TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/09/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 10/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3905 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Bartolomeo Emilio Biuso
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Claudia Palumbo
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: malattia professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.4.2024, – premesso di aver sempre Parte_1 espletato, dal 1988 al 2010, le mansioni di bracciante agricolo e di essersi, altresì, dedicato, a partire dal 2010, alla coltivazione dei propri fondi – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che l' a seguito di istanza del 19.9.2022, aveva riconosciuto in capo ad esso istante la CP_1 malattia professionale denunciata, quantificando un grado di menomazione pari all'8%; che, avverso siffatta determinazione, egli aveva esperito apposita opposizione;
che, tuttavia,
l'Istituto aveva inteso confermare il giudizio precedentemente espresso.
Tanto premesso in fatto e rimarcata la natura tabellare della patologia in questione, siccome associata, al punto 77 del D.M. del 9.4.2008, a “Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. dichiarare che, a seguito della malattia professionale n. 519282318 del 19.9.2022, già riconosciuta dall' ed indicata in premessa, vi è stata una CP_1 menomazione della integrità psico-fisica del ricorrente a causa di “ernia discale del tratto lombare con disturbi trofici sensitivi persistenti” e che, pertanto, sono residuati postumi permanenti nella misura minima del 12% od in quella eventualmente superiore a tale percentuale o, se inferiore, comunque superiore a quella già riconosciuta che verrà accertata
a mezzo di una disponenda CTU;
2. per l'effetto, condannare l' Controparte_2
nella persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento in favore dell'istante della rendita corrispondente alla percentuale di danno biologico, così come sopra accertata ed alla ulteriore quota di rendita corrispondente alla perdita della capacità lavorativa (danno patrimoniale emergente e/o lucro cessante), decurtata della somma già percepita;
3. con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario maggiorate del 30% in virtù dell'art. 4 del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. dell'8.03.2018 n. 37, posto che
l'atto depositato è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Istituto assicuratore, deducendo che la malattia professionale denunciata (ed accertata in via amministrativa) era la “Sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso”, e non l'ernia discale lombare, infermità – questa – mai riconosciuta (benchè menzionata in ricorso) e rispetto alla quale non era pervenuto alcun ricorso amministrativo.
Contestava, in ogni caso, la quantificazione del grado di menomazione, quale operata dall'assicurato, concludendo per il rigetto del ricorso.
Espletata una C.T.U. medico-legale, affidata al dott. , all'esito dell'udienza Persona_1 del 10.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che – come puntualizzato dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 4.11.2024 e ribadito nelle osservazioni critiche formulate dalla medesima parte nel corso delle operazioni peritali – l'oggetto del presente giudizio investe esclusivamente l'aggravamento della malattia di cui alla pratica n.
5192282318 del 19.9.2022, afferente “gli esiti disfunzionali di lesioni degenerative del sovraspinoso spalla dx trattata chirurgicamente;
sindrome da impingment della spalla sx con lesioni degenerative del sovraspinoso”.
2 Siffatta infermità è stata già riconosciuta in via amministrativa dall' mediante CP_1 provvedimento del 19.10.2022, con la liquidazione di un indennizzo in capitale ex art. 13, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 38/2000, commisurato ad un grado di menomazione pari all'8%.
Alla luce delle precisazioni compiute da , non può, dunque, attribuirsi alcun rilievo Pt_1 alla residua patologia dedotta in ricorso (“ernia discale lombare”).
