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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/08/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa PI
Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1511/2022 R.G.; promossa da:
(C.F. e P. IVA Parte_1
), con sede amministrativa ed operativa in Villamarzana (RO), via P.IVA_1
Matteotti n. 129, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Giacon del Foro di Verona giusta procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-parte attrice/opponente- nei confronti di:
(C.F. ), residente in [...]ai Colli Controparte_1 C.F._1
(VR), via IV Novembre n. 3/A, con il patrocinio dell'avv. Marco Bertagnin del Foro di
Verona giusta procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta;
-parte convenuta/opposta- avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 47/2022, emesso Dl Tribunale di
Verona il 10.01.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
1 Le parti hanno precisato le proprie conclusioni a verbale dell'udienza del 30.01.2025, mediante rinvio a quelle di cui ai rispettivi fogli di precisazione da intendersi nella presente sede richiamati per relationem.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione con cui l'odierna attrice opponente ha adito l'intestato Parte_2
Tribunale nei confronti di Controparte_1
I.a. premettendo, in fatto:
- di esercitare in via esclusiva, quale società cooperativa a mutualità prevalente, le attività agricole di cui all'art. 2135 c.c.;
- che, con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata il 20.03.2021 (non impugnata entro i successivi sessanta giorni e divenuta pertanto definitiva), l'odierno convenuto opposto è stato estromesso dalla cooperativa a seguito di contrasti personali sorti tra quest'ultimo e la restante compagine sociale (composta dal fratello Per_1
e dalla cognata );
[...] Controparte_2
- che è stato, tra l'altro, vicepresidente del c.d.a. di sino al Controparte_1 Pt_1
28.06.2021, quando l'assemblea dei soci lo ha sfiduciato non rinnovandogli il mandato in relazione alla predetta carica;
- che, successivamente, l'attuale convenuto opposto ha ottenuto il decreto ingiuntivo n.
47/2022 (n. 8800/2021 R.G.) emesso dal Tribunale di Verona il 10.01.2022 per la somma capitale di € 431.277,60, a titolo di conferimenti granaglie relativi agli esercizi sociali 2018, 2019 e 2020, oltre interessi e spese, provvedimento notificato all'attuale attrice opponente il 24.01.2022;
I.b. eccependo, in diritto:
2 - in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adìto in favore di quella del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, facendosi questione di rapporti societari;
- nel merito, l'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. di che, in Controparte_1
danno della cooperativa medesima, ha obbligato l'organo amministrativo a deliberare il
20.03.2021 la sua esclusione per avere disposto di beni aziendali senza la autorizzazione, stipulato contratti in assenza del relativo potere rappresentativo a condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie, ostacolato il normale svolgimento dell'attività sociale;
- inoltre, la legittimità della revoca del mandato e dell'esclusione dalla compagine sociale di alla luce della circostanza che lo stesso ha approfittato della Controparte_1
carica di amministratore per compiere attività in danno della cooperativa, per esempio appropriandosi di beni aziendali in assenza di motivazione, in particolare tramite l'indebito utilizzo a fini personali di veicoli aziendali, tra cui una BMW X3 i cui i costi di riparazione sono stati sostenuti da , oltre ad un furgone Citroen Nemo Pt_1
riconsegnato a distanza di mesi dal sollecito inoltratogli il 5.11.2021;
- ancora, il difetto di prova circa la avvenuta consegna (dalla cooperativa recisamente contestata) della merce asseritamente conferita a quest'ultima, essendo il provvedimento monitorio opposto fondato unicamente su tre fatture, inidonee a radicare la pretesa creditoria nel corso del giudizio a cognizione piena;
- l'inesigibilità, poi, del credito quanto alla fornitura per l'annata agraria 2020 di cui alla fattura n. 2 del 30.09.2021, perché, ai sensi dell'art. 8 del regolamento della cooperativa,
i conferimenti che saranno effettuati a partire dall'anno di approvazione dello stesso sono liquidati ai soci mediante acconti a saldo in scadenze ed in entità stabilite di anno
3 in anno ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo;
a tale riguardo, il c.d.a. di ha deliberato il 31.08.2021 la liquidazione dei conferimenti dell'annata agraria Pt_1
2020, il 31.05.2022 per il 25%, il 30.09.2022 per altro 25%, il 15.12.2022 per il restante
50%;
- sempre nel merito ed in via subordinata, l'erronea quantificazione del credito azionato, giacché, oltre agli acconti versati e riconosciuti nel ricorso monitorio dal convenuto opposto per € 234.000,00, vi sono ulteriori bonifici effettuati dalla cooperativa in suo favore che fanno sì che l'importo totale versatogli si attesti in € 315.000,00;
- sempre in via subordinata, di avere effettuato a propria volta una serie di prestazioni in favore del convenuto di cui alla fattura n. 123/2021, rimaste impagate quanto ad €
38.623,75, ammontare opposto in compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c.;
- di opporre, altresì, in compensazione l'importo di € 2.488,24 di cui alla fattura n.
170/2021 relativa alle spese di riparazione della vettura utilizzata esclusivamente da
; Controparte_1
CP_ chiedendo, pertanto, con le rassegnate conclusioni:
- in via pregiudiziale, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Verona in favore di quella del Tribunale di Venezia,
Sezione Specializzata in materia di Impresa, fissando termine per la riassunzione del giudizio;
- nel merito, in via principale, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 47/2022 del 10.01.2022;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da in favore di Pt_1 CP_1
conseguentemente condannando quest'ultimo alla restituzione di tutte le somme
[...]
