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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/06/2025, n. 9291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9291 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 37974/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE V CIVILE Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento civile di II grado iscritto al n. 37974/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1 Piazza dei Prati degli Strozzi n. 22, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Santaiti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona dell'Amm.re p.t, elettivamente domiciliato in Roma, Via Rubicone n. 27, P.IVA_1 presso lo studio dall'avv. Stefano Sabattini, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti APPELLATO MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1 citava, innanzi al Giudice di Pace di Roma, il Controparte_1
chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i. n.
[...] 19485/2021 (con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 1.079,50 per mancato versamento di quote condominiali riferite ai bilanci 2020 e 2021, oltre agli interessi maturati e rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € 250,00 per compenso e in € 21,50 per esborsi, oltre accessori di legge) nonché la sospensione del giudizio per l'esperimento della mediazione;
nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
esponeva: di essere proprietario dell'immobile sito nella sc. A del Condominio Parte_1 opposto;
-che l'assemblea del 9.6.2021 approvava il consuntivo 2019/2020 nonché il preventivo 2021;
- di aver espresso voto contrario per la mancata chiarezza della gestione contabile del CP_1 come affermato dal Rag. in qualità di amministratore del , in occasione del CP_2 CP_1 passaggio di consegna con il precedente amministratore Dott. Controparte_3
- che, in particolare, erano emerse “numerose discordanze ed incongruenze tra il bilancio 2018 ed il libro cassa della successiva gestione 2019, fornito dal precedente amministratore”; (ii) “i saldi fornitori non corrispondono a documenti presenti nella gestione 2019 e non trovano congruenza con la motivazione 2019 che fanno riferimento al 2018”; (iii) “il saldo di cassa al 31.12.2018, dichiarato nel bilancio 2018 pari ad € 6.151,27, non trova riscontro con il saldo reale del conto corrente bancario al 31.12.2018”; (iiii) “(…) non ricevendo riscontro ho dovuto obbligatoriamente redigere un bilancio con voci che compensassero le mancanze o errori riscontrati”;
-che, unitamente ad altri due condomini, depositava dinanzi al Tribunale Civile di Roma ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (R.G. n. 62181/2021) per far accertare e dichiarare l'illegittimità/annullamento della delibera assembleare del 09/06/2021;
- che, successivamente al deposito del ricorso, il Condominio depositava ricorso per decreto ingiuntivo, senza inviare al sig. alcuna formale comunicazione di messa in mora;
Parte_1 - che le lacune nella gestione contabile del erano incontestate in quanto riportate nella CP_1 relazione dello stesso amministratore, che doveva ritenersi avere natura di confessione stragiudiziale;
- che l'opposizione era fondata in base a quanto dedotto nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Roma (R.G. n. 62181/2021). Pertanto, essendo la delibera impugnata illegittima, anche il decreto doveva essere revocato.
Si costituiva il chiedendo il rigetto Controparte_1 della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo de quo e, nel merito, il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e in diritto. Il eccepiva: che la delibera fondante il CP_1 Controparte_1 decreto opposto era legittima;
-che l'opponente non specificava i punti della delibera impugnati e le voci contestate;
- che in sede di redazione del consuntivo 2019 l'amministratore riscontrava incongruenza con quanto riportato nel consuntivo 2018, regolarmente approvato con la delibera del 28.6.2019 (mai impugnata);
- che per poter redigere il consuntivo 2019 l'amministratore si vedeva costretto ad operare delle compensazioni contabili per collegare le gestioni contabili 2018 e 2019 e, dunque, sanare le irregolarità causate dalla mala gestio del precedente amministratore;
- che tale modus operandi era stato comunicato a tutti i condomini, sia prima che durante l'assemblea del 9.6.2021.
Il Giudice di Pace, non ammetteva la richiesta CTU contabile del non sospendeva Parte_1 l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29/09/2022. All'udienza del 29 settembre 2022, il precisava le proprie conclusioni chiedendo la revoca Parte_1 del d.i. n. 19485/2021 emesso dal Giudice di Pace di Roma;
in via gradata, posto il pagamento nelle more del giudizio della somma ingiunta, oltre interessi e spese come da precetto, oltre alle spese del processo esecutivo siccome liquidate dal giudice dell'esecuzione, chiedeva la cessazione della materia del contendere.
