Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/05/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 813/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 813/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. TUDISCO DANIELA, Parte_1 C.F._1
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. TUDISCO Controparte_1 C.F._2
DANIELA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 08/01/2020, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
pagina 1 di 7
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) Le parti vivranno - come già in effetti vivono - separate con l'obbligo del reciproco rispetto, libere di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza e domicilio.
2) La casa ex familiare sita in Vignola (MO), via Vigna n. 275 (di proprietà esclusiva del sig. ), Parte_1
continuerà ad essere assegnata alla sig.ra sino a quando almeno uno dei Controparte_1
figli convivrà con la madre.
La sig.ra dovrà rilasciare la suddetta casa entro e non oltre 2 mesi dal trasferimento in altra CP_1 abitazione dell'ultimo figlio con lei convivente, asportando i propri beni personali, la camera da letto nonché gli altri mobili che le parti concorderanno e provvedendo a formalizzare presso il competente ufficio il cambio della propria residenza e/o del proprio indirizzo.
3) Le parti concordano e danno atto che la LI , di anni 22 ed il figlio , di anni 19, Per_1 Per_2
continueranno a vivere con la madre nella casa ex familiare sita in Vignola (MO), via Vigna n. 275, presso la quale avranno la residenza anche anagrafica, sino a quando i medesimi lo vorranno.
4) La frequentazione tra i figli ed il padre sarà rimessa al libero accordo tra i medesimi.
5) Le parti danno atto che la LI è maggiorenne ed ha un impiego retribuito;
ciò nonostante il Per_1
sig. per garantirle un buon tenore di vita nei primi anni di inserimento nel mondo del lavoro, Pt_1
le verserà, fin dal mese di sottoscrizione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avvenuta in data 27.02.2025 ed entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, sul conto corrente alla medesima intestato, IBAN: [...], € 450,00
(quattrocentocinquanta/00) mensili sino al mese di dicembre 2026 compreso.
A decorrere dal mese di gennaio 2026, tale somma mensile dovrà essere aggiornata in base al 75% della variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati con un limite massimo di incremento del 2%, prendendo come indice base quello del mese di gennaio 2025.
6) Le parti danno atto che il figlio è maggiorenne ma non economicamente indipendente in Per_2
quanto ancora studente sicché il sig. verserà, a titolo di contributo al suo mantenimento Pt_1
ordinario:
pagina 2 di 7 - a decorrere dal mese di sottoscrizione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avvenuta in data 27.02.2025, € 900,00 (novecento/00) mensili entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, sul conto corrente intestato alla sig.ra e già noto alle parti;
CP_1
- a decorrere dal 1° mese in cui avrà un reddito da lavoro e per complessivi 36 mesi, € 450,00 Per_2
(quattrocentocinquanta/00) mensili, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, sul conto corrente al medesimo intestato, IBAN: [...].
A decorrere dal mese di gennaio 2026, tali somme mensili dovranno essere annualmente aggiornate in base al 75% della variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati con un limite massimo di incremento del 2%, prendendo come indice base quello del mese di gennaio 2025.
7) In relazione alle spese straordinarie della LI , il sig. si farà integralmente carico delle Per_1 Pt_1
spese mediche che potranno essere coperte dalla propria polizza assicurativa sanitaria con l'importo che residuerà dalla previa copertura delle proprie spese sanitarie personali sino alla relativa franchigia di copertura e sino al mese di dicembre 2026 compreso, a condizione che la polizza stessa sia operante e capiente.
Le spese mediche che non sono coperte dalla polizza assicurativa del sig. o che non vengano Pt_1
rimborsate dalla suddetta assicurazione per qualsivoglia motivo nonché la quota di spesa eventualmente non coperta dall'assicurazione così come tutte le altre spese straordinarie diverse da quelle mediche e relative alla LI saranno a carico dei genitori nella misura del 50% Per_1
(cinquanta per cento) ciascuno sino al mese di dicembre 2026.
In relazione alle spese straordinarie del figlio , il sig. si farà integralmente carico delle Per_2 Pt_1
spese mediche che potranno essere coperte dalla propria polizza assicurativa sanitaria con l'importo che residuerà dalla previa copertura delle proprie spese sanitarie personali sino alla relativa franchigia di copertura e sino al 36° mese dall'inizio di un'attività lavorativa retribuita da parte di
, a condizione che la polizza stessa sia operante e capiente. Per_2
Le spese mediche che non sono coperte dalla polizza assicurativa del sig. o che non vengano Pt_1
rimborsate dalla suddetta assicurazione per qualsivoglia motivo nonché la quota di spesa eventualmente non coperta dall'assicurazione così come tutte le altre spese straordinarie diverse da quelle mediche e relative al figlio : Per_2
- saranno a carico del padre nella misura del 70% (settanta per cento) ed a carico della madre nella misura del 30% (trenta per cento) sino all'inizio di un'attività lavorativa retribuita da parte di Per_2
e per i primi 12 mesi dall'inizio della stessa;
pagina 3 di 7 - saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno dal 13° al 36° mese successivi all'inizio dell'attività lavorativa suddetta.
Le parti precisano che le spese straordinarie come sopra regolate sono quelle di seguito elencate: spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
f) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
g) cure termali e fisioterapiche;
h) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
i) cure non convenzionali;
j) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) trasporto pubblico;
d) mensa;
e) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
f) corsi di specializzazione;
g) corsi di recupero e lezioni private;
h) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare): a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature.
Tutte le spese straordinarie saranno da concordarsi preventivamente tra genitori e figli.
Le spese per le vacanze ed i viaggi di ed saranno sostenute per intero dal genitore e/o Per_1 Per_2
dai parenti che le trascorreranno con loro, mentre saranno a carico del padre e della madre nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno quelle relative alle vacanze e viaggi che i medesimi trascorreranno con terzi (es.: amici/amiche, etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
Il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo whatsapp ed e-mail) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
sia il difetto di risposta sia il dissenso non motivato saranno da intendersi come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il giorno 15
(quindici) del mese successivo all'esibizione.
La documentazione giustificativa di tutte le suddette spese straordinarie dovrà essere intestata ai figli onde consentire ai genitori di detrarle fiscalmente per le quote come sopra precisate.
Nessun concorso alle spese straordinarie di sarà più dovuto dai genitori successivamente al Per_1
31.12.2026.
pagina 4 di 7 Nessun concorso alle spese straordinarie di sarà più dovuto dai genitori successivamente al Per_2
36° mese in cui il figlio avrà iniziato a percepire un reddito da lavoro.
8) Il sig. continuerà a versare alla sig.ra entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, sul conto Pt_1 CP_1 corrente alla medesima intestato e già noto alle parti, l'assegno di separazione - attualmente ammontante ad € 638,62 (seicentotrentotto/62) mensili - sino al mese antecedente a quello del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio recettiva delle presenti condizioni.
9) A titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile ex art. 5, 8° comma L. Div., il sig. si Pt_1 impegna a versare alla sig.ra la somma complessiva di € 15.000,00 (quindicimila/00) da CP_1
pagarsi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio recettiva delle presenti condizioni a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla medesima intestato e già noto alle parti.
Le parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto delle cessioni immobiliari effettuate dal sig. in favore della sig.ra in occasione della separazione, stante l'ammontare dell'importo Pt_1 CP_1
sopra concordato, la capitalizzazione una tantum dell'assegno divorzile ex art. 5, 8° comma, L. Div., è da considerarsi equa essendo stata determinata tenendo conto anche di tutti i criteri attributivi e quantificativi indicati dall'art. 5, 6° comma, L. Div. e prevedendo altresì l'ipotesi che la sig.ra non svolga o non svolgerà alcuna attività lavorativa, autonoma o dipendente, retribuita. CP_1
Con il pagamento della suddetta somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) la sig.ra rinuncia - CP_1
anche in via transattiva e novativa - ad avanzare in futuro nei confronti del sig. qualunque Pt_1
pretesa di assegno di divorzio ex art. 5, 6° comma, L. Div. e/o di diritti allo stesso connessi, essendo chiaro tra le parti che detta somma è stata unicamente determinata dallo scopo di estinguere in una unica soluzione il diritto della sig.ra all'assegno divorzile ex art. 5, 6° e 8° comma, L. Div. e CP_1
tutti i diritti economici allo stesso assegno connessi, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalla medesima sin da ora rinunciata e rimossa.
Le parti concordano che nella ipotesi in cui, per qualunque motivo imputabile alla sig.ra la CP_1 medesima non confermasse alla fissanda udienza di cui all'art. 473-bis, n. 51, c.p.c. la propria accettazione della liquidazione una tantum dell'assegno divorzile nei modi come ante precisati, la sig.ra rinuncia sin da ora alla pretesa sia di un assegno divorzile sia di una liquidazione una CP_1
tantum dello stesso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora dalla medesima rinunciata e rimossa.
10) Le parti danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro - anche in via transattiva e novativa - con le pattuizioni di cui alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sottoscritta in data 27.02.2025 ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di pagina 5 di 7 convivenza coniugale e/o di separazione di fatto e/o di separazione legale e dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nella succitata domanda congiunta, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
11) Le spese legali della presente procedura, ivi comprese quelle vive, saranno a carico esclusivo del sig. Pt_1
12) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avvenuta in data 27.02.2025, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
13) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 04/11/2002 e in data Per_1 Per_2
03/01/2006;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in CASTELVETRO DI MODENA (MO) il 31/07/1999 fra nato a [...] il Parte_1
15/03/1967 e nata a [...] il [...] Controparte_1
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELVETRO DI MODENA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 6 di 7 Anno 1999 Atto n. 44 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/05/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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