Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/04/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.04.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3854.22 R.G. Lavoro
TRA
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Daniele Raffaello e Daniele Parte_1
Antonio, come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., sig. Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Mazza, come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.08.2022, il ricorrente in epigrafe ha esposto: di aver lavorato ininterrottamente dal 01.06.2019 al 07.05.2021, per conto e alle dipendenze della società avente ad oggetto attività di ristorazione, presso il CP_1 ristorante “Misaki” sito in Pompei (NA) alla via Piave 52/54; pur se la prestazione lavorativa del ricorrente era stata a tempo pieno per l'intero periodo, formalmente, la resistente procedeva all'inquadramento del sig. con contratto a tempo Pt_1 indeterminato part – time al 50%.; il ricorrente, fin dall'assunzione, aveva sempre svolto le mansioni di secondo chef, nonostante fosse stato inquadrato con le mansioni di inserviente di aiuto cuoco, livello 5, CCNL Pubblici Esercizi;
in particolare, per l'intero periodo del rapporto di lavoro il ricorrente si occupava di assistere lo Chef,
di Persona_1 collaborare alla realizzazione del menù; di cucinare e presentare il cibo in conformità con gli standard aziendali, garantendo che tutti i piatti fossero preparati secondo le ricette;
di ordinare i generi alimentari, controllare le scorte e supervisionare la gestione del magazzino;
diversamente da quanto risultante dalle buste paga, il ricorrente aveva osservato un orario di lavoro a tempo pieno, per 6 giorni a settimana, con un giorno di risposo settimanale mai ricadente di domenica, dalle ore 11,00 alle ore 15,00 e dalle ore 18.30 alle ore 00.00; in virtù delle mansioni espletate di secondo chef, il ricorrente aveva diritto a vedersi riconosciuto, fin dall'assunzione, l'inquadramento nel superiore livello 4 di cui all'art. 54 CCNL citato;
il ricorrente aveva sempre prestato attività lavorativa nella giornata di domenica e nelle festività e non aveva mai goduto di ferie e né dei permessi retribuiti;
a fronte della prestazione lavorativa come sopra specificata, l'istante aveva percepito, diversamente da quanto risultante nelle buste paga, la retribuzione mensile di € 1.500,00, per una parte a mezzo bonifico bancario (corrispondente all'importo netto riportato nelle singole buste paga), per la restante parte in contanti, fino alla concorrenza di € 1.500,00; detta retribuzione era assolutamente inadeguata rispetto alla quantità e qualità della prestazione resa e più precisamente rispetto alle tabelle retributive di cui al CCNL cit., a quanto disposto in materia di lavoro straordinario ex art. 111 e Allegato E
CCNL cit., a quanto previsto in materia di lavoro domenicale e festivo ex artt. 130 e
131 CCNL cit.; a quanto disposto in materia di ferie dagli artt. 134 e 135 ccnl cit.; a quanto previsto in materia di permessi e congedi dall'art. 141 CCNL cit., a quanto stabilito in materia di mensilità supplementari ex artt. 183 e 184 CCNL cit.; alla cessazione del rapporto di lavoro non aveva percepito alcunché a titolo di TFR, in violazione degli artt. 217 e 218 CCNL cit., né per ratei delle competenze di fine rapporto.
