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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4366 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9809/2024 R.G., introitata in decisione nell'udienza del
02.12.2025 e vertente
T R A
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Frattamaggiore (NA), alla Via Roma n. 266, presso lo studio dell'Avv. Antonio Pezone
(PEC: , che lo rappresenta e difende giusta procura in Email_1
atti,
OPPONENTE
E
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla Via
Cilea n. 5, presso lo studio dell'Avv. Pietro Pirolozzi (PEC: , Email_2
che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
OPPOSTA
NONCHE'
(C.F.: ), quale socia ed ex liquidatrice della Controparte_2 C.F._2
, elettivamente domiciliata in Aversa Controparte_1
(CE), alla Via Cilea n. 5, presso lo studio dell'Avv. Pietro Pirolozzi (PEC:
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, Email_2
INTERVENTRICE
OGGETTO: Opposizione a precetto CONCLUSIONI
All'udienza del 02.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si riportavano agli scritti difensivi concludendo come da atti di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
L'opponente concludeva per la declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., con condanna dell'opposta al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese e competenze del giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
L'opposta e l'interventrice concludevano per il rigetto dell'opposizione a precetto e della richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario, ovvero, in subordine, con compensazione delle spese di causa.
Sulle rassegnate conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.11.2024, proponeva Parte_1
opposizione, ai sensi degli artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatogli in data 25.11.2024 ad istanza della
[...]
, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di € Controparte_1
25.293,03 in forza del decreto ingiuntivo n. 590/2021, emesso dal Tribunale di Napoli
Nord in data 09.02.2021, divenuto esecutivo.
A fondamento dell'opposizione, l'istante deduceva, in via principale, la nullità se non l'inesistenza dell'atto di precetto per difetto di legittimazione attiva della società intimante, sostenendo, infatti, che la era stata cancellata dal Controparte_1
Registro delle Imprese in data 27.01.2022 e, pertanto, doveva considerarsi un soggetto giuridico estinto e privo della capacità di stare in giudizio e di compiere atti giuridici, quale la notifica di un atto di precetto.
Da tale estinzione, l'opponente faceva discendere, quale corollario, la carenza dello jus postulandi in capo al difensore, stante l'inesistenza giuridica della procura alle liti conferita da un soggetto non più esistente.
Inoltre l'opponente contestava, altresì, la regolarità formale dell'atto di precetto e della procura, evidenziando al riguardo precedenti iniziative esecutive intraprese sulla base di procure non idonee allo scopo.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'accoglimento dell'opposizione con declaratoria di nullità dell'atto di precetto.
Instaurato il contraddittorio, la società opposta rimaneva inizialmente contumace e, successivamente, si costituiva in giudizio in data 15.04.2025, impugnando l'avversa opposizione e rilevando la validità della conferita procura alle liti anche dopo l'estinzione della società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese.
Con ordinanza del 18.04.2025, il Tribunale, rilevato che la società creditrice risultava effettivamente cancellata dal Registro delle Imprese dal 2022, accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, evidenziando che essa non poteva notificare il precetto opposto né costituirsi nel presente giudizio come società in liquidazione, ma avrebbero dovuto e potuto farlo gli ex-soci, quali successori a titolo universale.
In data 02.10.2025, interveniva volontariamente in giudizio Controparte_2
qualificandosi come socia ed ex liquidatrice della , Controparte_1
contestando integralmente le difese avversarie, nonché sostenendo la propria legittimazione attiva quale successore universale della società estinta, ai sensi dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 110 c.p.c., come pacifico in materia di trasferimento dei rapporti giuridici pendenti in capo agli ex soci;
inoltre replicava alle contestazioni sulla validità della procura, affermando la sua piena regolarità e la sanabilità di eventuali vizi formali.
La causa, istruita documentalmente, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 27.11.2025 (e poi di ufficio alla prima utile del 02.12.2025) per la precisazione delle conclusioni, assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Napoli Nord del
13.10.2025, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP. Infine, le parti depositavano note conclusionali, insistendo nelle rispettive tesi difensive.