2.2. Così delimitato il thema decidendum e rimarcato che non è in contestazione l'esposizione dell'assicurato a rischio professionale (essendo controversa soltanto la quantificazione del danno biologico), non resta che rinviare alle argomentate conclusioni rassegnate dal nominato
C.T.U., dott. il quale – all'esito della visita eseguita sulla persona Persona_1 dell'assicurato e dopo aver risposto ai rilievi critici formulati dalle parti in causa – ha riferito quanto segue: “nell'espletamento della CTU, il sottoscritto ha purtroppo tenuto conto solo del contenuto del ricorso. Acclarato ciò, è doveroso precisare che parte ricorrente ha depositato:
• certificato di malattia professionale mod. 5 SS bis che reca la patologia relativa all'ernia discale lombare;
• certificato medico a firma del Dott. del 9/3/2023 relativo a Per_2 patologie a carico del rachide lombare;
• esami strumentali e visita NCH relativi a patologia
a carico del rachide. Inoltre: • il consulente di parte ricorrente, presente alle operazioni peritali, ha focalizzato l'attenzione e discusso con il sottoscritto la problematica clinica e funzionale inerente alla patologia del rachide e nulla è stato riferito dallo stesso e dal ricorrente circa la natura del ricorso;
• non è presente in atti alcuna certificazione clinica e strumentale relativa alla spalla depositata da parte ricorrente. A tal riguardo si è presa visione della documentazione depositata da (RM spalla dx del 29/3/2021; eco spalla CP_1 sinistra del 7/6/2021; RM spalla sinistra del 22/6/2021; dimissioni Ortopedia del 16/7/2021);
• l'obiettività rilevata, insieme alla certificazione in atti, è dirimente per la formulazione di un giudizio medico-legale circa il grado di incidenza funzionale delle lesioni della spalla bilateralmente. In conclusione, considerati i dati anamnestici, la certificazione in atti e
l'obiettività rilevata, si considera congrua e si conferma la percentuale (8%) riconosciuta dall' per esiti disfunzionali di lesioni degenerative del sovraspinoso spalla ds trattata CP_1 chirurgicamente;
S. da impingement della spalla sn con lesioni degenerative del sovraspinoso
(infortunio contraddistinto dal n. 5192282318)” (cfr., in tal senso, l'elaborato depositato in data 27.5.2025).
2.3. Orbene, le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella
3 documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata in sede di visita peritale.
Di converso, le contestazioni genericamente sollevate dal ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 29.7.2025 non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
Alla stregua delle argomentazioni sin qui esposte, s'impone il rigetto della domanda attorea, dovendo trovare conferma la valutazione del danno biologico in misura dell'8%, quale operata dall' con provvedimento del 19.10.2022. CP_1
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3905/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 10/09/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 10/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3905 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Bartolomeo Emilio Biuso
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Claudia Palumbo
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: malattia professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.4.2024, – premesso di aver sempre Parte_1 espletato, dal 1988 al 2010, le mansioni di bracciante agricolo e di essersi, altresì, dedicato, a partire dal 2010, alla coltivazione dei propri fondi – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che l' a seguito di istanza del 19.9.2022, aveva riconosciuto in capo ad esso istante la CP_1 malattia professionale denunciata, quantificando un grado di menomazione pari all'8%; che, avverso siffatta determinazione, egli aveva esperito apposita opposizione;
che, tuttavia,
l'Istituto aveva inteso confermare il giudizio precedentemente espresso.
Tanto premesso in fatto e rimarcata la natura tabellare della patologia in questione, siccome associata, al punto 77 del D.M. del 9.4.2008, a “Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. dichiarare che, a seguito della malattia professionale n. 519282318 del 19.9.2022, già riconosciuta dall' ed indicata in premessa, vi è stata una CP_1 menomazione della integrità psico-fisica del ricorrente a causa di “ernia discale del tratto lombare con disturbi trofici sensitivi persistenti” e che, pertanto, sono residuati postumi permanenti nella misura minima del 12% od in quella eventualmente superiore a tale percentuale o, se inferiore, comunque superiore a quella già riconosciuta che verrà accertata
a mezzo di una disponenda CTU;
2. per l'effetto, condannare l' Controparte_2
nella persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento in favore dell'istante della rendita corrispondente alla percentuale di danno biologico, così come sopra accertata ed alla ulteriore quota di rendita corrispondente alla perdita della capacità lavorativa (danno patrimoniale emergente e/o lucro cessante), decurtata della somma già percepita;
3. con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario maggiorate del 30% in virtù dell'art. 4 del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. dell'8.03.2018 n. 37, posto che
l'atto depositato è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Istituto assicuratore, deducendo che la malattia professionale denunciata (ed accertata in via amministrativa) era la “Sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso”, e non l'ernia discale lombare, infermità – questa – mai riconosciuta (benchè menzionata in ricorso) e rispetto alla quale non era pervenuto alcun ricorso amministrativo.