percepite a seguito della concessione della parziale provvisoria esecutorietà del decreto
4 ingiuntivo;
- ancora nel merito, accertare e dichiarare il danno subito da e cagionatole dal Pt_1
convenuto, per l'effetto condannandolo al risarcimento secondo la quantificazione effettuata in corso di causa;
- accertare altresì il credito di nei confronti dell'opposto per € 38.623,75, di cui Pt_1
alla fattura n. 123 del 23.10.2021 e per €. 2.488,24 di cui alla fattura n. 170 del
31.12.2021, per l'effetto condannalo alla corresponsione delle predette somme oltre interessi dalla domanda al saldo;
- in via subordinata, operare la compensazione con i controcrediti della di Parte_1
cui alle fatture n. 123 del 23.10.2021 quanto ad € 38.623,75 e n. 170 del 31.12.2021 quanto ad € 2.488,24, oltre che con il controcredito per i danni ulteriori;
- il tutto con vittoria di spese processuali;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa con cui l'opposto si è tempestivamente costituito,
II.a. contestando in fatto ed eccependo in diritto:
- di essere stato escluso dalla Cooperativa con delibera del 20.3.2021 in forza di un raggiro perpetrato a suo danno dal fratello amministratore e socio;
Per_1
- di avere denunciato l'illecito giusta denuncia/querela nell'ottobre 2021, in quanto la delibera di esclusione non è stata da sé impugnata nel termine di sessanta giorni perché
l'indirizzo p.e.c. con cui gli è stata comunicata l'esclusione era nel possesso esclusivo di a tale proposito, ha precisato di non avere sottoscritto né la richiesta del Persona_1
25.06.2013 di attivazione della casella di Posta Elettronica Certificata per il tramite di né la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, Parte_3
tanto meno il documento di consegna delle credenziali iniziali di accesso alla casella;
5 - che l'inadempimento ai doveri sociali a sé contestato dall'attuale opponente e la correlata richiesta risarcitoria sono questioni che afferiscono al rapporto societario non più in essere tra sé e la compagine sociale, di talché la loro trattazione non è di competenza del Tribunale di Verona, in quanto non inerente all'ingiunzione di pagamento, bensì ad un rapporto societario risolto;
- che la competenza dell'adìto Tribunale sussiste invece in ordine al pagamento da sé invocato con il monitorio, perché riguarda i conferimenti di cereali da sé disposti in favore della cooperativa nelle stagioni agrarie 2018, 2019, 2020 e, più precisamente dei foraggi provenienti dalla coltivazione dei propri terreni personali, liquidati peraltro in base al ricavato delle vendite di esercizio, al netto delle spese e degli ammortamenti, secondo le disposizioni dell'art. 4 dello Statuto sociale;
in buona sostanza, ha ribadito di non essere più socio della cooperativa e di agire pertanto al mero fine di ottenere il pagamento di un credito maturato nei confronti di quest'ultima, non interamente saldato dalla stessa;
- che possiede due stalle con 1.700 capi di bestiame, oltre a fabbricati ed a 1.190 Pt_1
campi veronesi (pari a 3.570.000 metri quadrati) di seminativo e che la liquidazione dei conferimenti, cioè il prezzo dei cereali conferiti dai soci, viene effettuata in rapporto ai ricavi aziendali, dedotte le spese e gli ammortamenti;
- che, segnatamente, per l'anno 2018 è stato liquidato per i conferimenti dei tre soci,
, e l'importo complessivo di € Controparte_1 Persona_1 Controparte_2
492.397,60 e la quota da sé fatturata è stata pari ad euro 324.304,31; per l'anno 2019 è stato liquidato per i conferimenti dei tre soci l'importo complessivo di € 387.135,62 e la quota da sé fatturata è stata pari ad € 164.432,41; per l'anno 2020 è stato liquidato per i conferimenti dei tre soci l'importo complessivo di € 378.321,33 e la quota da sé fatturata
6 è stata pari ad € 176.540,92, come risulta anche dalle Note integrative ai bilanci 2018 e
2019;
- che, inoltre, la cooperativa ha liquidato i conferimenti, per gli anni oggetto di ingiunzione, con riguardo a quattro poderi personali dei soci, di cui due di proprietà
, uno di proprietà ed uno di proprietà Controparte_1 Persona_1 CP_2
, risultando pertanto che il 50% dei conferimenti complessivi provengono dai
[...]
due poderi in proprietà esclusiva dell'opposto;
- che, comunque, i lavori indicati nella fattura n. 123 del 23.10.2021 prodotta dall'opponente attengono alle spese sostenute da per la lavorazione di uno dei Pt_1
poderi del convenuto nell'anno 2020, quando quest'ultimo era ancora socio della cooperativa e la liquidazione dei conferimenti riguardanti la stagione 2020, fatturata il
30.9.2021, risulta già operata al netto di tali spese, come previsto dall'art. 4, lett. m), dello Statuto sociale;
- che le spese per la BMW riportate nella fattura n. 170 del 2021 non sono da sé dovute, trattandosi di auto utilizzata con l'assenso incondizionato della cooperativa per raggiungere ogni giorno il proprio luogo di lavoro nelle provincie di Rovigo e Ferrara;
- di avere ottemperato alla richiesta di restituzione dell'auto, depositandola insieme alle chiavi presso l'abitazione della madre a Colognola ai Colli ed avvisando telefonicamente l'amministratore di , ossia Pt_1 Persona_1
- che gli ulteriori acconti per totali € 81.000,00 versati in proprio favore da non Pt_1
sono imputabili al pagamento dei conferimenti a sé dovuti, in quanto: gli acconti di €
20.000,00 del 14.11.2019 e di € 10.000,00 del 11.12.2019 (versati con bonifico intestato a su conto corrente cointestato con attengono al Controparte_1 Persona_1
pagamento della liquidazione dei conferimenti dell'anno 2017 fatturati nel 2018;
7 l'acconto di € 5.000,00 del 29.4.2020 pagato con bonifico intestato a è Controparte_1
stato accreditato sul conto correte intestato a (madre dei fratelli e Per_2 CP_1
non va pertanto considerato;
gli otto bonifici di € 5.000,00 del 29.1.2021, € 26.000,00 del 9.2.2021, € 4.000,00 del 15.2.2021, € 2.000,00 del 30.6.2021, € 3.000,00 ed €
1.000,00 del 30.9.2021, € 1.000,00 del 15.12.2021 ed € 4.000,00 del 16.12.2021
