudenziale consolidato di applicabilità dell'art. 334 cpc alle sole impugnazioni di provvedimenti decisori, con natura di sentenza e idoneità alla formazione di giudicato sostanziale).
Infine, le domande proposte dal reclamante, in via principale, sono fondate, poiché la domanda svolta nel ricorso ex art. 669 duodecies cpc (di attuazione del provvedimento cautelare tramite fissazione di una penale, con vittoria delle spese) non risulta essere stata rinunciata, nella fase decisionale, nonostante il suo difensore, nell'udienza del 19.12.2024, abbia concluso dichiarando, testualmente: “parte ricorrente ribadisce che il resistente non adempie all'ordine emanato dal giudice a conclusione del giudizio possessorio. Chiede, pertanto, che tale ordine sia ribadito.”
La richiesta di ribadire l'ordine cautelare, invero, lungi dall'essere incompatibile con la volontà di attuazione dello stesso, appare chiaramente interpretabile come un richiamo complessivo a quanto già richiesto nel ricorso ex art. 669 duodecies cpc, al fine di ottenere, in concreto, l'invocata tutela del possesso.
Per effetto devolutivo del reclamo, dunque, la determinazione delle modalità attuative viene rimessa a questo Collegio che, nel quantum, ritiene di dover fissare, in via equitativa, ex art. 614 bis cpc, una penale di euro 50,00, per ogni futura violazione dell'ordinanza possessoria e, altresì, per ogni giorno, successivo a quello iniziale, in cui la medesima infrazione si protragga.
Le spese di lite, d'altro canto, non essendo state oggetto di rinuncia, avrebbero dovuto essere liquidate d'ufficio dal Giudice, ex art. 91 cpc, a carico del resistente rimasto soccombente, a prescindere dalla reiterazione di una corrispondente richiesta ad opera della parte interessata. In relazione al quantum, si ritiene che, vista la contumacia del resistente in I grado, debbano essere liquidate secondo i parametri tabellari minimi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro
52.000,00 – indeterminabile a complessità bassa), senza computo di fase istruttoria, in quanto non svolta autonomamente dalle altre.
Le spese del presente procedimento di reclamo, d'altronde, ricadono anch'esse sul reclamato soccombente, liquidate secondo i parametri tabellari medi del medesimo scaglione di valore, senza computo di fase istruttoria, in quanto non svolta autonomamente dalle altre.
P.Q.M.
visti gli artt. 669 terdecies, 669 duodecies e 669 octies cpc,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
Pagina 4 1) dichiara l'inammissibilità del reclamo incidentale, dando atto della sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 13, co. 1 quater, DPR 115/2002;
2) accoglie il reclamo principale e, per l'effetto, fissa, ex art. 614 bis cpc, la somma di euro
50,00, dovuta immediatamente dal reclamato al reclamante, per ogni futura violazione dell'ordinanza cautelare emanata dal Tribunale di Venezia il 13.12.2023 (nel procedimento
RG 10927/2023), e per ogni giorno, successivo a quello iniziale, in cui la violazione venga protratta;
3) condanna il reclamato a rifondere al reclamante le spese di lite del procedimento ex art. 669 duodecies cpc di I grado, liquidate in euro 1.615,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CpA;
4) condanna il reclamato a rifondere al reclamante le spese del presente giudizio di reclamo,
liquidate in euro 3.228,00 per compensi, oltre 145,50 per esborsi, 15% per spese generali,
IVA e CpA.
Si comunichi.
Venezia, 15.04.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Carla Quota
Il Presidente dott. Fabio Massimo Saga
Pagina 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 213/2025,
il Tribunale collegiale composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Fabio Massimo Saga Presidente
Dott.ssa Maria Carla Quota Giudice relatore
Dott. Paolo Filippone Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il presente contenzioso trae origine da un giudizio ex art. 703 c.p.c. e 1168 – 1170 c.c., ormai pacificamente definito, nel quale il odierno reclamante aveva chiesto tutela CP_1
possessoria nei confronti del Sig. e di i quali, senza titolo, Parte_1 Parte_2
avrebbero utilizzato un posto auto di proprietà del;
Controparte_2
con ordinanza contenuta nel verbale di causa del 13/12/2023, in quel giudizio possessorio (RG
10927/2023), il Tribunale di Venezia, in persona del Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti, aveva ordinato al Sig. ed alla resistente, rimasta contumace, sig.ra , di Parte_1 Parte_2
astenersi da ulteriori condotte di utilizzo dell'area di parcheggio in questione, anche a scopo di sosta breve, compensando le spese di lite;
l'ordinanza non veniva reclamata, ma l'allora resistente, Sig. tuttavia, non dava Parte_1
dato esecuzione all'ordine del Giudice e, dunque, il Condominio odierno reclamante agiva con ricorso ex art. 669 duodecies cpc, al fine di dare attuazione al provvedimento di reintegra del possesso;
