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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/04/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4503/2016 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.4503/ 2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 4503 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. TOLINO DOMENICO ATTILIO, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, C.F./P.I. rapp.to e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._2
atti, dall'avv. ACCARINO FRANCESCO, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTO
Oggetto: pagamento compensi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore deduceva che con decreto prot.n.46/R del
12/5/1992, il Comitato regionale di controllo della Regione Campania (Co.Re.Co) nominava il convenuto quale Commissario ad acta presso l' Amministrazione Provinciale di Salerno allo scopo di approvare il conto patrimoniale dell' con facoltà di avvalersi di n.2 collaboratori il cui Parte_2 compenso, una volta ultimato il lavoro, era a carico dell' amministrazione provinciale.
Con verbale di insediamento del 18/5/1992 il convenuto assumeva formalmente la carica di
Commissario ad acta ed in esecuzione dell'autorizzazione concessa dal Co.Re.Co conferiva all' attore l' ufficio di segretario.
Durante lo svolgimento del mandato commissariale il convenuto procedeva alla nomina di altri collaboratori, i quali però, sempre secondo la prospettazione attorea, seppur formalmente nominati, non assumevano l'ufficio, non svolgendo alcuna attività cosicché tutto il lavoro necessario all' assolvimento dell'incarico veniva svolto in collaborazione con il solo attore.
L'attività svolta dall'attore si è protratta per il triennio 1992/1994 consistendo nella organizzazione e partecipazione delle sedute di riunione dell'organo commissariale, cooperando nello svolgimento del lavoro di ricerca, rilevazione, classificazione e descrizione in apposite schede dei beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio provinciale, svolgendo ricerche presso il NCEU e la conservatoria
RR.II. di Salerno, nonché presso la filiale del Banco di Napoli, concludendosi con la predisposizione dell'inventario dei beni patrimoniali dell' che veniva approvato dall' organo Parte_2 commissariale giusta delibera del 29/7/1994.
Successivamente, in data 30/11/1994, il convenuto consegnava all' la Pt_2 Controparte_2 relazione finale dell'attività esercitata, facendo contestuale richiesta di liquidazione del proprio compenso professionale e di quello spettante all'attore restando tali richieste inesitate.
Stante il perdurante inadempimento al pagamento dei compensi professionali, il convenuto introduceva due autonomi giudizi innanzi al TAR di Salerno aventi rispettivamente i numeri
2193/2009 Reg.Ric. e 121/2012 Reg.Ric. che successivamente venivano riuniti concludendosi con l' emissione della sentenza n.1132/2012 Reg.Prov.Coll. TAR di Salerno del 7/6/2012 che, tra le altre cose, definiva il compenso dei collaboratori del Commissario ad acta determinandolo nell' incremento del quaranta per cento del compenso dovuto al medesimo Commissario ad acta.
In esecuzione della predetta sentenza l' liquidava a favore del convenuto la Controparte_3 somma di euro 148.366,17 comprensiva della quota di compenso spettante all'attore.
In seguito, l'attore, dopo vane sollecitazioni inviate all' indirizzo del convenuto, in data 19/10/2015 faceva formale richiesta restituzione del proprio compenso per la somma di euro 50.000,00 ma pure tale ultima richiesta restava inesitata per il che, con nota dell'1.3.2016, avviava la procedura di negoziazione assistita la quale si concludeva senza alcun esito.
Sotto il profilo del diritto illustrava l'attore che il rapporto di collaborazione andava inquadrato come rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche (SSUU 10961/2005) mentre la domanda di restituzione del compenso trovava fondamento nelle obbligazioni gravanti sul mandatario senza rappresentanza ai sensi dell'art.1706 c.c.
Sulla base di tali premesse richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. In via principale, condannare il convenuto alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 50.000,00 pari all'importo pagato dall' in esecuzione della sentenza n. 1132/2012 Reg. Prov. Coll. Parte_2 del TAR di Salerno a titolo di compenso per l'attività di collaborazione prestata dall' attore od in quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà determinata anche all' esito di consulenza tecnica d' ufficio, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2. In via subordinata, condannare il convenuto ai sensi dell'art.2041 c.c. ad indennizzare l'attore della diminuzione patrimoniale subita pari ad € 50.000,00 od in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Si costituiva in giudizio il convenuto il quale, preliminarmente, precisava che il compenso netto effettivamente percepito era pari alla minor somma di euro 78.376,16, deducendo poi, nel merito,
l'eccezione di prescrizione della domanda di pagamento per decorso del termine ordinario decennale ex art.2046 c.c. nonché la non esclusività dell'apporto collaborativo prestato dell'attore, con contestuale contestazione del quantum richiesto.