Ha, quindi, rilevato di aver percepito una retribuzione insufficiente rispetto alla qualità ed alla quantità della prestazione resa e di aver diritto alle differenze retributive di cui ai conteggi allegati al ricorso, sulla scorta di quanto previsto dal vigente C.C.N.L per i dipendenti da Aziende dei settori Pubblici esercizi,
Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo nonché – comunque – dagli artt. 36
Cost. e 2099 c.c.; di avere nello specifico diritto a a percepire le seguenti somme: A)
€ 862,88 per differenze paga;
B) € 1.527,69 per 13.ma; C) € 1.393,72 per ratei 13.ma. D) € 1.527,69 per 14.ma. E) € 1.411,22 per ratei 14.ma F) € 1.288,24 per festività G)
€ 2.938,39 per ferie non godute H) € 543,52 per permessi non goduti I) € 19.191,46 per straordinario diurno al 30% J) € 4.354,24 per TFR. per un totale complessivo di € 35.039,03, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Su tali premesse, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “ ) Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato continuativo dal 01.06.2019 al 07.05.2021 e con articolazione della prestazione lavorativa nei giorni ed orari indicati in premessa;
B) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, in virtù delle mansioni svolte, ad essere inquadrato, fin dall'assunzione, nel livello 4 del CCNL Pubblici esercizi del 8.2.2018; C) Per l'effetto, condannare la società in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1 pagamento della complessiva somma di euro 35.039,03, per i titoli di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito fino all'effettivo soddisfo, oltre al versamento dei contributi previdenziali.... ”
Si è costituita la società convenuta che resistendo all'avversa domanda ne ha chiesto il rigetto. Ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza. In particolare, ha evidenziato quanto segue: il ricorrente in data 30 Parte_1 maggio 2019, era stato assunto alle dipendenze della , previa sottoscrizione di CP_1 un contratto di lavoro part-time (venti ore settimanali) ed a tempo indeterminato;
il rapporto di lavoro si era risolto tra le parti in data 7 maggio 2021 a seguito delle dimissioni volontarie rassegnate dal ricorrente prive di giusta causa e senza preavviso;
il ricorrente, durante l'intercorso rapporto di lavoro aveva sempre prestato la propria attività lavorativa presso il ristorante “MISAKI” con sede in Pompei;
il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti prevedeva, da parte del signor Parte_1
lo svolgimento di mansioni di aiuto cuoco (mansione ricollegabile al quinto
[...] livello del ccnl Turismo-Confcommercio); il contratto di lavoro prevedeva, altresì, che il ricorrente osservasse la seguente articolazione oraria giornaliera: dal martedì al sabato dalle 12,30 alle 14,30 e dalle 20,30 alle 22,30 (per un monte orario settimanale di venti ore settimanali); per quanto concerneva le mansioni, il sig. Parte_1
nel periodo in cui aveva prestato la sua attività lavorativa, aveva sempre e
[...] solo svolto mansioni di aiuto cuoco consistenti nella preparazione e guarnitura del sushi ed assistenza allo chef nonché provvedeva a prelevare i prodotti ed il vettovagliamento dal magazzino.
La resistente ha poi spiegato domanda riconvenzionale per l'indennità di mancato preavviso, avendo il ricorrente rassegnato le proprie dimissioni senza alcun preavviso e prevedendo il CCNL di settore (Pubblici Esercizi) all'articolo 208, relativamente a rapporti di lavoro aventi una durata fino a cinque anni ed inquadramento nel quinto livello, un preavviso di giorni venti. Ha concluso per la condanna del signor al pagamento del mancato preavviso così come previsto dal Parte_1 ccnl di settore per l'importo di €. 1072,68 il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento, ha deciso la causa.
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini e per le argomentazioni di seguito esposti. In base alle emergenze documentali ed a quanto evidenziato dalla società convenuta, il ricorrente in data 30 maggio 2019, è stato assunto alle Parte_1 dipendenze della , previa sottoscrizione di un contratto di lavoro part-time CP_1
(venti ore settimanali) ed a tempo indeterminato;
il rapporto di lavoro si è risolto tra le parti in data 7 maggio 2021 a seguito delle dimissioni volontarie;
il ricorrente, durante l'intercorso rapporto di lavoro, ha sempre prestato la propria attività lavorativa presso il ristorante “MISAKI” con sede in Pompei;
il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti prevedeva, da parte del signor lo Parte_1 svolgimento di mansioni di aiuto cuoco (mansione ricollegabile al quinto livello del ccnl Turismo-Confcommercio); il contratto di lavoro prevedeva, altresì, che il ricorrente osservasse la seguente articolazione oraria giornaliera: dal martedì al sabato dalle 12,30 alle 14,30 e dalle 20,30 alle 22,30 (per un monte orario settimanale di venti ore settimanali).
