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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/09/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 820/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 820 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] ( Belgio) il 30.12.1951, c.f. ,
[...] C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...], c.f. , tutti residenti in [...]Pt_3 C.F._3
n. 5 Licata ed elettivamente domiciliati in Licata Via Sole n. 3, presso lo studio dell'avv. Gianluca
Magliarisi, C.F. , che li rappresenta e difende, per procura in calce all'atto di C.F._4
citazione;
ATTRICE contro
nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
n. 1 (cod. fisc. ; nata a [...] il 22 CodiceFiscale_5 Parte_4
ottobre 1971, residente in [...]snc (cod. fisc. );; CodiceFiscale_6
nato a [...] l'[...], residente in [...]n. 5 (cod. Parte_5
fisc. ); nata a [...] il [...], residente CodiceFiscale_7 Parte_6
in Licata Corso Argentina n. 5 (cod. fisc. ); nata a CodiceFiscale_8 Parte_7
Caltanissetta il 16 giugno 1986, residente in [...] (cod. fisc.
[...]
); C.F._9
pagina 1 di 11 nonché contro nata a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_2 C.F._10
), residente in [...]n. 5, nato a [...] il 27 luglio
[...] Controparte_3
1977 (cod. fisc. ), residente in [...] p. 3 e CodiceFiscale_11 [...]
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), questi ultimi CP_4 CodiceFiscale_12
convenuti in riassunzione quali eredi di nato ad [...] il [...], Persona_1
residente in [...]n. 5 (cod. fisc. ), deceduto in corso di CodiceFiscale_13 causa;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Girolamo Rubino (cod. fisc. – CodiceFiscale_14
PEC.: - fax 091/8040219) unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Vincenzo Email_1
Airò (cod. fisc. - PEC: - fax: ) e CodiceFiscale_15 Email_2 P.IVA_1
(cod. fisc. – PEC: , ed CP_5 CodiceFiscale_16 Email_3 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Girolamo Rubino in Palermo Via Oberdan n. 5, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “
1. Dichiarare e ritenere illecita l'opera realizzata dai convenuti a confine tra la loro proprietà (F. 121 p.lla 462) e la proprietà degli odierni attori individuata al catasto urbano al F. 121 p.lla 204, per i motivi spiegati;
2. Dichiarare e ritenere, altresì, che la realizzazione dei box auto da parte dei convenuti sul confine con la proprietà degli attori ha comportato e comporta una turbativa della proprietà, impedendone l'uso ed il godimento;
3. Conseguentemente, condannare i convenuti a chiudere le aperture realizzate illecitamente sul confine, in violazione delle distanze legali, al fine di permettere il pieno e corretto uso dell'area di loro spettanza da parte degli odierni attori ovvero condannare i convenuti ad arretrare le costruzioni realizzate sul confine entro i termini di legge
e/o regolamenti comunali;
4. Condannare, altresì, i convenuti ad eliminare quelle porzioni di fabbricato eccedente 1/3 della linea di confine come previsto e disciplinato dall'art. 15 N.T.A. del
P.R.G. del Comune di Licata”.
Nell'interesse di parte convenuta: “accertare e dichiarare che il fabbricato ad uso autorimessa di proprietà degli odierni convenuti, insistente sul terreno identificato al Catasto dei terreni del Comune di Licata al mapp. 462 del foglio 121 ed edificato in prossimità della linea di confine dell'area identificata al Catasto dei terreni del Comune di Licata al mapp. 204 del foglio 121 (ente urbano), rispetta le distanze tra costruzioni previste dall'art. 14 NTA e per l'effetto rigettare, con ogni statuizione, le domande di parte attrice perché il G.O. è privo di giurisdizione sulle stesse e/o per difetto di legittimazione attiva degli attori e/o perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto. In
pagina 2 di 11 via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. Con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre accessori (spese generali, IVA e C.P.A. nella misura di legge)”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_3 Controparte_1
, , ,
[...] Parte_4 Persona_1 Parte_5
e esponendo di essere proprietari degli Parte_6 Parte_7
appartamenti situati nel fabbricato sito in Licata Corso Argentina n. 5 e del terreno adiacente adibito a parcheggio dai condomini e che il terreno confinante con la predetta area sarebbe di proprietà dei convenuti che avrebbero costruito sei box lungo la linea di confine in violazione delle distanze legali previste dal codice civile nonché degli artt. 14 e 15 del regolamento edilizio del Comune di Licata;
in base a queste ultime disposizioni, la costruzione di autorimesse private in aderenza al confine non sarebbe ammessa per una estensione superiore alla misura di 1/3 dell'intera linea di confine. Nel caso di specie, la costruzione eccederebbe la misura di un terzo della linea di confine e sarebbe pertanto illegittima.
2. Gli odierni attori hanno aggiunto che le predette opere risulterebbero non autorizzate con una concessione edilizia, ma intraprese con la semplice D.I.A., dunque abusive. Inoltre, la realizzazione dei box costituirebbe una “turbativa nell'utilitas della cosa da parte dei proprietari dell'area ed odierni attori, tant'è che quest'ultimi non sono liberi di parcare le autovetture all'interno della proprietà anzidetta ovvero di far manovra agilmente vista la presenza dei veicoli delle controparti, che impediscono così il corretto uso della cosa”.
3. Inoltre, la realizzazione di aperture sul confine costituirebbe una violazione del disposto dell'art. 905 c.c. in mancanza di un titolo costitutivo di una servitù.
4. Sulla base di tali allegazioni ed argomentazioni gli odierni attori hanno chiesto di dichiarare l'illiceità dell'opera dei convenuti e di condannare questi ultimi alla chiusura delle aperture sul confine e all'eliminazione di quelle porzioni di fabbricato eccedenti la misura di 1/3 della linea di confine come previsto e disciplinato dall'art. 15 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Licata.
5. I convenuti si sono costituiti in giudizio deducendo che il terreno di proprietà degli odierni attori sorgerebbe a distanza di circa 8 metri dal confine con il terreno su cui sono stati edificati i box.
pagina 3 di 11 Ne conseguirebbe che la costruzione dei box auto sul confine sarebbe avvenuta a distanza legale
“alla stregua delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Licata ed in particolare degli artt. 45 e 14 comma 4”. I box auto realizzati, inoltre, non sarebbero contiguo ad alcun fabbricato.