La causa veniva istruita mediante accoglimento della richiesta di ordine di esibizione ex art 210 c.p.c.
e CTU volta alla determinazione del compenso;
veniva successivamente rinviata per la discussione all'udienza del 03/04/2025, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta. il giudice, lette le note depositate, decide la controversia con la presente sentenza ex art 281 sexies c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Va in primo luogo svolta una doverosa premessa in ordine all'inquadramento giuridico dei rapporti oggetto della presente controversia. La nomina a Commissario ad acta dell'odierno convenuto, con decreto del 12/05/1992 in atti, è avvenuta sulla base dell'art 48 della legge 142 del 1990, secondo cui “qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, il comitato regionale di controllo provvede a mezzo di un commissario”.
La norma in questione, poi sostituita dal Testo Unico Enti Locali entrato in vigore nel 2000, non provvedeva in alcun modo a disciplinare il rapporto tra l'ente locale e il commissario nominato, limitandosi a rimettere la regolamentazione in questione a specifiche leggi regionali da emanare. Nel caso in esame, il decreto dirigenziale già citato chiariva che le spese relative all'attività del
Commissario sarebbero gravate sull'amministrazione provinciale rimasta inerte, ivi comprese le spese per i due collaboratori.
Quanto all'inquadramento giuridico, deve ritenersi che il rapporto tra l'amministrazione locale e il commissario nominato sia configurabile quale rapporto di mandato;
in tal senso, pur nulla disponendo la legge 142/1990 citata, plurimi atti normativi (in specie, decreti dirigenziali regionali) e giurisprudenziali successivi (a titolo meramente esemplificativo, TAR Campania sentenza 436 del
2023 qualifica espressamente il rapporto in questione quale rapporto di mandato).
Parimenti deve essere considerato alla stregua di un rapporto di mandato quello instauratosi in capo ai collaboratori nominati, con specifico riferimento al caso in esame, ai sensi del decreto dirigenziale del 12/05/1992, non potendosi al contrario ritenere la sussistenza di un rapporto autonomo di prestazione d'opera intellettuale con il commissario ad acta.
A tale conclusione può agevolmente giungersi dalla lettura degli atti di causa: la sentenza del TAR depositata tratta in maniera unitaria il compenso, e il rapporto giuridico, del commissario e quello dei collaboratori nominati ai sensi della legge 142 del 1990. Parimenti il successivo decreto n.118 del
22/01/1993 con cui il Comitato, facendo seguito alla richiesta di nomina di ulteriori collaboratori, specificava che in questo caso la nomina degli stessi era rimessa al Commissario, così come sullo stesso sarebbe gravata la relativa spesa, non trattandosi di nomina diretta del Comitato medesimo;
ne discende che al contrario la nomina dei collaboratori ai sensi del decreto del 12/05/1992 deve ritenersi direttamente autorizzata da parte del Comitato e quindi non collegata ad un rapporto fiduciario diretto ed esclusivo del commissario.
Da tale considerazione discende che il termine prescrizionale per la richiesta dei compensi è di 10 anni, decorrenti dal momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere. Tale momento deve farsi coincidere con la liquidazione del relativo compenso nei confronti del Commissario ad acta. Ed infatti il compenso dei collaboratori – il riferimento è sempre alle nomine effettuate ai sensi del decreto del 12 maggio 1992- è inscindibilmente legato a quello del Commissario medesimo, per cui alcuna pretesa diretta il collaboratore poteva vantare prima che la relativa somma non fosse liquidata al
D'AN.
Visto che la liquidazione in questione è avvenuta nel 2013, e che il presente giudizio è stato instaurato nel 2016, il termine prescrizionale non può dirsi decorso.
Venendo al merito, indiscutibile il diritto del alla corresponsione del compenso richiesto, Pt_1 sulla base della nomina di cui al verbale di insediamento in atti.