(sommano € 46.000,00), versati sul conto corrente Unicredit cointestato a CP_1
e non recano il nome del beneficiario nella causale e si presume,
[...] Persona_1
pertanto, che a favore di sia da considerarsi solo la metà dell'importo Controparte_1
pari ad € 23.000,00;
- che, alla data dell'udienza di comparizione del 14.06.2022, era già divenuta esigibile la prima rata di € 44.135,23 della fattura n. 2 del 30.09.2021 e che, al momento della propria costituzione in giudizio, non risultava contestato il debito di nei propri Pt_1
confronti per parte dell'importo, ossia per € 217.871,95;
II.b. chiedendo, pertanto, in sede di precisazione delle conclusioni:
- premessa la competenza del Tribunale di Verona relativamente al pagamento oggetto del decreto ingiuntivo n. 47/2022 del 10.1.2022, dichiarare, di contro, l'incompetenza del Foro scaligero su tutti i motivi di opposizione che non riguardano il pagamento del suddetto decreto ingiuntivo;
- rigettare tutte le domande, eccezioni e deduzioni avversarie per infondatezza delle stesse in fatto ed in diritto;
- confermare il decreto ingiuntivo n. 47 del 10.01.2022 emesso dal Tribunale di Verona, ovvero accertare e dichiarare il proprio credito per complessivi € 665.277,64, per l'effetto condannando la al pagamento della somma ancora dovuta pari ad € Parte_1
292.000,04 (risultante dalla detrazione dall'importo totale delle tre fatture azionate dei
8 tre acconti per totali € 234.000,00 già dedotti nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre ad
€ 23.000,00 quale quota del 50% della maggiore somma di euro 46.000,00 versata da sul conto corrente cointestato ai fratelli e di € 116.277,60 versata da Pt_1 CP_1
in esecuzione dell'ordinanza emessa ex art. 648 c.p.c. dal G.I. in data Pt_1
20.7.2022);
- il tutto con vittoria di spese processuali;
§.III. Osservato che, concessa la provvisoria esecuzione parziale al decreto ingiuntivo opposto con riferimento al minore importo di € 116.277,60 (cfr. l'ordinanza del
20.07.2022 in questa sede integralmente richiamata e ribadita), la causa è stata istruita mediante produzioni documentali delle parti e tramite prove orali (cfr. il verbale d'udienza del 2.02.2023), ed è stata da ultimo rinviata per la precisazione delle conclusioni al 30.01.2025, venendo trattenuta in decisione in tale data con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche;
§.IV. Ritenuto che l'opposizione e le eccezioni con la stessa sollevate vadano accolte solo in parte, con riferimento alla domanda formulata in via subordinata, alla luce delle seguenti considerazioni;
IV.a. In via preliminare:
- sussiste la competenza del Tribunale di Verona, non vertendosi nel caso di specie in ipotesi di rapporto societario, perché l'ormai ex socio ha agito in via Controparte_1
monitoria per il pagamento di un credito da sé maturato nei confronti della cooperativa e fondato sul conferimento di foraggi provenienti dalla coltivazione dei propri terreni personali;
- il richiamo effettuato dall'opponente all'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 e successive modificazioni non è pertinente, posto che il giudizio è stato correttamente incardinato
9 dinanzi al giudice competente a conoscere della causa di opposizione, devoluta per competenza funzionale ed inderogabile alla cognizione dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c.;
- del resto, anche la recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'ormai consolidato orientamento secondo cui il giudizio di opposizione si caratterizza per la competenza funzionale ed inderogabile del medesimo ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento monitorio opposto, essendo tale competenza immodificabile
(cfr., tra le altre, Cass. civ., n. 25146/2024);
IV.b. Nel merito, quanto all'an della pretesa creditoria, da vagliare alla luce delle eccezioni dell'opponente:
- il titolo sotteso è stato adeguatamente dimostrato in sede di cognizione e si sostanzia nei conferimenti, per lo più di foraggi, forniti alla cooperativa dal socio estromesso e prodotti dai poderi di quest'ultimo;
- invero, le contestazioni circa l'avvenuta consegna della merce, sono state interamente fugate in fase istruttoria, avendo i testimoni escussi confermato con particolare chiarezza i conferimenti (si vedano le deposizioni, sufficientemente circostanziate e concordi, dei testimoni e , sulla cui attendibilità non sono state Tes_1 Testimone_2
validamente sollevate questioni, che hanno dichiarato all'udienza del 25.05.2023, il primo in qualità di dipendente della cooperativa, che da parte di Controparte_1
arrivavano conferimenti di foraggi da Portomaggiore e da Comacchio e che tutto quello che arrivava da lì veniva conferito ad , il secondo che i conferimenti indicati Pt_1
nelle fatture prodotte a fondamento del decreto ingiuntivo opposto sono stati tutti eseguiti e che era prassi per il convenuto di effettuare una o due volte l'anno conferimenti alla cooperativa per i quali emetteva fatture;
peraltro, in Persona_1
10 base alla testimonianza resa dalla socia , coniuge di Controparte_2 Persona_1
le fatture di cui al monitorio sono state da lei stessa registrate, sia pure senza conoscere la corrispondenza di queste rispetto alle forniture);
- inoltre, le stesse note integrative ai bilanci 2018, 2019 e 2020 (cfr. docc. 8, 10 e 11 fascicolo opposto) riportano l'indicazione dei conferimenti da liquidarsi ai soci nei tre esercizi considerati, stante il riferito “buon risultato aziendale”;
- del resto, ha anche versato degli acconti a , non contestati e Pt_1 Controparte_1
causalmente ricollegati proprio ai conferimenti richiamati nel corso del procedimento monitorio, così riconoscendoli tacitamente (sia pure solo in parte);
§.IV.c. Passando a vagliare il profilo del quantum, il decreto ingiuntivo opposto va revocato per essere stato emesso per un importo maggiore rispetto a quello effettivamente vantato, in accoglimento di alcune delle eccezioni sollevate dall'opponente:
- anzitutto, quanto all'asserito pagamento di ulteriori acconti per l'importo di €
81.000,00 in favore di , non è provato che gli stessi, bonificati su conto Controparte_1
cointestato o su conto di terzi (la madre dei fratelli siano stati effettivamente CP_1
versati ad esclusivo beneficio dell'odierno convenuto, non essendo in tale senso sufficiente l'indicazione in alcuni dei bonifici della causale “Acconto conferimenti” o
“Acconto conferimenti ”, trattandosi di scritture unilateralmente apposte Controparte_1
dalla cooperativa (cfr. doc. 12 fascicolo opponente);
- in effetti, l'onere di provare gli anticipi grava ai sensi dell'art. 2697 c.c. sull'opponente che li eccepisce e tale prova non è stata adeguatamente raggiunta perché, come si è visto, la maggior parte dei bonifici risultano effettuati sul conto corrente CP_4
cointestato ai due fratelli ovvero sul conto intestato alla sola madre CP_1 Per_2
11 (circostanze oltre tutto non contestate), difettando un quid pluris che attesti la Per_2
concreta esclusiva disponibilità delle somme bonificate in favore di (e Controparte_1
l'allegazione circa la possibilità di quest'ultimo di operare in autonomia su tali conti è rimasta mero asserto labiale);
- delle somme testé riferite il convenuto riconosce, da ultimo, di avere percepito €
23.000,00, ossia il 50% di € 46.000,00, a suo tempo versati da sul conto Pt_1
corrente cointestato;
- per quanto attiene, invece, ai conferimenti dovuti per il 2021 di cui alla fattura n. 2 del
30.09.2021, gli stessi non erano ancora esigibili stanti le rate deliberate dal c.d.a con scadenze al 31.05.2022, 30.09.2022 e 15.12.2022, mentre allo stato risultano tutti dovuti, essendo le relative rate ormai scadute;
- merita, invece, accoglimento l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente con riferimento agli importi dovuti in forza della fattura n. 123/2021 per le prestazioni effettuate da a favore di mai evase, nonché in forza della Pt_1 Controparte_1
fattura n. 170/2021 recante le spese di € 2.488,24 sostenute da per la riparazione Pt_1
dell'autovettura BMW X3, che è risultata utilizzata esclusivamente e per ragioni proprie dall'opposto;
- in particolare, l'effettuazione delle prestazioni contenute nella fattura n. 123/2021 (cfr. doc. 13 fasc. attoreo) da parte di in favore di trova conferma Pt_1 Controparte_1
anche nelle deposizioni rese dai testimoni all'udienza del 25.05.2023 (si veda quanto riferito da “…i lavori di cui alla fattura 123/2021 di cui al doc. 13 Tes_1
mostratomi li abbiamo fatti noi, in quanto cooperativa , presso i poderi di Pt_1
a Portomaggiore ed a Comacchio”, oltre che da “…la CP_1 Controparte_2
fattura che mi viene mostrata di cui al doc. 13 la riconosco in quanto la ho predisposta
12 io stessa […] non ha saldato la fattura di cui sopra, di questo sono Controparte_1
sicura perché in contabilità figura ancora aperta”), così dovendosi operare la compensazione;
- quanto poi alla fattura n. 170/2021, al momento dell'emissione della stessa per le riparazioni effettuate sulla BMW di proprietà della cooperativa, il veicolo risultava utilizzato esclusivamente dall'ex socio odierno convenuto, il quale dichiara pacificamente in atti che la usava, con l'autorizzazione di , per recarsi al lavoro Pt_1
nelle provincie di Rovigo e Ferrara, oltre che per usi propri, come dichiarato anche da
(figlio dell'opposto) in udienza, che ha però chiarito di non sapere chi Testimone_2
fosse tenuto alla manutenzione;
- ora, la detenzione dell'automobile ben può essere fatta rientrare in un contratto di comodato a titolo gratuito ed a tempo indeterminato in cui la manutenzione ordinaria rientra nell'obbligo di custodia e di conservazione del bene ai sensi dell'art. 1804 c.c., di talché il comodatario è tenuto a risarcire la concedente per le spese sostenute in relazione al periodo in cui utilizzava il bene in via esclusiva;
- si deve, in conclusione, accogliere la pretesa subordinata dell'opponente di compensazione del credito accertato in capo a per € 292.000,04 Controparte_1
(risultante dalla somma degli importi delle tre fatture prodotte con il ricorso monitorio, pari ad € 665.277,64, da cui vanno detratti sia l'acconto di € 234.000,00 versato da e già riconosciuto in fase sommaria, sia l'acconto di € 23.000,00 quale quota del Pt_1
50% della maggiore somma di € 46.000,00 versata da su conto corrente Pt_1
cointestato ai fratelli e e riconosciuto dallo stesso nelle proprie CP_1 Per_1 CP_1
conclusioni, sia l'acconto di € 116.277,00 versato da in esecuzione Pt_1
dell'ordinanza del 20.07.2022, anch'esso riconosciuto da in conclusione) con CP_1
13 l'ammontare dovuto da ad in forza delle fatture n. 123/2021 di Controparte_1 Pt_1
€ 38.623,75 e n. 170/2021 di € 2.488,24, e così per un credito residuo in favore del convenuto opposto attestantesi in € 250.888,05 a carico della cooperativa, oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo;
§.V. Ritenuto, da ultimo, che le spese processuali, liquidate come da dispositivo, alla luce del valore del decisum e di natura e quantità dell'attività difensiva espletata
(scaglione fino ad € 260.000,00, valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) seguano la soccombenza della parte attrice opponente;
P.Q.M.
Il Tribunale, nel giudizio di cui in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così statuisce:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto ingiuntivo n. 47/2022 emesso il 10.01.2022;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice/opponente a corrispondere, in favore di parte convenuta/opposta, per le causali di cui in parte motiva, la somma capitale di €
250.888,05, oltre interessi di legge ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo;
- condanna parte attrice/opponente a rifondere, in favore di parte convenuta/opposta, le spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura di legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute, come per legge.