con l'ordinanza, resa in udienza, del 19/12/2024, qui reclamata, il Giudice a quo (nel giudizio ex art. 669 duodecies cpc) "ordinava al resistente di procedere all'immediata cessazione delle condotte spoliative/di turbativa", omettendo la pronuncia sulle spese processuali;
nonostante l'odierno reclamante, nel ricorso introduttivo ex art. 669 duodecies cpc, avesse richiesto la determinazione della modalità di attuazione della misura cautelare, tramite fissazione di una penale, per il caso di ogni singola inadempienza, il Giudice a quo, all'esito dell'udienza, si limitava
Pagina 1 ad ordinare nuovamente al resistente di astenersi dalla condotta spogliativa, analogamente a quanto ordinato con l'ordinanza possessoria precedente, del 13/12/2023, con conseguente omessa pronuncia circa le modalità attuative;
il reclamante, quindi, chiedeva, nell'odierna sede, la determinazione di una sanzione pecuniaria nei confronti del reclamato (il solo sig. per ogni infrazione documentata, rimettendo Parte_1
alla valutazione del Collegio la determinazione del suo ammontare;
in considerazione dell'art. 91 cpc, inoltre, riteneva che il Giudice a quo, nel procedimento 669 duocecies cpc, avrebbe dovuto condannare l'odierno reclamato al pagamento delle spese processuali, concludeva, quindi, come segue:
“accolga il presente reclamo revocando e/o integrando ai sensi dell'art. 669 terdecies cpc
l'ordinanza del 19/12/2024 Trib. Venezia RG 10927/2023-1 in relazione a:
1. l'omessa pronuncia sulle modalità di attuazione dell'ordinanza possessoria stabilendo una penale – sul cui ammontare ci si rimette alla valutazione dell'Ill.mo Collegio - per ogni comportamento illegittimo;
2. l'omessa pronuncia sulle spese processuali.
In ogni caso: con condanna del resistente al pagamento delle spese anche del presente grado di giudizio”.
Con la memoria di costituzione, il reclamato, preliminarmente, eccepiva la nullità della notifica del ricorso ex art. 669 duodecies cpc e dell'odierno reclamo, siccome entrambi notificati al difensore del giudizio possessorio, anziché alla parte personalmente, con il quale il rapporto di mandato sarebbe stato, tuttavia, estinto.
Nel merito, tuttavia, il reclamato dichiarava di proporre reclamo incidentale, con cui chiedeva la riforma dell'ordinanza resa nel giudizio ex art. 669 duodecies cpc (RG 10927/2023-1), in data
19/12/2014, ed il rigetto del reclamo, ritenendo non fosse possibile alcuna liquidazione di spese rispetto ad un procedimento incardinato in assenza della parte necessaria. In particolare, al fine della riforma dell'ordinanza resa nel giudizio ex art. 669 duodecies cpc, il reclamato entrava nel merito possessorio, contestando la verificazione di alcuno di spoglio, poiché asseriva di aver parcheggiato, in buona fede, in area non rientrante nella proprietà del . Rassegnava, quindi, le CP_1
seguenti conclusioni:
“che il Tribunale, previa audizione della sig.ra sui capitoli sopra indicati, Parte_3
dichiari la nullità della notifica del ricorso introduttivo ex art. 669 duodecies c.p.c.;
sospenda altresì il presente giudizio fino all'esisto del procedimento r.g. n. 2773/2025;
Pagina 2 in ogni caso riformi il provvedimento di prime cure, di condanna del sig. a non Pt_1
parcheggiare la propria auto in via delle Nazioni, dichiarando che il cond. non ha diritto né CP_2
di lasciare le segnaletiche orizzontali ed altre che limitano il parcheggio del sig. in via Pt_1 delle Nazioni né di mantenere una sbarra che gli impedisce l'accesso alla strada stessa ed in ogni caso non può impedire il parcheggio del sig. ”. Parte_1
***
In seguito ad un primo rinvio, per pendenti trattative, si dava luogo all'odierna udienza di discussione del reclamo, nella quale le parti concludevano come da rispettivi atti depositati, già sopra richiamati.
Con riguardo alla prima difesa di parte reclamata, innanzitutto, si rileva che la contestazione della validità della notifica del ricorso introduttivo del presente reclamo risulta superata, essendosi parte reclamata costituita tempestivamente e difesa, comunque, nel merito.
La medesima eccezione, formulata con riguardo alla notifica del ricorso ex art. 669 duodecies cpc, in I grado, poiché avvenuta presso il difensore costituito nel giudizio possessorio, anziché alla parte personalmente, è manifestamente infondata: la procura alle liti, depositata in allegato all'istanza di visibilità del fascicolo, depositata nel procedimento possessorio RG. 10927/2023, invero, ha ad oggetto, espressamente, sia il giudizio possessorio sia ogni sua fase e grado, anche di esecuzione e contiene, a tal fine, l'elezione di domicilio presso il difensore.
Anche l'istanza di sospensione del procedimento, nelle more del giudizio petitorio instaurato tra il e la sig.ra (terza rispetto al presente procedimento ex art. 669 duodecies cpc), è CP_1 Pt_2
inammissibile, ai sensi dell'art. 705 cpc.