Con sentenza n. 2358/2023 il Giudice di Pace di Roma rigettava l'opposizione di Parte_1 condannandolo al pagamento, in favore del delle spese processuali, liquidate in euro CP_1 300,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza de qua proponeva appello , chiedendo la revoca del d.i. Parte_1 opposto, con condanna del alla refusione delle spese e delle somme illegittimamente CP_1 pignorate e riscosse, oltre al risarcimento dei danni subiti. L'appellante esponeva: che dopo la sentenza n. 2358/23 del Giudice di Pace, il Tribunale di Roma annullava le delibere del 9.6.2021 aventi ad oggetto l'approvazione dei bilanci consuntivi 2019 e 2020, rigettando l'impugnativa del bilancio preventivo 2021;
-che pertanto era venuto meno il presupposto per l'emissione del decreto ingiuntivo;
- che il Condominio aveva proceduto con il pignoramento presso terzi, arrivando a farsi assegnare la somma di € 2.831,69;
- che un rendiconto non veritiero integrava un vizio di nullità della delibera;
- che il Giudice di Pace aveva errato nel considerare tardiva la contestazione dell'importo del decreto effettuata nelle note conclusionali in quanto contestati fin dall'atto introduttivo;
- che il tentativo di mediazione non si era realizzato per mancanza di mandato all'uopo dell'amministratore da parte dell'assemblea;
- che il Giudice di Pace avrebbe dovuto considerare come cessata la materia del contendere, a seguito del pagamento, nelle more del giudizio di primo grado, della somma ingiunta, oltre interessi e spese come da precetto, e le spese del processo esecutivo siccome liquidate dal giudice dell'esecuzione. Si costituiva il chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello. L'appellato esponeva: che solo in caso di sospensione della delibera impugnata il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo doveva sospendere il giudizio, venendo meno uno dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c.;
-che, pertanto, la sentenza impugnata risultava palesemente giusta e ben motivata poiché al momento della decisione della causa il Tribunale di Roma non aveva ancora annullato, né sospeso, la delibera condominiale del 9.6.2021;
- che l'appellante non aveva eccepito motivi nullità della delibera impugnata bensì di annullabilità, come accertato anche dal Tribunale di Roma;
- che, avendo l'appellante eccepito il pagamento dell'importo ingiunto solo con le note conclusionali e senza fornire prova, il Giudice di Pace di Roma correttamente non aveva dichiarato cessata la materia del contendere (che, comunque, avrebbe portato ad una condanna del al pagamento Parte_1 delle spese di lite in virtù della sua soccombenza virtuale);
- che l'improcedibilità della domanda giudiziale era prevista solo nell'ipotesi di mancata attivazione del procedimento di mediazione, mentre l'assenza della parte all'incontro di mediazione era valutabile come argomento di prova. Inoltre, l'appellante non richiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento del tentativo di mediazione, bensì per l'illegittimità della delibera condominiale e, in subordine, per intervenuta cessazione della materia del contendere;
-che aveva legittimamente incardinato la procedura esecutiva presso terzi, in forza di un titolo esecutivo valido ed efficace, a causa del mancato pagamento spontaneo dell'importo ingiunto. Inoltre, successivamente all'ordinanza del Tribunale di Roma del 31.1.2023, l'assemblea condominiale del 22.2.2023 approvava il bilancio consuntivo 2019 ed il bilancio consuntivo 2020, corredati dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa;
- l'inammissibilità della richiesta di risarcimento dei danni ex art. 345 c.p.c., oltre che la sua totale genericità ed infondatezza.
Con note in trattazione scritta del 18.1.2024, l'appellante rappresentava di aver impugnato la delibera del 22.2.2023 sostituiva del verbale assembleare del 9.6.2021 (R.G. n. 37900/2023).