6. I convenuti hanno inoltre affermato che a. , e Persona_1 Parte_5 Parte_6 Pt_7
sarebbero possessori e proprietari/comproprietari di alcune porzioni
[...]
immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale di cui sopra denominato
“CONDOMINIO CORSO ARGENTINA 5”;
b. e sarebbero Controparte_1 Parte_4
possessori e proprietarie di alcune porzioni immobiliari facente parte del fabbricato limitrofo di cui al mapp. 329 del foglio 121 (rispettivamente subalterni 12 e 13).
7. Inoltre, i convenuti hanno affermato che l'art. 15 delle NTA invocato da parte attrice non disciplinerebbe la distanza legale tra le proprietà ma porrebbe una regola di edilizia rispondente alla tutela di un interesse generale urbanistico rispetto alla quale non si configurerebbe una posizione di diritto soggettivo suscettibile di tutela reale ripristinatoria dinanzi al GO ma solo una situazione di interesse legittimo suscettibile di tutela risarcitoria per equivalente e riconducibile alla giurisdizione esclusiva del GA.
8. Inoltre, la norma non troverebbe applicazione nel caso di specie, non potendosi discorrere di
“spazio privato altrui” ed infatti il terreno che gli attori affermano di aver adibito a parcheggio sarebbe stato “posseduto ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente da oltre 20 anni, da tutti i condomini proprietari dello stabile condominiale denominato ”CONDOMINIO CORSO
ARGENTINA 5”” per essere “destinato ed adibito ad area di passaggio e di manovra per
l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli dai n. 10 garages collocati al piano terra del fabbricato in condominio, oltre che attraversato sia a piedi sia con mezzi meccanici dagli odierni convenuti per raggiungere il fondo di loro proprietà esclusiva di cui al mapp. 462 del foglio
121”. I convenuti hanno riferito al riguardo che, con sentenza del Tribunale di Agrigento n.
1488/18 R.G. n. 544/2016 pubblicata in data 11 dicembre 2018, sarebbe stato dichiarato l'acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione dell'area di cui al mapp. 204 del foglio 121 da parte degli odierni attori unitamente alle Signore Persona_2
(deceduta in data 12 novembre 2017), e . I convenuti Persona_3 Parte_8
e avrebbero deciso di impugnare tale sentenza con Parte_5 Persona_1 pagina 4 di 11 opposizione di terzo avendo interesse all'accertamento del loro diritto di comproprietari dell'area per usucapione. Su tali premesse, hanno affermato che l'area non sarebbe “altrui” e non troverebbero pertanto applicazione le disposizioni invocate dalla parte attrice. I convenuti hanno chiesto la sospensione del processo ex art. 295 cpc per pregiudizialità in relazione al giudizio di opposizione di terzo.
9. Sotto un ulteriore profilo, i convenuti hanno dedotto che la realizzazione dei box auto sarebbe avvenuta “regolarmente e legittimamente (…) con la DI , in virtù del disposto di cui alla lettera d) dell'art. 1 della Legge 21 dicembre 2001 n. 443, recepito nella Regione Sicilia ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della Legge Regionale del 26 marzo 2002 n. 2, in quanto,
l'intervento, ricadendo nella zona “B” sottozona “B1” (parte urbana consolidata di prima espansione, risulta edificato in diretta di idoneo strumento urbanistico (PRG) recante specifiche previsioni di dettaglio)”. La questione relativa al titolo edilizio rileverebbe, in ogni
Pa caso, solo nel rapporto con la rispetto al quale resterebbe del tutto estranea la posizione dei vicini.
10. Quanto alla lamentata violazione dell'art. 905 cod. civ., i convenuti hanno affermato che “le aperture che permettono l'accesso e/o uscita dai posti auto di che trattasi sono caratterizzati dalla presenza di saracinesche in lamiera zincata che non consentono (se chiuse) di scrutare oltre i confini e che pertanto devono essere assimilati a veri e propri portoni, posto che la loro precipua funzione è quella di permettere l'entrata e/o l'uscita o il passaggio di persone o cose da un fabbricato ovvero da un luogo verso un altro luogo”. Non si tratterebbe pertanto di vedute rilevanti ex art. 905 c.c. non consentendo “l'inspectio” e “la prospectio” nel fondo vicino.
11. I convenuti hanno dunque chiesto di “accertare e dichiarare che il fabbricato ad uso autorimessa di proprietà degli odierni convenuti, insistente sul terreno identificato al Catasto dei terreni del Comune di Licata al mapp. 462 del foglio 121 ed edificato in prossimità della linea di confine dell'area identificata al Catasto dei terreni del Comune di Licata al mapp. 204 del foglio 121 (ente urbano), rispetta le distanze tra costruzioni previste dall'art. 14 NTA e per
l'effetto rigettare, con ogni statuizione, le domande di parte attrice perché il G.O. è privo di giurisdizione sulle stesse e/o per difetto di legittimazione attiva degli attori e/o perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto”.
12. Entrambe le parti hanno riferito dell'avvenuta definizione di un precedente giudizio, intrapreso dagli odierni attori, per denuncia di nuova opera, in relazione alla realizzazione dei box auto in pagina 5 di 11 questione. Il giudizio si è concluso con la presa d'atto da parte del Tribunale dell'avvenuto completamento dell'opera, e con la condanna degli odierni convenuti, in base al principio della soccombenza virtuale, alle spese di giudizio.
13. Disattesa l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 cpc, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
14. È stata dichiarata l'interruzione del processo in ragione della morte del convenuto
[...]
dichiarata dal suo procuratore costituito. Per_1
15. Il processo è stato riassunto nei confronti degli eredi di , Persona_1 Controparte_2
e CP_4 Controparte_3 CP_6
16. La causa è stata trattenuta in decisione senza attività istruttoria sulle conclusioni precisate dalle parti e sopra trascritte, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
17. La causa è stata rimessa sul ruolo per consentire alle parti di dedurre sulla integrità del contraddittorio ed in particolare sull'evocazione in giudizio degli effettivi eredi di
[...]
