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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/07/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 486/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 486/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 17.06.2025, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Teramo alla Via A. De Albentiis n. 20 Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Gabriella Piersanti che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
(già in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente CP_3 domiciliata in Verona, V. lo S. Bernardino 5A presso lo studio dell'Avv. Marco Rossi che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti rilasciata con atto a rogito notaio di (rep. 44583; racc. 16958). Persona_1 CP_4
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1108/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 28.11.2023 – Contratti bancari
Conclusioni delle parti
Per l'appellante “Voglia l'eccellentissima Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza resa dal
Tribunale di Teramo il 28 novembre 2023, n. 1108, pubblicata in pari data e mai notificata, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, anche in via istruttoria e incidentale, così statuire.
➢ In via preliminare, respingere la richiesta avversaria di inammissibilità dell'atto di appello, in quanto il proposto gravame rispetta i requisiti, di forma e sostanza, prescritti dall'art. 342 c.p.c., oltre ad essere suffragato, nei relativi motivi e, in particolare, nel primo, dalla prevalente e ormai amplissima giurisprudenza, ivi inclusa quella di legittimità.
➢ In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che la Controparte_1 non è titolare del credito azionato giudizialmente in danno del signor Parte_1
per € 24.242,00, atteso che la predetta società, asserita terza cessionaria
[...] del credito de quo, non ha prodotto la copia integrale di tutti e tre i contratti di cessione asseritamente conclusi, espressamente contestati nella relativa esistenza
o nella riconducibilità ad essi del credito controverso, né ha prodotto altra idonea documentazione a supporto, e, pertanto, non ha dato prova alcuna che il ridetto credito sia mai stato effettivamente ceduto o, comunque, ceduto nei termini ex adverso prospettati e, in particolare, che essa stessa, la Controparte_1 sia divenuta effettivamente titolare dello stesso e, quindi, creditrice dell'odierno appellante, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 575/2021, RGN 1445/2021.
➢ Sempre in via principale e nel merito, in via alternativa, accertare e dichiarare che il credito azionato giudizialmente dalla in danno del signor Controparte_1
per € 24.242,00 è inesistente o, comunque, non provato Parte_1 documentalmente e non liquidabile, atteso che la società odierna appellata, e allora attrice in senso sostanziale, non ha provato la scadenza del ridetto credito, che era, ed è, elemento costitutivo della relativa domanda giudiziale di pagamento, non avendo essa prodotto la lettera raccomandata con cui il signor sarebbe Pt_1 stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 575/2021, RGN 1445/2021.
➢ Ancora in via principale e nel merito, in via alternativa, accertare e dichiarare che il credito azionato giudizialmente dalla in danno del signor Controparte_1
per € 24.242,00 è inesistente o, comunque, non provato Parte_1 documentalmente e non liquidabile, atteso che gli estratti sommari prodotti dalla ridetta società a specifica dimostrazione dell'esistenza e dell'esatto ammontare del credito non sono formali estratti conto ex art. 50 TUB e risultano privi di reale valore probatorio, illogici e inintelligibili, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e, per
l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 575/2021,
RGN 1445/2021.
➢ In via di estremo subordine, nella denegata e davvero non creduta ipotesi in cui codesta Corte dovesse ritenere sussistente la legittimazione sostanziale dalla
[...]
nonché esistente, documentalmente provato, scaduto e Controparte_1 liquidabile il supposto credito di € 24.242,00, ridurre il relativo ammontare detraendovi tutte le voci di costo sicuramente non dovute sulla scorta degli stessi CP_ estratti sommari prodotti dalla , per come indicate nel quarto motivo di appello, per complessivi € 14.717,86, ovvero per quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare, e, in ogni caso, detraendovi l'importo invalidamento computato a titolo di interessi di mora, addebitati in assenza del relativo presupposto contrattuale della decadenza dal termine, mai dichiarata, per € 7.690,99, ovvero per quella diversa somma che dovesse risultare, e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 575/2021, RGN 1445/2021.
➢ Con vittoria di spese, diritti e onorari ex D.M. n. 55/2014 di entrambi i gradi del giudizio.”