Verona, 5.08.2025
Il Giudice
(dott. PI Bellingeri)
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa PI
Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1511/2022 R.G.; promossa da:
(C.F. e P. IVA Parte_1
), con sede amministrativa ed operativa in Villamarzana (RO), via P.IVA_1
Matteotti n. 129, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Giacon del Foro di Verona giusta procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-parte attrice/opponente- nei confronti di:
(C.F. ), residente in [...]ai Colli Controparte_1 C.F._1
(VR), via IV Novembre n. 3/A, con il patrocinio dell'avv. Marco Bertagnin del Foro di
Verona giusta procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta;
-parte convenuta/opposta- avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 47/2022, emesso Dl Tribunale di
Verona il 10.01.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
1 Le parti hanno precisato le proprie conclusioni a verbale dell'udienza del 30.01.2025, mediante rinvio a quelle di cui ai rispettivi fogli di precisazione da intendersi nella presente sede richiamati per relationem.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione con cui l'odierna attrice opponente ha adito l'intestato Parte_2
Tribunale nei confronti di Controparte_1
I.a. premettendo, in fatto:
- di esercitare in via esclusiva, quale società cooperativa a mutualità prevalente, le attività agricole di cui all'art. 2135 c.c.;
- che, con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata il 20.03.2021 (non impugnata entro i successivi sessanta giorni e divenuta pertanto definitiva), l'odierno convenuto opposto è stato estromesso dalla cooperativa a seguito di contrasti personali sorti tra quest'ultimo e la restante compagine sociale (composta dal fratello Per_1
e dalla cognata );
[...] Controparte_2
- che è stato, tra l'altro, vicepresidente del c.d.a. di sino al Controparte_1 Pt_1
28.06.2021, quando l'assemblea dei soci lo ha sfiduciato non rinnovandogli il mandato in relazione alla predetta carica;
- che, successivamente, l'attuale convenuto opposto ha ottenuto il decreto ingiuntivo n.
47/2022 (n. 8800/2021 R.G.) emesso dal Tribunale di Verona il 10.01.2022 per la somma capitale di € 431.277,60, a titolo di conferimenti granaglie relativi agli esercizi sociali 2018, 2019 e 2020, oltre interessi e spese, provvedimento notificato all'attuale attrice opponente il 24.01.2022;
I.b. eccependo, in diritto:
2 - in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adìto in favore di quella del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, facendosi questione di rapporti societari;
- nel merito, l'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. di che, in Controparte_1
danno della cooperativa medesima, ha obbligato l'organo amministrativo a deliberare il
20.03.2021 la sua esclusione per avere disposto di beni aziendali senza la autorizzazione, stipulato contratti in assenza del relativo potere rappresentativo a condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie, ostacolato il normale svolgimento dell'attività sociale;
- inoltre, la legittimità della revoca del mandato e dell'esclusione dalla compagine sociale di alla luce della circostanza che lo stesso ha approfittato della Controparte_1
carica di amministratore per compiere attività in danno della cooperativa, per esempio appropriandosi di beni aziendali in assenza di motivazione, in particolare tramite l'indebito utilizzo a fini personali di veicoli aziendali, tra cui una BMW X3 i cui i costi di riparazione sono stati sostenuti da , oltre ad un furgone Citroen Nemo Pt_1
riconsegnato a distanza di mesi dal sollecito inoltratogli il 5.11.2021;
- ancora, il difetto di prova circa la avvenuta consegna (dalla cooperativa recisamente contestata) della merce asseritamente conferita a quest'ultima, essendo il provvedimento monitorio opposto fondato unicamente su tre fatture, inidonee a radicare la pretesa creditoria nel corso del giudizio a cognizione piena;
- l'inesigibilità, poi, del credito quanto alla fornitura per l'annata agraria 2020 di cui alla fattura n. 2 del 30.09.2021, perché, ai sensi dell'art. 8 del regolamento della cooperativa,
i conferimenti che saranno effettuati a partire dall'anno di approvazione dello stesso sono liquidati ai soci mediante acconti a saldo in scadenze ed in entità stabilite di anno
3 in anno ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo;
a tale riguardo, il c.d.a. di ha deliberato il 31.08.2021 la liquidazione dei conferimenti dell'annata agraria Pt_1
2020, il 31.05.2022 per il 25%, il 30.09.2022 per altro 25%, il 15.12.2022 per il restante
50%;
- sempre nel merito ed in via subordinata, l'erronea quantificazione del credito azionato, giacché, oltre agli acconti versati e riconosciuti nel ricorso monitorio dal convenuto opposto per € 234.000,00, vi sono ulteriori bonifici effettuati dalla cooperativa in suo favore che fanno sì che l'importo totale versatogli si attesti in € 315.000,00;
- sempre in via subordinata, di avere effettuato a propria volta una serie di prestazioni in favore del convenuto di cui alla fattura n. 123/2021, rimaste impagate quanto ad €
38.623,75, ammontare opposto in compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c.;
- di opporre, altresì, in compensazione l'importo di € 2.488,24 di cui alla fattura n.
170/2021 relativa alle spese di riparazione della vettura utilizzata esclusivamente da
; Controparte_1
CP_ chiedendo, pertanto, con le rassegnate conclusioni:
- in via pregiudiziale, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Verona in favore di quella del Tribunale di Venezia,
Sezione Specializzata in materia di Impresa, fissando termine per la riassunzione del giudizio;
- nel merito, in via principale, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 47/2022 del 10.01.2022;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da in favore di Pt_1 CP_1
conseguentemente condannando quest'ultimo alla restituzione di tutte le somme
[...]
