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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 18004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18004 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
27197 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE VIII
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in persona del Giudice, Dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 27197/2025 del ruolo generale
TRA
Parte_1 in persona dell'amministratore pro tempore Sig.ra Parte_2 elettivamente domiciliato in Via Raffaele Caverni n. 16, presso lo studio dell'Avv. Roberto Pt_1
Giansante, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
-ATTORE -
E
CP_1
- CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: accertamento della qualità di erede su domanda del creditore
FATTO E DIRITTO
I]- Premesso che, con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c depositato telematicamente in data 29.5.2025
e ritualmente notificato, il , nella documentata Parte_1 qualità di creditore di , in forza del decreto ingiuntivo n. 15236/2023 emesso dal CP_1
Giudice di Pace di in data 24.11.2023, conveniva quest'ultima in giudizio;
Pt_1
-che, all'uopo, assumeva che essa, essendo nel possesso dei beni ereditari, aveva, a norma dell'art. 485 c.c., accettato l'eredità della defunta madre , alla quale era stata, per Controparte_2 testamento, chiamata unitamente al fratello;
-e chiedeva pertanto i)- che venisse accertata la di lei qualità di erede della defunta madre, allo scopo di assicurare la continuità delle trascrizioni relative all'immobile sito in Via Capo Peloro n. Pt_1
27, piano terra, scala G, interno 1/A, censita presso il NCEU del Comune di al foglio 278, Pt_1 particella 372, subalterno 516, sul quale lui stesso ricorrente aveva promosso azione esecutiva;
; ii)- che venisse ordinato al competente Conservatore dei registri immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza, con vittoria di spese;
-che la convenuta, sebbene ritualmente evocata, non si costituiva nel presente giudizio;
-che all'udienza del 2.10.2025 veniva disposto il mutamento del rito;
II]- considerato che risultano, nella specie, provate le seguenti circostanze: i)- l'apertura della successione di , nata a [...] il [...] e deceduta in Roma (RM) Controparte_2 il 3.1.2014 (v. doc 10 certificato di morte, in fascicolo di parte ricorrente); ii)- la devoluzione per testamento, in favore della convenuta e del di lui fratello, della relativa eredità quale, CP_1 tra l'altro, comprendente l'immobile descritto in premessa (v., in fascicolo di parte ricorrente, doc.
11, atto di acquisto da parte della defunta, per atto del Notaio di in data Persona_1 Pt_1
19.12.1986; doc. 4, certificazione notarile Notaio Dott.ssa ; doc. 9, documentazione Persona_2 attestante la presentazione della dichiarazione di successione), con specifica attribuzione dell'immobile stesso, in via esclusiva, a quest'ultima (v., in fascicolo di parte ricorrente, doc 10, pubblicazione testamento per atto del Notaio di in data Controparte_2 Per_3 Pt_1
8.1.2014); iii)- l'intervenuta accettazione dell'eredità, ex art. 485 c.c. (“Il chiamato all'eredità, quando a qualunque titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità…Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.”), da parte della convenuta medesima, la quale essendo, nel possesso dell'immobile ereditario di cui si tratta, in quanto ivi residente già alla data di apertura della successione materna (cfr., pubblicazione testamento per atto del Notaio di in Controparte_2 Per_3 Pt_1 data 8.1.2014, documentazione attestante la presentazione della dichiarazione di successione e certificato di residenza, in fascicolo di parte attrice, rispettivamente doc. n. 10, n. 9 e n. 6), non ha nel presente giudizio, sebbene gravata del relativo onere (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 16514/15; n.
11030/03), provato, essendo rimasta contumace, di avere eseguito l'inventario nei termini di legge, quali stabiliti dallo stesso art. 485 cit..
III]- ritenuto che, per quanto appena esposto, la convenuta , deve essere dichiarata CP_1 erede testamentaria della defunta , con attribuzione, in suo favore, in via Controparte_2 esclusiva, dell'immobile sito in Via Capo Peloro n. 27, piano terra, scala G, interno 1/A, Pt_1 censita presso il NCEU del Comune di al foglio 278, particella 372, subalterno 516; Pt_1
IV]- ritenuto che la domanda attorea volta ad ottenere l'emissione di ordine di trascrizione della presente sentenza, nei confronti del competente Conservatore dei registri immobiliari, deve, per contro, essere respinta;
poiché detto ordine non è previsto da alcuna disposizione di legge, mentre, dal tenore degli artt. 2648 e 2660 e ss. c.c., si evince che la trascrizione di cui trattasi è rimessa all'iniziativa degli interessati.
V]- ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate, come in dispositivo, in base alla vigente tariffa professionale;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, quale proposta da
, nei confronti di , ogni avversa Parte_1 CP_1 domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara contumace la convenuta;
CP_1
-dichiara che essa convenuta è, per intervenuta accettazione ex art. 485 c.c., CP_1 erede testamentaria della defunta , nata a [...] il [...] e Controparte_2 deceduta in Roma (RM) il 3.1.2014, con attribuzione, in suo favore, in via esclusiva, dell'immobile sito in Via Capo Peloro n. 27, piano terra, scala G, interno 1/A, censita presso il NCEU del Pt_1
Comune di al foglio 278, particella 372, subalterno 516; Pt_1 -respinge domanda attorea volta ad ottenere l'emissione di ordine di trascrizione della presente sentenza, nei confronti del competente Conservatore dei registri immobiliari;
-condanna la stessa convenuta al rimborso, in favore del ricorrente CP_1
, delle spese del presente giudizio, che liquida in Parte_1 complessivi € 4.500,00, di cui € 518,00 per esborsi (contributo unificato), oltre spese generali, IVA
e CPA, come per legge.