La parte attrice ha depositato, sul punto, il testamento pubblico di del Per_1 Persona_1
2/7/2020 e lo stato di famiglia di . Controparte_2
18. Dal predetto testamento si evince che i figli del de cuius e sono Controparte_3 CP_4 stati nominati eredi universali e che il testatore ebbe a disporre con l'atto di ultime volontà di una pluralità di beni mobili e immobili specificamente identificati, tra i quali non è tuttavia ricompreso il terreno identificato in catasto terreni del Comune di Licata al fg. 121 mapp. 462.
19. Ne consegue che gli unici legittimati a partecipare al giudizio quali eredi di Persona_1 successori di quest'ultimo nel diritto di proprietà sul terreno di cui al fg. 121 mapp. 462, sono i figli e Controparte_3 CP_4
20. Sono invece prive di legittimazione passiva le parti e Controparte_2 CP_6 convenute in riassunzione senza l'allegazione e la dimostrazione di un titolo astrattamente idoneo all'acquisto dell'immobile (terreno di cui al fg. 121 mapp. 462) per successione di
[...]
Per_1
21. Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che sia fondata e debba essere accolta la domanda attorea diretta ad ottenere la condanna dei convenuti alla riduzione in pristino per la realizzazione di un pagina 6 di 11 edificio adibito a box auto sul terreno identificato in catasto terreni del Comune di Licata al
Foglio. 121 p.lla 462, in violazione delle distanze legali con la proprietà degli odierni attori individuata al catasto urbano al F. 121 p.lla 204.
22. Va richiamato sul punto il principio di diritto in base al quale < urbanistici che prescrivono le distanze nelle costruzioni o come spazio tra le medesime o come distacco dal confine o in rapporto con l'altezza delle stesse, ancorché inserite in un contesto normativo volto a tutelare il paesaggio o a regolare l'assetto del territorio, conservano il carattere integrativo delle norme del codice civile, perché tendono a disciplinare i rapporti d i vicinato e ad assicurare in modo equo l'utilizzazione edilizia dei suoli privati e, pertanto, la loro violazione consente al privato di ottenere la riduzione in pristino>> (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza
n. 13624 del 19/05/2021 (Rv. 661289 - 01)).
23. Si è precisato in particolare che < determinazione della distanza tra i fabbricati in rapporto all'altezza e che regolino con qualsiasi criterio o modalità la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni sono da ritenere integrative delle norme del codice civile, mentre non lo sono le norme che, avendo come scopo principale la tutela d'interessi generali urbanistici, disciplinano solo l'altezza in sé degli edifici, senza nessun rapporto con le distanze intercorrenti tra gli stessi. Con la conseguenza che nel primo caso sussiste, in favore del danneggiato, il diritto alla riduzione in pristino, mentre nel secondo è ammessa la sola tutela risarcitoria (Cass. n. 1073 del 2009).
Nell'ambito delle norme dei regolamenti locali edilizi, pertanto, hanno carattere integrativo delle disposizioni dettate nelle materie disciplinate dagli artt. 873 c.c. e segg. quelle dirette a completare, rafforzare, armonizzare con il pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato. Non rivestono invece tale carattere le norme che hanno come scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici, quali la limitazione del volume, dell'altezza e della densità degli edifici, le esigenze dell'igiene, della viabilità, la conservazione dell'ambiente ed altro>> (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13624 del 19/05/2021).
24. Facendo applicazione del principio di diritto appena richiamato al caso di specie, deve ritenersi che l'art. 15 delle NTA invocate ed allegate da parte attrice sia da ricondurre nell'ambito delle norme che regolano la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni come distacco dal confine. Si tratta dunque di disciplina integratrice delle disposizione dettate dagli art. 873 e ss. cod. civ., suscettibile di tutela anche ripristinatoria.
25. La disposizione in questione consente infatti la costruzione di autorimesse “in fregio ad uno pagina 7 di 11 spazio privato” limitatamente ai fabbricati di sino ad un'altezza di m 3,00 e di estensione sino ad
1/3 dell'intera linea di confine verso spazi privati altrui. La disposizione fa espresso riferimento al distacco da osservarsi dal confine ponendo una deroga alla distanza minima in ipotesi particolari, in base al criterio dell'altezza e dell'estensione del fabbricato. Si tratta dunque di una norma diretta a completare la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato, integrativa delle disposizioni ex artt. 873 e ss. cod. civ..
26. Ciò chiarito, va osservato che non è contestato che gli odierni convenuti hanno realizzato sul terreno di cui al fg. 121 mapp. 462, un edificio adibito a box auto di estensione superiore alla misura di un terzo dell'intera linea di confine.
27. Ne consegue che l'edificazione non rispetta i limiti stabiliti dall'art. 15 delle NTA invocate dalla parte attrice e che dev'essere dunque concessa la tutela ripristinatoria richiesta.
28. Non può essere condiviso, infatti, l'assunto dei convenuti per il quale il terreno adiacente a quello ove sono stati realizzati i box auto non potrebbe essere considerato altrui poiché di esso sarebbero comproprietari anche alcuni degli odierni convenuti.
29. Va condiviso sul punto l'orientamento in base al quale < devono essere osservate anche nei rapporti fra il fondo comune (…) e quello di proprietà esclusiva di uno dei condomini>> (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5390 del 02/06/1999 (Rv. 526970 -
01). Il partecipante alla comunione, infatti, non può, senza il consenso degli altri, edificare a distanza dal bene comune inferiore a quella prescritta dalla legge risolvendosi altrimenti tale attività nell'imposizione di fatto di una vera e propria servitù senza titolo a carico della cosa comune. I rapporti tra proprietà individuali e beni comuni finitimi sono disciplinati, infatti, dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue o asservite;
né può invocarsi, al fine di escludere la configurabilità di una servitù gravante sul bene comune, il principio "nemini res sua servit", il quale trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 26807 del 21/10/2019 (Rv. 655658 - 01); nello stesso senso: Sez. 2 - , Sentenza n. 7971 del 11/03/2022 (Rv. 664315 - 01)).
