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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/01/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 689 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 9.01.2024 e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dr.ssa Chiara ERMINI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 19.04.2021 al n. 689 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza n. 595/2020 del Tribunale di Arezzo pubblicata in data 15.12.2020
promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Bilancetti del Foro di Parte_1 Arezzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Arezzo, Via Francesco Crispi n. 30, come da procura in atti;
- appellante - contro rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Fabbri del Foro di CP_1 Arezzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via V. Veneto 109 (AR), come da procura in atti;
- appellato - avente ad oggetto: indebito arricchimento.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Piaccia alla Corte di Appello di Firenze adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: 1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto e sussistendone i presupposti di legge. 2) in via principale: in accoglimento dell'atto di appello, per i motivi sopra esposti ed in riforma integrale della sentenza n. 595/2020 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata in data 15.12.2020, resa nel procedimento n. 3205/2016 R.G. e pertanto. - in via principale e nel merito, accogliere le conclusioni come già rassegnate in primo grado e precisamente: “NEL MERITO: = in via principale, in ogni caso rigettare nella sua interezza la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
= in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga sussistente un qualsivoglia diritto di credito della signorina nei confronti del signor CP_1
- accertare quale mobilio e/o arredo debba essere restituito dal signor Parte_1 alla signorina fino alla concorrenza del valore Parte_1 CP_1 te alla somma d orrente a titolo di contributo per tali spese detratto il valore da attribuirsi all'utilizzo dell'arredo da parte della stessa ricorrente nel periodo di convivenza e per l'effetto, disporre la restituzione, da parte del signor alla signorina del mobilio che verrà Parte_1 CP_1 individuato e indicato attraverso l'espletanda CTU;
- accertare l'esatta entità del diritto di credito dalla stessa vantato in merito alle spese relative alla ristrutturazione dell'abitazione e per l'effetto, disporre la restituzione della somma che verrà individuata, proporzionalmente al diritto di proprietà del signor Pt_1 ull'immobile in oggetto pari a 2/6 dell'intero, da parte del predetto in favore
[...] della signorina In ogni caso, con vittoria di spese, anche di CTU e CP_1 CTP nonchè co ite”. - in via istruttoria si chiede ammettersi tutti i mezzi di prova formulati nella memoria ex art. 183, VI co. cpc n. 2 e meglio sopra indicate al fine di dimostrare che le dazioni delle somme di denaro da parte della elargite durante la convivenza more uxorio per i bisogni della famiglia erano CP_1 caratterizzate da proporzionalità e l'adeguatezza e pertanto consistenti in obbligazioni naturali. 3) In ogni caso con vittoria di spese compensi per entrambi i gradi di giudizio.” In via istruttoria si deposita: - fascicolo di primo grado, - copia autentica della sentenza impugnata;
- documentazione attestante la situazione patrimoniale del signor - documentazione attestante la situazione Parte_1 patrimoniale della signora ”; Persona_1 per l'appellato: “In via Prel tare e dichiarare inammissibile la nuova produzione documentale in forza del disposto di cui all'art.345 cpc. Nel Merito Respingere i Motivi di Appello proposti e confermare integralmente la Pronuncia emessa dal Tribunale di Arezzo in data 11.12.2020 e pubblicata in data 15.12.2020, nella Causa n.3205/16 R.G. Condannare Controparte alla refusione integrale delle spese e competenze di lite di ogni fase e grado del Giudizio. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali. In via istruttoria Si insiste nelle richieste istruttorie formulate nell'Atto introduttivo del Primo Grado. Questa Difesa si oppone alla Produzione documentale effettuata da Controparte in sede di Appello in quanto inammissibile. Con la presente Comparsa non viene svolto Appello incidentale e non viene modificato il valore della Domanda.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 chiedeva la riforma della sentenza n. 595/2020, emessa dal Tribunale di Arezzo in data 11.12.2020, con la quale era stata accolta la domanda di indebito arricchimento svolta nei suoi confronti dalla ex convivente CP_1
Così nella sentenza impugnata: “Con Ricorso ex art.702 bis cpc la Sig.ra
conveniva in giudizio il Sign. al fine di ottenere da CP_1 Parte_1 quest'ultimo la restituzione della somma di Euro 21.957,20, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. A sostegno della propria domanda l'attore deduceva di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il Sig. con il quale aveva Pt_1 convissuto dal dicembre 2013 fino al marzo 2015, e di aver contribuito al menage familiare corrispondendo la somma totale di € 21.957,00 di cui € 2.750,00 per
2 interventi sull'immobile ove avevano stabilito la convivenza, € 18.408,00 per gli arredi ed € 799,20 per l'acquisto di un televisore. Stante la fine della convivenza more uxorio avvenuta nel marzo 2015, l'attrice chiedeva la restituzione della somma di € 21.957,00 corrisposta per le spese di cui sopra essendo venuta meno la causa giustificativa di tale esborso. Si costituiva il convenuto il quale chiedeva preliminarmente la conversione del Rito e non contestando nel merito il versamento da parte dell'attore della somme elargite deduceva che tali somme corrisposte per l'acquisto di arredi e per lavori di ristrutturazione dell'immobile erano state giustificate da mero spirito di liberalità, trattandosi di obbligazione naturale. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda avversaria. Dopo il deposito delle Memorie ex art.183 cpc, con ordinanza del 17-04-2019 la causa è stata ritenuta matura per la decisione sul presupposto che tutte le richieste istruttorie formulate dalle parti fossero inammissibili perché vertenti su circostanze pacifiche
o irrilevanti e già documentate .
Istruita soltanto documentalmente, la causa, medio tempore veniva assegnata a questo Giudice, che in data 18.05.2020 disponeva con Ordinanza la trattazione della Udienza di precisazione delle conclusioni nella forma cartolare, e con ordinanza del 22 luglio 2020 assegnava i relativi termini per note e memorie ex art.190 cpc.
All'esito del giudizio il Tribunale accoglieva la domanda dell'attrice e condannava al pagamento, in favore di , della somma Parte_1 CP_1 di Euro 17.449,20 oltre alla refusione delle spese processuali.