All'udienza del 2.5.2024 il Giudice rinviava per la decisione ex art. 352 c.p.c. al 15 maggio 2025, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
*** In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità della richiesta di risarcimento dei danni sollevata dal appellato. CP_1 L'art. 345 c.c., primo comma, pone il divieto di proposizione di nuove domande in appello, ad eccezione di quelle che rappresentino uno sviluppo di domande già proposte in primo grado. Tuttavia, in relazione al risarcimento dei danni, la giurisprudenza distingue il debito di valuta dal debito di valore. Per il primo vale il principio nominalistico, per cui, al pari dell'ipotesi precedente, si chiede la proposizione di analoga domanda nel giudizio di primo grado per il danno maturato fino alla pronuncia della sentenza. Al contrario, il debito di valore, soggetto a rivalutazione, può essere liquidato anche d'ufficio dal giudice d'appello, tenendo in considerazione le variazioni che il prezzo del bene ha subito nel frattempo. Nella specie, avendo la domanda risarcitoria ad oggetto un debito di valuta, la stessa deve essere considerata inammissibile in quanto proposta per la prima volta in tal sede.
Nel merito, occorre evidenziare che il pagamento della somma recata dal titolo ingiuntivo fatto oggetto di opposizione, oltre che di quella riferibile alle spese successivamente maturate come riconosciuto dallo stesso appellato, senza riserva alcuna di ripetizione, deve ritenersi CP_1 giuridicamente espressivo di cessazione della materia del contendere ed impone, inoltre, la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. n. 13085/2008). Quanto al governo delle spese di lite, da comporre in applicazione della regola della c.d. soccombenza virtuale, deve prendersi atto della infondatezza della spiegata domanda. Parte appellante fonda le proprie ragioni di gravame sulla sopravvenuta invalidità della delibera posta a fondamento della ingiunzione giudiziale di pagamento, individuandone vizi che ritiene riconducibili alla categoria della nullità e relativi, in particolare, alla non veridicità del rendiconto condominiale. Sul punto, deve evidenziarsi che “sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalle legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135 c.c., nn. 2) e 3), e che è sottratta al metodo maggioritario;
sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicchè la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2" (Cass. SS.UU. n. 9839/2021). Ciò posto, deve escludersi che i rilievi addotti dal potessero essere oggetto di delibazione Parte_1 nel procedimento di primo grado ed essere censurati ai fini della revoca dell'opposto titolo ingiuntivo in quanto vizi di mera annullabilità, anche perché –come dalla medesima parte dedotto e documentato- oggetto di altro autonomo giudizio ai sensi dell'art. 1137 c.c. Invero, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione – mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione – ai sensi dell'art. 1137, c. 2, c.c. (Cass. SS.UU. n. 9839/2021). Va, dunque, escluso una relazione di giuridica pregiudizialità-dipendenza tra i detti procedimenti tale da giustificare la sospensione del giudizio in attesa della irrevocabile definizione dell'ulteriore indicato come pregiudicante, e ciò in considerazione della peculiare disciplina della materia condominiale che dà prevalenza alla immediata esecutività ed efficacia del titolo (id est la deliberazione assembleare con cui viene determinato il debito condominiale) e la cui sola sopravvenuta inefficacia può esplicare i propri effetti sul giudizio di opposizione al titolo monitorio che, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., sia stato chiesto ed ottenuto in forza della stessa, dovendo altrimenti trovare risoluzione, eventuali problematiche conseguenti alla sopravvenuta declaratoria giudiziale di invalidità della deliberazione a seguito di suo giudiziale gravame, in sede esecutiva ovvero per effetto di azioni di recupero di eventuali esborsi che risulterebbero così non dovuti. Pertanto, considerato che al momento della decisione della causa, il Tribunale di Roma, precedentemente adito dall'appellante, non aveva annullato né sospeso la delibera condominiale del 9.6.2021, nessuna censura può essere mossa all'operato del Giudice di primo grado.
Tuttavia, occorre tenere conto dell'annullamento -dopo la sentenza del Giudice di primo grado- della delibera suddetta con ordinanza di questo Tribunale (cfr. doc. 2 cit.). Ciò costituisce fatto sopravvenuto idoneo a fondare le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. per entrambi i gradi di giudizio, posto che il g.p ha correttamente statuito rebus sic stantibus al momento di deposito della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello come da motivazione;
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 19485/2021;
- spese compensate.
