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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 29.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6615 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. POLINARI GIANFRANCO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
RESISTENTE
OGGETTO: Assunzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.2.2024, la ricorrente ha premesso: di aver partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2.293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Controparte_2
, del , del
[...] Controparte_3 Controparte_4
– pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31.12.2021; di essersi utilmente collocata alla posizione 1229 della graduatoria finale di merito;
di aver conseguentemente acquisito il diritto all'assunzione da parte delle amministrazioni predette, nonché il diritto a scegliere la sede di destinazione, in virtù delle disposizioni del bando di concorso;
di non aver ricevuto, tuttavia, da parte delle amministrazioni interessate, alcuna comunicazione finalizzata alla
1 scelta della sede di destinazione;
di aver pertanto richiesto – con due distinte comunicazioni datate 21.10.2023 e 23.10.2023 ed indirizzate all'odierna convenuta - di poter procedere alla scelta sedi, senza tuttavia ottenere risposta.
Assumendo pertanto come illegittimo il contegno tenuto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ha chiesto di ordinare all'odierna convenuta di autorizzare parte attrice a scegliere la sede di destinazione di cui al concorso nel quale è risultata vincitrice.
Costituitasi in giudizio la ha eccepito in via Controparte_1
preliminare: sia la non integrità del contraddittorio non essendo stato convenuto alcun controinteressato e determinando il giudizio una riformulazione della graduatoria;
sia il proprio difetto di legittimazione passiva sul presupposto di essere competente in ordine alla sola fase di indizione della procedura concorsuale e di essere invece estranea alla fase successiva di scelta delle sedi, che compete alle singole amministrazioni destinatarie della procedura. Nel merito, poi l'amministrazione ha contestato l'ammissibilità e fondatezza della domanda attorea, deducendo che la ricorrente non aveva manifestato la scelta dell'amministrazione di destinazione secondo le modalità indicate nell'avviso pubblicato nel maggio del 2023 sulla pagina istituzionale di Formez e che pertanto era decaduta ai sensi dell'art. 10 comma 2 del bando di concorso.
Sulla scorta di tali argomentazioni, parte convenuta ha chiesto di rigettare il ricorso, siccome inammissibile e comunque infondato nel merito, con vittoria di diritti e onorari di giudizio.
1. L'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio non è fondata.
La ricorrente non invoca alcuna riformulazione della graduatoria, nell'ambito della quale, ella, peraltro, si è posizionata in posizione utile. Rivendica invece il diritto di scelta dell'amministrazione destinataria, lamentando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito.
Nè risulta in alcun modo allegato (e tanto meno provato), che le sedi di destinazione siano state già tutte assegnate e che pertanto l'accertamento del perdurante diritto della ricorrente alla scelta della sede, possa pregiudicare altri idonei.
2. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva non è fondata.
2 E' vero che il concorso in oggetto è stato indetto dalla Commissione Interministeriale
RIPAM alla quale sono pertanto imputabili tutti gli atti della procedura selettiva, ai sensi dell'art. 35 comma 5 D.lvo 165/2001.
Ciò non di meno, la Presidenza del Consiglio dei Ministeri rappresenta uno degli enti nell'interesse del quale il concorso è stato espletato e con il quale, pertanto, la ricorrente potrebbe instaurare il rapporto di servizio” (si veda Consiglio di Stato n. 1530/23 e
14185/24).
3. Tanto premesso, il ricorso è nondimeno infondato nel merito.
L'art. 10, comma 2, del Bando di concorso (cfr. doc. 1 di parte convenuta) prevede infatti che i candidati devono manifestare la scelta dell'amministrazione di destinazione esclusivamente, e a pena “di decadenza”, con le modalità rese loro note con successivo avviso pubblicato sul sito istituzionale di Formez PA e sul sistema Step-One 2019.
Dalla documentazione versata in atti da parte convenuta (cfr. doc. 2) emerge che effettivamente in data 26 maggio 2023 il predetto avviso è stato pubblicato sul sito di
Formez PA con valore di notifica per tutti i candidati, come previsto dall'art. 9, comma 3, del Bando che espressamente prevede che “Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito http://riqualificazione.formez.it/”; ne segue che era preciso onere dei candidati vincitori consultare periodicamente i siti e le piattaforme indicate dal Bando, onde prendere visione degli avvisi loro destinati.