Il giudice riteneva che gli esborsi sostenuti dalla esulassero dalla categoria CP_1 delle obbligazioni naturali in carenza dei requisiti di requisiti di proporzionalità ed adeguatezza richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della loro configurabilità. Esclusi i presupposti di cui all'art.2034c.c., ritenendo pacifica ed incontestata la corresponsione da parte dell'attrice degli importi dalla medesima indicati, condannava il alla restituzione della somma versata Pt_1 decurtata degli importi già restituiti alla medesima.
Avverso la sentenza suddetta proponeva atto di appello articolato Parte_1 sui motivi di seguito indicati .
1° MOTIVO) MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE ISTRUTTORIE
FORMULATE DALL'ESPONENTE NELLA MEMORIA EX ART. 183, VI CO. CPCP
N. 2 DEL 28.10.2017 RELATIVAMENTE A FATTI E CIRCOSTANZE TESE A
DIMOSTRARE CHE LE DAZIONI DI DENARO DELLA SISTI CONSISTONO IN
OBBLIGAZIONI NATURALI PERCHÉ CARATTERIZZATE DA PROPORZIONALITÀ
3 E ADEGUATEZZA. Sosteneva l'appellante che i mezzi di prova richiesti in primo grado erano tesi a dimostrare che le dazioni di denaro della erano CP_1 obbligazioni naturali perché caratterizzate da proporzionalità e adeguatezza rispetto alle condizioni patrimoniali e sociali della stessa ed alla concreta situazione in cui si svolgeva la convivenza more uxorio.
Sosteneva l'appellante che i mezzi istruttori formulati dall'esponente erano decisivi e rilevanti, in particolare: la prova testimoniale era tesa a dimostrare il contesto sociale in cui si era svolta la convivenza more uxorio e le spese che, contestualmente alla dazione di denaro, venivano correntemente sostenute da entrambi i conviventi more uxorio, così da dimostrare la proporzionalità e l'adeguatezza delle stesse;
l'ordine di esibizione della documentazione relativa ai rapporti contrattuali in essere con la signora , erano necessari al CP_1 fine di effettuare una concreta valutazione delle reali condizioni economiche della signora l'ordine di esibizione delle dichiarazioni dei redditi relative CP_1 agli anni d'imposta, 2013, 2014 e 2016, risultava necessario per poter individuare correttamente il reddito effettivo mensile della la quale si era CP_1 limitata a depositare solamente tre buste paga. Il giudice aveva poi totalmente omesso di pronunciarsi in merito alla richiesta di ammissione della CTU tesa alla formazione di due distinti lotti costituiti dai beni mobili acquistati dagli ex
– conviventi così da procedere alla divisione della proprietà degli stessi. A detta dell'appellante l'omessa istruttoria aveva arrecato grave pregiudizio alla propria difesa. Insisteva , quindi, sull'ammissione di tutti i mezzi di prova formulati.
2° MOTIVO) ERRONEA, CONTRADDITTORIA, ILLOGICA ED OMESSA
VALUTAZIONE ED INTERPRETAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DEDOTTE
DALLE PARTI E DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE DOCUMENTALI. Deduceva
l'appellante che il Tribunale aveva fondato il proprio convincimento circa la sussistenza del diritto credito di € 2.750,00 sulla base di documentazione allegata dalla al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.. Tuttavia, tale documentazione CP_1 era stata specificatamente contestata da fin dalla sua costituzione Parte_1 in giudizio laddove affermava: “Nessuna scrittura privata o contratto di comodato ad uso gratuito è mai stato sottoscritto tra le parti tanto meno nei termini che oggi la ricorrente deduce nell'atto introduttivo. L'esponente contesta fin d'ora la documentazione allegata dalla ricorrente al n. 2 e 3 del proprio fascicolo di parte, disconoscendone ogni loro parte”. Pertanto, il Giudicante aveva erroneamente posto a fondamento della propria decisione fatti e documenti specificamente contestati dall'esponente, motivando la sussistenza della pretesa creditoria di
4 parte attrice di € 2.750,00 sulla base di circostanze contestate e non provate. Il giudicante aveva poi erroneamente omesso di valutare le circostanze pacificamente ammesse da entrambe le parti e quindi, costituenti fatti provati ex art. 115 cpc, ovvero: a) l'esistenza del rapporto di convivenza more uxorio;
b) la corresponsione della somma di denaro da parte della in adempimento di CP_1 un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. per la soddisfazione dei bisogni della famiglia, stante il rapporto di convivenza more uxorio. Era evidente che, per stessa ammissione della i suoi esborsi si fondavano proprio sulla CP_1 soddisfazione delle esigenze familiari, funzionali alla vita in comune dei conviventi e quindi corrisposta in adempimento di un'obbligazione naturale.
Deduceva ancora l'appellante che il giudice di prime cure aveva erroneamente affermato che la aveva versato la somma predetta per l'acquisto di arredi CP_1
e l'esecuzione di lavori di ristrutturazione della casa familiare di proprietà del convenuto;
ciò era in contraddizione con quanto entrambe le parti avevano già evidenziato ossia che al momento della dazione di denaro della l'abitazione CP_1 era di proprietà di terzi, quindi né del né della Pt_1 CP_1
Affermava ancora che, in maniera superficiale, contraddittoria, il Giudicante aveva ritenuto la dazione di denaro della priva dei caratteri di CP_1 proporzionalità e adeguatezza, sulla sola base di tre buste paga ( peraltro illeggibili nell'intestazione del datore di lavoro) e dei saldi del solo conto corrente depositati in atti dalla relativi ad un brevissimo periodo di soli nove mesi CP_1 dal 31.12.2013 al 30.09.2014. Il Giudicante aveva totalmente omesso ogni accertamento in merito alla valutazione delle complessive condizioni sociali e patrimoniali di entrambi i componenti della famiglia di fatto. Inoltre, il
Giudicante aveva totalmente omesso ogni valutazione circa la documentazione prodotta dall'appellante relativa alle dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta 2014 ed all'estratto conto del dal 28.05.2013 al 31.12.2014. Da Pt_1 tale documentazione il Giudicante avrebbe potuto constatare l'equiparabile posizione sociale di entrambe le parti, valutando altresì il tenore della famiglia e quindi dedurre la proporzionalità e adeguatezza della dazione di Per_2 denaro resa dalla quale contributo per soddisfare le primarie esigenze della CP_1 sua famiglia
3° MOTIVO) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA
CHIESTO E PRONUNCIATO PER OMESSA PRONUNCIA SU DONAZIONE
INDIRETTA E COMPROPRIETÀ DEI BENI MOBILI ACQUISTATI DAI
CONVIVENTI MORE . A detta dell'appellante il Giudicante aveva CP_2
5 omesso di pronunciarsi sulla pluralità di eccezioni sollevate dall'esponente, circa la configurabilità della dazione di denaro della non solo quale CP_1 obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. ma anche quale donazione indiretta e/o comproprietà sulla mobilia acquistata e pagata in egual misura. Nel corpo della sentenza infatti non era stato fatto alcun richiamo a tali eccezioni né tanto meno alla richiesta di CTU, configurandosi quindi tale omissione come omissione di pronuncia;
da ciò la nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c.