Tale compenso prescinde, a parere della scrivente, dai singoli atti eventualmente compiuti dal Pt_1 nell'esercizio della sua funzione di ausiliare: trattandosi di attività di ausilio e di collaborazione svincolata dal compimento di singoli atti, ma volta all'approvazione del conto patrimoniale dell'amministrazione provinciale di Salerno, deve essere fatta una valutazione complessiva rispetto alla finalità assegnata al Commissario e, quindi, ai propri ausiliari.
Per altro tale conclusione è avvallata anche dalla considerazione svolta dal Tar Campania che, nella determinazione del compenso del Commissario e degli ausiliari, non ha tenuto conto dei singoli atti svolti, ma ha compiuto una valutazione complessiva, sulla base del tempo impiegato per lo svolgimento dell'incarico assegnato.
Per tale ragione si ritiene di dover disattendere la valutazione del compenso fatta dal CTU nominato e di dover, al contrario, parametrare lo stesso sulla base dei medesimi criteri utilizzati dalla succitata sentenza del Tar.
I giudici amministrativi, in particolare, hanno individuato l'aumento del compenso dovuto per gli ausiliari nominati nella misura del 40%.
Emerge dagli atti (ed in particolare dalla stessa sentenza TAR più volte citata) che l'ausilio all'attività del D'AN è stata offerta, oltre che dal anche da altri 5 ausiliari nominati e dai figli del Pt_1
Commissario, indicati quali collaboratori esterni.
Ebbene fatta tale doverosa premessa, deve considerarsi che:
- con l'originario decreto di nomina, il era stato autorizzato a nominare due ausiliari, CP_1 con addebito della relativa spesa in capo all'amministrazione provinciale;
- con successivo decreto n. 118 del 1993 il D'AN era stato autorizzato alla nomina di ulteriori ausiliari, a sua scelta, con la specifica, da parte del CO.RE.CO, che ogni ulteriore spesa sarebbe gravata sul Commissario medesimo. A parere della scrivente, il 40% di aumento del compenso per i collaboratori riconosciuto dal T.A.R non può essere proporzionalmente riconosciuto a tutti i collaboratori: emerge dagli atti, infatti, che il sia stato nominato contestualmente all'insediamento, e abbia ausiliato il per tutta Pt_1 CP_1 la durata dell'incarico. Al contrario l'apporto degli altri collaboratori è stato solo successivo e parziale.
Né, per altro, apparirebbe equo riconoscere tutto l'aumento per la collaborazione in favore del in tal modo verrebbe riversata in maniera negativa sul la scelta iniziale di Pt_1 CP_1 nominare uno solo dei due collaboratori cui era stato autorizzato. Inoltre, tale opzione andrebbe in contrasto con il tenore della decisione resa dal T.A.R, che nel valutare l'aumento complessivo del
40% lo ha parametrato alla collaborazione di tutti gli ausiliari, e non solo all'attività svolta dal
Pt_1
Ne discende che, proprio in ossequio al decreto di nomina del 12 maggio 1992, appare corretto, in linea con il tenore letterale del suddetto decreto letto in combinato disposto con la sentenza amministrativa citata, riconoscere in capo al il 20% dell'aumento di cui alla sentenza T.A.R. Pt_1
L'ulteriore 20% andrebbe riconosciuto in capo agli altri ausiliari, nominati successivamente ed in numero maggiore dal , in luogo della nomina del secondo collaboratore iniziale. CP_1
Tirando le fila, deve considerarsi che al D'AN è stata corrisposta la somma lorda di €108.734,96; di tale somma il 40% per i collaboratori è pari ad €43.493,98.
Ritenuto, sulla base delle considerazioni sopra riportate, che al vada riconosciuta la metà Pt_1 della somma in questione, il totale della spettanza è pari ad € 21.747,00. Si ritiene di dover applicare a tale somma la ritenuta fiscale pari a quella applicata sul cedolino emesso in favore del , CP_1 pari al 27%: al contrario, ingiustamente sullo stesso ricadrebbero integralmente gli oneri fiscali sopportati. Il totale dovuto al è quindi pari ad € 5,00. Su tale somma vanno calcolati 15.87 Pt_1 gli interessi dalla data della domanda.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore del decisum. Parimenti in capo alla parte soccombente vengono poste le spese di CTU, come liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: a) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma pari ad € 15.875,00, oltre interessi dalla data della domanda;
Parte_1
b) condanna al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite, che liquida in complessivi € 3.300,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
c) pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto in capo alla parte convenuta soccombente.
Depositato telematicamente in data 24/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.4503/ 2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 4503 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. TOLINO DOMENICO ATTILIO, presso cui elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, C.F./P.I. rapp.to e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._2
atti, dall'avv. ACCARINO FRANCESCO, presso cui elettivamente domicilia;
CONVENUTO
Oggetto: pagamento compensi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore deduceva che con decreto prot.n.46/R del
12/5/1992, il Comitato regionale di controllo della Regione Campania (Co.Re.Co) nominava il convenuto quale Commissario ad acta presso l' Amministrazione Provinciale di Salerno allo scopo di approvare il conto patrimoniale dell' con facoltà di avvalersi di n.2 collaboratori il cui Parte_2 compenso, una volta ultimato il lavoro, era a carico dell' amministrazione provinciale.
Con verbale di insediamento del 18/5/1992 il convenuto assumeva formalmente la carica di
Commissario ad acta ed in esecuzione dell'autorizzazione concessa dal Co.Re.Co conferiva all' attore l' ufficio di segretario.
Durante lo svolgimento del mandato commissariale il convenuto procedeva alla nomina di altri collaboratori, i quali però, sempre secondo la prospettazione attorea, seppur formalmente nominati, non assumevano l'ufficio, non svolgendo alcuna attività cosicché tutto il lavoro necessario all' assolvimento dell'incarico veniva svolto in collaborazione con il solo attore.
L'attività svolta dall'attore si è protratta per il triennio 1992/1994 consistendo nella organizzazione e partecipazione delle sedute di riunione dell'organo commissariale, cooperando nello svolgimento del lavoro di ricerca, rilevazione, classificazione e descrizione in apposite schede dei beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio provinciale, svolgendo ricerche presso il NCEU e la conservatoria
RR.II. di Salerno, nonché presso la filiale del Banco di Napoli, concludendosi con la predisposizione dell'inventario dei beni patrimoniali dell' che veniva approvato dall' organo Parte_2 commissariale giusta delibera del 29/7/1994.
Successivamente, in data 30/11/1994, il convenuto consegnava all' la Pt_2 Controparte_2 relazione finale dell'attività esercitata, facendo contestuale richiesta di liquidazione del proprio compenso professionale e di quello spettante all'attore restando tali richieste inesitate.
Stante il perdurante inadempimento al pagamento dei compensi professionali, il convenuto introduceva due autonomi giudizi innanzi al TAR di Salerno aventi rispettivamente i numeri
2193/2009 Reg.Ric. e 121/2012 Reg.Ric. che successivamente venivano riuniti concludendosi con l' emissione della sentenza n.1132/2012 Reg.Prov.Coll. TAR di Salerno del 7/6/2012 che, tra le altre cose, definiva il compenso dei collaboratori del Commissario ad acta determinandolo nell' incremento del quaranta per cento del compenso dovuto al medesimo Commissario ad acta.
In esecuzione della predetta sentenza l' liquidava a favore del convenuto la Controparte_3 somma di euro 148.366,17 comprensiva della quota di compenso spettante all'attore.
In seguito, l'attore, dopo vane sollecitazioni inviate all' indirizzo del convenuto, in data 19/10/2015 faceva formale richiesta restituzione del proprio compenso per la somma di euro 50.000,00 ma pure tale ultima richiesta restava inesitata per il che, con nota dell'1.3.2016, avviava la procedura di negoziazione assistita la quale si concludeva senza alcun esito.
Sotto il profilo del diritto illustrava l'attore che il rapporto di collaborazione andava inquadrato come rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche (SSUU 10961/2005) mentre la domanda di restituzione del compenso trovava fondamento nelle obbligazioni gravanti sul mandatario senza rappresentanza ai sensi dell'art.1706 c.c.
Sulla base di tali premesse richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. In via principale, condannare il convenuto alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 50.000,00 pari all'importo pagato dall' in esecuzione della sentenza n. 1132/2012 Reg. Prov. Coll. Parte_2 del TAR di Salerno a titolo di compenso per l'attività di collaborazione prestata dall' attore od in quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà determinata anche all' esito di consulenza tecnica d' ufficio, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2. In via subordinata, condannare il convenuto ai sensi dell'art.2041 c.c. ad indennizzare l'attore della diminuzione patrimoniale subita pari ad € 50.000,00 od in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Si costituiva in giudizio il convenuto il quale, preliminarmente, precisava che il compenso netto effettivamente percepito era pari alla minor somma di euro 78.376,16, deducendo poi, nel merito,
l'eccezione di prescrizione della domanda di pagamento per decorso del termine ordinario decennale ex art.2046 c.c. nonché la non esclusività dell'apporto collaborativo prestato dell'attore, con contestuale contestazione del quantum richiesto.