percepite a seguito della concessione della parziale provvisoria esecutorietà del decreto
4 ingiuntivo;
- ancora nel merito, accertare e dichiarare il danno subito da e cagionatole dal Pt_1
convenuto, per l'effetto condannandolo al risarcimento secondo la quantificazione effettuata in corso di causa;
- accertare altresì il credito di nei confronti dell'opposto per € 38.623,75, di cui Pt_1
alla fattura n. 123 del 23.10.2021 e per €. 2.488,24 di cui alla fattura n. 170 del
31.12.2021, per l'effetto condannalo alla corresponsione delle predette somme oltre interessi dalla domanda al saldo;
- in via subordinata, operare la compensazione con i controcrediti della di Parte_1
cui alle fatture n. 123 del 23.10.2021 quanto ad € 38.623,75 e n. 170 del 31.12.2021 quanto ad € 2.488,24, oltre che con il controcredito per i danni ulteriori;
- il tutto con vittoria di spese processuali;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa con cui l'opposto si è tempestivamente costituito,
II.a. contestando in fatto ed eccependo in diritto:
- di essere stato escluso dalla Cooperativa con delibera del 20.3.2021 in forza di un raggiro perpetrato a suo danno dal fratello amministratore e socio;
Per_1
- di avere denunciato l'illecito giusta denuncia/querela nell'ottobre 2021, in quanto la delibera di esclusione non è stata da sé impugnata nel termine di sessanta giorni perché
l'indirizzo p.e.c. con cui gli è stata comunicata l'esclusione era nel possesso esclusivo di a tale proposito, ha precisato di non avere sottoscritto né la richiesta del Persona_1
25.06.2013 di attivazione della casella di Posta Elettronica Certificata per il tramite di né la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, Parte_3
tanto meno il documento di consegna delle credenziali iniziali di accesso alla casella;
5 - che l'inadempimento ai doveri sociali a sé contestato dall'attuale opponente e la correlata richiesta risarcitoria sono questioni che afferiscono al rapporto societario non più in essere tra sé e la compagine sociale, di talché la loro trattazione non è di competenza del Tribunale di Verona, in quanto non inerente all'ingiunzione di pagamento, bensì ad un rapporto societario risolto;
- che la competenza dell'adìto Tribunale sussiste invece in ordine al pagamento da sé invocato con il monitorio, perché riguarda i conferimenti di cereali da sé disposti in favore della cooperativa nelle stagioni agrarie 2018, 2019, 2020 e, più precisamente dei foraggi provenienti dalla coltivazione dei propri terreni personali, liquidati peraltro in base al ricavato delle vendite di esercizio, al netto delle spese e degli ammortamenti, secondo le disposizioni dell'art. 4 dello Statuto sociale;
in buona sostanza, ha ribadito di non essere più socio della cooperativa e di agire pertanto al mero fine di ottenere il pagamento di un credito maturato nei confronti di quest'ultima, non interamente saldato dalla stessa;
- che possiede due stalle con 1.700 capi di bestiame, oltre a fabbricati ed a 1.190 Pt_1
campi veronesi (pari a 3.570.000 metri quadrati) di seminativo e che la liquidazione dei conferimenti, cioè il prezzo dei cereali conferiti dai soci, viene effettuata in rapporto ai ricavi aziendali, dedotte le spese e gli ammortamenti;
- che, segnatamente, per l'anno 2018 è stato liquidato per i conferimenti dei tre soci,
, e l'importo complessivo di € Controparte_1 Persona_1 Controparte_2
492.397,60 e la quota da sé fatturata è stata pari ad euro 324.304,31; per l'anno 2019 è stato liquidato per i conferimenti dei tre soci l'importo complessivo di € 387.135,62 e la quota da sé fatturata è stata pari ad € 164.432,41; per l'anno 2020 è stato liquidato per i conferimenti dei tre soci l'importo complessivo di € 378.321,33 e la quota da sé fatturata
6 è stata pari ad € 176.540,92, come risulta anche dalle Note integrative ai bilanci 2018 e
2019;
- che, inoltre, la cooperativa ha liquidato i conferimenti, per gli anni oggetto di ingiunzione, con riguardo a quattro poderi personali dei soci, di cui due di proprietà
, uno di proprietà ed uno di proprietà Controparte_1 Persona_1 CP_2
, risultando pertanto che il 50% dei conferimenti complessivi provengono dai
[...]
due poderi in proprietà esclusiva dell'opposto;
- che, comunque, i lavori indicati nella fattura n. 123 del 23.10.2021 prodotta dall'opponente attengono alle spese sostenute da per la lavorazione di uno dei Pt_1
poderi del convenuto nell'anno 2020, quando quest'ultimo era ancora socio della cooperativa e la liquidazione dei conferimenti riguardanti la stagione 2020, fatturata il
30.9.2021, risulta già operata al netto di tali spese, come previsto dall'art. 4, lett. m), dello Statuto sociale;
- che le spese per la BMW riportate nella fattura n. 170 del 2021 non sono da sé dovute, trattandosi di auto utilizzata con l'assenso incondizionato della cooperativa per raggiungere ogni giorno il proprio luogo di lavoro nelle provincie di Rovigo e Ferrara;
- di avere ottemperato alla richiesta di restituzione dell'auto, depositandola insieme alle chiavi presso l'abitazione della madre a Colognola ai Colli ed avvisando telefonicamente l'amministratore di , ossia Pt_1 Persona_1
- che gli ulteriori acconti per totali € 81.000,00 versati in proprio favore da non Pt_1
sono imputabili al pagamento dei conferimenti a sé dovuti, in quanto: gli acconti di €
20.000,00 del 14.11.2019 e di € 10.000,00 del 11.12.2019 (versati con bonifico intestato a su conto corrente cointestato con attengono al Controparte_1 Persona_1
pagamento della liquidazione dei conferimenti dell'anno 2017 fatturati nel 2018;
7 l'acconto di € 5.000,00 del 29.4.2020 pagato con bonifico intestato a è Controparte_1
stato accreditato sul conto correte intestato a (madre dei fratelli e Per_2 CP_1
non va pertanto considerato;
gli otto bonifici di € 5.000,00 del 29.1.2021, € 26.000,00 del 9.2.2021, € 4.000,00 del 15.2.2021, € 2.000,00 del 30.6.2021, € 3.000,00 ed €
1.000,00 del 30.9.2021, € 1.000,00 del 15.12.2021 ed € 4.000,00 del 16.12.2021