Si costituiva contestando la fondatezza dei motivi di CP_1 appello di cui chiedeva il rigetto. Eccepiva in primo luogo l'inammissibilità del primo motivo di gravame per la mancata reiterazione, mediante indicazione specifica, delle istanze istruttorie non ammesse e per la mancanza di istanza di revoca del provvedimento giudiziale del 17.04.19, che espressamente aveva rigettato le richieste. Affermava che il convenuto non aveva subito alcun pregiudizio dalla mancata ammissione istruttoria, in quanto la causa era stata compiutamente istruita documentalmente ed il provvedimento di diniego delle relative istanze era stato adeguatamente motivato.
Rilevava l'infondatezza del secondo motivo di gravame avendo il Pt_1 riconosciuto la pretesa. Inoltre attraverso la NO , madre del Persona_3
Signor era stata data parziale esecuzione agli originari accordi di Pt_1 restituzione. Rilevava che il Giudice di prime cure non aveva fondato la decisione solo sulle scritture menzionate dalla controparte, ma anche su altre prove documentali prodotte e non contestate che fornivano prova di dette scritture, e dell'esecuzione degli accordi intercorsi. Sottolineava che l'appellante non aveva impugnato i capi della sentenza relativi ai valori accertati nella pronuncia e, dunque, su tali elementi aveva prestato acquiescenza ex art.329 cpc e rinuncia ex art.346 cpc., per un importo complessivo di € 17.449,20.
Quanto al terzo motivo di gravame affermava che era errato l'assunto di controparte in forza del quale la convivenza genera solo ed esclusivamente obbligazioni naturali, così come errato era l'assunto in forza del quale ogni minima spesa diversa da quelle di primaria necessità è sinonimo di ricchezza, lusso e sfarzo. Era invece comprovato che l'appellata apparteneva ad una famiglia modesta ed aveva un unico reddito da lavoratrice dipendente di circa euro 1000 mensili, quale operaia in fabbrica orafa. L'assenza di proporzionalità della prestazione era deducibile dagli importi sostenuti, sproporzionati rispetto all'entità del proprio patrimonio e nettamente superiori alle proprie entrate.
Risultava palese la totale carenza di giustificazione dell'arricchimento di cui
6 aveva beneficiato il considerando la netta sproporzione tra le sostanze di Pt_1 cui poteva usufruire la e l'ingente investimento corrispondente ad anni di CP_1 attività lavorativa, tradottosi in beni rimasti in esclusiva proprietà ed ad esclusivo uso, consumo e beneficio del Contestava la censura sull'omessa Pt_1 pronuncia, rilevando che non risultava formulata in sede di conclusioni la domanda di donazione indiretta, da ritenersi peraltro infondata. Quanto alla domanda di divisione, ne rilevava l'inconferenza in quanto le pretese avanzate dalla non erano dirette al riconoscimento di un acquisto comune ma al CP_1 pagamento di un credito che non poteva essere soddisfatto attraverso la dazione parziale di beni mobili, salvo il consenso di entrambe le parti, non conseguibile trattandosi di mobili su misura. L'accoglimento della domanda nei termini delineati dal Giudice aveva dunque comportato l'evidente assorbimento anche delle ipotesi subordinate, del tutto improprie ed incompatibili con l'accoglimento della domanda della ricorrente e con le motivazioni della pronuncia.
All'udienza del 19.09.2023 senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
II. L'appello è infondato.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata in relazione alle istanze istruttore avanzate con il primo motivo di appello. La possibilità di reiterare in sede di appello le istanze istruttorie rigettate in primo grado è, per pacifico orientamento giurisprudenziale, subordinata alla specifica riproposizione di dette istante in sede di precisazione delle conclusioni. Nella pronuncia richiamata da parte appellata a sostegno dell'eccezione di inammissibilità, la Suprema Corte ha ribadito l'onere di reiterazione, gravante sulla parte che si è vista rigettare le istanze istruttorie, pena la non riproponibilità delle medesime in appello. La
Corte di Cassazione ha precisato che tale onere non può essere assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, dovendo la precisazione delle conclusioni “avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte “ (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord. 03/08/2017, n. 19352). Nella fattispecie,
7 all'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte, il difensore del ha richiamato genericamente i precedente atti Pt_1 difensivi, senza menzionare in modo specifico le istanze istruttorie in precedenza formulate che non risultano riprodotte neppure nella successiva comparsa conclusionale. A rigore, ricorrono i presupposti stabiliti nella citata pronuncia per ritenere rinunziate e quindi estranee al thema decidendum le istanze non espressamente ribadite o richiamate nelle definitive conclusioni.
Va tuttavia evidenziato che il principio enunciato dalla Corte deve essere letto e coordinato con altri principi in modo da consentire un' interpretazione costituzionalmente orientata a garanzia dell'effettività del diritto di difesa. In tale ottica è necessario valutare il complessivo comportamento tenuto dalla parte al fine di stabilirne la compatibilità con la rinuncia alle richieste istruttorie non specificamente richiamate. Nel caso di specie ritiene la Corte che il richiamo, se pur in via generica, delle precedenti memorie contenenti le istanze istruttorie, richiamo effettuato successivamente al rigetto delle stesse in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, sia idoneo a superare la presunzione di abbandono dei mezzi istruttori, potendosi desumere da detto contegno la volontà della parte di tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (cfr. Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013; Sentenza n. 10027 del
09/10/1998).