Roma, 20 giugno 2025 Il giudice Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
La minuta della presente è stata redatta con l'ausilio del dott. Emanuele Gualtieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE V CIVILE Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento civile di II grado iscritto al n. 37974/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1 Piazza dei Prati degli Strozzi n. 22, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Santaiti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona dell'Amm.re p.t, elettivamente domiciliato in Roma, Via Rubicone n. 27, P.IVA_1 presso lo studio dall'avv. Stefano Sabattini, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti APPELLATO MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1 citava, innanzi al Giudice di Pace di Roma, il Controparte_1
chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i. n.
[...] 19485/2021 (con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 1.079,50 per mancato versamento di quote condominiali riferite ai bilanci 2020 e 2021, oltre agli interessi maturati e rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € 250,00 per compenso e in € 21,50 per esborsi, oltre accessori di legge) nonché la sospensione del giudizio per l'esperimento della mediazione;
nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
esponeva: di essere proprietario dell'immobile sito nella sc. A del Condominio Parte_1 opposto;
-che l'assemblea del 9.6.2021 approvava il consuntivo 2019/2020 nonché il preventivo 2021;
- di aver espresso voto contrario per la mancata chiarezza della gestione contabile del CP_1 come affermato dal Rag. in qualità di amministratore del , in occasione del CP_2 CP_1 passaggio di consegna con il precedente amministratore Dott. Controparte_3
- che, in particolare, erano emerse “numerose discordanze ed incongruenze tra il bilancio 2018 ed il libro cassa della successiva gestione 2019, fornito dal precedente amministratore”; (ii) “i saldi fornitori non corrispondono a documenti presenti nella gestione 2019 e non trovano congruenza con la motivazione 2019 che fanno riferimento al 2018”; (iii) “il saldo di cassa al 31.12.2018, dichiarato nel bilancio 2018 pari ad € 6.151,27, non trova riscontro con il saldo reale del conto corrente bancario al 31.12.2018”; (iiii) “(…) non ricevendo riscontro ho dovuto obbligatoriamente redigere un bilancio con voci che compensassero le mancanze o errori riscontrati”;
-che, unitamente ad altri due condomini, depositava dinanzi al Tribunale Civile di Roma ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (R.G. n. 62181/2021) per far accertare e dichiarare l'illegittimità/annullamento della delibera assembleare del 09/06/2021;
- che, successivamente al deposito del ricorso, il Condominio depositava ricorso per decreto ingiuntivo, senza inviare al sig. alcuna formale comunicazione di messa in mora;
Parte_1 - che le lacune nella gestione contabile del erano incontestate in quanto riportate nella CP_1 relazione dello stesso amministratore, che doveva ritenersi avere natura di confessione stragiudiziale;
- che l'opposizione era fondata in base a quanto dedotto nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Roma (R.G. n. 62181/2021). Pertanto, essendo la delibera impugnata illegittima, anche il decreto doveva essere revocato.
Si costituiva il chiedendo il rigetto Controparte_1 della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo de quo e, nel merito, il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e in diritto. Il eccepiva: che la delibera fondante il CP_1 Controparte_1 decreto opposto era legittima;
-che l'opponente non specificava i punti della delibera impugnati e le voci contestate;
- che in sede di redazione del consuntivo 2019 l'amministratore riscontrava incongruenza con quanto riportato nel consuntivo 2018, regolarmente approvato con la delibera del 28.6.2019 (mai impugnata);
- che per poter redigere il consuntivo 2019 l'amministratore si vedeva costretto ad operare delle compensazioni contabili per collegare le gestioni contabili 2018 e 2019 e, dunque, sanare le irregolarità causate dalla mala gestio del precedente amministratore;
- che tale modus operandi era stato comunicato a tutti i condomini, sia prima che durante l'assemblea del 9.6.2021.
Il Giudice di Pace, non ammetteva la richiesta CTU contabile del non sospendeva Parte_1 l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29/09/2022. All'udienza del 29 settembre 2022, il precisava le proprie conclusioni chiedendo la revoca Parte_1 del d.i. n. 19485/2021 emesso dal Giudice di Pace di Roma;
in via gradata, posto il pagamento nelle more del giudizio della somma ingiunta, oltre interessi e spese come da precetto, oltre alle spese del processo esecutivo siccome liquidate dal giudice dell'esecuzione, chiedeva la cessazione della materia del contendere.