Per l'appellata
“In via preliminare:
- Dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter cpc;
Nel merito:
- Rigettare ogni domanda dell'appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1108/2023, pubblicata il 28/11/2023 dal Tribunale di Teramo (RG 2191/2021);
In via subordinata:
- Accertare, in ogni caso, che è creditrice nei confronti Controparte_1 dell'appellante della somma di € 24.242,00 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi legali sulla somma di € 24.242,00 dalla domanda fino al soddisfo, con condanna al pagamento;
- Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.” RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado n. 2191/2021 - promosso dall'odierno appellante con atto di opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 575/2021 (con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di
[...] della somma di € 24.242,00 oltre interessi come da domanda e spese Controparte_1 di procedura quale credito residuo derivante dai seguenti contratti di finanziamento: prestito finalizzato n. 20122358466512 con IN S.p.A.; - prestito finalizzato n.
20122358466511 con IN S.p.A.; - prestito personale n. 20122358466513 con
IN S.p.A.) giudizio nell'ambito del quale si era costituita l'opposta resistendo all'opposizione – il Tribunale di Teramo così statuiva: “Rigetta l'opposizione e, per
l'effetto: - Conferma il decreto ingiuntivo n. 575/2021 emesso dal Tribunale di Teramo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che liquida in euro 2.540,00, oltre spese esenti documentate, spese Controparte_1 generali (15%), Iva e c.p.a. come per legge.”
1.1. Il Tribunale dava atto che, a sostegno dell'opposizione, l'opponente aveva dedotto: - la carenza di titolarità del diritto di credito azionato dalla che si era Controparte_1 qualificata come terza cessionaria del credito azionato in via monitoria o, comunque, la mancata prova della stessa;
- l' insussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio per inidoneità probatoria dei documenti prodotti dall' opposta in quanto gli estratti di saldo erano mere rilevazioni contabili interne dell'intermediario originario cedente, sufficienti sotto il vigore della previgente disciplina recata dall'art. 102 della vecchia legge bancaria (n. 141 del 7 marzo 1938), ma non più sotto la vigenza dell'attuale art. 50 TUB;
- l'invalida applicazione degli interessi moratori per € 7.690,99, non essendo intervenuta la decadenza dal beneficio del termine.
1.2. L'opposta si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 575/2021.
1.3. Il Tribunale -premesso che non vi era contestazione in merito all'esistenza e all'erogazione dei contratti di finanziamento posti a fondamento del decreto ingiuntivo- rigettava l'eccezione di carenza di titolarità del diritto di credito azionato dalla
[...]
Controparte_1
Rilevava che l'opposta aveva dato prova della titolarità del credito e dei passaggi intercorsi attraverso la produzione: - dell'atto di cessione di crediti pro soluto e in blocco tra
IN e Locam S.p.A.; - dell'estratto della Gazzetta Ufficiale con cui CP_5
(società veicolo) aveva comunicato di aver acquistato da Locam S.p.A., ai sensi dell'art. 58 Tub, un pacchetto di crediti tra cui quelli precedentemente ceduti da IN a Locam;
- dell' atto di cessione tra e NC IF con allegato relativo estratto dell'elenco CP_5 crediti ceduti, da cui risultava anche il nominativo del sig. con i tre rapporti Pt_1 contrattuali azionati;
- dell' atto di conferimento del ramo di azienda da parte di NC IF
a – oggi relativo all'attività di acquisto e gestione Controparte_1 Controparte_1 di portafogli di crediti distressed appartenenti a NC IF compreso quello del sig. come risultava dalla scrittura privata ricognitiva, GU e elenco crediti interni. Pt_1
1.4. Rigettava l'eccezione di inidoneità a provare il credito dei documenti prodotti in sede monitoria dalla società convenuta.
Rilevava che l'opposta aveva provato il proprio credito producendo agli atti rendiconti analitici, la cui produzione era persino ridondante, posto che nei contratti a rimborso prestabilito non è necessaria la produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, in quanto il piano di rimborso viene già concordato nel contratto e non dipende dall'utilizzo flessibile del plafond e quindi ricavabile solo ex post dagli E/C.