La necessità di valutare il complessivo comportamento della parte è ben evidenziata da un pronuncia, in tema, della Suprema Corte che afferma:
“..ritiene il Collegio che anche una presunzione di abbandono di istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni non possa, in taluni casi, prescindere da una doverosa indagine volta ad accertare se, effettivamente, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi quali la comparsa di costituzione, le memorie di cui all'art 183 c.p.c. (o 184 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile), e poi con la comparsa conclusionale di cui all'art 190
c.p.c., la cui funzione tipica - è bene rimarcarlo - è proprio quella di illustrare le domande e le questioni già proposte e che la parte intende sottoporre al giudice;..”( cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 04-04-2022, n. 10767).
L'eccezione di inammissibilità delle richieste istruttorie avanzate da parte appellante deve pertanto essere rigettata.
8 Nel merito il primo motivo di appello appare comunque infondato. Le prove formulate dalle parti tendono, infatti, alla dimostrazione di circostanze che appaiono irrilevanti o superflue ai fini della decisione. Le prove orali, volte a dimostrare il comune e non elevato tenore di vita della coppia, non riveste alcuna utilità ai fini della individuazione della natura delle prestazioni oggetto di causa, per la quale rileva unicamente il requisito della sproporzione rispetto alla condizione soggettiva del solvens. Analogamente le richieste di esibizione avanzate dal appaiono finalizzate all'acquisizione di documentazione da Pt_1 ritenersi superflua in quanto finalizzata alla dimostrazione di circostanze già emergenti dalle dichiarazione fiscali depositate da parte attrice, attestanti la sua condizione economico-reddituale. D'altronde non sono state allegate dall'appellante circostanze idonee far presumere l'esistenza di redditi o disponibilità economiche ulteriori rispetto a quelle emergenti dalla documentazione acquisita, di talché la richiesta di esibizione appare formulata a fini meramente esplorativi .
Il primo motivo di appello va dunque disatteso.
Quanto al secondo motivo di appello, la documentazione in atti offre sufficiente riscontro probatorio dei fatti costitutivi posti a fondamento dell'azione di indebito arricchimento, riconducibili al pregiudizio subito dall'attrice ed alla non giustificata locupletazione del convenuto.
Secondo l'orientamento di legittimità è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro “in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza”
(cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 07/06/2018, n. 14732; Cass. Civ. n. 11330/2009).
Nel caso di specie parte attrice ha provato di avere sostenuto esborsi per
21.957,00 euro, attraverso produzioni documentali attestanti le spese destinate all'arredo ed alla ristrutturazione dell'immobile rimasto nella esclusiva disponibilità dell'ex convivente;
la circostanza è indirettamente confermata dalla restituzione alla di parte delle somme dalla medesima sostenute. CP_1
Parte attrice ha altresì dimostrato, attraverso la produzione di documentazione fiscale, di percepire un reddito da lavoratrice dipendente di circa mille euro mensili. Le risultanze documentali ritualmente acquisite in primo grado, costituiscono circostanze oggettive dalle quali poter desumere i mezzi di cui
9 poteva disporre la al momento delle erogazioni economiche. Avuto riguardo CP_1 alla situazione reddituale delle Sisti, appare evidente che le spese dalla medesima sostenute si collocano oltre la soglia di proporzionalità ed adeguatezza che connota il contributo al mantenimento della famiglia. Le prestazioni economiche in questione, tradottesi nell'incremento di valore dell'immobile rimasto della disponibilità esclusiva del costituiscono Pt_1 dunque oggetto di arricchimento indebito in favore di quest'ultimo, in quanto esulanti dalle prestazione eseguite in adempimento dei doveri morali e sociali escluse dalla ripetizione ex art. 2034 c.c.
Va altresì rigettato il terzo motivo di appello con il quale il deduce Pt_1 la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni dal medesimo formulate in relazione alla configurabilità della donazione indiretta e della comproprietà sulla mobilia acquistata dalle parti. Si osserva al riguardo che la decisione assunta dal giudice di prime cure deve ritenersi assorbente rispetto alle deduzioni difensive aventi ad oggetto tali questioni. Il Tribunale ha infatti accolto la prospettazione di parte attrice quanto alla qualifica della fattispecie oggetto di giudizio ricondotta all'ipotesi di arricchimento senza causa ex art
2041 c.c.. Ciò ha comportato l'implicito rigetto delle alternative ed ulteriori qualifiche prospettate da parte convenuta, incompatibili con l'inquadramento giuridico operato in sentenza. Sotto tale profilo appare altresì infondata la doglianza espressa dall'appellante per l'omesso richiamo alla CTU dal medesimo richiesta;
tale richiesta era infatti funzionale alla domanda di divisione implicitamente rigettata dall'organo giudicante.
Per pacifica giurisprudenza l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia in quanto la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite: “In tema di provvedimenti del giudice,
l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza” ( cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord.,
03/02/2020, n. 2334)
Non può dunque ravvisarsi nella sentenza impugnata il vizio di nullità invocato dall'appellante, ravvisabile nel solo caso di motivazione inesistente o radicalmente inidonea a lasciar comprendere il procedimento logico-giuridico della decisione. La sentenza impugnata, al contrario, espone diffusamente i
10 motivi sui quali la decisione si fonda, rivelando chiaramente la ratio decidendi, sì da consentire il controllo sul percorso logico-argomentativo seguito dal giudice per la formazione del suo convincimento.
L'appello va pertanto respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione di valore della causa, con riferimento ai parametri minini ed esclusione della fase istruttoria .
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza impugnata così provvede:
[...]
1)respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati in favore dell'appellata, in complessivi € 1.984,00 oltre accessori dovuti per legge;
.