Con sentenza n. 2358/2023 il Giudice di Pace di Roma rigettava l'opposizione di Parte_1 condannandolo al pagamento, in favore del delle spese processuali, liquidate in euro CP_1 300,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza de qua proponeva appello , chiedendo la revoca del d.i. Parte_1 opposto, con condanna del alla refusione delle spese e delle somme illegittimamente CP_1 pignorate e riscosse, oltre al risarcimento dei danni subiti. L'appellante esponeva: che dopo la sentenza n. 2358/23 del Giudice di Pace, il Tribunale di Roma annullava le delibere del 9.6.2021 aventi ad oggetto l'approvazione dei bilanci consuntivi 2019 e 2020, rigettando l'impugnativa del bilancio preventivo 2021;
-che pertanto era venuto meno il presupposto per l'emissione del decreto ingiuntivo;
- che il Condominio aveva proceduto con il pignoramento presso terzi, arrivando a farsi assegnare la somma di € 2.831,69;
- che un rendiconto non veritiero integrava un vizio di nullità della delibera;
- che il Giudice di Pace aveva errato nel considerare tardiva la contestazione dell'importo del decreto effettuata nelle note conclusionali in quanto contestati fin dall'atto introduttivo;
- che il tentativo di mediazione non si era realizzato per mancanza di mandato all'uopo dell'amministratore da parte dell'assemblea;
- che il Giudice di Pace avrebbe dovuto considerare come cessata la materia del contendere, a seguito del pagamento, nelle more del giudizio di primo grado, della somma ingiunta, oltre interessi e spese come da precetto, e le spese del processo esecutivo siccome liquidate dal giudice dell'esecuzione. Si costituiva il chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello. L'appellato esponeva: che solo in caso di sospensione della delibera impugnata il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo doveva sospendere il giudizio, venendo meno uno dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c.;
-che, pertanto, la sentenza impugnata risultava palesemente giusta e ben motivata poiché al momento della decisione della causa il Tribunale di Roma non aveva ancora annullato, né sospeso, la delibera condominiale del 9.6.2021;
- che l'appellante non aveva eccepito motivi nullità della delibera impugnata bensì di annullabilità, come accertato anche dal Tribunale di Roma;
- che, avendo l'appellante eccepito il pagamento dell'importo ingiunto solo con le note conclusionali e senza fornire prova, il Giudice di Pace di Roma correttamente non aveva dichiarato cessata la materia del contendere (che, comunque, avrebbe portato ad una condanna del al pagamento Parte_1 delle spese di lite in virtù della sua soccombenza virtuale);
- che l'improcedibilità della domanda giudiziale era prevista solo nell'ipotesi di mancata attivazione del procedimento di mediazione, mentre l'assenza della parte all'incontro di mediazione era valutabile come argomento di prova. Inoltre, l'appellante non richiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento del tentativo di mediazione, bensì per l'illegittimità della delibera condominiale e, in subordine, per intervenuta cessazione della materia del contendere;
-che aveva legittimamente incardinato la procedura esecutiva presso terzi, in forza di un titolo esecutivo valido ed efficace, a causa del mancato pagamento spontaneo dell'importo ingiunto. Inoltre, successivamente all'ordinanza del Tribunale di Roma del 31.1.2023, l'assemblea condominiale del 22.2.2023 approvava il bilancio consuntivo 2019 ed il bilancio consuntivo 2020, corredati dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa;
- l'inammissibilità della richiesta di risarcimento dei danni ex art. 345 c.p.c., oltre che la sua totale genericità ed infondatezza.
Con note in trattazione scritta del 18.1.2024, l'appellante rappresentava di aver impugnato la delibera del 22.2.2023 sostituiva del verbale assembleare del 9.6.2021 (R.G. n. 37900/2023).
All'udienza del 2.5.2024 il Giudice rinviava per la decisione ex art. 352 c.p.c. al 15 maggio 2025, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
*** In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità della richiesta di risarcimento dei danni sollevata dal appellato. CP_1 L'art. 345 c.c., primo comma, pone il divieto di proposizione di nuove domande in appello, ad eccezione di quelle che rappresentino uno sviluppo di domande già proposte in primo grado. Tuttavia, in relazione al risarcimento dei danni, la giurisprudenza distingue il debito di valuta dal debito di valore. Per il primo vale il principio nominalistico, per cui, al pari dell'ipotesi precedente, si chiede la proposizione di analoga domanda nel giudizio di primo grado per il danno maturato fino alla pronuncia della sentenza. Al contrario, il debito di valore, soggetto a rivalutazione, può essere liquidato anche d'ufficio dal giudice d'appello, tenendo in considerazione le variazioni che il prezzo del bene ha subito nel frattempo. Nella specie, avendo la domanda risarcitoria ad oggetto un debito di valuta, la stessa deve essere considerata inammissibile in quanto proposta per la prima volta in tal sede.
Nel merito, occorre evidenziare che il pagamento della somma recata dal titolo ingiuntivo fatto oggetto di opposizione, oltre che di quella riferibile alle spese successivamente maturate come riconosciuto dallo stesso appellato, senza riserva alcuna di ripetizione, deve ritenersi CP_1 giuridicamente espressivo di cessazione della materia del contendere ed impone, inoltre, la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. n. 13085/2008). Quanto al governo delle spese di lite, da comporre in applicazione della regola della c.d. soccombenza virtuale, deve prendersi atto della infondatezza della spiegata domanda. Parte appellante fonda le proprie ragioni di gravame sulla sopravvenuta invalidità della delibera posta a fondamento della ingiunzione giudiziale di pagamento, individuandone vizi che ritiene riconducibili alla categoria della nullità e relativi, in particolare, alla non veridicità del rendiconto condominiale. Sul punto, deve evidenziarsi che “sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalle legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135 c.c., nn. 2) e 3), e che è sottratta al metodo maggioritario;
sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicchè la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2" (Cass. SS.UU. n. 9839/2021). Ciò posto, deve escludersi che i rilievi addotti dal potessero essere oggetto di delibazione Parte_1 nel procedimento di primo grado ed essere censurati ai fini della revoca dell'opposto titolo ingiuntivo in quanto vizi di mera annullabilità, anche perché –come dalla medesima parte dedotto e documentato- oggetto di altro autonomo giudizio ai sensi dell'art. 1137 c.c. Invero, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione – mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione – ai sensi dell'art. 1137, c. 2, c.c. (Cass. SS.UU. n. 9839/2021). Va, dunque, escluso una relazione di giuridica pregiudizialità-dipendenza tra i detti procedimenti tale da giustificare la sospensione del giudizio in attesa della irrevocabile definizione dell'ulteriore indicato come pregiudicante, e ciò in considerazione della peculiare disciplina della materia condominiale che dà prevalenza alla immediata esecutività ed efficacia del titolo (id est la deliberazione assembleare con cui viene determinato il debito condominiale) e la cui sola sopravvenuta inefficacia può esplicare i propri effetti sul giudizio di opposizione al titolo monitorio che, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., sia stato chiesto ed ottenuto in forza della stessa, dovendo altrimenti trovare risoluzione, eventuali problematiche conseguenti alla sopravvenuta declaratoria giudiziale di invalidità della deliberazione a seguito di suo giudiziale gravame, in sede esecutiva ovvero per effetto di azioni di recupero di eventuali esborsi che risulterebbero così non dovuti. Pertanto, considerato che al momento della decisione della causa, il Tribunale di Roma, precedentemente adito dall'appellante, non aveva annullato né sospeso la delibera condominiale del 9.6.2021, nessuna censura può essere mossa all'operato del Giudice di primo grado.
Tuttavia, occorre tenere conto dell'annullamento -dopo la sentenza del Giudice di primo grado- della delibera suddetta con ordinanza di questo Tribunale (cfr. doc. 2 cit.). Ciò costituisce fatto sopravvenuto idoneo a fondare le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. per entrambi i gradi di giudizio, posto che il g.p ha correttamente statuito rebus sic stantibus al momento di deposito della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello come da motivazione;
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 19485/2021;
- spese compensate.
Roma, 20 giugno 2025 Il giudice Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
La minuta della presente è stata redatta con l'ausilio del dott. Emanuele Gualtieri