1.5. Condannava infine l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in euro 2.540,00, oltre spese esenti documentate, spese generali (15%), Iva e c.p.a. come per legge.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendo l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di plurimi motivi di gravame afferenti a: 1)
Sulla carenza di titolarità del credito in capo alla 2) Controparte_1
Sull'inesistenza o sulla mancata prova del credito oggetto di ingiunzione;
3) Ancora sull'inesistenza o sulla mancata prova del credito oggetto di ingiunzione;
4) In via gradata, sull'inesatta misura del credito ingiunto;
5) Sull'illegittima applicazione degli interessi di mora.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita la e per essa, Controparte_1 quale mandataria, chiedendo in via preliminare di dichiarare Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello anche ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., nel merito di CP_ rigettare il gravame e in via subordinata di accertare che è creditrice nei confronti dell'appellante della somma di € 24.242,00 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi legali sulla somma.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 15.10.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 17.06.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 17.06.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
19.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La Corte -preliminarmente disattese l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa degli appellati (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU.
27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado) nonché
l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (e ciò a fronte del nuovo testo dell'art. 348 bis c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia al quale il presente giudizio di gravame è soggetto) - rileva che l'appello è meritevole di accoglimento.
6. Fondato si rivela, invero, il primo motivo di appello.
6.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, valutando non correttamente la documentazione prodotta agli atti, ha affermato che la ha dato prova della titolarità del credito e dei Controparte_1 passaggi intercorsi.
Premette che il credito oggetto di ingiunzione (pari ad € 24.242,00) scaturisce da tre rapporti di finanziamento originariamente concessi da IN NC S.p.A che li avrebbe ceduti a Locam S.p.A., la quale li avrebbe poi ceduti a SPV Project 130 S.r.l., che a sua volta di avrebbe ceduti a NC IF S.p.A.
Ciò detto rileva che il primo giudice ha ritenuto provata la cessione intercorsa tra
IN e Locam S.p.A. sebbene non risultino prodotti in giudizio gli allegati A, B e C al contratto di cessione, contenenti l'elencazione delle posizioni cedute.
Aggiunge che, a dimostrazione della seconda cessione, l'appellata ha poi prodotto soltanto l'estratto della Gazzetta Ufficiale con cui ha comunicato di aver acquistato da CP_5
Locam S.p.A. un pacchetto di crediti genericamente indicati tra cui quelli precedentemente ceduti da IN a Locam S.p.A., documentazione erroneamente ritenuta dal primo giudice idonea a provare la cessione pur un difetto di produzione del contratto di cessione. Rileva, infine, che erroneamente il primo giudice ha qualificato il documento prodotto da CP_
sub allegato 8 come il “vero elenco dei crediti ceduti” sebbene lo stesso risulti privo di qualsiasi collegamento al contratto di cessione.
6.2. Premette il Collegio che l'odierna appellata nel corso del giudizio di primo grado ha prodotto: - l'atto di cessione tra IN e Locam S.p.a. (cfr. doc. 4 monitorio); - la GU
(cfr. doc. 5 monitorio) con cui società veicolo) ha comunicato di aver acquistato CP_5 da Locam S.p.A., ai sensi dell'art. 58 TUB, un pacchetto di crediti tra cui quelli precedentemente ceduti da IN a Locam;
- l'atto di cessione tra e CP_5
NC IF (cfr. doc. 6 monitorio); - un estratto dell'elenco dei crediti ceduti da cui risulta anche il nominativo del sig. on i 3 rapporti contrattuali azionati (cfr. doc 8 allegato Pt_1 alla comparsa di costituzione in primo grado dell'odierna appellata); - la comunicazione delle CP_ intervenute cessioni dei crediti al debitore ceduto da parte di (cfr. docc. 7, 8, 11, 12, 14
e 16 monitorio); - la scrittura privata tra NC IF e la GU nonché l'estratto Controparte_1
CP_ elenco crediti conferiti all'interno del quale sono indicati i crediti vantati da nei confronti del sig. (cfr. doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado Pt_1 dell'odierna appellata).
5.3. Ciò premesso, il Collegio rileva, quanto alla prima cessione, che il contratto di cessione in data 16.04.2013 (intercorsa tra IN NC S.p.A. e Locam S.p.A.) è stato prodotto per estratto ed è idoneo a dimostrare unicamente la cessione pro soluto “di tre Lotti di Crediti, da parte di IN” a “Locam”, mentre l'identificazione delle posizioni originanti detti crediti è operata con rinvio agli allegati “A”, “B” e “C”, che non risultano prodotti in giudizio, neanche all'esito della contestazione tempestivamente mossa sul punto dall'opponente Pt_1
E' evidente invero che, in ragione della mancata produzione degli allegati “A”, “B” e “C”, non vi è alcuna prova della dedotta (da parte della ricorrente in monitorio) ricomprensione dei crediti oggetto di causa in detta cessione.
