Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 673/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 3.3.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 673/22 R.G.L. promossa da:
, Controparte_1
rappresentati e difesi, per mandato in atti, dall'avv. Teodoro Barnaba ricorrenti c o n t r o rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi dell'Avvocatura CP_2 dell' CP_3
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha impugnato ordinanza ingiunzione relativa a sanzione per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463.
L' , nelle more, ha rideterminato l'ammontare della sanzione in CP_2
applicazione della normativa sopravvenuta, più favorevole al contribuente.
Il contribuente ha regolarmente versato l'importo rideterminato, oltre alle spese di notificazione, nel termine di legge.
Deve, pertanto, dichiararsi la intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
1
compensa le spese processuali.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 3.3.2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
2