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Giovanni Sgambati
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 9.01.2024 e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dr.ssa Chiara ERMINI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 19.04.2021 al n. 689 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza n. 595/2020 del Tribunale di Arezzo pubblicata in data 15.12.2020
promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Bilancetti del Foro di Parte_1 Arezzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Arezzo, Via Francesco Crispi n. 30, come da procura in atti;
- appellante - contro rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Fabbri del Foro di CP_1 Arezzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via V. Veneto 109 (AR), come da procura in atti;
- appellato - avente ad oggetto: indebito arricchimento.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Piaccia alla Corte di Appello di Firenze adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: 1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto e sussistendone i presupposti di legge. 2) in via principale: in accoglimento dell'atto di appello, per i motivi sopra esposti ed in riforma integrale della sentenza n. 595/2020 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata in data 15.12.2020, resa nel procedimento n. 3205/2016 R.G. e pertanto. - in via principale e nel merito, accogliere le conclusioni come già rassegnate in primo grado e precisamente: “NEL MERITO: = in via principale, in ogni caso rigettare nella sua interezza la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
= in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga sussistente un qualsivoglia diritto di credito della signorina nei confronti del signor CP_1
- accertare quale mobilio e/o arredo debba essere restituito dal signor Parte_1 alla signorina fino alla concorrenza del valore Parte_1 CP_1 te alla somma d orrente a titolo di contributo per tali spese detratto il valore da attribuirsi all'utilizzo dell'arredo da parte della stessa ricorrente nel periodo di convivenza e per l'effetto, disporre la restituzione, da parte del signor alla signorina del mobilio che verrà Parte_1 CP_1 individuato e indicato attraverso l'espletanda CTU;
- accertare l'esatta entità del diritto di credito dalla stessa vantato in merito alle spese relative alla ristrutturazione dell'abitazione e per l'effetto, disporre la restituzione della somma che verrà individuata, proporzionalmente al diritto di proprietà del signor Pt_1 ull'immobile in oggetto pari a 2/6 dell'intero, da parte del predetto in favore
[...] della signorina In ogni caso, con vittoria di spese, anche di CTU e CP_1 CTP nonchè co ite”. - in via istruttoria si chiede ammettersi tutti i mezzi di prova formulati nella memoria ex art. 183, VI co. cpc n. 2 e meglio sopra indicate al fine di dimostrare che le dazioni delle somme di denaro da parte della elargite durante la convivenza more uxorio per i bisogni della famiglia erano CP_1 caratterizzate da proporzionalità e l'adeguatezza e pertanto consistenti in obbligazioni naturali. 3) In ogni caso con vittoria di spese compensi per entrambi i gradi di giudizio.” In via istruttoria si deposita: - fascicolo di primo grado, - copia autentica della sentenza impugnata;
- documentazione attestante la situazione patrimoniale del signor - documentazione attestante la situazione Parte_1 patrimoniale della signora ”; Persona_1 per l'appellato: “In via Prel tare e dichiarare inammissibile la nuova produzione documentale in forza del disposto di cui all'art.345 cpc. Nel Merito Respingere i Motivi di Appello proposti e confermare integralmente la Pronuncia emessa dal Tribunale di Arezzo in data 11.12.2020 e pubblicata in data 15.12.2020, nella Causa n.3205/16 R.G. Condannare Controparte alla refusione integrale delle spese e competenze di lite di ogni fase e grado del Giudizio. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali. In via istruttoria Si insiste nelle richieste istruttorie formulate nell'Atto introduttivo del Primo Grado. Questa Difesa si oppone alla Produzione documentale effettuata da Controparte in sede di Appello in quanto inammissibile. Con la presente Comparsa non viene svolto Appello incidentale e non viene modificato il valore della Domanda.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 chiedeva la riforma della sentenza n. 595/2020, emessa dal Tribunale di Arezzo in data 11.12.2020, con la quale era stata accolta la domanda di indebito arricchimento svolta nei suoi confronti dalla ex convivente CP_1
Così nella sentenza impugnata: “Con Ricorso ex art.702 bis cpc la Sig.ra
conveniva in giudizio il Sign. al fine di ottenere da CP_1 Parte_1 quest'ultimo la restituzione della somma di Euro 21.957,20, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. A sostegno della propria domanda l'attore deduceva di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il Sig. con il quale aveva Pt_1 convissuto dal dicembre 2013 fino al marzo 2015, e di aver contribuito al menage familiare corrispondendo la somma totale di € 21.957,00 di cui € 2.750,00 per
2 interventi sull'immobile ove avevano stabilito la convivenza, € 18.408,00 per gli arredi ed € 799,20 per l'acquisto di un televisore. Stante la fine della convivenza more uxorio avvenuta nel marzo 2015, l'attrice chiedeva la restituzione della somma di € 21.957,00 corrisposta per le spese di cui sopra essendo venuta meno la causa giustificativa di tale esborso. Si costituiva il convenuto il quale chiedeva preliminarmente la conversione del Rito e non contestando nel merito il versamento da parte dell'attore della somme elargite deduceva che tali somme corrisposte per l'acquisto di arredi e per lavori di ristrutturazione dell'immobile erano state giustificate da mero spirito di liberalità, trattandosi di obbligazione naturale. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda avversaria. Dopo il deposito delle Memorie ex art.183 cpc, con ordinanza del 17-04-2019 la causa è stata ritenuta matura per la decisione sul presupposto che tutte le richieste istruttorie formulate dalle parti fossero inammissibili perché vertenti su circostanze pacifiche
o irrilevanti e già documentate .
Istruita soltanto documentalmente, la causa, medio tempore veniva assegnata a questo Giudice, che in data 18.05.2020 disponeva con Ordinanza la trattazione della Udienza di precisazione delle conclusioni nella forma cartolare, e con ordinanza del 22 luglio 2020 assegnava i relativi termini per note e memorie ex art.190 cpc.
All'esito del giudizio il Tribunale accoglieva la domanda dell'attrice e condannava al pagamento, in favore di , della somma Parte_1 CP_1 di Euro 17.449,20 oltre alla refusione delle spese processuali.
Il giudice riteneva che gli esborsi sostenuti dalla esulassero dalla categoria CP_1 delle obbligazioni naturali in carenza dei requisiti di requisiti di proporzionalità ed adeguatezza richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della loro configurabilità. Esclusi i presupposti di cui all'art.2034c.c., ritenendo pacifica ed incontestata la corresponsione da parte dell'attrice degli importi dalla medesima indicati, condannava il alla restituzione della somma versata Pt_1 decurtata degli importi già restituiti alla medesima.
Avverso la sentenza suddetta proponeva atto di appello articolato Parte_1 sui motivi di seguito indicati .
1° MOTIVO) MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE ISTRUTTORIE
FORMULATE DALL'ESPONENTE NELLA MEMORIA EX ART. 183, VI CO. CPCP
N. 2 DEL 28.10.2017 RELATIVAMENTE A FATTI E CIRCOSTANZE TESE A
DIMOSTRARE CHE LE DAZIONI DI DENARO DELLA SISTI CONSISTONO IN
OBBLIGAZIONI NATURALI PERCHÉ CARATTERIZZATE DA PROPORZIONALITÀ
3 E ADEGUATEZZA. Sosteneva l'appellante che i mezzi di prova richiesti in primo grado erano tesi a dimostrare che le dazioni di denaro della erano CP_1 obbligazioni naturali perché caratterizzate da proporzionalità e adeguatezza rispetto alle condizioni patrimoniali e sociali della stessa ed alla concreta situazione in cui si svolgeva la convivenza more uxorio.
Sosteneva l'appellante che i mezzi istruttori formulati dall'esponente erano decisivi e rilevanti, in particolare: la prova testimoniale era tesa a dimostrare il contesto sociale in cui si era svolta la convivenza more uxorio e le spese che, contestualmente alla dazione di denaro, venivano correntemente sostenute da entrambi i conviventi more uxorio, così da dimostrare la proporzionalità e l'adeguatezza delle stesse;
l'ordine di esibizione della documentazione relativa ai rapporti contrattuali in essere con la signora , erano necessari al CP_1 fine di effettuare una concreta valutazione delle reali condizioni economiche della signora l'ordine di esibizione delle dichiarazioni dei redditi relative CP_1 agli anni d'imposta, 2013, 2014 e 2016, risultava necessario per poter individuare correttamente il reddito effettivo mensile della la quale si era CP_1 limitata a depositare solamente tre buste paga. Il giudice aveva poi totalmente omesso di pronunciarsi in merito alla richiesta di ammissione della CTU tesa alla formazione di due distinti lotti costituiti dai beni mobili acquistati dagli ex
– conviventi così da procedere alla divisione della proprietà degli stessi. A detta dell'appellante l'omessa istruttoria aveva arrecato grave pregiudizio alla propria difesa. Insisteva , quindi, sull'ammissione di tutti i mezzi di prova formulati.
2° MOTIVO) ERRONEA, CONTRADDITTORIA, ILLOGICA ED OMESSA
VALUTAZIONE ED INTERPRETAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DEDOTTE
DALLE PARTI E DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE DOCUMENTALI. Deduceva
l'appellante che il Tribunale aveva fondato il proprio convincimento circa la sussistenza del diritto credito di € 2.750,00 sulla base di documentazione allegata dalla al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.. Tuttavia, tale documentazione CP_1 era stata specificatamente contestata da fin dalla sua costituzione Parte_1 in giudizio laddove affermava: “Nessuna scrittura privata o contratto di comodato ad uso gratuito è mai stato sottoscritto tra le parti tanto meno nei termini che oggi la ricorrente deduce nell'atto introduttivo. L'esponente contesta fin d'ora la documentazione allegata dalla ricorrente al n. 2 e 3 del proprio fascicolo di parte, disconoscendone ogni loro parte”. Pertanto, il Giudicante aveva erroneamente posto a fondamento della propria decisione fatti e documenti specificamente contestati dall'esponente, motivando la sussistenza della pretesa creditoria di
4 parte attrice di € 2.750,00 sulla base di circostanze contestate e non provate. Il giudicante aveva poi erroneamente omesso di valutare le circostanze pacificamente ammesse da entrambe le parti e quindi, costituenti fatti provati ex art. 115 cpc, ovvero: a) l'esistenza del rapporto di convivenza more uxorio;
b) la corresponsione della somma di denaro da parte della in adempimento di CP_1 un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. per la soddisfazione dei bisogni della famiglia, stante il rapporto di convivenza more uxorio. Era evidente che, per stessa ammissione della i suoi esborsi si fondavano proprio sulla CP_1 soddisfazione delle esigenze familiari, funzionali alla vita in comune dei conviventi e quindi corrisposta in adempimento di un'obbligazione naturale.
Deduceva ancora l'appellante che il giudice di prime cure aveva erroneamente affermato che la aveva versato la somma predetta per l'acquisto di arredi CP_1
e l'esecuzione di lavori di ristrutturazione della casa familiare di proprietà del convenuto;
ciò era in contraddizione con quanto entrambe le parti avevano già evidenziato ossia che al momento della dazione di denaro della l'abitazione CP_1 era di proprietà di terzi, quindi né del né della Pt_1 CP_1
Affermava ancora che, in maniera superficiale, contraddittoria, il Giudicante aveva ritenuto la dazione di denaro della priva dei caratteri di CP_1 proporzionalità e adeguatezza, sulla sola base di tre buste paga ( peraltro illeggibili nell'intestazione del datore di lavoro) e dei saldi del solo conto corrente depositati in atti dalla relativi ad un brevissimo periodo di soli nove mesi CP_1 dal 31.12.2013 al 30.09.2014. Il Giudicante aveva totalmente omesso ogni accertamento in merito alla valutazione delle complessive condizioni sociali e patrimoniali di entrambi i componenti della famiglia di fatto. Inoltre, il
Giudicante aveva totalmente omesso ogni valutazione circa la documentazione prodotta dall'appellante relativa alle dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta 2014 ed all'estratto conto del dal 28.05.2013 al 31.12.2014. Da Pt_1 tale documentazione il Giudicante avrebbe potuto constatare l'equiparabile posizione sociale di entrambe le parti, valutando altresì il tenore della famiglia e quindi dedurre la proporzionalità e adeguatezza della dazione di Per_2 denaro resa dalla quale contributo per soddisfare le primarie esigenze della CP_1 sua famiglia
3° MOTIVO) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA
CHIESTO E PRONUNCIATO PER OMESSA PRONUNCIA SU DONAZIONE
INDIRETTA E COMPROPRIETÀ DEI BENI MOBILI ACQUISTATI DAI
CONVIVENTI MORE . A detta dell'appellante il Giudicante aveva CP_2
5 omesso di pronunciarsi sulla pluralità di eccezioni sollevate dall'esponente, circa la configurabilità della dazione di denaro della non solo quale CP_1 obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. ma anche quale donazione indiretta e/o comproprietà sulla mobilia acquistata e pagata in egual misura. Nel corpo della sentenza infatti non era stato fatto alcun richiamo a tali eccezioni né tanto meno alla richiesta di CTU, configurandosi quindi tale omissione come omissione di pronuncia;
da ciò la nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c.