Così deciso, in Roma, 21 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Luigi Argan
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Claudia Simeoni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE VIII
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in persona del Giudice, Dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 27197/2025 del ruolo generale
TRA
Parte_1 in persona dell'amministratore pro tempore Sig.ra Parte_2 elettivamente domiciliato in Via Raffaele Caverni n. 16, presso lo studio dell'Avv. Roberto Pt_1
Giansante, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
-ATTORE -
E
CP_1
- CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: accertamento della qualità di erede su domanda del creditore
FATTO E DIRITTO
I]- Premesso che, con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c depositato telematicamente in data 29.5.2025
e ritualmente notificato, il , nella documentata Parte_1 qualità di creditore di , in forza del decreto ingiuntivo n. 15236/2023 emesso dal CP_1
Giudice di Pace di in data 24.11.2023, conveniva quest'ultima in giudizio;
Pt_1
-che, all'uopo, assumeva che essa, essendo nel possesso dei beni ereditari, aveva, a norma dell'art. 485 c.c., accettato l'eredità della defunta madre , alla quale era stata, per Controparte_2 testamento, chiamata unitamente al fratello;
-e chiedeva pertanto i)- che venisse accertata la di lei qualità di erede della defunta madre, allo scopo di assicurare la continuità delle trascrizioni relative all'immobile sito in Via Capo Peloro n. Pt_1
27, piano terra, scala G, interno 1/A, censita presso il NCEU del Comune di al foglio 278, Pt_1 particella 372, subalterno 516, sul quale lui stesso ricorrente aveva promosso azione esecutiva;
; ii)- che venisse ordinato al competente Conservatore dei registri immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza, con vittoria di spese;
-che la convenuta, sebbene ritualmente evocata, non si costituiva nel presente giudizio;
-che all'udienza del 2.10.2025 veniva disposto il mutamento del rito;
II]- considerato che risultano, nella specie, provate le seguenti circostanze: i)- l'apertura della successione di , nata a [...] il [...] e deceduta in Roma (RM) Controparte_2 il 3.1.2014 (v. doc 10 certificato di morte, in fascicolo di parte ricorrente); ii)- la devoluzione per testamento, in favore della convenuta e del di lui fratello, della relativa eredità quale, CP_1 tra l'altro, comprendente l'immobile descritto in premessa (v., in fascicolo di parte ricorrente, doc.
11, atto di acquisto da parte della defunta, per atto del Notaio di in data Persona_1 Pt_1
19.12.1986; doc. 4, certificazione notarile Notaio Dott.ssa ; doc. 9, documentazione Persona_2 attestante la presentazione della dichiarazione di successione), con specifica attribuzione dell'immobile stesso, in via esclusiva, a quest'ultima (v., in fascicolo di parte ricorrente, doc 10, pubblicazione testamento per atto del Notaio di in data Controparte_2 Per_3 Pt_1
8.1.2014); iii)- l'intervenuta accettazione dell'eredità, ex art. 485 c.c. (“Il chiamato all'eredità, quando a qualunque titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità…Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.”), da parte della convenuta medesima, la quale essendo, nel possesso dell'immobile ereditario di cui si tratta, in quanto ivi residente già alla data di apertura della successione materna (cfr., pubblicazione testamento per atto del Notaio di in Controparte_2 Per_3 Pt_1 data 8.1.2014, documentazione attestante la presentazione della dichiarazione di successione e certificato di residenza, in fascicolo di parte attrice, rispettivamente doc. n. 10, n. 9 e n. 6), non ha nel presente giudizio, sebbene gravata del relativo onere (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 16514/15; n.
11030/03), provato, essendo rimasta contumace, di avere eseguito l'inventario nei termini di legge, quali stabiliti dallo stesso art. 485 cit..
III]- ritenuto che, per quanto appena esposto, la convenuta , deve essere dichiarata CP_1 erede testamentaria della defunta , con attribuzione, in suo favore, in via Controparte_2 esclusiva, dell'immobile sito in Via Capo Peloro n. 27, piano terra, scala G, interno 1/A, Pt_1 censita presso il NCEU del Comune di al foglio 278, particella 372, subalterno 516; Pt_1
IV]- ritenuto che la domanda attorea volta ad ottenere l'emissione di ordine di trascrizione della presente sentenza, nei confronti del competente Conservatore dei registri immobiliari, deve, per contro, essere respinta;
poiché detto ordine non è previsto da alcuna disposizione di legge, mentre, dal tenore degli artt. 2648 e 2660 e ss. c.c., si evince che la trascrizione di cui trattasi è rimessa all'iniziativa degli interessati.
V]- ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate, come in dispositivo, in base alla vigente tariffa professionale;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, quale proposta da
, nei confronti di , ogni avversa Parte_1 CP_1 domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara contumace la convenuta;
CP_1
-dichiara che essa convenuta è, per intervenuta accettazione ex art. 485 c.c., CP_1 erede testamentaria della defunta , nata a [...] il [...] e Controparte_2 deceduta in Roma (RM) il 3.1.2014, con attribuzione, in suo favore, in via esclusiva, dell'immobile sito in Via Capo Peloro n. 27, piano terra, scala G, interno 1/A, censita presso il NCEU del Pt_1
Comune di al foglio 278, particella 372, subalterno 516; Pt_1 -respinge domanda attorea volta ad ottenere l'emissione di ordine di trascrizione della presente sentenza, nei confronti del competente Conservatore dei registri immobiliari;
-condanna la stessa convenuta al rimborso, in favore del ricorrente CP_1
, delle spese del presente giudizio, che liquida in Parte_1 complessivi € 4.500,00, di cui € 518,00 per esborsi (contributo unificato), oltre spese generali, IVA
e CPA, come per legge.
Così deciso, in Roma, 21 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Luigi Argan
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Claudia Simeoni.