Il reclamo incidentale, d'altro canto, è pure inammissibile, in quanto, a prescindere dalla natura delle questioni con esso proposte (di possibile attinenza al merito possessorio, anziché al subprocedimento di attuazione), esso è stato formulato tramite il deposito di memoria di costituzione nel presente procedimento, in data 27.02.2025, ossia dopo lo spirare del termine di giorni 15 (dalla notifica dell'ordinanza impugnata o, quantomeno, dalla notifica del ricorso per reclamo, con il quale è stata prodotta in causa anche l'ordinanza impugnata, notifica avvenuta in data 22.01.2025), stabilito dall'art. 669 terdieces cpc, per la reclamabilità dei provvedimenti cautelari di I grado.
Nell'attuale disciplina del procedimento cautelare ex artt. 669 bis e ss. cpc, invero, non si rinviene alcuna norma che, al pari di quella, eccezionale, prevista dall'art. 334 cpc per le impugnazioni dei provvedimenti decisori di merito, ammetta la proposizione, in via incidentale, di gravami tardivi
(cfr. in termini: Trib. Milano, 28 giugno 2007; Trib. Venezia, 3 ottobre 2008; oltre a: Cass.
Pagina 3 12309/2004; Cass. 28 aprile 1995, n. 4720; Cass. 29 agosto 1998, n. 8654; Cass. 16 aprile 2003, n.
6011, a conferma dell'orientamento giurisprudenziale consolidato di applicabilità dell'art. 334 cpc alle sole impugnazioni di provvedimenti decisori, con natura di sentenza e idoneità alla formazione di giudicato sostanziale).
Infine, le domande proposte dal reclamante, in via principale, sono fondate, poiché la domanda svolta nel ricorso ex art. 669 duodecies cpc (di attuazione del provvedimento cautelare tramite fissazione di una penale, con vittoria delle spese) non risulta essere stata rinunciata, nella fase decisionale, nonostante il suo difensore, nell'udienza del 19.12.2024, abbia concluso dichiarando, testualmente: “parte ricorrente ribadisce che il resistente non adempie all'ordine emanato dal giudice a conclusione del giudizio possessorio. Chiede, pertanto, che tale ordine sia ribadito.”
La richiesta di ribadire l'ordine cautelare, invero, lungi dall'essere incompatibile con la volontà di attuazione dello stesso, appare chiaramente interpretabile come un richiamo complessivo a quanto già richiesto nel ricorso ex art. 669 duodecies cpc, al fine di ottenere, in concreto, l'invocata tutela del possesso.
Per effetto devolutivo del reclamo, dunque, la determinazione delle modalità attuative viene rimessa a questo Collegio che, nel quantum, ritiene di dover fissare, in via equitativa, ex art. 614 bis cpc, una penale di euro 50,00, per ogni futura violazione dell'ordinanza possessoria e, altresì, per ogni giorno, successivo a quello iniziale, in cui la medesima infrazione si protragga.
Le spese di lite, d'altro canto, non essendo state oggetto di rinuncia, avrebbero dovuto essere liquidate d'ufficio dal Giudice, ex art. 91 cpc, a carico del resistente rimasto soccombente, a prescindere dalla reiterazione di una corrispondente richiesta ad opera della parte interessata. In relazione al quantum, si ritiene che, vista la contumacia del resistente in I grado, debbano essere liquidate secondo i parametri tabellari minimi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro
52.000,00 – indeterminabile a complessità bassa), senza computo di fase istruttoria, in quanto non svolta autonomamente dalle altre.
Le spese del presente procedimento di reclamo, d'altronde, ricadono anch'esse sul reclamato soccombente, liquidate secondo i parametri tabellari medi del medesimo scaglione di valore, senza computo di fase istruttoria, in quanto non svolta autonomamente dalle altre.
P.Q.M.
visti gli artt. 669 terdecies, 669 duodecies e 669 octies cpc,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
Pagina 4 1) dichiara l'inammissibilità del reclamo incidentale, dando atto della sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 13, co. 1 quater, DPR 115/2002;
2) accoglie il reclamo principale e, per l'effetto, fissa, ex art. 614 bis cpc, la somma di euro
50,00, dovuta immediatamente dal reclamato al reclamante, per ogni futura violazione dell'ordinanza cautelare emanata dal Tribunale di Venezia il 13.12.2023 (nel procedimento
RG 10927/2023), e per ogni giorno, successivo a quello iniziale, in cui la violazione venga protratta;
3) condanna il reclamato a rifondere al reclamante le spese di lite del procedimento ex art. 669 duodecies cpc di I grado, liquidate in euro 1.615,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CpA;
4) condanna il reclamato a rifondere al reclamante le spese del presente giudizio di reclamo,
liquidate in euro 3.228,00 per compensi, oltre 145,50 per esborsi, 15% per spese generali,
IVA e CpA.
Si comunichi.
Venezia, 15.04.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Carla Quota
Il Presidente dott. Fabio Massimo Saga
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