30. La parte convenuta va dunque condannata alla demolizione, almeno parziale, dell'opera con la sua riduzione alla estensione massima di un terzo dell'intera linea di confine come stabilito dal menzionato art. 15 delle NTA.
31. Ritiene il Tribunale che sia invece priva di fondamento e debba essere respinta la domanda pagina 8 di 11 attorea diretta ad ottenere la condanna dei convenuti alla chiusura delle aperture realizzate illecitamente sul confine, in violazione delle distanze legali.
32. Va considerato, sul punto, che non v'è contestazione sul fatto che le aperture in questione siano costituite da saracinesche in lamiera zincata installate per consentire l'accesso e la fuoriuscita dei veicoli dai box.
33. Va dunque ricordato che < poiché la sua funzione non è quella di illuminare un locale e di consentire il passaggio dell'aria, ma quella di consentire il passaggio delle persone ovvero di impedirlo e quindi può essere aperta senza rispettare le distanze prescritte negli artt. 905 e 906 cod. civ. per le vedute, salvo che sia strutturata in modo da consentire di guardare nel fondo del vicino (porta - finestra). La
"porta-finestra" che consenta la "inspectio", ma non la "prospectio", ossia lo sguardo frontale sul fondo del vicino, ma non lo sguardo obliquo e laterale, non integra veduta, sebbene permetta occasionalmente e fugacemente, nel momento dell'uscita, la visione globale e mobile del fondo alieno>> (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17950 del 13/08/2014 (Rv. 631783 - 01).
34. Deve dunque essere condivisa la prospettazione della parte convenuta in base alla quale le aperture in questione non costituiscono vedute ai sensi degli artt. 905 e ss. cod. civ.. La domanda avanzata sul punto da parte attrice non può pertanto essere accolta.
35. È infondata e va respinta anche l'ulteriore domanda diretta ad ottenere la demolizione dei box poiché costituenti “una chiara ed ineludibile turbativa nell'utilitas della cosa da parte dei proprietari dell'area ed odierni attori, tant'è che quest'ultimi non sono liberi di parcare le autovetture all'interno della proprietà anzidetta ovvero di far manovra agilmente vista la presenza dei veicoli delle controparti, che impediscono così il corretto uso della cosa”.
36. Va rilevato, sul punto, sotto un primo profilo, che la domanda pare configurarsi come una azione negatoria che ha tuttavia come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa. Nel caso di specie, dunque, non corrispondendo le turbative lamentate ad una specifica pretesa di diritto sul fondo da parte dei convenuti, non è ammesso l'esercizio dell'azione reale esperita quanto piuttosto l'esercizio di forme di tutela del possesso essenzialmente personali.
37. Dev'essere inoltre evidenziato che la lamentata turbativa non dipende dall'esistenza, in sé, del fabbricato adibito a box auto. La problematica lamentata, in altri termini, non dipende tanto pagina 9 di 11 dall'edificazione dei box quanto dall'impiego contemporaneo ad uso parcheggio delle due aree antistanti. Si tratta di questione che attiene al mero comportamento dei convenuti consistente nel posteggiare le auto sull'area di sedime, oggi occupata dai box. È evidente, dunque, che la domanda attorea non è correlata all'edificazione dei box e non è idonea a giustificarne la demolizione;
l'allegazione pare astrattamente suscettibile, in definitiva, di una tutela di carattere esclusivamente personale e possessorio, di tipo essenzialmente inibitorio, tutela che non risulta però richiesta in questa sede dalla parte attrice.
38. Sotto un ulteriore profilo, va rilevato che la fondatezza della domanda è da escludere alla luce della relazione del CTU nominato nell'ambito del giudizio per denuncia di nuova opera che ha preceduto il presente giudizio.
39. In tale relazione, allegata ed invocata proprio dalla parte attrice, si evidenzia che “la presenza di ben 10 aperture carrabili al piano terra dell'edificio condominiale di cui alla particella 328
(vd. all.40 foto nn.08-09-11-12-13), in uno con la larghezza (ml.8,00 circa) dello spazio esistente tra detto edificio e la proprietà dei resistenti (particella 543 ex 462), connoti in modo oggettivo la superficie in esame esclusivamente come zona di passaggio e di manovra per
l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli dai garage al piano terra del condominio e che proprio per tale ragione la superficie medesima debba considerarsi inidonea al parcheggio di eventuali mezzi”. Tali conclusioni, che non sono state in alcun modo confutate dalla parte odierna attrice, devono essere condivise. Non sussiste pertanto alcuna turbativa alla facoltà dei condomini di
“parcare le autovetture all'interno della proprietà anzidetta”.
40. Neppure la parte attrice ha dedotto e dimostrato elementi a sostegno della tesi per la quale la presenza dei box sul confine impedirebbe di “far manovra agilmente” sul terreno utilizzato dai condomini odierni attori. La domanda è del tutto generica, non comprendendosi le ragioni per le quali l'esistenza dei box auto precluderebbe le manovre nello spazio antistante;
inoltre, non è stato fornito neppure un elemento di prova a sostegno della doglianza attorea.
41. La soccombenza reciproca, derivante dall'accoglimento solo parziale delle domande attoree impone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 820/2019 promossa da Parte_1
, , contro
[...] Parte_2 Parte_3 CP_1
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Pt_6
pagina 10 di 11 , , , Pt_6 Parte_7 Controparte_2 CP_4 [...]
e disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così CP_3 CP_6
provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_2 CP_6
- condanna i convenuti , Controparte_1 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
alla demolizione, almeno parziale, del Controparte_7
fabbricato adibito a box auto realizzato sul terreno identificato in catasto terreni del Comune di
Licata al Foglio. 121 p.lla 462 in violazione delle distanze legali con la proprietà degli odierni attori individuata al catasto urbano al F. 121 p.lla 204, con la riduzione dell'estensione del fabbricato entro la misura massima di un terzo dell'intera linea di confine come stabilito dall'art. 15 delle NTA;
- respinge ogni altra domanda della parte attrice;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Agrigento, 30/08/2025
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 820 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] ( Belgio) il 30.12.1951, c.f. ,
[...] C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...], c.f. , tutti residenti in [...]Pt_3 C.F._3
n. 5 Licata ed elettivamente domiciliati in Licata Via Sole n. 3, presso lo studio dell'avv. Gianluca
Magliarisi, C.F. , che li rappresenta e difende, per procura in calce all'atto di C.F._4
citazione;
ATTRICE contro
nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
n. 1 (cod. fisc. ; nata a [...] il 22 CodiceFiscale_5 Parte_4
ottobre 1971, residente in [...]snc (cod. fisc. );; CodiceFiscale_6
nato a [...] l'[...], residente in [...]n. 5 (cod. Parte_5
fisc. ); nata a [...] il [...], residente CodiceFiscale_7 Parte_6
in Licata Corso Argentina n. 5 (cod. fisc. ); nata a CodiceFiscale_8 Parte_7
Caltanissetta il 16 giugno 1986, residente in [...] (cod. fisc.
[...]
); C.F._9
pagina 1 di 11 nonché contro nata a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_2 C.F._10
), residente in [...]n. 5, nato a [...] il 27 luglio
[...] Controparte_3
1977 (cod. fisc. ), residente in [...] p. 3 e CodiceFiscale_11 [...]
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), questi ultimi CP_4 CodiceFiscale_12
convenuti in riassunzione quali eredi di nato ad [...] il [...], Persona_1
residente in [...]n. 5 (cod. fisc. ), deceduto in corso di CodiceFiscale_13 causa;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Girolamo Rubino (cod. fisc. – CodiceFiscale_14
PEC.: - fax 091/8040219) unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Vincenzo Email_1
Airò (cod. fisc. - PEC: - fax: ) e CodiceFiscale_15 Email_2 P.IVA_1
(cod. fisc. – PEC: , ed CP_5 CodiceFiscale_16 Email_3 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Girolamo Rubino in Palermo Via Oberdan n. 5, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “
1. Dichiarare e ritenere illecita l'opera realizzata dai convenuti a confine tra la loro proprietà (F. 121 p.lla 462) e la proprietà degli odierni attori individuata al catasto urbano al F. 121 p.lla 204, per i motivi spiegati;
2. Dichiarare e ritenere, altresì, che la realizzazione dei box auto da parte dei convenuti sul confine con la proprietà degli attori ha comportato e comporta una turbativa della proprietà, impedendone l'uso ed il godimento;
3. Conseguentemente, condannare i convenuti a chiudere le aperture realizzate illecitamente sul confine, in violazione delle distanze legali, al fine di permettere il pieno e corretto uso dell'area di loro spettanza da parte degli odierni attori ovvero condannare i convenuti ad arretrare le costruzioni realizzate sul confine entro i termini di legge
e/o regolamenti comunali;
4. Condannare, altresì, i convenuti ad eliminare quelle porzioni di fabbricato eccedente 1/3 della linea di confine come previsto e disciplinato dall'art. 15 N.T.A. del
P.R.G. del Comune di Licata”.
Nell'interesse di parte convenuta: “accertare e dichiarare che il fabbricato ad uso autorimessa di proprietà degli odierni convenuti, insistente sul terreno identificato al Catasto dei terreni del Comune di Licata al mapp. 462 del foglio 121 ed edificato in prossimità della linea di confine dell'area identificata al Catasto dei terreni del Comune di Licata al mapp. 204 del foglio 121 (ente urbano), rispetta le distanze tra costruzioni previste dall'art. 14 NTA e per l'effetto rigettare, con ogni statuizione, le domande di parte attrice perché il G.O. è privo di giurisdizione sulle stesse e/o per difetto di legittimazione attiva degli attori e/o perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto. In
pagina 2 di 11 via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. Con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre accessori (spese generali, IVA e C.P.A. nella misura di legge)”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_3 Controparte_1
, , ,
[...] Parte_4 Persona_1 Parte_5
e esponendo di essere proprietari degli Parte_6 Parte_7
appartamenti situati nel fabbricato sito in Licata Corso Argentina n. 5 e del terreno adiacente adibito a parcheggio dai condomini e che il terreno confinante con la predetta area sarebbe di proprietà dei convenuti che avrebbero costruito sei box lungo la linea di confine in violazione delle distanze legali previste dal codice civile nonché degli artt. 14 e 15 del regolamento edilizio del Comune di Licata;
in base a queste ultime disposizioni, la costruzione di autorimesse private in aderenza al confine non sarebbe ammessa per una estensione superiore alla misura di 1/3 dell'intera linea di confine. Nel caso di specie, la costruzione eccederebbe la misura di un terzo della linea di confine e sarebbe pertanto illegittima.
2. Gli odierni attori hanno aggiunto che le predette opere risulterebbero non autorizzate con una concessione edilizia, ma intraprese con la semplice D.I.A., dunque abusive. Inoltre, la realizzazione dei box costituirebbe una “turbativa nell'utilitas della cosa da parte dei proprietari dell'area ed odierni attori, tant'è che quest'ultimi non sono liberi di parcare le autovetture all'interno della proprietà anzidetta ovvero di far manovra agilmente vista la presenza dei veicoli delle controparti, che impediscono così il corretto uso della cosa”.
3. Inoltre, la realizzazione di aperture sul confine costituirebbe una violazione del disposto dell'art. 905 c.c. in mancanza di un titolo costitutivo di una servitù.
4. Sulla base di tali allegazioni ed argomentazioni gli odierni attori hanno chiesto di dichiarare l'illiceità dell'opera dei convenuti e di condannare questi ultimi alla chiusura delle aperture sul confine e all'eliminazione di quelle porzioni di fabbricato eccedenti la misura di 1/3 della linea di confine come previsto e disciplinato dall'art. 15 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Licata.
5. I convenuti si sono costituiti in giudizio deducendo che il terreno di proprietà degli odierni attori sorgerebbe a distanza di circa 8 metri dal confine con il terreno su cui sono stati edificati i box.
pagina 3 di 11 Ne conseguirebbe che la costruzione dei box auto sul confine sarebbe avvenuta a distanza legale
“alla stregua delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Licata ed in particolare degli artt. 45 e 14 comma 4”. I box auto realizzati, inoltre, non sarebbero contiguo ad alcun fabbricato.