Ciò posto, a fronte delle richiamate emergenze documentali, l'istante rivendica differenze retributive in ragione dell'orario di lavoro effettivamente svolto, che assume maggiore rispetto a quello contrattualmente previsto e delle superiori mansioni asseritamente espletate.
Le risultanze istruttorie hanno offerto un parziale riscontro alle deduzione dell'istante.
Si riportano le dichiarazioni dei testi per quanto di specifico interesse ai fini del decidere.
Il teste amico e collega del ricorrente, scarsamente attendibile, Persona_1 Co avendo o un contenzioso in corso con la società presso il tribunale di NOLA e non avendo lavorato nel medesimo ristorante del ricorrente ha dichiarato: “.... ho lavorato è venuto insieme al ricorrente in un ristorante a Pompei, io ho iniziato a lavorare nel
2017 e il ricorrente dopo un po' a fare un periodo di prova e, poi, ha iniziato a lavorare nell'estate 2019. Nel ristorante ho lavorato come Chef, invece, il ricorrente svolgeva la mansione di secondo chef e mi sostituiva quando io non c'ero. Abbiamo lavorato insieme fino all'estate Giugno-Luglio 2021. Il mio turno di lavoro iniziava alle 11.00 fino alle 15.00 per poi riprendere alle ore 18.00 fino alle 00.00 e anche dopo, perché non si riusciva mai a chiudere in orario. Il ristorante è stato sempre aperto per 7 giorni alla settimana, ed è stato chiuso soltanto nel periodo del covid.
ADR: il ricorrente dopo la prova, ha lavorato in un altro ristorante, se ben ricordo, a
Salerno e poi ritornato a Pompei. Il sig aveva aperto nello CP_2 stesso periodo 3 ristoranti: Pompei;
Salerno; Sorrento...”.
Il teste a sua volta ha affermato: “Lavoro per Testimone_1 [...]
e ho lavorato per la F8, ho svolto la mansione di responsabile di CP_2 Pt_2 dal 2016 al 2022. Ho conosciuto il ricorrente che ha lavorato in cucina che è arrivato un paio di anni dopo di me, mi pare nel 2019 e ha lavorato sino al 2021 se ben ricordo. Faccio presente che non c'è uno chef nella cucina giapponese, in quanto tutti collaborano. Non ricordo quante persone erano in cucina. Il ristorante era aperto tutti i giorni della settimana ed io lavoravo 6 giorni su 7. Io ero regolarmente inquadrato come cameriere con contratto a part-time, con orario di lavoro 12.30 alle 14.30 e dalle 20.30 alle 22.30. Non conosco l'orario di lavoro del ricorrente, posso dire che lo trovavo a lavoro quando arrivavo e quando andavo via, lui restava ancora a lavoro. La retribuzione mi veniva regolarmente pagata con bonifico. Il giorno di riposo settimanale variava a seconda delle esigenze del ristorante.
Confermo di essere stato inquadrato come cameriere. In seguito ho continuato a Con lavorare per ma non per la . CP_2
La teste : “Sono stata dipendente della società Testimone_2 [...] dal novembre 2016 al febbraio 2019. Conosco il ricorrente ed abbiamo lavorato CP_1 insieme per un periodo, circa 4/5 mesi, non ricordo precisamente i mesi ma verso la fine del mio rapporto di lavoro;
io sono poi andata via in quanto in maternità; preciso di aver lavorato fino ad aprile 2018 quando poi sono andata in gravidanza a rischio. Mia figlia è nata il [...], poi ho ripreso a lavorare sporadicamente un paio di volte a settimana fino a febbraio del 2019. Io ero responsabile di sala mentre il ricorrente era in cucina e si occupava della preparazione del sushi. Io lavoravo la sera e quindi incontravo il ricorrente dalle 19.00 alle 23.00/24.00 circa. Nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme si lavorava per sei giorni a settimana. Confermo di aver lavorato per circa 4 ore al giorno e quando ho lavorato c'era anche il ricorrente. Faccio presente che l'orario di apertura era alle 18.30 e a volte ho trovato il ricorrente già a lavoro in quanto doveva anticiparsi per le preparazioni.”