(sommano € 46.000,00), versati sul conto corrente Unicredit cointestato a CP_1
e non recano il nome del beneficiario nella causale e si presume,
[...] Persona_1
pertanto, che a favore di sia da considerarsi solo la metà dell'importo Controparte_1
pari ad € 23.000,00;
- che, alla data dell'udienza di comparizione del 14.06.2022, era già divenuta esigibile la prima rata di € 44.135,23 della fattura n. 2 del 30.09.2021 e che, al momento della propria costituzione in giudizio, non risultava contestato il debito di nei propri Pt_1
confronti per parte dell'importo, ossia per € 217.871,95;
II.b. chiedendo, pertanto, in sede di precisazione delle conclusioni:
- premessa la competenza del Tribunale di Verona relativamente al pagamento oggetto del decreto ingiuntivo n. 47/2022 del 10.1.2022, dichiarare, di contro, l'incompetenza del Foro scaligero su tutti i motivi di opposizione che non riguardano il pagamento del suddetto decreto ingiuntivo;
- rigettare tutte le domande, eccezioni e deduzioni avversarie per infondatezza delle stesse in fatto ed in diritto;
- confermare il decreto ingiuntivo n. 47 del 10.01.2022 emesso dal Tribunale di Verona, ovvero accertare e dichiarare il proprio credito per complessivi € 665.277,64, per l'effetto condannando la al pagamento della somma ancora dovuta pari ad € Parte_1
292.000,04 (risultante dalla detrazione dall'importo totale delle tre fatture azionate dei
8 tre acconti per totali € 234.000,00 già dedotti nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre ad
€ 23.000,00 quale quota del 50% della maggiore somma di euro 46.000,00 versata da sul conto corrente cointestato ai fratelli e di € 116.277,60 versata da Pt_1 CP_1
in esecuzione dell'ordinanza emessa ex art. 648 c.p.c. dal G.I. in data Pt_1
20.7.2022);
- il tutto con vittoria di spese processuali;
§.III. Osservato che, concessa la provvisoria esecuzione parziale al decreto ingiuntivo opposto con riferimento al minore importo di € 116.277,60 (cfr. l'ordinanza del
20.07.2022 in questa sede integralmente richiamata e ribadita), la causa è stata istruita mediante produzioni documentali delle parti e tramite prove orali (cfr. il verbale d'udienza del 2.02.2023), ed è stata da ultimo rinviata per la precisazione delle conclusioni al 30.01.2025, venendo trattenuta in decisione in tale data con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche;
§.IV. Ritenuto che l'opposizione e le eccezioni con la stessa sollevate vadano accolte solo in parte, con riferimento alla domanda formulata in via subordinata, alla luce delle seguenti considerazioni;
IV.a. In via preliminare:
- sussiste la competenza del Tribunale di Verona, non vertendosi nel caso di specie in ipotesi di rapporto societario, perché l'ormai ex socio ha agito in via Controparte_1
monitoria per il pagamento di un credito da sé maturato nei confronti della cooperativa e fondato sul conferimento di foraggi provenienti dalla coltivazione dei propri terreni personali;
- il richiamo effettuato dall'opponente all'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 e successive modificazioni non è pertinente, posto che il giudizio è stato correttamente incardinato
9 dinanzi al giudice competente a conoscere della causa di opposizione, devoluta per competenza funzionale ed inderogabile alla cognizione dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c.;
- del resto, anche la recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'ormai consolidato orientamento secondo cui il giudizio di opposizione si caratterizza per la competenza funzionale ed inderogabile del medesimo ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento monitorio opposto, essendo tale competenza immodificabile
(cfr., tra le altre, Cass. civ., n. 25146/2024);
IV.b. Nel merito, quanto all'an della pretesa creditoria, da vagliare alla luce delle eccezioni dell'opponente:
- il titolo sotteso è stato adeguatamente dimostrato in sede di cognizione e si sostanzia nei conferimenti, per lo più di foraggi, forniti alla cooperativa dal socio estromesso e prodotti dai poderi di quest'ultimo;
- invero, le contestazioni circa l'avvenuta consegna della merce, sono state interamente fugate in fase istruttoria, avendo i testimoni escussi confermato con particolare chiarezza i conferimenti (si vedano le deposizioni, sufficientemente circostanziate e concordi, dei testimoni e , sulla cui attendibilità non sono state Tes_1 Testimone_2
validamente sollevate questioni, che hanno dichiarato all'udienza del 25.05.2023, il primo in qualità di dipendente della cooperativa, che da parte di Controparte_1
arrivavano conferimenti di foraggi da Portomaggiore e da Comacchio e che tutto quello che arrivava da lì veniva conferito ad , il secondo che i conferimenti indicati Pt_1
nelle fatture prodotte a fondamento del decreto ingiuntivo opposto sono stati tutti eseguiti e che era prassi per il convenuto di effettuare una o due volte l'anno conferimenti alla cooperativa per i quali emetteva fatture;
peraltro, in Persona_1
10 base alla testimonianza resa dalla socia , coniuge di Controparte_2 Persona_1
le fatture di cui al monitorio sono state da lei stessa registrate, sia pure senza conoscere la corrispondenza di queste rispetto alle forniture);
- inoltre, le stesse note integrative ai bilanci 2018, 2019 e 2020 (cfr. docc. 8, 10 e 11 fascicolo opposto) riportano l'indicazione dei conferimenti da liquidarsi ai soci nei tre esercizi considerati, stante il riferito “buon risultato aziendale”;
- del resto, ha anche versato degli acconti a , non contestati e Pt_1 Controparte_1
causalmente ricollegati proprio ai conferimenti richiamati nel corso del procedimento monitorio, così riconoscendoli tacitamente (sia pure solo in parte);
§.IV.c. Passando a vagliare il profilo del quantum, il decreto ingiuntivo opposto va revocato per essere stato emesso per un importo maggiore rispetto a quello effettivamente vantato, in accoglimento di alcune delle eccezioni sollevate dall'opponente:
- anzitutto, quanto all'asserito pagamento di ulteriori acconti per l'importo di €
81.000,00 in favore di , non è provato che gli stessi, bonificati su conto Controparte_1
cointestato o su conto di terzi (la madre dei fratelli siano stati effettivamente CP_1
versati ad esclusivo beneficio dell'odierno convenuto, non essendo in tale senso sufficiente l'indicazione in alcuni dei bonifici della causale “Acconto conferimenti” o
“Acconto conferimenti ”, trattandosi di scritture unilateralmente apposte Controparte_1
dalla cooperativa (cfr. doc. 12 fascicolo opponente);
- in effetti, l'onere di provare gli anticipi grava ai sensi dell'art. 2697 c.c. sull'opponente che li eccepisce e tale prova non è stata adeguatamente raggiunta perché, come si è visto, la maggior parte dei bonifici risultano effettuati sul conto corrente CP_4
cointestato ai due fratelli ovvero sul conto intestato alla sola madre CP_1 Per_2
11 (circostanze oltre tutto non contestate), difettando un quid pluris che attesti la Per_2
concreta esclusiva disponibilità delle somme bonificate in favore di (e Controparte_1
l'allegazione circa la possibilità di quest'ultimo di operare in autonomia su tali conti è rimasta mero asserto labiale);
- delle somme testé riferite il convenuto riconosce, da ultimo, di avere percepito €
23.000,00, ossia il 50% di € 46.000,00, a suo tempo versati da sul conto Pt_1
corrente cointestato;
- per quanto attiene, invece, ai conferimenti dovuti per il 2021 di cui alla fattura n. 2 del
30.09.2021, gli stessi non erano ancora esigibili stanti le rate deliberate dal c.d.a con scadenze al 31.05.2022, 30.09.2022 e 15.12.2022, mentre allo stato risultano tutti dovuti, essendo le relative rate ormai scadute;
- merita, invece, accoglimento l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente con riferimento agli importi dovuti in forza della fattura n. 123/2021 per le prestazioni effettuate da a favore di mai evase, nonché in forza della Pt_1 Controparte_1
fattura n. 170/2021 recante le spese di € 2.488,24 sostenute da per la riparazione Pt_1
dell'autovettura BMW X3, che è risultata utilizzata esclusivamente e per ragioni proprie dall'opposto;
- in particolare, l'effettuazione delle prestazioni contenute nella fattura n. 123/2021 (cfr. doc. 13 fasc. attoreo) da parte di in favore di trova conferma Pt_1 Controparte_1
anche nelle deposizioni rese dai testimoni all'udienza del 25.05.2023 (si veda quanto riferito da “…i lavori di cui alla fattura 123/2021 di cui al doc. 13 Tes_1
mostratomi li abbiamo fatti noi, in quanto cooperativa , presso i poderi di Pt_1
a Portomaggiore ed a Comacchio”, oltre che da “…la CP_1 Controparte_2
fattura che mi viene mostrata di cui al doc. 13 la riconosco in quanto la ho predisposta
12 io stessa […] non ha saldato la fattura di cui sopra, di questo sono Controparte_1
sicura perché in contabilità figura ancora aperta”), così dovendosi operare la compensazione;
- quanto poi alla fattura n. 170/2021, al momento dell'emissione della stessa per le riparazioni effettuate sulla BMW di proprietà della cooperativa, il veicolo risultava utilizzato esclusivamente dall'ex socio odierno convenuto, il quale dichiara pacificamente in atti che la usava, con l'autorizzazione di , per recarsi al lavoro Pt_1
nelle provincie di Rovigo e Ferrara, oltre che per usi propri, come dichiarato anche da
(figlio dell'opposto) in udienza, che ha però chiarito di non sapere chi Testimone_2
fosse tenuto alla manutenzione;
- ora, la detenzione dell'automobile ben può essere fatta rientrare in un contratto di comodato a titolo gratuito ed a tempo indeterminato in cui la manutenzione ordinaria rientra nell'obbligo di custodia e di conservazione del bene ai sensi dell'art. 1804 c.c., di talché il comodatario è tenuto a risarcire la concedente per le spese sostenute in relazione al periodo in cui utilizzava il bene in via esclusiva;
- si deve, in conclusione, accogliere la pretesa subordinata dell'opponente di compensazione del credito accertato in capo a per € 292.000,04 Controparte_1
(risultante dalla somma degli importi delle tre fatture prodotte con il ricorso monitorio, pari ad € 665.277,64, da cui vanno detratti sia l'acconto di € 234.000,00 versato da e già riconosciuto in fase sommaria, sia l'acconto di € 23.000,00 quale quota del Pt_1
50% della maggiore somma di € 46.000,00 versata da su conto corrente Pt_1
cointestato ai fratelli e e riconosciuto dallo stesso nelle proprie CP_1 Per_1 CP_1
conclusioni, sia l'acconto di € 116.277,00 versato da in esecuzione Pt_1
dell'ordinanza del 20.07.2022, anch'esso riconosciuto da in conclusione) con CP_1
13 l'ammontare dovuto da ad in forza delle fatture n. 123/2021 di Controparte_1 Pt_1
€ 38.623,75 e n. 170/2021 di € 2.488,24, e così per un credito residuo in favore del convenuto opposto attestantesi in € 250.888,05 a carico della cooperativa, oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo;
§.V. Ritenuto, da ultimo, che le spese processuali, liquidate come da dispositivo, alla luce del valore del decisum e di natura e quantità dell'attività difensiva espletata
(scaglione fino ad € 260.000,00, valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) seguano la soccombenza della parte attrice opponente;
P.Q.M.
Il Tribunale, nel giudizio di cui in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così statuisce:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto ingiuntivo n. 47/2022 emesso il 10.01.2022;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice/opponente a corrispondere, in favore di parte convenuta/opposta, per le causali di cui in parte motiva, la somma capitale di €
250.888,05, oltre interessi di legge ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo;
- condanna parte attrice/opponente a rifondere, in favore di parte convenuta/opposta, le spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura di legge ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute, come per legge.
Verona, 5.08.2025
Il Giudice
(dott. PI Bellingeri)
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