In particolare, l'opponente sollevava dubbi sull'autenticità della procura prodotta dall'intervenuta, datata 19.01.2022, e formulava domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; mentre l'intervenuta replicava a tali eccezioni, giustificando la conoscenza pregressa del nominativo del difensore avversario in virtù di un precedente contenzioso e ribadendo la propria legittimazione a procedere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.- L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
La questione centrale del presente giudizio attiene agli effetti della cancellazione di una società dal Registro delle Imprese sulla titolarità dei crediti residui e, conseguentemente, sulla legittimazione ad agire in via esecutiva per il loro recupero.
Ebbene, è pacifico e documentalmente provato che la
[...]
è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data Controparte_1
27.01.2022; per cui, secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, inaugurato dalle Sezioni Unite con le celebri sentenze nn. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013, la cancellazione della società dal Registro delle Imprese produce l'immediata estinzione della stessa, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo.
Quindi, l'estinzione della società determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni sociali non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente,
a seconda del regime di responsabilità durante la vita della società; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.
Questo fenomeno successorio comporta che la titolarità dei rapporti attivi, inclusi i crediti certi e liquidi come quello oggetto del decreto ingiuntivo n. 590/2021, si trasferisce dalla società estinta ai suoi ex soci, per cui essi subentrano nella posizione creditoria e diventano gli unici soggetti legittimati a far valere tale diritto: questo trasferimento avviene a titolo universale ed i soci succedono anche nella posizione processuale dell'ente estinto, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.
Nel caso di specie, l'atto di precetto opposto, notificato in data 25.11.2024, è stato intimato espressamente ad istanza della Controparte_1
, ma, al momento della notifica, tale soggetto giuridico era già estinto da
[...]
quasi tre anni;
con la conseguenza che l'atto è stato promosso da persona giuridicamente inesistente, la quale era priva della capacità giuridica e, quindi, della legittimazione attiva a procedere ad esecuzione forzata.
Ne consegue la fondatezza dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615, comma 1,
c.p.c., con cui si è contestato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata;
infatti, la legittimazione ad agire in via esecutiva non spettava più alla società cancellata, bensì ai suoi ex soci, i quali avrebbero dovuto azionare il precetto in proprio, quali successori nel diritto di credito.
L'intervento in giudizio di , in qualità di ex socia, non ha sanato il vizio Controparte_2
originario dell'atto di precetto, in quanto l'opposizione all'esecuzione ha ad oggetto la verifica della validità del precetto al momento della sua notifica: un atto di impulso processuale (o pre-processuale) come il precetto posto in essere da un soggetto inesistente è affetto da una nullità insanabile, che non può essere regolarizzata ex post attraverso la costituzione in giudizio del soggetto effettivamente legittimato.
Infatti, come già rilevato nell'ordinanza del 18.04.2025, un conto è la successione nella titolarità del credito [...], ma diversa è la legittimazione attiva;
per cui , Controparte_2
quale successore, avrebbe dovuto notificare un nuovo atto di precetto a proprio nome.
§2.- La carenza di legittimazione attiva del soggetto intimante si riflette inevitabilmente sulla validità della procura alle liti conferita al difensore per la redazione e notifica dell'atto di precetto, in quanto un soggetto giuridicamente inesistente non può validamente conferire una procura;
con la conseguente inammissibilità dell'azione giudiziaria promossa dall'ex legale rappresentante di una società cancellata per via della mancanza giuridica della procura alle liti, conferita da un soggetto non più esistente. L'atto di precetto, essendo un atto che precede l'esecuzione e che può essere sottoscritto dal difensore, richiede che quest'ultimo sia munito di valida procura;
per cui la nullità della procura, derivante dall'inesistenza del soggetto conferente, vizia insanabilmente l'atto di precetto stesso, rendendolo nullo.
Anche l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., relativa alla regolarità formale del precetto, risulta dunque fondata.