Si costituiva contestando la fondatezza dei motivi di CP_1 appello di cui chiedeva il rigetto. Eccepiva in primo luogo l'inammissibilità del primo motivo di gravame per la mancata reiterazione, mediante indicazione specifica, delle istanze istruttorie non ammesse e per la mancanza di istanza di revoca del provvedimento giudiziale del 17.04.19, che espressamente aveva rigettato le richieste. Affermava che il convenuto non aveva subito alcun pregiudizio dalla mancata ammissione istruttoria, in quanto la causa era stata compiutamente istruita documentalmente ed il provvedimento di diniego delle relative istanze era stato adeguatamente motivato.
Rilevava l'infondatezza del secondo motivo di gravame avendo il Pt_1 riconosciuto la pretesa. Inoltre attraverso la NO , madre del Persona_3
Signor era stata data parziale esecuzione agli originari accordi di Pt_1 restituzione. Rilevava che il Giudice di prime cure non aveva fondato la decisione solo sulle scritture menzionate dalla controparte, ma anche su altre prove documentali prodotte e non contestate che fornivano prova di dette scritture, e dell'esecuzione degli accordi intercorsi. Sottolineava che l'appellante non aveva impugnato i capi della sentenza relativi ai valori accertati nella pronuncia e, dunque, su tali elementi aveva prestato acquiescenza ex art.329 cpc e rinuncia ex art.346 cpc., per un importo complessivo di € 17.449,20.
Quanto al terzo motivo di gravame affermava che era errato l'assunto di controparte in forza del quale la convivenza genera solo ed esclusivamente obbligazioni naturali, così come errato era l'assunto in forza del quale ogni minima spesa diversa da quelle di primaria necessità è sinonimo di ricchezza, lusso e sfarzo. Era invece comprovato che l'appellata apparteneva ad una famiglia modesta ed aveva un unico reddito da lavoratrice dipendente di circa euro 1000 mensili, quale operaia in fabbrica orafa. L'assenza di proporzionalità della prestazione era deducibile dagli importi sostenuti, sproporzionati rispetto all'entità del proprio patrimonio e nettamente superiori alle proprie entrate.
Risultava palese la totale carenza di giustificazione dell'arricchimento di cui
6 aveva beneficiato il considerando la netta sproporzione tra le sostanze di Pt_1 cui poteva usufruire la e l'ingente investimento corrispondente ad anni di CP_1 attività lavorativa, tradottosi in beni rimasti in esclusiva proprietà ed ad esclusivo uso, consumo e beneficio del Contestava la censura sull'omessa Pt_1 pronuncia, rilevando che non risultava formulata in sede di conclusioni la domanda di donazione indiretta, da ritenersi peraltro infondata. Quanto alla domanda di divisione, ne rilevava l'inconferenza in quanto le pretese avanzate dalla non erano dirette al riconoscimento di un acquisto comune ma al CP_1 pagamento di un credito che non poteva essere soddisfatto attraverso la dazione parziale di beni mobili, salvo il consenso di entrambe le parti, non conseguibile trattandosi di mobili su misura. L'accoglimento della domanda nei termini delineati dal Giudice aveva dunque comportato l'evidente assorbimento anche delle ipotesi subordinate, del tutto improprie ed incompatibili con l'accoglimento della domanda della ricorrente e con le motivazioni della pronuncia.
All'udienza del 19.09.2023 senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
II. L'appello è infondato.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata in relazione alle istanze istruttore avanzate con il primo motivo di appello. La possibilità di reiterare in sede di appello le istanze istruttorie rigettate in primo grado è, per pacifico orientamento giurisprudenziale, subordinata alla specifica riproposizione di dette istante in sede di precisazione delle conclusioni. Nella pronuncia richiamata da parte appellata a sostegno dell'eccezione di inammissibilità, la Suprema Corte ha ribadito l'onere di reiterazione, gravante sulla parte che si è vista rigettare le istanze istruttorie, pena la non riproponibilità delle medesime in appello. La
Corte di Cassazione ha precisato che tale onere non può essere assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, dovendo la precisazione delle conclusioni “avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte “ (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord. 03/08/2017, n. 19352). Nella fattispecie,
7 all'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte, il difensore del ha richiamato genericamente i precedente atti Pt_1 difensivi, senza menzionare in modo specifico le istanze istruttorie in precedenza formulate che non risultano riprodotte neppure nella successiva comparsa conclusionale. A rigore, ricorrono i presupposti stabiliti nella citata pronuncia per ritenere rinunziate e quindi estranee al thema decidendum le istanze non espressamente ribadite o richiamate nelle definitive conclusioni.
Va tuttavia evidenziato che il principio enunciato dalla Corte deve essere letto e coordinato con altri principi in modo da consentire un' interpretazione costituzionalmente orientata a garanzia dell'effettività del diritto di difesa. In tale ottica è necessario valutare il complessivo comportamento tenuto dalla parte al fine di stabilirne la compatibilità con la rinuncia alle richieste istruttorie non specificamente richiamate. Nel caso di specie ritiene la Corte che il richiamo, se pur in via generica, delle precedenti memorie contenenti le istanze istruttorie, richiamo effettuato successivamente al rigetto delle stesse in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, sia idoneo a superare la presunzione di abbandono dei mezzi istruttori, potendosi desumere da detto contegno la volontà della parte di tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (cfr. Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013; Sentenza n. 10027 del
09/10/1998).