Tale rilievo appare dirimente ai fini dell'accoglimento del primo motivo di appello e dell'intero gravame, atteso che, in difetto di prova che l'originaria creditrice IN NC S.p.A. si sia spogliata dei crediti per cui è causa, non appare neanche ipotizzabile che quei crediti abbiano potuto costituire oggetto delle successive cessioni.
Questa Corte territoriale ha già avuto occasione di sottolineare (sentenza n. 1014/2024) la necessità della prova di tutti i passaggi del credito tra i vari cedenti e cessionari, non essendo sufficiente la prova degli ulteriori passaggi, che risulteranno viziati dalla mancata prova dei passaggi precedenti eventualmente indimostrati. 5.4. L'accoglimento del primo motivo di gravame conduce all'accoglimento dell'appello con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
6. Dall'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del primo e del secondo grado in favore dello Stato (essendo l'appellante ammesso al patrocinio a spese dello Stato sia per il primo grado, in forza di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo del 5.08.2021, che per il secondo grado, in forza di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila in data 28.05.2024), liquidate come da dispositivo, quanto al primo grado nella misura di € 3.386,66 per competenze oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge (tenuto conto della liquidazione operata dal primo giudice con decreto del 19.01.2024 nella misura di € 1.693,33 risultante dall'applicazione della dimidiazione prevista dall'art. 130 DPR 115/2002, non applicabile invece allo Stato); quanto al presente grado con applicazione dei parametri minimi (tenuto conto della modesta entità delle questioni involte in giudizio) relative allo scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In riforma dell'impugnata sentenza ACCOGLIE l'opposizione al decreto ingiuntivo
575/2021 proposta dall'odierno appellante e per l'effetto REVOCA il predetto decreto ingiuntivo, con conseguente rigetto della domanda formulata dalla ricorrente in monitorio.
2) CONDANNA l'appellata al pagamento in favore dello Stato delle spese del doppio grado che liquida: quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 3.386,66 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 1.984,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 1.07.2025
La Consigliera rel. est.
(dott. Carla Ciofani) La Presidente
(dott. Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 486/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 17.06.2025, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Teramo alla Via A. De Albentiis n. 20 Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Gabriella Piersanti che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
(già in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente CP_3 domiciliata in Verona, V. lo S. Bernardino 5A presso lo studio dell'Avv. Marco Rossi che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti rilasciata con atto a rogito notaio di (rep. 44583; racc. 16958). Persona_1 CP_4
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1108/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 28.11.2023 – Contratti bancari
Conclusioni delle parti
Per l'appellante “Voglia l'eccellentissima Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza resa dal
Tribunale di Teramo il 28 novembre 2023, n. 1108, pubblicata in pari data e mai notificata, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, anche in via istruttoria e incidentale, così statuire.
➢ In via preliminare, respingere la richiesta avversaria di inammissibilità dell'atto di appello, in quanto il proposto gravame rispetta i requisiti, di forma e sostanza, prescritti dall'art. 342 c.p.c., oltre ad essere suffragato, nei relativi motivi e, in particolare, nel primo, dalla prevalente e ormai amplissima giurisprudenza, ivi inclusa quella di legittimità.
➢ In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che la Controparte_1 non è titolare del credito azionato giudizialmente in danno del signor Parte_1
per € 24.242,00, atteso che la predetta società, asserita terza cessionaria
[...] del credito de quo, non ha prodotto la copia integrale di tutti e tre i contratti di cessione asseritamente conclusi, espressamente contestati nella relativa esistenza
o nella riconducibilità ad essi del credito controverso, né ha prodotto altra idonea documentazione a supporto, e, pertanto, non ha dato prova alcuna che il ridetto credito sia mai stato effettivamente ceduto o, comunque, ceduto nei termini ex adverso prospettati e, in particolare, che essa stessa, la Controparte_1 sia divenuta effettivamente titolare dello stesso e, quindi, creditrice dell'odierno appellante, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 575/2021, RGN 1445/2021.