Contestava, in ogni caso, la quantificazione del grado di menomazione, quale operata dall'assicurato, concludendo per il rigetto del ricorso.
Espletata una C.T.U. medico-legale, affidata al dott. , all'esito dell'udienza Persona_1 del 10.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che – come puntualizzato dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 4.11.2024 e ribadito nelle osservazioni critiche formulate dalla medesima parte nel corso delle operazioni peritali – l'oggetto del presente giudizio investe esclusivamente l'aggravamento della malattia di cui alla pratica n.
5192282318 del 19.9.2022, afferente “gli esiti disfunzionali di lesioni degenerative del sovraspinoso spalla dx trattata chirurgicamente;
sindrome da impingment della spalla sx con lesioni degenerative del sovraspinoso”.
2 Siffatta infermità è stata già riconosciuta in via amministrativa dall' mediante CP_1 provvedimento del 19.10.2022, con la liquidazione di un indennizzo in capitale ex art. 13, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 38/2000, commisurato ad un grado di menomazione pari all'8%.
Alla luce delle precisazioni compiute da , non può, dunque, attribuirsi alcun rilievo Pt_1 alla residua patologia dedotta in ricorso (“ernia discale lombare”).
2.2. Così delimitato il thema decidendum e rimarcato che non è in contestazione l'esposizione dell'assicurato a rischio professionale (essendo controversa soltanto la quantificazione del danno biologico), non resta che rinviare alle argomentate conclusioni rassegnate dal nominato
C.T.U., dott. il quale – all'esito della visita eseguita sulla persona Persona_1 dell'assicurato e dopo aver risposto ai rilievi critici formulati dalle parti in causa – ha riferito quanto segue: “nell'espletamento della CTU, il sottoscritto ha purtroppo tenuto conto solo del contenuto del ricorso. Acclarato ciò, è doveroso precisare che parte ricorrente ha depositato:
• certificato di malattia professionale mod. 5 SS bis che reca la patologia relativa all'ernia discale lombare;
• certificato medico a firma del Dott. del 9/3/2023 relativo a Per_2 patologie a carico del rachide lombare;
• esami strumentali e visita NCH relativi a patologia
a carico del rachide. Inoltre: • il consulente di parte ricorrente, presente alle operazioni peritali, ha focalizzato l'attenzione e discusso con il sottoscritto la problematica clinica e funzionale inerente alla patologia del rachide e nulla è stato riferito dallo stesso e dal ricorrente circa la natura del ricorso;
• non è presente in atti alcuna certificazione clinica e strumentale relativa alla spalla depositata da parte ricorrente. A tal riguardo si è presa visione della documentazione depositata da (RM spalla dx del 29/3/2021; eco spalla CP_1 sinistra del 7/6/2021; RM spalla sinistra del 22/6/2021; dimissioni Ortopedia del 16/7/2021);
• l'obiettività rilevata, insieme alla certificazione in atti, è dirimente per la formulazione di un giudizio medico-legale circa il grado di incidenza funzionale delle lesioni della spalla bilateralmente. In conclusione, considerati i dati anamnestici, la certificazione in atti e
l'obiettività rilevata, si considera congrua e si conferma la percentuale (8%) riconosciuta dall' per esiti disfunzionali di lesioni degenerative del sovraspinoso spalla ds trattata CP_1 chirurgicamente;
S. da impingement della spalla sn con lesioni degenerative del sovraspinoso
(infortunio contraddistinto dal n. 5192282318)” (cfr., in tal senso, l'elaborato depositato in data 27.5.2025).
2.3. Orbene, le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella
3 documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata in sede di visita peritale.
Di converso, le contestazioni genericamente sollevate dal ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 29.7.2025 non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
Alla stregua delle argomentazioni sin qui esposte, s'impone il rigetto della domanda attorea, dovendo trovare conferma la valutazione del danno biologico in misura dell'8%, quale operata dall' con provvedimento del 19.10.2022. CP_1
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3905/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 10/09/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
4