Al termine di scadenza previsto dal predetto avviso – le ore 23:59 del giorno 5 giugno 2023 – la ricorrente non risulta aver effettuato la scelta della sede di destinazione secondo le modalità indicate, sicché ella è da ritenersi, in forza del già citato art. 10 della lex specialis della procedura, decaduta dal diritto di scegliere.
Peraltro dalla documentazione allegata (cfr. doc. 3 di parte convenuta) emerge altresì che il 31 maggio 2024 – dunque in data successiva alla conciliazione proposta da questo
Giudice all'udienza del 21 maggio 2024 – è stato pubblicato, sempre sul sito di Formez PA, un secondo avviso concernente lo scorrimento della graduatoria di merito, con conseguente assunzione di ulteriori 4.060 idonei, “tenuto conto delle istanze pervenute dalle amministrazioni per la sostituzione di vincitori rinunciatari nonché delle richieste di attingimento”. La ricorrente, tuttavia, non si è avveduta neppure di questo secondo avviso o,
3 comunque, non ha operato alcuna scelta entro il termine – le ore 23.59 del 6 giugno 2024 – fissato dall'avviso.
Va infine osservato che parte attrice non ha preso posizione in ordine a nessuna delle allegazioni e delle questioni sollevate dalla resistente e fin qui esaminate, limitandosi a produrre copia di una comunicazione trasmessa via PEC all'indirizzo di Formez PA – peraltro datata 27 ottobre 2023, dunque quando il termine previsto dal primo avviso era già spirato – in cui lamenta di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla scelta delle sedi di destinazione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e delle tariffe forensi in vigore, ridotte del
50% tenuto conto della semplicità della causa, priva di questioni giuridiche di rilievo ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in € 3.89,00, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP se dovuta.
Si comunichi
Roma 3.2.2025
Il Giudice
F.R. Pucci
Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT Dott. Giuseppe Di Prospero
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 29.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6615 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. POLINARI GIANFRANCO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
RESISTENTE
OGGETTO: Assunzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.2.2024, la ricorrente ha premesso: di aver partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2.293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Controparte_2
, del , del
[...] Controparte_3 Controparte_4
– pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31.12.2021; di essersi utilmente collocata alla posizione 1229 della graduatoria finale di merito;
di aver conseguentemente acquisito il diritto all'assunzione da parte delle amministrazioni predette, nonché il diritto a scegliere la sede di destinazione, in virtù delle disposizioni del bando di concorso;
di non aver ricevuto, tuttavia, da parte delle amministrazioni interessate, alcuna comunicazione finalizzata alla
1 scelta della sede di destinazione;
di aver pertanto richiesto – con due distinte comunicazioni datate 21.10.2023 e 23.10.2023 ed indirizzate all'odierna convenuta - di poter procedere alla scelta sedi, senza tuttavia ottenere risposta.
Assumendo pertanto come illegittimo il contegno tenuto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ha chiesto di ordinare all'odierna convenuta di autorizzare parte attrice a scegliere la sede di destinazione di cui al concorso nel quale è risultata vincitrice.
Costituitasi in giudizio la ha eccepito in via Controparte_1
preliminare: sia la non integrità del contraddittorio non essendo stato convenuto alcun controinteressato e determinando il giudizio una riformulazione della graduatoria;
sia il proprio difetto di legittimazione passiva sul presupposto di essere competente in ordine alla sola fase di indizione della procedura concorsuale e di essere invece estranea alla fase successiva di scelta delle sedi, che compete alle singole amministrazioni destinatarie della procedura. Nel merito, poi l'amministrazione ha contestato l'ammissibilità e fondatezza della domanda attorea, deducendo che la ricorrente non aveva manifestato la scelta dell'amministrazione di destinazione secondo le modalità indicate nell'avviso pubblicato nel maggio del 2023 sulla pagina istituzionale di Formez e che pertanto era decaduta ai sensi dell'art. 10 comma 2 del bando di concorso.
Sulla scorta di tali argomentazioni, parte convenuta ha chiesto di rigettare il ricorso, siccome inammissibile e comunque infondato nel merito, con vittoria di diritti e onorari di giudizio.
1. L'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio non è fondata.
La ricorrente non invoca alcuna riformulazione della graduatoria, nell'ambito della quale, ella, peraltro, si è posizionata in posizione utile. Rivendica invece il diritto di scelta dell'amministrazione destinataria, lamentando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito.
Nè risulta in alcun modo allegato (e tanto meno provato), che le sedi di destinazione siano state già tutte assegnate e che pertanto l'accertamento del perdurante diritto della ricorrente alla scelta della sede, possa pregiudicare altri idonei.
2. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva non è fondata.
2 E' vero che il concorso in oggetto è stato indetto dalla Commissione Interministeriale
RIPAM alla quale sono pertanto imputabili tutti gli atti della procedura selettiva, ai sensi dell'art. 35 comma 5 D.lvo 165/2001.
Ciò non di meno, la Presidenza del Consiglio dei Ministeri rappresenta uno degli enti nell'interesse del quale il concorso è stato espletato e con il quale, pertanto, la ricorrente potrebbe instaurare il rapporto di servizio” (si veda Consiglio di Stato n. 1530/23 e
14185/24).
3. Tanto premesso, il ricorso è nondimeno infondato nel merito.
L'art. 10, comma 2, del Bando di concorso (cfr. doc. 1 di parte convenuta) prevede infatti che i candidati devono manifestare la scelta dell'amministrazione di destinazione esclusivamente, e a pena “di decadenza”, con le modalità rese loro note con successivo avviso pubblicato sul sito istituzionale di Formez PA e sul sistema Step-One 2019.
Dalla documentazione versata in atti da parte convenuta (cfr. doc. 2) emerge che effettivamente in data 26 maggio 2023 il predetto avviso è stato pubblicato sul sito di
Formez PA con valore di notifica per tutti i candidati, come previsto dall'art. 9, comma 3, del Bando che espressamente prevede che “Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito http://riqualificazione.formez.it/”; ne segue che era preciso onere dei candidati vincitori consultare periodicamente i siti e le piattaforme indicate dal Bando, onde prendere visione degli avvisi loro destinati.
Al termine di scadenza previsto dal predetto avviso – le ore 23:59 del giorno 5 giugno 2023 – la ricorrente non risulta aver effettuato la scelta della sede di destinazione secondo le modalità indicate, sicché ella è da ritenersi, in forza del già citato art. 10 della lex specialis della procedura, decaduta dal diritto di scegliere.
Peraltro dalla documentazione allegata (cfr. doc. 3 di parte convenuta) emerge altresì che il 31 maggio 2024 – dunque in data successiva alla conciliazione proposta da questo
Giudice all'udienza del 21 maggio 2024 – è stato pubblicato, sempre sul sito di Formez PA, un secondo avviso concernente lo scorrimento della graduatoria di merito, con conseguente assunzione di ulteriori 4.060 idonei, “tenuto conto delle istanze pervenute dalle amministrazioni per la sostituzione di vincitori rinunciatari nonché delle richieste di attingimento”. La ricorrente, tuttavia, non si è avveduta neppure di questo secondo avviso o,
3 comunque, non ha operato alcuna scelta entro il termine – le ore 23.59 del 6 giugno 2024 – fissato dall'avviso.
Va infine osservato che parte attrice non ha preso posizione in ordine a nessuna delle allegazioni e delle questioni sollevate dalla resistente e fin qui esaminate, limitandosi a produrre copia di una comunicazione trasmessa via PEC all'indirizzo di Formez PA – peraltro datata 27 ottobre 2023, dunque quando il termine previsto dal primo avviso era già spirato – in cui lamenta di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla scelta delle sedi di destinazione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e delle tariffe forensi in vigore, ridotte del
50% tenuto conto della semplicità della causa, priva di questioni giuridiche di rilievo ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in € 3.89,00, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP se dovuta.
Si comunichi
Roma 3.2.2025
Il Giudice
F.R. Pucci
Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT Dott. Giuseppe Di Prospero
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