➢ Sempre in via principale e nel merito, in via alternativa, accertare e dichiarare che il credito azionato giudizialmente dalla in danno del signor Controparte_1
per € 24.242,00 è inesistente o, comunque, non provato Parte_1 documentalmente e non liquidabile, atteso che la società odierna appellata, e allora attrice in senso sostanziale, non ha provato la scadenza del ridetto credito, che era, ed è, elemento costitutivo della relativa domanda giudiziale di pagamento, non avendo essa prodotto la lettera raccomandata con cui il signor sarebbe Pt_1 stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 575/2021, RGN 1445/2021.
➢ Ancora in via principale e nel merito, in via alternativa, accertare e dichiarare che il credito azionato giudizialmente dalla in danno del signor Controparte_1
per € 24.242,00 è inesistente o, comunque, non provato Parte_1 documentalmente e non liquidabile, atteso che gli estratti sommari prodotti dalla ridetta società a specifica dimostrazione dell'esistenza e dell'esatto ammontare del credito non sono formali estratti conto ex art. 50 TUB e risultano privi di reale valore probatorio, illogici e inintelligibili, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e, per
l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 575/2021,
RGN 1445/2021.
➢ In via di estremo subordine, nella denegata e davvero non creduta ipotesi in cui codesta Corte dovesse ritenere sussistente la legittimazione sostanziale dalla
[...]
nonché esistente, documentalmente provato, scaduto e Controparte_1 liquidabile il supposto credito di € 24.242,00, ridurre il relativo ammontare detraendovi tutte le voci di costo sicuramente non dovute sulla scorta degli stessi CP_ estratti sommari prodotti dalla , per come indicate nel quarto motivo di appello, per complessivi € 14.717,86, ovvero per quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare, e, in ogni caso, detraendovi l'importo invalidamento computato a titolo di interessi di mora, addebitati in assenza del relativo presupposto contrattuale della decadenza dal termine, mai dichiarata, per € 7.690,99, ovvero per quella diversa somma che dovesse risultare, e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 575/2021, RGN 1445/2021.
➢ Con vittoria di spese, diritti e onorari ex D.M. n. 55/2014 di entrambi i gradi del giudizio.”
Per l'appellata
“In via preliminare:
- Dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter cpc;
Nel merito:
- Rigettare ogni domanda dell'appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1108/2023, pubblicata il 28/11/2023 dal Tribunale di Teramo (RG 2191/2021);
In via subordinata:
- Accertare, in ogni caso, che è creditrice nei confronti Controparte_1 dell'appellante della somma di € 24.242,00 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi legali sulla somma di € 24.242,00 dalla domanda fino al soddisfo, con condanna al pagamento;
- Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.” RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado n. 2191/2021 - promosso dall'odierno appellante con atto di opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 575/2021 (con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di
[...] della somma di € 24.242,00 oltre interessi come da domanda e spese Controparte_1 di procedura quale credito residuo derivante dai seguenti contratti di finanziamento: prestito finalizzato n. 20122358466512 con IN S.p.A.; - prestito finalizzato n.
20122358466511 con IN S.p.A.; - prestito personale n. 20122358466513 con
IN S.p.A.) giudizio nell'ambito del quale si era costituita l'opposta resistendo all'opposizione – il Tribunale di Teramo così statuiva: “Rigetta l'opposizione e, per
l'effetto: - Conferma il decreto ingiuntivo n. 575/2021 emesso dal Tribunale di Teramo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che liquida in euro 2.540,00, oltre spese esenti documentate, spese Controparte_1 generali (15%), Iva e c.p.a. come per legge.”
1.1. Il Tribunale dava atto che, a sostegno dell'opposizione, l'opponente aveva dedotto: - la carenza di titolarità del diritto di credito azionato dalla che si era Controparte_1 qualificata come terza cessionaria del credito azionato in via monitoria o, comunque, la mancata prova della stessa;
- l' insussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio per inidoneità probatoria dei documenti prodotti dall' opposta in quanto gli estratti di saldo erano mere rilevazioni contabili interne dell'intermediario originario cedente, sufficienti sotto il vigore della previgente disciplina recata dall'art. 102 della vecchia legge bancaria (n. 141 del 7 marzo 1938), ma non più sotto la vigenza dell'attuale art. 50 TUB;
- l'invalida applicazione degli interessi moratori per € 7.690,99, non essendo intervenuta la decadenza dal beneficio del termine.
1.2. L'opposta si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 575/2021.
1.3. Il Tribunale -premesso che non vi era contestazione in merito all'esistenza e all'erogazione dei contratti di finanziamento posti a fondamento del decreto ingiuntivo- rigettava l'eccezione di carenza di titolarità del diritto di credito azionato dalla
[...]
Controparte_1
Rilevava che l'opposta aveva dato prova della titolarità del credito e dei passaggi intercorsi attraverso la produzione: - dell'atto di cessione di crediti pro soluto e in blocco tra
IN e Locam S.p.A.; - dell'estratto della Gazzetta Ufficiale con cui CP_5
(società veicolo) aveva comunicato di aver acquistato da Locam S.p.A., ai sensi dell'art. 58 Tub, un pacchetto di crediti tra cui quelli precedentemente ceduti da IN a Locam;
- dell' atto di cessione tra e NC IF con allegato relativo estratto dell'elenco CP_5 crediti ceduti, da cui risultava anche il nominativo del sig. con i tre rapporti Pt_1 contrattuali azionati;
- dell' atto di conferimento del ramo di azienda da parte di NC IF
a – oggi relativo all'attività di acquisto e gestione Controparte_1 Controparte_1 di portafogli di crediti distressed appartenenti a NC IF compreso quello del sig. come risultava dalla scrittura privata ricognitiva, GU e elenco crediti interni. Pt_1
1.4. Rigettava l'eccezione di inidoneità a provare il credito dei documenti prodotti in sede monitoria dalla società convenuta.
Rilevava che l'opposta aveva provato il proprio credito producendo agli atti rendiconti analitici, la cui produzione era persino ridondante, posto che nei contratti a rimborso prestabilito non è necessaria la produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, in quanto il piano di rimborso viene già concordato nel contratto e non dipende dall'utilizzo flessibile del plafond e quindi ricavabile solo ex post dagli E/C.
1.5. Condannava infine l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in euro 2.540,00, oltre spese esenti documentate, spese generali (15%), Iva e c.p.a. come per legge.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendo l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di plurimi motivi di gravame afferenti a: 1)
Sulla carenza di titolarità del credito in capo alla 2) Controparte_1
Sull'inesistenza o sulla mancata prova del credito oggetto di ingiunzione;
3) Ancora sull'inesistenza o sulla mancata prova del credito oggetto di ingiunzione;
4) In via gradata, sull'inesatta misura del credito ingiunto;
5) Sull'illegittima applicazione degli interessi di mora.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita la e per essa, Controparte_1 quale mandataria, chiedendo in via preliminare di dichiarare Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello anche ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., nel merito di CP_ rigettare il gravame e in via subordinata di accertare che è creditrice nei confronti dell'appellante della somma di € 24.242,00 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi legali sulla somma.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 15.10.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 17.06.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 17.06.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
19.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La Corte -preliminarmente disattese l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa degli appellati (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU.
27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado) nonché
l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (e ciò a fronte del nuovo testo dell'art. 348 bis c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia al quale il presente giudizio di gravame è soggetto) - rileva che l'appello è meritevole di accoglimento.
6. Fondato si rivela, invero, il primo motivo di appello.
6.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, valutando non correttamente la documentazione prodotta agli atti, ha affermato che la ha dato prova della titolarità del credito e dei Controparte_1 passaggi intercorsi.
Premette che il credito oggetto di ingiunzione (pari ad € 24.242,00) scaturisce da tre rapporti di finanziamento originariamente concessi da IN NC S.p.A che li avrebbe ceduti a Locam S.p.A., la quale li avrebbe poi ceduti a SPV Project 130 S.r.l., che a sua volta di avrebbe ceduti a NC IF S.p.A.
Ciò detto rileva che il primo giudice ha ritenuto provata la cessione intercorsa tra
IN e Locam S.p.A. sebbene non risultino prodotti in giudizio gli allegati A, B e C al contratto di cessione, contenenti l'elencazione delle posizioni cedute.
Aggiunge che, a dimostrazione della seconda cessione, l'appellata ha poi prodotto soltanto l'estratto della Gazzetta Ufficiale con cui ha comunicato di aver acquistato da CP_5
Locam S.p.A. un pacchetto di crediti genericamente indicati tra cui quelli precedentemente ceduti da IN a Locam S.p.A., documentazione erroneamente ritenuta dal primo giudice idonea a provare la cessione pur un difetto di produzione del contratto di cessione. Rileva, infine, che erroneamente il primo giudice ha qualificato il documento prodotto da CP_
sub allegato 8 come il “vero elenco dei crediti ceduti” sebbene lo stesso risulti privo di qualsiasi collegamento al contratto di cessione.
6.2. Premette il Collegio che l'odierna appellata nel corso del giudizio di primo grado ha prodotto: - l'atto di cessione tra IN e Locam S.p.a. (cfr. doc. 4 monitorio); - la GU
(cfr. doc. 5 monitorio) con cui società veicolo) ha comunicato di aver acquistato CP_5 da Locam S.p.A., ai sensi dell'art. 58 TUB, un pacchetto di crediti tra cui quelli precedentemente ceduti da IN a Locam;
- l'atto di cessione tra e CP_5
NC IF (cfr. doc. 6 monitorio); - un estratto dell'elenco dei crediti ceduti da cui risulta anche il nominativo del sig. on i 3 rapporti contrattuali azionati (cfr. doc 8 allegato Pt_1 alla comparsa di costituzione in primo grado dell'odierna appellata); - la comunicazione delle CP_ intervenute cessioni dei crediti al debitore ceduto da parte di (cfr. docc. 7, 8, 11, 12, 14
e 16 monitorio); - la scrittura privata tra NC IF e la GU nonché l'estratto Controparte_1
CP_ elenco crediti conferiti all'interno del quale sono indicati i crediti vantati da nei confronti del sig. (cfr. doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado Pt_1 dell'odierna appellata).
5.3. Ciò premesso, il Collegio rileva, quanto alla prima cessione, che il contratto di cessione in data 16.04.2013 (intercorsa tra IN NC S.p.A. e Locam S.p.A.) è stato prodotto per estratto ed è idoneo a dimostrare unicamente la cessione pro soluto “di tre Lotti di Crediti, da parte di IN” a “Locam”, mentre l'identificazione delle posizioni originanti detti crediti è operata con rinvio agli allegati “A”, “B” e “C”, che non risultano prodotti in giudizio, neanche all'esito della contestazione tempestivamente mossa sul punto dall'opponente Pt_1
E' evidente invero che, in ragione della mancata produzione degli allegati “A”, “B” e “C”, non vi è alcuna prova della dedotta (da parte della ricorrente in monitorio) ricomprensione dei crediti oggetto di causa in detta cessione.
Tale rilievo appare dirimente ai fini dell'accoglimento del primo motivo di appello e dell'intero gravame, atteso che, in difetto di prova che l'originaria creditrice IN NC S.p.A. si sia spogliata dei crediti per cui è causa, non appare neanche ipotizzabile che quei crediti abbiano potuto costituire oggetto delle successive cessioni.
Questa Corte territoriale ha già avuto occasione di sottolineare (sentenza n. 1014/2024) la necessità della prova di tutti i passaggi del credito tra i vari cedenti e cessionari, non essendo sufficiente la prova degli ulteriori passaggi, che risulteranno viziati dalla mancata prova dei passaggi precedenti eventualmente indimostrati. 5.4. L'accoglimento del primo motivo di gravame conduce all'accoglimento dell'appello con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
6. Dall'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del primo e del secondo grado in favore dello Stato (essendo l'appellante ammesso al patrocinio a spese dello Stato sia per il primo grado, in forza di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo del 5.08.2021, che per il secondo grado, in forza di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila in data 28.05.2024), liquidate come da dispositivo, quanto al primo grado nella misura di € 3.386,66 per competenze oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge (tenuto conto della liquidazione operata dal primo giudice con decreto del 19.01.2024 nella misura di € 1.693,33 risultante dall'applicazione della dimidiazione prevista dall'art. 130 DPR 115/2002, non applicabile invece allo Stato); quanto al presente grado con applicazione dei parametri minimi (tenuto conto della modesta entità delle questioni involte in giudizio) relative allo scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In riforma dell'impugnata sentenza ACCOGLIE l'opposizione al decreto ingiuntivo
575/2021 proposta dall'odierno appellante e per l'effetto REVOCA il predetto decreto ingiuntivo, con conseguente rigetto della domanda formulata dalla ricorrente in monitorio.
2) CONDANNA l'appellata al pagamento in favore dello Stato delle spese del doppio grado che liquida: quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 3.386,66 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 1.984,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 1.07.2025
La Consigliera rel. est.
(dott. Carla Ciofani) La Presidente
(dott. Nicoletta Orlandi)