La causa veniva istruita mediante accoglimento della richiesta di ordine di esibizione ex art 210 c.p.c.
e CTU volta alla determinazione del compenso;
veniva successivamente rinviata per la discussione all'udienza del 03/04/2025, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta. il giudice, lette le note depositate, decide la controversia con la presente sentenza ex art 281 sexies c.p.c., allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Va in primo luogo svolta una doverosa premessa in ordine all'inquadramento giuridico dei rapporti oggetto della presente controversia. La nomina a Commissario ad acta dell'odierno convenuto, con decreto del 12/05/1992 in atti, è avvenuta sulla base dell'art 48 della legge 142 del 1990, secondo cui “qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, il comitato regionale di controllo provvede a mezzo di un commissario”.
La norma in questione, poi sostituita dal Testo Unico Enti Locali entrato in vigore nel 2000, non provvedeva in alcun modo a disciplinare il rapporto tra l'ente locale e il commissario nominato, limitandosi a rimettere la regolamentazione in questione a specifiche leggi regionali da emanare. Nel caso in esame, il decreto dirigenziale già citato chiariva che le spese relative all'attività del
Commissario sarebbero gravate sull'amministrazione provinciale rimasta inerte, ivi comprese le spese per i due collaboratori.
Quanto all'inquadramento giuridico, deve ritenersi che il rapporto tra l'amministrazione locale e il commissario nominato sia configurabile quale rapporto di mandato;
in tal senso, pur nulla disponendo la legge 142/1990 citata, plurimi atti normativi (in specie, decreti dirigenziali regionali) e giurisprudenziali successivi (a titolo meramente esemplificativo, TAR Campania sentenza 436 del
2023 qualifica espressamente il rapporto in questione quale rapporto di mandato).
Parimenti deve essere considerato alla stregua di un rapporto di mandato quello instauratosi in capo ai collaboratori nominati, con specifico riferimento al caso in esame, ai sensi del decreto dirigenziale del 12/05/1992, non potendosi al contrario ritenere la sussistenza di un rapporto autonomo di prestazione d'opera intellettuale con il commissario ad acta.
A tale conclusione può agevolmente giungersi dalla lettura degli atti di causa: la sentenza del TAR depositata tratta in maniera unitaria il compenso, e il rapporto giuridico, del commissario e quello dei collaboratori nominati ai sensi della legge 142 del 1990. Parimenti il successivo decreto n.118 del
22/01/1993 con cui il Comitato, facendo seguito alla richiesta di nomina di ulteriori collaboratori, specificava che in questo caso la nomina degli stessi era rimessa al Commissario, così come sullo stesso sarebbe gravata la relativa spesa, non trattandosi di nomina diretta del Comitato medesimo;
ne discende che al contrario la nomina dei collaboratori ai sensi del decreto del 12/05/1992 deve ritenersi direttamente autorizzata da parte del Comitato e quindi non collegata ad un rapporto fiduciario diretto ed esclusivo del commissario.
Da tale considerazione discende che il termine prescrizionale per la richiesta dei compensi è di 10 anni, decorrenti dal momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere. Tale momento deve farsi coincidere con la liquidazione del relativo compenso nei confronti del Commissario ad acta. Ed infatti il compenso dei collaboratori – il riferimento è sempre alle nomine effettuate ai sensi del decreto del 12 maggio 1992- è inscindibilmente legato a quello del Commissario medesimo, per cui alcuna pretesa diretta il collaboratore poteva vantare prima che la relativa somma non fosse liquidata al
D'AN.
Visto che la liquidazione in questione è avvenuta nel 2013, e che il presente giudizio è stato instaurato nel 2016, il termine prescrizionale non può dirsi decorso.
Venendo al merito, indiscutibile il diritto del alla corresponsione del compenso richiesto, Pt_1 sulla base della nomina di cui al verbale di insediamento in atti.
Tale compenso prescinde, a parere della scrivente, dai singoli atti eventualmente compiuti dal Pt_1 nell'esercizio della sua funzione di ausiliare: trattandosi di attività di ausilio e di collaborazione svincolata dal compimento di singoli atti, ma volta all'approvazione del conto patrimoniale dell'amministrazione provinciale di Salerno, deve essere fatta una valutazione complessiva rispetto alla finalità assegnata al Commissario e, quindi, ai propri ausiliari.
Per altro tale conclusione è avvallata anche dalla considerazione svolta dal Tar Campania che, nella determinazione del compenso del Commissario e degli ausiliari, non ha tenuto conto dei singoli atti svolti, ma ha compiuto una valutazione complessiva, sulla base del tempo impiegato per lo svolgimento dell'incarico assegnato.
Per tale ragione si ritiene di dover disattendere la valutazione del compenso fatta dal CTU nominato e di dover, al contrario, parametrare lo stesso sulla base dei medesimi criteri utilizzati dalla succitata sentenza del Tar.
I giudici amministrativi, in particolare, hanno individuato l'aumento del compenso dovuto per gli ausiliari nominati nella misura del 40%.
Emerge dagli atti (ed in particolare dalla stessa sentenza TAR più volte citata) che l'ausilio all'attività del D'AN è stata offerta, oltre che dal anche da altri 5 ausiliari nominati e dai figli del Pt_1
Commissario, indicati quali collaboratori esterni.
Ebbene fatta tale doverosa premessa, deve considerarsi che:
- con l'originario decreto di nomina, il era stato autorizzato a nominare due ausiliari, CP_1 con addebito della relativa spesa in capo all'amministrazione provinciale;
- con successivo decreto n. 118 del 1993 il D'AN era stato autorizzato alla nomina di ulteriori ausiliari, a sua scelta, con la specifica, da parte del CO.RE.CO, che ogni ulteriore spesa sarebbe gravata sul Commissario medesimo. A parere della scrivente, il 40% di aumento del compenso per i collaboratori riconosciuto dal T.A.R non può essere proporzionalmente riconosciuto a tutti i collaboratori: emerge dagli atti, infatti, che il sia stato nominato contestualmente all'insediamento, e abbia ausiliato il per tutta Pt_1 CP_1 la durata dell'incarico. Al contrario l'apporto degli altri collaboratori è stato solo successivo e parziale.
Né, per altro, apparirebbe equo riconoscere tutto l'aumento per la collaborazione in favore del in tal modo verrebbe riversata in maniera negativa sul la scelta iniziale di Pt_1 CP_1 nominare uno solo dei due collaboratori cui era stato autorizzato. Inoltre, tale opzione andrebbe in contrasto con il tenore della decisione resa dal T.A.R, che nel valutare l'aumento complessivo del
40% lo ha parametrato alla collaborazione di tutti gli ausiliari, e non solo all'attività svolta dal
Pt_1
Ne discende che, proprio in ossequio al decreto di nomina del 12 maggio 1992, appare corretto, in linea con il tenore letterale del suddetto decreto letto in combinato disposto con la sentenza amministrativa citata, riconoscere in capo al il 20% dell'aumento di cui alla sentenza T.A.R. Pt_1
L'ulteriore 20% andrebbe riconosciuto in capo agli altri ausiliari, nominati successivamente ed in numero maggiore dal , in luogo della nomina del secondo collaboratore iniziale. CP_1
Tirando le fila, deve considerarsi che al D'AN è stata corrisposta la somma lorda di €108.734,96; di tale somma il 40% per i collaboratori è pari ad €43.493,98.
Ritenuto, sulla base delle considerazioni sopra riportate, che al vada riconosciuta la metà Pt_1 della somma in questione, il totale della spettanza è pari ad € 21.747,00. Si ritiene di dover applicare a tale somma la ritenuta fiscale pari a quella applicata sul cedolino emesso in favore del , CP_1 pari al 27%: al contrario, ingiustamente sullo stesso ricadrebbero integralmente gli oneri fiscali sopportati. Il totale dovuto al è quindi pari ad € 5,00. Su tale somma vanno calcolati 15.87 Pt_1 gli interessi dalla data della domanda.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore del decisum. Parimenti in capo alla parte soccombente vengono poste le spese di CTU, come liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: a) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma pari ad € 15.875,00, oltre interessi dalla data della domanda;
Parte_1
b) condanna al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite, che liquida in complessivi € 3.300,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
c) pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto in capo alla parte convenuta soccombente.
Depositato telematicamente in data 24/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco