Ordinanza collegiale 10 febbraio 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 07/04/2025, n. 2882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2882 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02882/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01227/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2024, proposto da
PP Ursini, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Terracino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto reso il 5/12/2017, nel procedimento r.g. n. 2142/2017 - cronologico n. 3643/2017, della Corte di Appello di Napoli - Quinta Sezione Civile, depositato il 12/12/2017;
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 marzo 2025 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’avvocato ricorrente, con ricorso notificato il 13/03/2024 e depositato in giudizio in pari data, chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto di accoglimento dell’istanza ex lege 89/2001 reso il 5/12/2017, nel procedimento r.g. n. 2142/2017 – cronologico n. 3643/2017, della Corte di Appello di Napoli - Quinta Sezione Civile, depositato il 12/12/2017, nella parte recante la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidate “ in € 60,00 per spese ed € 540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15% con distrazione in favore dell’avv. Ursini PP ” odierno ricorrente; chiede, altresì, il pagamento degli “ interessi legali dalla domanda al saldo ”, nonché di un'ulteriore somma a titolo di sanzione per il ritardo nell'esecuzione del giudicato in applicazione della norma, di cui all'art. 114 comma 4 lettera e) c.p.a. e la nomina di un Commissario ad acta che, nell'eventualità che il Ministero della Giustizia non si attivi nel termine fissato, provveda a dare esecuzione al decreto di cui sopra, con vittoria delle spese per il presente giudizio, con attribuzione all’avv. Domenico Terracino.
Il 23/03/2024, si è costituito in giudizio il Ministero resistente, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, per resistere al ricorso, depositando un mero atto di costituzione formale.
Ad esito della Camera di Consiglio del 05/12/2024, con ordinanza n. 1070 del 10/02/2025, questa Sezione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato al ricorrente il termine di giorni trenta, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza, per il deposito in giudizio di memorie difensive vertenti sulle questioni prospettate nella motivazione di seguito riportata, rinviando la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 27 Marzo 2025:
« Rilevati d’ufficio, ex art. 73, comma 3, c.p.a., profili di possibile inammissibilità del ricorso di ottemperanza, in quanto:
- il decreto dell’A.G.O. n. 3643/2017 del 12/12/2017 della Corte di Appello di Napoli - Quinta Sezione Civile, risulta notificato (munito della formula esecutiva apposta il 23/01/2020) in data 30/01/2020 presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, ma non è documentato in atti che il suddetto decreto dell’A.G.O. n. 3643/2017 del 12/12/2017 sia stato, altresì, notificato (munito della formula esecutiva) direttamente presso la sede reale del Ministero della Giustizia, come previsto dall’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, 19/02/2024, n. 1177);
- il decreto dell’A.G.O. n. 3643/2017 del 12/12/2017 prodotto in giudizio da parte ricorrente è privo di rituale asseverazione di conformità firmata digitalmente, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), richiamato espressamente dall’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e, pertanto, il decreto azionato non può considerarsi prodotto in copia conforme, così come prescrive l’art. 114, comma 2, c.p.a. (in base al quale “Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato”);
- la dichiarazione ex art. 5 sexies della Legge 89/2001, mod. Pinto – antistatario, del 23/07/2018 versata in atti e trasmessa via p.e.c. al Ministero resistente in data 23/10/2020 (nel mentre non risulta versata in atti la ricevuta di consegna della trasmissione a mezzo p.e.c. della predetta dichiarazione in data 5/07/2021) non risulta compilata sub lettera “C) nel procedimento”;
Ritenuto, pertanto, di dover assegnare (ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, c.p.a.) alla parte ricorrente il termine di giorni trenta, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per depositare in giudizio memorie difensive vertenti sulle questioni innanzi prospettate ».
Il 13/02/2025, il difensore del ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di rinuncia al giudizio, nella quale “ letta l’ordinanza del 10.02.2025, comunica di voler rinunciare al giudizio, chiedendone la cancellazione, con compensazione di spese ”.
Nella Camera di Consiglio del 27/03/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
2. - Il ricorso di ottemperanza è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva, infatti, il Collegio, che, il 13/02/2025, il difensore del ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di rinuncia al giudizio, nella quale “ letta l’ordinanza del 10.02.2025, comunica di voler rinunciare al giudizio, chiedendone la cancellazione, con compensazione di spese ”.
A tale riguardo, osserva, altresì, il Collegio che il predetto atto di rinuncia del 13/02/2025, in assenza di rituale notificazione alla controparte, deve ritenersi quale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa ai sensi dell’art. 84 (“ Rinuncia ”), comma 4, c.p.a., il quale testualmente prevede che “ in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ”.
Non resta, quindi, al Tribunale, alla stregua della rinuncia versata in atti dal ricorrente, che dichiarare il ricorso di ottemperanza improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3. - Sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di ottemperanza, anche in considerazione dell’esito del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO