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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/08/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1071/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1071/2023 promossa da:
(C.F. ), ora Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 con il patrocinio dell'avv. BORRELLI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA FALCONE E BORSELLINO 30 PESCARA presso il difensore avv. BORRELLI PAOLO
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI CAMILLO Controparte_1 C.F._1 ATTILIO MARIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA SPIRITO SANTO 32 PESCARA presso il difensore avv. DI CAMILLO ATTILIO MARIA
CONVENUTO
pagina 1 di 5 OGGETTO: accertamento negativo credito professionale
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 07-02-2023, la (ora Parte_3 Parte_2
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Pescara, per sentir accogliere
[...] Controparte_1 le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in essere dal sig. per il mancato rispetto degli obblighi assunti con il contratto del 10.11.22; per Controparte_1 l'effetto dichiarare che non sono dovute le somme di cui alle fatture pari ad Euro 7.134,60 emesse dal sig. nn. 32/22, 45/22, 1/23 e 5/23 e che pertanto dette fatture sono state illegittimamente _1 emesse;
per l'effetto dichiarare non dovuta dalla società Eterea, nei confronti del convenuto la ridetta somma parti ad Euro 7.134,60 ovvero la minore o maggiore somma che risulterà di giustizia;
per l'effetto, condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre _1 rimborso forfettario del 15%, iva e cpa”
2) Si costituiva in giudizio il convenuto , contestando la domanda attorea e formulando Controparte_1 domanda riconvenzionale volta al pagamento delle proprie competenze professionali;
chiedeva dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito, rigettare integralmente la domanda formulata dall'attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che è inadempiente nel pagamento Parte_1 delle prestazioni professionali di cui ai contratti del 10/11/22 e del 9/5/22 e pertanto condannarla al pagamento in favore del convenuto della complessiva somma di € 7.541,11 oltre accessori;
condannare ex art. 96 c.p.c. l'attrice per aver agito in giudizio con malafede o colpa grave alla somma che si riterrà di giustizia;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e riservata ogni altra difesa”.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa, sulle conclusioni come sopra trascritte, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
4) La domanda di parte attrice deve ritenersi infondata e deve essere pertanto rigettata per i motivi che seguono.
L'attrice ha sostenuto che tra le parti sarebbero stati stipulati due contratti, uno in data 09-05-2022 (doc. 13 fascicolo convenuto) attinente al “Conferimento di incarico professionale per l'esecuzione della contabilità dei lavori”, e un altro in data 10-11-2022 attinente alla “Collaborazione quale RSPP esterno della ” (doc. 2 attrice e doc. 1 convenuto ) e che il avrebbe adempiuto _1 _1 parzialmente alle obbligazioni assunte con il secondo contratto, non maturando pertanto il compenso richiesto con le fatture emesse nn. 32 e 45/2022 e 1 e 5/2023 (doc. 3 attrice) e per il quale aveva richiesto il pagamento con pec del 4-2-2023 (doc. 14 convenuto, in cui in realtà veniva chiesto il pagamento anche di altre fatture: la n. 24/22 e la n. 30/22).
Ebbene, dall'istruttoria espletata è emersa invece sufficiente prova dello svolgimento dell'attività di cui al contratto stipulato in data 10-11-2022, e ciò sia dalle deposizioni testimoniali che dalla documentazione prodotta.
pagina 2 di 5 I testi (collaboratore della da febbraio 2022 ad agosto 2022 e suo Testimone_1 Parte_1 dipendente da settembre a novembre 2022 quale geometra di cantiere e che, successivamente, aveva lavorato con alcune subappaltatrici di quali la a novembre 2022 e la a dicembre _1 Pt_4 CP_2
2022, quindi al corrente di ciò che accadeva nei cantieri), (Responsabile Servizio Testimone_2 Prevenzione e Protezione della società attrice precedentemente all'odierno convenuto), Testimone_3 (della subappaltatrice di per tutto l'anno 2022 fino ai primi giorni del 2023) e Pt_4 _1 [...]
(all'epoca dei fatti di causa dipendente della nell'ufficio acquisti) Persona_1 Parte_3 hanno tutti confermato lo svolgimento dell'attività professionale per la da parte di _1 _1
, riferendo della sua regolare e costante presenza nei cantieri, della sua reperibilità, della sua
[...] precisione e puntualità, del fatto che, alle richieste di documentazione da parte del _1 _1 rispondeva in ritardo, che richiedeva alla la documentazione inerente la sicurezza e che, _1 CP_2 essendo tutti i contratti di subappalto antecedenti all'arrivo di tutta la documentazione per i _1 cantieri era stata preparata dal suo predecessore, che la documentazione inerente la sicurezza, sia per quanto riguarda i cantieri esterni sia sotto il profilo aziendale interno, era presso i vari cantieri o nell'ufficio di , smentendo così la tesi del grave inadempimento del agli obblighi Tes_2 _1 dedotti in contratto. Deve precisarsi che non risultano motivi per dubitare dell'attendibilità dei testi sopra citati, quasi tutti collaboratori o dipendenti della o di imprese subappaltatrici della stessa _1 attrice all'epoca dei fatti;
non è poi stata fornita prova, in atti, dei dedotti contenziosi che sarebbero pendenti tra il teste e la società attrice. Tes_3
5) Per contro, nessun elemento di rilievo a fini decisori è stato apportato dalle deposizioni dei testi
, dipendente di una società di consulenza e, all'epoca dei fatti di causa, procuratore Testimone_4 della motivo per cui non può essere ritenuto pienamente attendibile, il quale ha reso Parte_3 generiche dichiarazioni unicamente su circostanze che gli sarebbero state riferite da collaboratori o da uffici interni della , senza saper indicare i nominativi di chi gli avrebbe riferito in merito, e _1
, all'epoca dei fatti dipendente della società attrice, la quale ha potuto solo Testimone_5 riferire che , suo responsabile, affermava che ci fossero “dei documenti da preparare che Tes_4 riguardavano il geometra di cui io non conosco il contenuto” e che sentiva il lamentarsi _1 Tes_4 di non riuscire a reperire documentazione inerente la sicurezza sia per quanto riguarda i cantieri esterni sia sotto il profilo aziendale interno, senza che ciò possa comportare l'addebito di qualsivoglia inadempimento o responsabilità al _1
6) Anche dalla documentazione prodotta in atti si evince che il aveva svolto con costanza _1 l'attività professionale oggetto del contratto.
pagina 3 di 5 Sia dalla corrispondenza prodotta dall'attrice (doc. 8) che da quella prodotta dal (doc. 2 e _1 allegati alla seconda memoria istruttoria) emergono l'assiduità dei contatti tra il e il personale _1 della o altre figure professionali con essa collaboranti (quali il medico competente per _1
l'aggiornamento del DVR, ingegneri, architetti), il continuo richiamo del nei confronti di _1
, al rispetto delle regole e della legislazione vigente e alla necessità di aggiornare la _1 documentazione inerente la sicurezza sul lavoro, i ritardi della nella consegna della _1 documentazione richiesta dal e nelle richieste al di adempimenti relativi ai vari cantieri, _1 _1 effettuate a volte solo pochissimi giorni prima dell'avvio del cantiere, le richieste del di ottenere _1 l'elenco completo dei cantieri, le lamentele del in ordine alla mancanza dei POS e della _1 documentazione allegata relativamente ad alcuni cantieri, la tardività delle comunicazioni di inizio cantiere da parte di , le richieste del della documentazione per l'aggiornamento del DVR _1 _1 al nuovo medico nominato dall'impresa, l'invio dei POS relativi ad alcuni cantieri, la consulenza sulla sicurezza nei cantieri e su contratti, anche inerenti l'assunzione di nuovi lavoratori, l'elaborazione di procedure di sicurezza per alcuni cantieri, tutto finalizzato all'espletamento del suo incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di gestione della materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'elaborazione di procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, della gestione completa della sicurezza nei cantieri nonché della gestione di tutte le altre attività da svolgere nella veste di RSPP, così come previsto dal contratto del 10-11-2022; si evincono anche da detta documentazione i tentativi del di svolgere il suo incarico nonostante le evidenziate difficoltà e i _1 ritardi a lui non imputabili.
7) A ciò si aggiunga che, prima della richiesta del saldo delle fatture, nessuna contestazione era mai stata formulata dall'attrice al convenuto circa l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, predisposto dal predecessore del inoltre, non risulta che le fatture di cui il ha _1 _1 richiesto il pagamento siano state contestate dalla dopo la loro emissione, avendo anzi il _1 _1 ricevuto dall'attrice promesse di pagamento (v. messaggi via whatsapp sub docc. 3 e 4 fascicolo convenuto).
8) Non è per contro stato dimostrato dall'attrice il grave inadempimento in cui sarebbe incorso il né che il mancato aggiornamento del DVR (peraltro non prodotto in atti e la cui necessità di _1 aggiornamento non è pertanto apprezzabile) o la lamentata mancanza dei POS della ditta su CP_2 alcuni cantieri (si veda in merito la contestazione della e la risposta del sub docc. 5 e 6 _1 _1 parte convenuta) siano a questi imputabile, apparendo le dette doglianze pretestuose e finalizzate a evitare il pagamento dei compensi professionali.
Del resto, che la non fosse insoddisfatta dell'attività professionale del può evincersi dal _1 _1 fatto che in precedenza tra le stesse parti era stato stipulato altro contratto, quello del 9-5-2022, anche in merito al quale la avrebbe omesso alcuni pagamenti. _1
9) Posto dunque che emerge dal quadro probatorio come il avesse svolto l'attività professionale _1 oggetto del contratto, con conseguente diritto alla corresponsione del compenso pattuito, deve essere respinta la domanda di parte attrice, mentre deve essere accolta la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto in merito al pagamento delle fatture nn. 1, 5 e 45 del 2023, relative al contratto del 10- 11-22, per € 6.756,25, nonché delle fatture nn. 24, 30 e 32 del 2022 per l'importo di € 784,86, relative al contratto del 9-5-22, per complessivi € 7.541,11, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo, non essendovi prova alcuna in atti del loro pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1071/2023, per le causali di cui in motivazione, così provvede: respinge la domanda di parte attrice;
in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, condanna la in Parte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di dell'importo Controparte_1 di € 7.541,11, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
condanna l'attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.000,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 26 agosto 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1071/2023 promossa da:
(C.F. ), ora Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 con il patrocinio dell'avv. BORRELLI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA FALCONE E BORSELLINO 30 PESCARA presso il difensore avv. BORRELLI PAOLO
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI CAMILLO Controparte_1 C.F._1 ATTILIO MARIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA SPIRITO SANTO 32 PESCARA presso il difensore avv. DI CAMILLO ATTILIO MARIA
CONVENUTO
pagina 1 di 5 OGGETTO: accertamento negativo credito professionale
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 07-02-2023, la (ora Parte_3 Parte_2
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Pescara, per sentir accogliere
[...] Controparte_1 le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in essere dal sig. per il mancato rispetto degli obblighi assunti con il contratto del 10.11.22; per Controparte_1 l'effetto dichiarare che non sono dovute le somme di cui alle fatture pari ad Euro 7.134,60 emesse dal sig. nn. 32/22, 45/22, 1/23 e 5/23 e che pertanto dette fatture sono state illegittimamente _1 emesse;
per l'effetto dichiarare non dovuta dalla società Eterea, nei confronti del convenuto la ridetta somma parti ad Euro 7.134,60 ovvero la minore o maggiore somma che risulterà di giustizia;
per l'effetto, condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre _1 rimborso forfettario del 15%, iva e cpa”
2) Si costituiva in giudizio il convenuto , contestando la domanda attorea e formulando Controparte_1 domanda riconvenzionale volta al pagamento delle proprie competenze professionali;
chiedeva dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito, rigettare integralmente la domanda formulata dall'attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che è inadempiente nel pagamento Parte_1 delle prestazioni professionali di cui ai contratti del 10/11/22 e del 9/5/22 e pertanto condannarla al pagamento in favore del convenuto della complessiva somma di € 7.541,11 oltre accessori;
condannare ex art. 96 c.p.c. l'attrice per aver agito in giudizio con malafede o colpa grave alla somma che si riterrà di giustizia;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e riservata ogni altra difesa”.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa, sulle conclusioni come sopra trascritte, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
4) La domanda di parte attrice deve ritenersi infondata e deve essere pertanto rigettata per i motivi che seguono.
L'attrice ha sostenuto che tra le parti sarebbero stati stipulati due contratti, uno in data 09-05-2022 (doc. 13 fascicolo convenuto) attinente al “Conferimento di incarico professionale per l'esecuzione della contabilità dei lavori”, e un altro in data 10-11-2022 attinente alla “Collaborazione quale RSPP esterno della ” (doc. 2 attrice e doc. 1 convenuto ) e che il avrebbe adempiuto _1 _1 parzialmente alle obbligazioni assunte con il secondo contratto, non maturando pertanto il compenso richiesto con le fatture emesse nn. 32 e 45/2022 e 1 e 5/2023 (doc. 3 attrice) e per il quale aveva richiesto il pagamento con pec del 4-2-2023 (doc. 14 convenuto, in cui in realtà veniva chiesto il pagamento anche di altre fatture: la n. 24/22 e la n. 30/22).
Ebbene, dall'istruttoria espletata è emersa invece sufficiente prova dello svolgimento dell'attività di cui al contratto stipulato in data 10-11-2022, e ciò sia dalle deposizioni testimoniali che dalla documentazione prodotta.
pagina 2 di 5 I testi (collaboratore della da febbraio 2022 ad agosto 2022 e suo Testimone_1 Parte_1 dipendente da settembre a novembre 2022 quale geometra di cantiere e che, successivamente, aveva lavorato con alcune subappaltatrici di quali la a novembre 2022 e la a dicembre _1 Pt_4 CP_2
2022, quindi al corrente di ciò che accadeva nei cantieri), (Responsabile Servizio Testimone_2 Prevenzione e Protezione della società attrice precedentemente all'odierno convenuto), Testimone_3 (della subappaltatrice di per tutto l'anno 2022 fino ai primi giorni del 2023) e Pt_4 _1 [...]
(all'epoca dei fatti di causa dipendente della nell'ufficio acquisti) Persona_1 Parte_3 hanno tutti confermato lo svolgimento dell'attività professionale per la da parte di _1 _1
, riferendo della sua regolare e costante presenza nei cantieri, della sua reperibilità, della sua
[...] precisione e puntualità, del fatto che, alle richieste di documentazione da parte del _1 _1 rispondeva in ritardo, che richiedeva alla la documentazione inerente la sicurezza e che, _1 CP_2 essendo tutti i contratti di subappalto antecedenti all'arrivo di tutta la documentazione per i _1 cantieri era stata preparata dal suo predecessore, che la documentazione inerente la sicurezza, sia per quanto riguarda i cantieri esterni sia sotto il profilo aziendale interno, era presso i vari cantieri o nell'ufficio di , smentendo così la tesi del grave inadempimento del agli obblighi Tes_2 _1 dedotti in contratto. Deve precisarsi che non risultano motivi per dubitare dell'attendibilità dei testi sopra citati, quasi tutti collaboratori o dipendenti della o di imprese subappaltatrici della stessa _1 attrice all'epoca dei fatti;
non è poi stata fornita prova, in atti, dei dedotti contenziosi che sarebbero pendenti tra il teste e la società attrice. Tes_3
5) Per contro, nessun elemento di rilievo a fini decisori è stato apportato dalle deposizioni dei testi
, dipendente di una società di consulenza e, all'epoca dei fatti di causa, procuratore Testimone_4 della motivo per cui non può essere ritenuto pienamente attendibile, il quale ha reso Parte_3 generiche dichiarazioni unicamente su circostanze che gli sarebbero state riferite da collaboratori o da uffici interni della , senza saper indicare i nominativi di chi gli avrebbe riferito in merito, e _1
, all'epoca dei fatti dipendente della società attrice, la quale ha potuto solo Testimone_5 riferire che , suo responsabile, affermava che ci fossero “dei documenti da preparare che Tes_4 riguardavano il geometra di cui io non conosco il contenuto” e che sentiva il lamentarsi _1 Tes_4 di non riuscire a reperire documentazione inerente la sicurezza sia per quanto riguarda i cantieri esterni sia sotto il profilo aziendale interno, senza che ciò possa comportare l'addebito di qualsivoglia inadempimento o responsabilità al _1
6) Anche dalla documentazione prodotta in atti si evince che il aveva svolto con costanza _1 l'attività professionale oggetto del contratto.
pagina 3 di 5 Sia dalla corrispondenza prodotta dall'attrice (doc. 8) che da quella prodotta dal (doc. 2 e _1 allegati alla seconda memoria istruttoria) emergono l'assiduità dei contatti tra il e il personale _1 della o altre figure professionali con essa collaboranti (quali il medico competente per _1
l'aggiornamento del DVR, ingegneri, architetti), il continuo richiamo del nei confronti di _1
, al rispetto delle regole e della legislazione vigente e alla necessità di aggiornare la _1 documentazione inerente la sicurezza sul lavoro, i ritardi della nella consegna della _1 documentazione richiesta dal e nelle richieste al di adempimenti relativi ai vari cantieri, _1 _1 effettuate a volte solo pochissimi giorni prima dell'avvio del cantiere, le richieste del di ottenere _1 l'elenco completo dei cantieri, le lamentele del in ordine alla mancanza dei POS e della _1 documentazione allegata relativamente ad alcuni cantieri, la tardività delle comunicazioni di inizio cantiere da parte di , le richieste del della documentazione per l'aggiornamento del DVR _1 _1 al nuovo medico nominato dall'impresa, l'invio dei POS relativi ad alcuni cantieri, la consulenza sulla sicurezza nei cantieri e su contratti, anche inerenti l'assunzione di nuovi lavoratori, l'elaborazione di procedure di sicurezza per alcuni cantieri, tutto finalizzato all'espletamento del suo incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di gestione della materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'elaborazione di procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, della gestione completa della sicurezza nei cantieri nonché della gestione di tutte le altre attività da svolgere nella veste di RSPP, così come previsto dal contratto del 10-11-2022; si evincono anche da detta documentazione i tentativi del di svolgere il suo incarico nonostante le evidenziate difficoltà e i _1 ritardi a lui non imputabili.
7) A ciò si aggiunga che, prima della richiesta del saldo delle fatture, nessuna contestazione era mai stata formulata dall'attrice al convenuto circa l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, predisposto dal predecessore del inoltre, non risulta che le fatture di cui il ha _1 _1 richiesto il pagamento siano state contestate dalla dopo la loro emissione, avendo anzi il _1 _1 ricevuto dall'attrice promesse di pagamento (v. messaggi via whatsapp sub docc. 3 e 4 fascicolo convenuto).
8) Non è per contro stato dimostrato dall'attrice il grave inadempimento in cui sarebbe incorso il né che il mancato aggiornamento del DVR (peraltro non prodotto in atti e la cui necessità di _1 aggiornamento non è pertanto apprezzabile) o la lamentata mancanza dei POS della ditta su CP_2 alcuni cantieri (si veda in merito la contestazione della e la risposta del sub docc. 5 e 6 _1 _1 parte convenuta) siano a questi imputabile, apparendo le dette doglianze pretestuose e finalizzate a evitare il pagamento dei compensi professionali.
Del resto, che la non fosse insoddisfatta dell'attività professionale del può evincersi dal _1 _1 fatto che in precedenza tra le stesse parti era stato stipulato altro contratto, quello del 9-5-2022, anche in merito al quale la avrebbe omesso alcuni pagamenti. _1
9) Posto dunque che emerge dal quadro probatorio come il avesse svolto l'attività professionale _1 oggetto del contratto, con conseguente diritto alla corresponsione del compenso pattuito, deve essere respinta la domanda di parte attrice, mentre deve essere accolta la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto in merito al pagamento delle fatture nn. 1, 5 e 45 del 2023, relative al contratto del 10- 11-22, per € 6.756,25, nonché delle fatture nn. 24, 30 e 32 del 2022 per l'importo di € 784,86, relative al contratto del 9-5-22, per complessivi € 7.541,11, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo, non essendovi prova alcuna in atti del loro pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1071/2023, per le causali di cui in motivazione, così provvede: respinge la domanda di parte attrice;
in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, condanna la in Parte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di dell'importo Controparte_1 di € 7.541,11, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
condanna l'attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.000,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 26 agosto 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
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