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Decreto 5 giugno 2025
Decreto 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, decreto 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione civile
Il Giudice Antonino Campanella letti gli atti della causa civile n. 825/2025 R.G.; letto il ricorso, depositato il 14 maggio 2025, con cui la ha chiesto emettersi nei Parte_1 confronti della società un decreto ingiuntivo per € 10.370 «a titolo retribuzioni spettanti, Parte_2
come risulta dalla documentazione versata in atti, e non corrisposte, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo, le spese, diritti ed onorari del presente procedimento e successive occorrende»; letti i chiarimenti depositati il 3 giugno 2025 «non vi è nessun contratto stipulato e che al sol fine dell'emissione del Decreto Ingiuntivo, è stato allegato unitamente al ricorso introduttivo l'estratto del registro delle fatture emesse nell'anno 2022»; ritenuto che il procedimento monitorio rientri tra i c.d. «accertamenti con prevalente funzione esecutiva», funzionalmente finalizzato alla messa in moto dell'esecuzione forzata, con uno scopo prevalente di generare una condanna, coattivamente eseguibile, che trascina con sé quel tanto di accertamento che basta a garantire la stabilità della condanna stessa e del risultato della sua eventuale attuazione coattiva;
rilevato che parte ricorrente ha dedotto che non è stato stipulato alcun contratto;
considerato che
il riferimento alla stipulazione riguarda soltanto la forma del contratto (art. 1325, n.
4, c.c.) e non anche il suo contenuto;
considerato infatti che, in forza del principio di libertà delle forme, le parti possono scegliere la forma che prediligono per concludere il contratto se la legge non ne impone una particolare (artt. 1350 e ss.
c.c.); ritenuto che, non avendo parte ricorrente allegato il contratto tipico o atipico concluso inter partes né il suo contenuto, non possa essere valutata la certezza e la liquidità del credito per cui si procede;
visti l'art. 633 c.p.c., l'art. 1325, n. 4, c.c. e gli artt. 1350 e ss. c.c.;
per questi motivi
Rigetta il ricorso.
Manda la Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente e per gli adempimenti di competenza.
Marsala, 05 giugno 2025.
Il Giudice dott. Antonino Campanella
Sezione civile
Il Giudice Antonino Campanella letti gli atti della causa civile n. 825/2025 R.G.; letto il ricorso, depositato il 14 maggio 2025, con cui la ha chiesto emettersi nei Parte_1 confronti della società un decreto ingiuntivo per € 10.370 «a titolo retribuzioni spettanti, Parte_2
come risulta dalla documentazione versata in atti, e non corrisposte, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo, le spese, diritti ed onorari del presente procedimento e successive occorrende»; letti i chiarimenti depositati il 3 giugno 2025 «non vi è nessun contratto stipulato e che al sol fine dell'emissione del Decreto Ingiuntivo, è stato allegato unitamente al ricorso introduttivo l'estratto del registro delle fatture emesse nell'anno 2022»; ritenuto che il procedimento monitorio rientri tra i c.d. «accertamenti con prevalente funzione esecutiva», funzionalmente finalizzato alla messa in moto dell'esecuzione forzata, con uno scopo prevalente di generare una condanna, coattivamente eseguibile, che trascina con sé quel tanto di accertamento che basta a garantire la stabilità della condanna stessa e del risultato della sua eventuale attuazione coattiva;
rilevato che parte ricorrente ha dedotto che non è stato stipulato alcun contratto;
considerato che
il riferimento alla stipulazione riguarda soltanto la forma del contratto (art. 1325, n.
4, c.c.) e non anche il suo contenuto;
considerato infatti che, in forza del principio di libertà delle forme, le parti possono scegliere la forma che prediligono per concludere il contratto se la legge non ne impone una particolare (artt. 1350 e ss.
c.c.); ritenuto che, non avendo parte ricorrente allegato il contratto tipico o atipico concluso inter partes né il suo contenuto, non possa essere valutata la certezza e la liquidità del credito per cui si procede;
visti l'art. 633 c.p.c., l'art. 1325, n. 4, c.c. e gli artt. 1350 e ss. c.c.;
per questi motivi
Rigetta il ricorso.
Manda la Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente e per gli adempimenti di competenza.
Marsala, 05 giugno 2025.
Il Giudice dott. Antonino Campanella