Le argomentazioni della parte intervenuta circa la possibilità di sanatoria ex art. 182 c.p.c. non sono pertinenti, in quanto tale norma disciplina la regolarizzazione dei vizi di rappresentanza all'interno del processo, mentre qui si controverte sulla validità di un atto extra-giudiziale che del processo è solo il preludio.
Le ulteriori contestazioni dell'opponente relative alle incongruenze della procura prodotta in giudizio dall'intervenuta (data, contenuto, sottoscrizione), sebbene suggestive, restano assorbite dalla dirimente questione dell'originaria inesistenza del soggetto che ha intimato il precetto.
§3.- Relativamente alla richiesta dell'opponente di condanna dell'intervenuta al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tale domanda non può trovare accoglimento, in quanto la responsabilità aggravata presuppone la mala fede o la colpa grave della parte soccombente.
Nel caso di specie, sebbene l'azione esecutiva sia stata intrapresa con un atto proceduralmente viziato, non emergono elementi sufficienti a configurare un abuso dello strumento processuale sorretto da dolo o colpa grave.
La questione giuridica relativa agli effetti della cancellazione della società e alla successione dei soci nei rapporti pendenti è oggettivamente complessa, come dimostra la stessa evoluzione giurisprudenziale in materia;
e la difesa dell'intervenuta, pur errando nell'individuare lo strumento corretto per l'esecuzione, si è fondata su principi giurisprudenziali (la successione dei soci) astrattamente corretti, sebbene mal applicati al caso concreto.
§4.- Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui esse vanno poste a carico della parte intervenuta, la cui costituzione ha dato seguito al giudizio, e Controparte_2
liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro Parte_1 [...]
e , ogni diversa istanza, eccezione Controparte_1 Controparte_2
e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 25.11.2024 ad istanza della
[...]
, in danno di;
Controparte_1 Parte_1
2. Rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opponente;
3. Condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_2 Parte_1
di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.270,00, di cui € 270,00 per spese ed €
3.000,00 per competenze, oltre spese generali CPA e IVA, da attribuirsi all'Avv. Antonio
Pezone, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa in data 09.12.2025.
Il G.O.P. Giudice monocratico dott. Gianluca Actis
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9809/2024 R.G., introitata in decisione nell'udienza del
02.12.2025 e vertente
T R A
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Frattamaggiore (NA), alla Via Roma n. 266, presso lo studio dell'Avv. Antonio Pezone
(PEC: , che lo rappresenta e difende giusta procura in Email_1
atti,
OPPONENTE
E
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla Via
Cilea n. 5, presso lo studio dell'Avv. Pietro Pirolozzi (PEC: , Email_2
che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
OPPOSTA
NONCHE'
(C.F.: ), quale socia ed ex liquidatrice della Controparte_2 C.F._2
, elettivamente domiciliata in Aversa Controparte_1
(CE), alla Via Cilea n. 5, presso lo studio dell'Avv. Pietro Pirolozzi (PEC:
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, Email_2
INTERVENTRICE
OGGETTO: Opposizione a precetto CONCLUSIONI
All'udienza del 02.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si riportavano agli scritti difensivi concludendo come da atti di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
L'opponente concludeva per la declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., con condanna dell'opposta al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese e competenze del giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
L'opposta e l'interventrice concludevano per il rigetto dell'opposizione a precetto e della richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario, ovvero, in subordine, con compensazione delle spese di causa.
Sulle rassegnate conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.11.2024, proponeva Parte_1
opposizione, ai sensi degli artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatogli in data 25.11.2024 ad istanza della
[...]
, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di € Controparte_1
25.293,03 in forza del decreto ingiuntivo n. 590/2021, emesso dal Tribunale di Napoli
Nord in data 09.02.2021, divenuto esecutivo.
A fondamento dell'opposizione, l'istante deduceva, in via principale, la nullità se non l'inesistenza dell'atto di precetto per difetto di legittimazione attiva della società intimante, sostenendo, infatti, che la era stata cancellata dal Controparte_1
Registro delle Imprese in data 27.01.2022 e, pertanto, doveva considerarsi un soggetto giuridico estinto e privo della capacità di stare in giudizio e di compiere atti giuridici, quale la notifica di un atto di precetto.
Da tale estinzione, l'opponente faceva discendere, quale corollario, la carenza dello jus postulandi in capo al difensore, stante l'inesistenza giuridica della procura alle liti conferita da un soggetto non più esistente.
Inoltre l'opponente contestava, altresì, la regolarità formale dell'atto di precetto e della procura, evidenziando al riguardo precedenti iniziative esecutive intraprese sulla base di procure non idonee allo scopo.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'accoglimento dell'opposizione con declaratoria di nullità dell'atto di precetto.
Instaurato il contraddittorio, la società opposta rimaneva inizialmente contumace e, successivamente, si costituiva in giudizio in data 15.04.2025, impugnando l'avversa opposizione e rilevando la validità della conferita procura alle liti anche dopo l'estinzione della società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese.
Con ordinanza del 18.04.2025, il Tribunale, rilevato che la società creditrice risultava effettivamente cancellata dal Registro delle Imprese dal 2022, accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, evidenziando che essa non poteva notificare il precetto opposto né costituirsi nel presente giudizio come società in liquidazione, ma avrebbero dovuto e potuto farlo gli ex-soci, quali successori a titolo universale.
In data 02.10.2025, interveniva volontariamente in giudizio Controparte_2
qualificandosi come socia ed ex liquidatrice della , Controparte_1
contestando integralmente le difese avversarie, nonché sostenendo la propria legittimazione attiva quale successore universale della società estinta, ai sensi dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 110 c.p.c., come pacifico in materia di trasferimento dei rapporti giuridici pendenti in capo agli ex soci;
inoltre replicava alle contestazioni sulla validità della procura, affermando la sua piena regolarità e la sanabilità di eventuali vizi formali.
La causa, istruita documentalmente, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 27.11.2025 (e poi di ufficio alla prima utile del 02.12.2025) per la precisazione delle conclusioni, assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Napoli Nord del
13.10.2025, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP. Infine, le parti depositavano note conclusionali, insistendo nelle rispettive tesi difensive.
In particolare, l'opponente sollevava dubbi sull'autenticità della procura prodotta dall'intervenuta, datata 19.01.2022, e formulava domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; mentre l'intervenuta replicava a tali eccezioni, giustificando la conoscenza pregressa del nominativo del difensore avversario in virtù di un precedente contenzioso e ribadendo la propria legittimazione a procedere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.- L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
La questione centrale del presente giudizio attiene agli effetti della cancellazione di una società dal Registro delle Imprese sulla titolarità dei crediti residui e, conseguentemente, sulla legittimazione ad agire in via esecutiva per il loro recupero.
Ebbene, è pacifico e documentalmente provato che la
[...]
è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data Controparte_1
27.01.2022; per cui, secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, inaugurato dalle Sezioni Unite con le celebri sentenze nn. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013, la cancellazione della società dal Registro delle Imprese produce l'immediata estinzione della stessa, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo.
Quindi, l'estinzione della società determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni sociali non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente,
a seconda del regime di responsabilità durante la vita della società; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.
Questo fenomeno successorio comporta che la titolarità dei rapporti attivi, inclusi i crediti certi e liquidi come quello oggetto del decreto ingiuntivo n. 590/2021, si trasferisce dalla società estinta ai suoi ex soci, per cui essi subentrano nella posizione creditoria e diventano gli unici soggetti legittimati a far valere tale diritto: questo trasferimento avviene a titolo universale ed i soci succedono anche nella posizione processuale dell'ente estinto, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.
Nel caso di specie, l'atto di precetto opposto, notificato in data 25.11.2024, è stato intimato espressamente ad istanza della Controparte_1
, ma, al momento della notifica, tale soggetto giuridico era già estinto da
[...]
quasi tre anni;
con la conseguenza che l'atto è stato promosso da persona giuridicamente inesistente, la quale era priva della capacità giuridica e, quindi, della legittimazione attiva a procedere ad esecuzione forzata.
Ne consegue la fondatezza dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615, comma 1,
c.p.c., con cui si è contestato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata;
infatti, la legittimazione ad agire in via esecutiva non spettava più alla società cancellata, bensì ai suoi ex soci, i quali avrebbero dovuto azionare il precetto in proprio, quali successori nel diritto di credito.
L'intervento in giudizio di , in qualità di ex socia, non ha sanato il vizio Controparte_2
originario dell'atto di precetto, in quanto l'opposizione all'esecuzione ha ad oggetto la verifica della validità del precetto al momento della sua notifica: un atto di impulso processuale (o pre-processuale) come il precetto posto in essere da un soggetto inesistente è affetto da una nullità insanabile, che non può essere regolarizzata ex post attraverso la costituzione in giudizio del soggetto effettivamente legittimato.
Infatti, come già rilevato nell'ordinanza del 18.04.2025, un conto è la successione nella titolarità del credito [...], ma diversa è la legittimazione attiva;
per cui , Controparte_2
quale successore, avrebbe dovuto notificare un nuovo atto di precetto a proprio nome.
§2.- La carenza di legittimazione attiva del soggetto intimante si riflette inevitabilmente sulla validità della procura alle liti conferita al difensore per la redazione e notifica dell'atto di precetto, in quanto un soggetto giuridicamente inesistente non può validamente conferire una procura;
con la conseguente inammissibilità dell'azione giudiziaria promossa dall'ex legale rappresentante di una società cancellata per via della mancanza giuridica della procura alle liti, conferita da un soggetto non più esistente. L'atto di precetto, essendo un atto che precede l'esecuzione e che può essere sottoscritto dal difensore, richiede che quest'ultimo sia munito di valida procura;
per cui la nullità della procura, derivante dall'inesistenza del soggetto conferente, vizia insanabilmente l'atto di precetto stesso, rendendolo nullo.
Anche l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., relativa alla regolarità formale del precetto, risulta dunque fondata.
Le argomentazioni della parte intervenuta circa la possibilità di sanatoria ex art. 182 c.p.c. non sono pertinenti, in quanto tale norma disciplina la regolarizzazione dei vizi di rappresentanza all'interno del processo, mentre qui si controverte sulla validità di un atto extra-giudiziale che del processo è solo il preludio.
Le ulteriori contestazioni dell'opponente relative alle incongruenze della procura prodotta in giudizio dall'intervenuta (data, contenuto, sottoscrizione), sebbene suggestive, restano assorbite dalla dirimente questione dell'originaria inesistenza del soggetto che ha intimato il precetto.
§3.- Relativamente alla richiesta dell'opponente di condanna dell'intervenuta al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tale domanda non può trovare accoglimento, in quanto la responsabilità aggravata presuppone la mala fede o la colpa grave della parte soccombente.
Nel caso di specie, sebbene l'azione esecutiva sia stata intrapresa con un atto proceduralmente viziato, non emergono elementi sufficienti a configurare un abuso dello strumento processuale sorretto da dolo o colpa grave.
La questione giuridica relativa agli effetti della cancellazione della società e alla successione dei soci nei rapporti pendenti è oggettivamente complessa, come dimostra la stessa evoluzione giurisprudenziale in materia;
e la difesa dell'intervenuta, pur errando nell'individuare lo strumento corretto per l'esecuzione, si è fondata su principi giurisprudenziali (la successione dei soci) astrattamente corretti, sebbene mal applicati al caso concreto.
§4.- Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui esse vanno poste a carico della parte intervenuta, la cui costituzione ha dato seguito al giudizio, e Controparte_2
liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro Parte_1 [...]
e , ogni diversa istanza, eccezione Controparte_1 Controparte_2
e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 25.11.2024 ad istanza della
[...]
, in danno di;
Controparte_1 Parte_1
2. Rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opponente;
3. Condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_2 Parte_1
di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.270,00, di cui € 270,00 per spese ed €
3.000,00 per competenze, oltre spese generali CPA e IVA, da attribuirsi all'Avv. Antonio
Pezone, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa in data 09.12.2025.
Il G.O.P. Giudice monocratico dott. Gianluca Actis