Il teste : “Sono il fratello di . Ho lavorato Testimone_3 CP_2 nella società dal 2015 al dicembre 2021 occupandomi della contabilità. CP_1
Conosco il ricorrente che ha lavorato se ben ricordo negli anni 2019/2020 e si occupava di aiutare in cucina. Non ricordo gli orari di lavoro del ricorrente in quanto io andavo a giorni alterni a Sorrento ed a Pompei, generalmente nel corso della mattinata;
a volte vedevo il ricorrente intorno alle 13.00. Sono passati molti anni e non ricordo con precisione i fatti, posso dire che lo vedevo intorno alle
13.00/13.30.”
Ritiene il giudicante che le dichiarazioni dei testi, sostanzialmente generiche e riferite a brevi periodi di lavoro effettivo insieme al ricorrente, complessivamente valutate, consentano l'accoglimento la domanda con specifico riferimento alla prestazione dell'attività lavorativa per sei giorni alla settimana e pertanto in misura maggiore a quella contrattualmente riconosciuta di quattro ore settimanali.
Diversamente, per quanto concerne il lavoro straordinario ed il lavoro festivo le generiche dichiarazioni ei testi non consentono di ritenere assolto il rigoroso onere probatorio gravante sul lavoratore, secondo il costante orientamento della Corte di legittimità. Invero, il “lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto...” (Cass. sent. n. 3714.2009).
Quanto al rivendicato superiore inquadramento la verifica della sussistenza delle condizioni per l'accertamento della pretesa attorea richiede l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto,
l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva nonché la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore.
Dal punto di vista processuale, la Suprema Corte ha osservato che grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (ancora Cass. Sez. Lav. n.
5203/2000).
Inoltre, è principio di diritto consolidato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (Cass.
n.30580/2019).
Nella specie la scarne allegazioni di cui al ricorso non consentono in alcun modo di verificare i tratti distintivi tra i due livelli in comparazione, onde stabilire a quale vadano ricondotte le mansioni effettivamente espletate dal lavoratore.
Ad ogni buon conto, nel merito, per completezza argomentativa, deve comunque evidenziarsi che la prova orale non ha accertato lo svolgimento di mansioni superiori in maniera prevalente e con assunzione della relativa responsabilità; i testi Tes_4
e , sul punto, hanno dichiarato che “nella cucina
[...] Testimone_2 giapponese non c'è uno chef in quanto tutti collaborano” ), mentre _4 la teste ha dichiarato genericamente, per aver sempre svolto mansioni di Tes_2 responsabile di sala, che “il ricorrente era in cucina a preparare il sushi”.
Conclusivamente, deve ritenersi accertato un orario lavorativo del ricorrente di sei giorni a settimana per 4 ore al giorno. Sulla quantificazione della differenze dovute al ricorrente, tenuto conto della retribuzione oraria di cui alle buste paga, il credito del lavoratore ammonta a complessivi euro 2948,00 (euro 147,40 al mese x 20 mesi); tale incremento retributivo determina altresì una differenza a titolo di 13ma mensilità pari ad euro 215,00 e di TFR per euro 245,41.
Il credito complessivo è dunque pari ad euro 3408,41 e la società resistente va condannata a pagamento in favore del ricorrente della suddetta somma.
Su tali somme ex art. 429 c.p.c. vanno poi computati gli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, dalla maturazione dei crediti al saldo.
Deve infine rigettarsi la domanda riconvenzionale atteso che sussiste la giusta causa delle dimissioni ex art. 2119 c.c., in ragione dell'inadempimento datoriale per la mancata corresponsione di una retribuzione adeguata alla quantità della prestazione di lavoro resa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base all'effettività del credito riconosciuto.
P.Q.M.
Così provvede:
Co accoglie parzialmente il ricorso e condanna la società in liquidazione al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 3408,41, (per i titoli di cui in parte motiva),oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale;
Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 1500,00, oltre spese generali IVA e CPA , con attribuzione.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 24.04.25
IL GIUDICE
Dr. Rosa Molè Viene introdotto il teste “Indifferente. Sono amico e collega del Persona_1 Con ricorrente ed ho un contenzioso in corso con la società presso il tribunale di
NOLA, ho lavorato è venuto insieme al ricorrente in un ristorante a Pompei, io ho iniziato a lavorare nel 2017 e il ricorrente dopo un po' a fare un periodo di prova e, poi, ha iniziato a lavorare nell'estate 2019. Nel ristorante ho lavorato come Chef, invece, il ricorrente svolgeva la mansione di secondo chef e mi sostituiva quando io non c'ero. Abbiamo lavorato insieme fino all'estate Giugno-Luglio 2021. Il mio turno di lavoro iniziava alle 11.00 fino alle 15.00 per poi riprendere alle ore 18.00 fino alle
00.00 e anche dopo, perché non si riusciva mai a chiudere in orario. Il ristorante è stato sempre aperto per 7 giorni alla settimana, ed è stato chiuso soltanto nel periodo del covid. ADR: il ricorrente dopo la prova, ha lavorato in un altro ristorante, se ben ricordo, a Salerno e poi ritornato a Pompei. Il sig aveva aperto CP_2 nello stesso periodo 3 ristoranti: Pompei;
Salerno; Sorrento;
tanto so perché cercava personale. Io so che era lui il titolare ma non conosco i nomi delle Società. La retribuzione ci veniva corrisposta in parte in contanti e in parte in bonifico. Ho avuto un contratto part-time prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato. Ho sempre lavorato al ristorante di Pompei, altri ragazzi invece venivano spostati in altri ristoranti. Non abbiamo mai avuto la possibilità di godere di ferie se non per 2/3 giorni”. Al teste, ai sensi dell'art. 126 c.p.c. nella formulazione vigente all'esito delle modifiche apportate con il D.L. 90/2014 convertito in l. 114/2014, viene data lettura delle dichiarazioni rese ed il teste dichiara espressamente di confermarle.
L, Sentenza n. 3714 del 16/02/2009
Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver Sez ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova. (Nella specie,
Sez. L - , Sentenza n. 4076 del 20/02/2018 (Rv. 647446 - 01)
Presidente: NOBILE . Estensore: DELLA Pt_3 Email_1
TORRE. Relatore: PAOLO NEGRI DELLA TORRE. P.M.
[...]
. (Conf.) CP_3
C. (BORSO' ANGIOLO) contro E.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/10/2011
103 LAVORO - 354 LAVORO STRAORDINARIO
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE
DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO,
DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO -
LAVORO STRAORDINARIO Straordinario - Prova dell'effettiva prestazione -
Onere del lavoratore - Liquidazione del compenso in base a criteri di mera equità -
Inammissibilità.
Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso. Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 COST ILLEGITTIMITÀ
Cod. Civ. art. 2697 COST ILLEGITTIMITÀ
Cod. Proc. Civ. art. 432 COST ILLEGITTIMITÀ
Massime precedenti Conformi: N. 1389 del 2003 Rv. 560141 - 01
(già ed Parte_4 Controparte_4 altra) contro (Di Filippo) CP_5
(Cassa con rinvio, Trib. Roma, 10 luglio 2000).
103 LAVORO - 372 LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E
NEL PERIODO FERIALE
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE -
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO
FERIALE - Richiesta di pagamento per asserito mancato godimento del riposo compensativo - Onere della prova relativo.
In tema di richiesta di pagamento per mancato godimento del riposo compensativo, grava sul lavoratore l'onere di provare il fatto costitutivo del proprio diritto, e cioè il mancato godimento della giornata di riposo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 COST ILLEGITTIMITÀ
Cod. Civ. art. 2697 COST ILLEGITTIMITÀ
Massime precedenti Vedi: N. 5965 del 1988 Rv. 516482 - 01, N. 2574 del 1995 Rv.
513478 - 01
4 ore settimanali 32, 84 mensili euro 141,25 al mese x 20 mesi= 2825,04
TFR ?