6. I convenuti hanno inoltre affermato che a. , e Persona_1 Parte_5 Parte_6 Pt_7
sarebbero possessori e proprietari/comproprietari di alcune porzioni
[...]
immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale di cui sopra denominato
“CONDOMINIO CORSO ARGENTINA 5”;
b. e sarebbero Controparte_1 Parte_4
possessori e proprietarie di alcune porzioni immobiliari facente parte del fabbricato limitrofo di cui al mapp. 329 del foglio 121 (rispettivamente subalterni 12 e 13).
7. Inoltre, i convenuti hanno affermato che l'art. 15 delle NTA invocato da parte attrice non disciplinerebbe la distanza legale tra le proprietà ma porrebbe una regola di edilizia rispondente alla tutela di un interesse generale urbanistico rispetto alla quale non si configurerebbe una posizione di diritto soggettivo suscettibile di tutela reale ripristinatoria dinanzi al GO ma solo una situazione di interesse legittimo suscettibile di tutela risarcitoria per equivalente e riconducibile alla giurisdizione esclusiva del GA.
8. Inoltre, la norma non troverebbe applicazione nel caso di specie, non potendosi discorrere di
“spazio privato altrui” ed infatti il terreno che gli attori affermano di aver adibito a parcheggio sarebbe stato “posseduto ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente da oltre 20 anni, da tutti i condomini proprietari dello stabile condominiale denominato ”CONDOMINIO CORSO
ARGENTINA 5”” per essere “destinato ed adibito ad area di passaggio e di manovra per
l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli dai n. 10 garages collocati al piano terra del fabbricato in condominio, oltre che attraversato sia a piedi sia con mezzi meccanici dagli odierni convenuti per raggiungere il fondo di loro proprietà esclusiva di cui al mapp. 462 del foglio
121”. I convenuti hanno riferito al riguardo che, con sentenza del Tribunale di Agrigento n.
1488/18 R.G. n. 544/2016 pubblicata in data 11 dicembre 2018, sarebbe stato dichiarato l'acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione dell'area di cui al mapp. 204 del foglio 121 da parte degli odierni attori unitamente alle Signore Persona_2
(deceduta in data 12 novembre 2017), e . I convenuti Persona_3 Parte_8
e avrebbero deciso di impugnare tale sentenza con Parte_5 Persona_1 pagina 4 di 11 opposizione di terzo avendo interesse all'accertamento del loro diritto di comproprietari dell'area per usucapione. Su tali premesse, hanno affermato che l'area non sarebbe “altrui” e non troverebbero pertanto applicazione le disposizioni invocate dalla parte attrice. I convenuti hanno chiesto la sospensione del processo ex art. 295 cpc per pregiudizialità in relazione al giudizio di opposizione di terzo.
9. Sotto un ulteriore profilo, i convenuti hanno dedotto che la realizzazione dei box auto sarebbe avvenuta “regolarmente e legittimamente (…) con la DI , in virtù del disposto di cui alla lettera d) dell'art. 1 della Legge 21 dicembre 2001 n. 443, recepito nella Regione Sicilia ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della Legge Regionale del 26 marzo 2002 n. 2, in quanto,
l'intervento, ricadendo nella zona “B” sottozona “B1” (parte urbana consolidata di prima espansione, risulta edificato in diretta di idoneo strumento urbanistico (PRG) recante specifiche previsioni di dettaglio)”. La questione relativa al titolo edilizio rileverebbe, in ogni
Pa caso, solo nel rapporto con la rispetto al quale resterebbe del tutto estranea la posizione dei vicini.
10. Quanto alla lamentata violazione dell'art. 905 cod. civ., i convenuti hanno affermato che “le aperture che permettono l'accesso e/o uscita dai posti auto di che trattasi sono caratterizzati dalla presenza di saracinesche in lamiera zincata che non consentono (se chiuse) di scrutare oltre i confini e che pertanto devono essere assimilati a veri e propri portoni, posto che la loro precipua funzione è quella di permettere l'entrata e/o l'uscita o il passaggio di persone o cose da un fabbricato ovvero da un luogo verso un altro luogo”. Non si tratterebbe pertanto di vedute rilevanti ex art. 905 c.c. non consentendo “l'inspectio” e “la prospectio” nel fondo vicino.
11. I convenuti hanno dunque chiesto di “accertare e dichiarare che il fabbricato ad uso autorimessa di proprietà degli odierni convenuti, insistente sul terreno identificato al Catasto dei terreni del Comune di Licata al mapp. 462 del foglio 121 ed edificato in prossimità della linea di confine dell'area identificata al Catasto dei terreni del Comune di Licata al mapp. 204 del foglio 121 (ente urbano), rispetta le distanze tra costruzioni previste dall'art. 14 NTA e per
l'effetto rigettare, con ogni statuizione, le domande di parte attrice perché il G.O. è privo di giurisdizione sulle stesse e/o per difetto di legittimazione attiva degli attori e/o perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto”.
12. Entrambe le parti hanno riferito dell'avvenuta definizione di un precedente giudizio, intrapreso dagli odierni attori, per denuncia di nuova opera, in relazione alla realizzazione dei box auto in pagina 5 di 11 questione. Il giudizio si è concluso con la presa d'atto da parte del Tribunale dell'avvenuto completamento dell'opera, e con la condanna degli odierni convenuti, in base al principio della soccombenza virtuale, alle spese di giudizio.
13. Disattesa l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 cpc, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
14. È stata dichiarata l'interruzione del processo in ragione della morte del convenuto
[...]
dichiarata dal suo procuratore costituito. Per_1
15. Il processo è stato riassunto nei confronti degli eredi di , Persona_1 Controparte_2
e CP_4 Controparte_3 CP_6
16. La causa è stata trattenuta in decisione senza attività istruttoria sulle conclusioni precisate dalle parti e sopra trascritte, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
17. La causa è stata rimessa sul ruolo per consentire alle parti di dedurre sulla integrità del contraddittorio ed in particolare sull'evocazione in giudizio degli effettivi eredi di
[...]
La parte attrice ha depositato, sul punto, il testamento pubblico di del Per_1 Persona_1
2/7/2020 e lo stato di famiglia di . Controparte_2
18. Dal predetto testamento si evince che i figli del de cuius e sono Controparte_3 CP_4 stati nominati eredi universali e che il testatore ebbe a disporre con l'atto di ultime volontà di una pluralità di beni mobili e immobili specificamente identificati, tra i quali non è tuttavia ricompreso il terreno identificato in catasto terreni del Comune di Licata al fg. 121 mapp. 462.
19. Ne consegue che gli unici legittimati a partecipare al giudizio quali eredi di Persona_1 successori di quest'ultimo nel diritto di proprietà sul terreno di cui al fg. 121 mapp. 462, sono i figli e Controparte_3 CP_4
20. Sono invece prive di legittimazione passiva le parti e Controparte_2 CP_6 convenute in riassunzione senza l'allegazione e la dimostrazione di un titolo astrattamente idoneo all'acquisto dell'immobile (terreno di cui al fg. 121 mapp. 462) per successione di
[...]
Per_1
21. Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che sia fondata e debba essere accolta la domanda attorea diretta ad ottenere la condanna dei convenuti alla riduzione in pristino per la realizzazione di un pagina 6 di 11 edificio adibito a box auto sul terreno identificato in catasto terreni del Comune di Licata al
Foglio. 121 p.lla 462, in violazione delle distanze legali con la proprietà degli odierni attori individuata al catasto urbano al F. 121 p.lla 204.
22. Va richiamato sul punto il principio di diritto in base al quale < urbanistici che prescrivono le distanze nelle costruzioni o come spazio tra le medesime o come distacco dal confine o in rapporto con l'altezza delle stesse, ancorché inserite in un contesto normativo volto a tutelare il paesaggio o a regolare l'assetto del territorio, conservano il carattere integrativo delle norme del codice civile, perché tendono a disciplinare i rapporti d i vicinato e ad assicurare in modo equo l'utilizzazione edilizia dei suoli privati e, pertanto, la loro violazione consente al privato di ottenere la riduzione in pristino>> (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza
n. 13624 del 19/05/2021 (Rv. 661289 - 01)).
23. Si è precisato in particolare che < determinazione della distanza tra i fabbricati in rapporto all'altezza e che regolino con qualsiasi criterio o modalità la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni sono da ritenere integrative delle norme del codice civile, mentre non lo sono le norme che, avendo come scopo principale la tutela d'interessi generali urbanistici, disciplinano solo l'altezza in sé degli edifici, senza nessun rapporto con le distanze intercorrenti tra gli stessi. Con la conseguenza che nel primo caso sussiste, in favore del danneggiato, il diritto alla riduzione in pristino, mentre nel secondo è ammessa la sola tutela risarcitoria (Cass. n. 1073 del 2009).
Nell'ambito delle norme dei regolamenti locali edilizi, pertanto, hanno carattere integrativo delle disposizioni dettate nelle materie disciplinate dagli artt. 873 c.c. e segg. quelle dirette a completare, rafforzare, armonizzare con il pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato. Non rivestono invece tale carattere le norme che hanno come scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici, quali la limitazione del volume, dell'altezza e della densità degli edifici, le esigenze dell'igiene, della viabilità, la conservazione dell'ambiente ed altro>> (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13624 del 19/05/2021).
24. Facendo applicazione del principio di diritto appena richiamato al caso di specie, deve ritenersi che l'art. 15 delle NTA invocate ed allegate da parte attrice sia da ricondurre nell'ambito delle norme che regolano la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni come distacco dal confine. Si tratta dunque di disciplina integratrice delle disposizione dettate dagli art. 873 e ss. cod. civ., suscettibile di tutela anche ripristinatoria.
25. La disposizione in questione consente infatti la costruzione di autorimesse “in fregio ad uno pagina 7 di 11 spazio privato” limitatamente ai fabbricati di sino ad un'altezza di m 3,00 e di estensione sino ad
1/3 dell'intera linea di confine verso spazi privati altrui. La disposizione fa espresso riferimento al distacco da osservarsi dal confine ponendo una deroga alla distanza minima in ipotesi particolari, in base al criterio dell'altezza e dell'estensione del fabbricato. Si tratta dunque di una norma diretta a completare la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato, integrativa delle disposizioni ex artt. 873 e ss. cod. civ..
26. Ciò chiarito, va osservato che non è contestato che gli odierni convenuti hanno realizzato sul terreno di cui al fg. 121 mapp. 462, un edificio adibito a box auto di estensione superiore alla misura di un terzo dell'intera linea di confine.
27. Ne consegue che l'edificazione non rispetta i limiti stabiliti dall'art. 15 delle NTA invocate dalla parte attrice e che dev'essere dunque concessa la tutela ripristinatoria richiesta.
28. Non può essere condiviso, infatti, l'assunto dei convenuti per il quale il terreno adiacente a quello ove sono stati realizzati i box auto non potrebbe essere considerato altrui poiché di esso sarebbero comproprietari anche alcuni degli odierni convenuti.
29. Va condiviso sul punto l'orientamento in base al quale < devono essere osservate anche nei rapporti fra il fondo comune (…) e quello di proprietà esclusiva di uno dei condomini>> (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5390 del 02/06/1999 (Rv. 526970 -
01). Il partecipante alla comunione, infatti, non può, senza il consenso degli altri, edificare a distanza dal bene comune inferiore a quella prescritta dalla legge risolvendosi altrimenti tale attività nell'imposizione di fatto di una vera e propria servitù senza titolo a carico della cosa comune. I rapporti tra proprietà individuali e beni comuni finitimi sono disciplinati, infatti, dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue o asservite;
né può invocarsi, al fine di escludere la configurabilità di una servitù gravante sul bene comune, il principio "nemini res sua servit", il quale trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 26807 del 21/10/2019 (Rv. 655658 - 01); nello stesso senso: Sez. 2 - , Sentenza n. 7971 del 11/03/2022 (Rv. 664315 - 01)).
30. La parte convenuta va dunque condannata alla demolizione, almeno parziale, dell'opera con la sua riduzione alla estensione massima di un terzo dell'intera linea di confine come stabilito dal menzionato art. 15 delle NTA.
31. Ritiene il Tribunale che sia invece priva di fondamento e debba essere respinta la domanda pagina 8 di 11 attorea diretta ad ottenere la condanna dei convenuti alla chiusura delle aperture realizzate illecitamente sul confine, in violazione delle distanze legali.
32. Va considerato, sul punto, che non v'è contestazione sul fatto che le aperture in questione siano costituite da saracinesche in lamiera zincata installate per consentire l'accesso e la fuoriuscita dei veicoli dai box.
33. Va dunque ricordato che < poiché la sua funzione non è quella di illuminare un locale e di consentire il passaggio dell'aria, ma quella di consentire il passaggio delle persone ovvero di impedirlo e quindi può essere aperta senza rispettare le distanze prescritte negli artt. 905 e 906 cod. civ. per le vedute, salvo che sia strutturata in modo da consentire di guardare nel fondo del vicino (porta - finestra). La
"porta-finestra" che consenta la "inspectio", ma non la "prospectio", ossia lo sguardo frontale sul fondo del vicino, ma non lo sguardo obliquo e laterale, non integra veduta, sebbene permetta occasionalmente e fugacemente, nel momento dell'uscita, la visione globale e mobile del fondo alieno>> (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17950 del 13/08/2014 (Rv. 631783 - 01).
34. Deve dunque essere condivisa la prospettazione della parte convenuta in base alla quale le aperture in questione non costituiscono vedute ai sensi degli artt. 905 e ss. cod. civ.. La domanda avanzata sul punto da parte attrice non può pertanto essere accolta.
35. È infondata e va respinta anche l'ulteriore domanda diretta ad ottenere la demolizione dei box poiché costituenti “una chiara ed ineludibile turbativa nell'utilitas della cosa da parte dei proprietari dell'area ed odierni attori, tant'è che quest'ultimi non sono liberi di parcare le autovetture all'interno della proprietà anzidetta ovvero di far manovra agilmente vista la presenza dei veicoli delle controparti, che impediscono così il corretto uso della cosa”.
36. Va rilevato, sul punto, sotto un primo profilo, che la domanda pare configurarsi come una azione negatoria che ha tuttavia come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa. Nel caso di specie, dunque, non corrispondendo le turbative lamentate ad una specifica pretesa di diritto sul fondo da parte dei convenuti, non è ammesso l'esercizio dell'azione reale esperita quanto piuttosto l'esercizio di forme di tutela del possesso essenzialmente personali.
37. Dev'essere inoltre evidenziato che la lamentata turbativa non dipende dall'esistenza, in sé, del fabbricato adibito a box auto. La problematica lamentata, in altri termini, non dipende tanto pagina 9 di 11 dall'edificazione dei box quanto dall'impiego contemporaneo ad uso parcheggio delle due aree antistanti. Si tratta di questione che attiene al mero comportamento dei convenuti consistente nel posteggiare le auto sull'area di sedime, oggi occupata dai box. È evidente, dunque, che la domanda attorea non è correlata all'edificazione dei box e non è idonea a giustificarne la demolizione;
l'allegazione pare astrattamente suscettibile, in definitiva, di una tutela di carattere esclusivamente personale e possessorio, di tipo essenzialmente inibitorio, tutela che non risulta però richiesta in questa sede dalla parte attrice.
38. Sotto un ulteriore profilo, va rilevato che la fondatezza della domanda è da escludere alla luce della relazione del CTU nominato nell'ambito del giudizio per denuncia di nuova opera che ha preceduto il presente giudizio.
39. In tale relazione, allegata ed invocata proprio dalla parte attrice, si evidenzia che “la presenza di ben 10 aperture carrabili al piano terra dell'edificio condominiale di cui alla particella 328
(vd. all.40 foto nn.08-09-11-12-13), in uno con la larghezza (ml.8,00 circa) dello spazio esistente tra detto edificio e la proprietà dei resistenti (particella 543 ex 462), connoti in modo oggettivo la superficie in esame esclusivamente come zona di passaggio e di manovra per
l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli dai garage al piano terra del condominio e che proprio per tale ragione la superficie medesima debba considerarsi inidonea al parcheggio di eventuali mezzi”. Tali conclusioni, che non sono state in alcun modo confutate dalla parte odierna attrice, devono essere condivise. Non sussiste pertanto alcuna turbativa alla facoltà dei condomini di
“parcare le autovetture all'interno della proprietà anzidetta”.
40. Neppure la parte attrice ha dedotto e dimostrato elementi a sostegno della tesi per la quale la presenza dei box sul confine impedirebbe di “far manovra agilmente” sul terreno utilizzato dai condomini odierni attori. La domanda è del tutto generica, non comprendendosi le ragioni per le quali l'esistenza dei box auto precluderebbe le manovre nello spazio antistante;
inoltre, non è stato fornito neppure un elemento di prova a sostegno della doglianza attorea.
41. La soccombenza reciproca, derivante dall'accoglimento solo parziale delle domande attoree impone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 820/2019 promossa da Parte_1
, , contro
[...] Parte_2 Parte_3 CP_1
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Pt_6
pagina 10 di 11 , , , Pt_6 Parte_7 Controparte_2 CP_4 [...]
e disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così CP_3 CP_6
provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_2 CP_6
- condanna i convenuti , Controparte_1 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
alla demolizione, almeno parziale, del Controparte_7
fabbricato adibito a box auto realizzato sul terreno identificato in catasto terreni del Comune di
Licata al Foglio. 121 p.lla 462 in violazione delle distanze legali con la proprietà degli odierni attori individuata al catasto urbano al F. 121 p.lla 204, con la riduzione dell'estensione del fabbricato entro la misura massima di un terzo dell'intera linea di confine come stabilito dall'art. 15 delle NTA;
- respinge ogni altra domanda della parte attrice;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Agrigento, 30/08/2025
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
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