La necessità di valutare il complessivo comportamento della parte è ben evidenziata da un pronuncia, in tema, della Suprema Corte che afferma:
“..ritiene il Collegio che anche una presunzione di abbandono di istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni non possa, in taluni casi, prescindere da una doverosa indagine volta ad accertare se, effettivamente, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi quali la comparsa di costituzione, le memorie di cui all'art 183 c.p.c. (o 184 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile), e poi con la comparsa conclusionale di cui all'art 190
c.p.c., la cui funzione tipica - è bene rimarcarlo - è proprio quella di illustrare le domande e le questioni già proposte e che la parte intende sottoporre al giudice;..”( cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 04-04-2022, n. 10767).
L'eccezione di inammissibilità delle richieste istruttorie avanzate da parte appellante deve pertanto essere rigettata.
8 Nel merito il primo motivo di appello appare comunque infondato. Le prove formulate dalle parti tendono, infatti, alla dimostrazione di circostanze che appaiono irrilevanti o superflue ai fini della decisione. Le prove orali, volte a dimostrare il comune e non elevato tenore di vita della coppia, non riveste alcuna utilità ai fini della individuazione della natura delle prestazioni oggetto di causa, per la quale rileva unicamente il requisito della sproporzione rispetto alla condizione soggettiva del solvens. Analogamente le richieste di esibizione avanzate dal appaiono finalizzate all'acquisizione di documentazione da Pt_1 ritenersi superflua in quanto finalizzata alla dimostrazione di circostanze già emergenti dalle dichiarazione fiscali depositate da parte attrice, attestanti la sua condizione economico-reddituale. D'altronde non sono state allegate dall'appellante circostanze idonee far presumere l'esistenza di redditi o disponibilità economiche ulteriori rispetto a quelle emergenti dalla documentazione acquisita, di talché la richiesta di esibizione appare formulata a fini meramente esplorativi .
Il primo motivo di appello va dunque disatteso.
Quanto al secondo motivo di appello, la documentazione in atti offre sufficiente riscontro probatorio dei fatti costitutivi posti a fondamento dell'azione di indebito arricchimento, riconducibili al pregiudizio subito dall'attrice ed alla non giustificata locupletazione del convenuto.
Secondo l'orientamento di legittimità è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro “in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza”
(cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 07/06/2018, n. 14732; Cass. Civ. n. 11330/2009).
Nel caso di specie parte attrice ha provato di avere sostenuto esborsi per
21.957,00 euro, attraverso produzioni documentali attestanti le spese destinate all'arredo ed alla ristrutturazione dell'immobile rimasto nella esclusiva disponibilità dell'ex convivente;
la circostanza è indirettamente confermata dalla restituzione alla di parte delle somme dalla medesima sostenute. CP_1
Parte attrice ha altresì dimostrato, attraverso la produzione di documentazione fiscale, di percepire un reddito da lavoratrice dipendente di circa mille euro mensili. Le risultanze documentali ritualmente acquisite in primo grado, costituiscono circostanze oggettive dalle quali poter desumere i mezzi di cui
9 poteva disporre la al momento delle erogazioni economiche. Avuto riguardo CP_1 alla situazione reddituale delle Sisti, appare evidente che le spese dalla medesima sostenute si collocano oltre la soglia di proporzionalità ed adeguatezza che connota il contributo al mantenimento della famiglia. Le prestazioni economiche in questione, tradottesi nell'incremento di valore dell'immobile rimasto della disponibilità esclusiva del costituiscono Pt_1 dunque oggetto di arricchimento indebito in favore di quest'ultimo, in quanto esulanti dalle prestazione eseguite in adempimento dei doveri morali e sociali escluse dalla ripetizione ex art. 2034 c.c.
Va altresì rigettato il terzo motivo di appello con il quale il deduce Pt_1 la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni dal medesimo formulate in relazione alla configurabilità della donazione indiretta e della comproprietà sulla mobilia acquistata dalle parti. Si osserva al riguardo che la decisione assunta dal giudice di prime cure deve ritenersi assorbente rispetto alle deduzioni difensive aventi ad oggetto tali questioni. Il Tribunale ha infatti accolto la prospettazione di parte attrice quanto alla qualifica della fattispecie oggetto di giudizio ricondotta all'ipotesi di arricchimento senza causa ex art
2041 c.c.. Ciò ha comportato l'implicito rigetto delle alternative ed ulteriori qualifiche prospettate da parte convenuta, incompatibili con l'inquadramento giuridico operato in sentenza. Sotto tale profilo appare altresì infondata la doglianza espressa dall'appellante per l'omesso richiamo alla CTU dal medesimo richiesta;
tale richiesta era infatti funzionale alla domanda di divisione implicitamente rigettata dall'organo giudicante.
Per pacifica giurisprudenza l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia in quanto la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite: “In tema di provvedimenti del giudice,
l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza” ( cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord.,
03/02/2020, n. 2334)
Non può dunque ravvisarsi nella sentenza impugnata il vizio di nullità invocato dall'appellante, ravvisabile nel solo caso di motivazione inesistente o radicalmente inidonea a lasciar comprendere il procedimento logico-giuridico della decisione. La sentenza impugnata, al contrario, espone diffusamente i
10 motivi sui quali la decisione si fonda, rivelando chiaramente la ratio decidendi, sì da consentire il controllo sul percorso logico-argomentativo seguito dal giudice per la formazione del suo convincimento.
L'appello va pertanto respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione di valore della causa, con riferimento ai parametri minini ed esclusione della fase istruttoria .
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza impugnata così provvede:
[...]
1)respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati in favore dell'appellata, in complessivi € 1.984,00 oltre accessori dovuti per legge;
.
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Giovanni Sgambati
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