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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6669 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5262/2020
All'udienza collegiale del giorno 12/11/2025 ore 11:30
Presidente Dott. IO Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CIGNITTI GIUSEPPE avv. Alberti sost.
Appellato/i
CP_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Procuratrice Francesca Bolis
***
E' PRESENTE PER LA PRATICA FORENSE IL DOTT. Controparte_2
NR P80436 ORDINE AVVOCATI DI ROMA
[...]
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR IO Perinelli
RA ND
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. IO Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5262 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
( ) in proprio e quale socio di S.C.I. s.r.l., Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato presso il difensore avv. Giuseppe Cignitti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 domiciliata presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.4381/2020 resa in data 28.02.2020 dal Tribunale di
Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 8.10.2020 ha proposto appello Parte_1 contro la sentenza n.4381/2020 pubblicata in data 28.02.2020 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile r.g.n.44053/2017, promosso da nei confronti CP_1 di e con atto di citazione in opposizione a precetto ex Controparte_3 Parte_1
2 art.615 co.1 c.p.c..
§ 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso l'atto di precetto alla stessa CP_1 notificato da e quali soci della cessata società SCI a Controparte_3 Parte_1
r.l., per l'importo di € 1.942.149,62, in virtù della sentenza del Tribunale di Roma
n.10960/2007, emessa il 30.05.2007, munita di formula esecutiva in data 8.08.2007.
La società opponente deduceva che il credito di cui al titolo esecutivo azionato era stato integralmente soddisfatto nel gennaio del 2008 come da documentazione depositata;
che gli intimanti e erano privi della legittimazione ad agire in executivis in quanto il CP_3 Pt_1 titolo non era stato emesso in loro favore, ma della società che gli stessi non avevano CP_4 dato prova dell'asserita qualità di soci della né dell'entità delle loro quote;
che la CP_4 sentenza azionata era stata spedita in forma esecutiva in favore della società
[...]
nel costituirsi in giudizio ammettevano l'intervenuto pagamento della somma Controparte_5 dovuta a titolo di sorte, interessi e spese, con esclusione delle spese di registrazione che non risultavano rimborsate. Con memoria ex art. 183 c.p.c. eccepiva l'intervenuto CP_1 pagamento anche delle spese di registrazione, producendo documentazione a sostegno del proprio assunto;
insisteva inoltre nell'eccezione di difetto di legittimazione attiva”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “accoglie l'opposizione per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione sulla base dell'atto di precetto opposto;
condanna i creditori opposti al pagamento in favore della società opponente delle spese di giudizio liquidate nella complessiva somma di € 27.804,00, oltre rimborso spese generali, iva e come per legge;
condanna i creditori opposti al pagamento in favore della società opponente della somma di € 25.000,00 per lite temeraria”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “L'opposizione fondata e merita accoglimento. Dalla documentazione agli atti risulta infatti che il credito azionato è stato integralmente soddisfatto. Invero già nella comparsa di risposta i creditori opposti ammettevano che il credito azionato per sorte ed interessi era stato estinto per intervenuto pagamento, sostenendo che rimaneva insoddisfatto esclusivamente il credito accessorio per
l'imposta di registro di cui all'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate in data
18.02.2017.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta unitamente alla memoria ex art.183 comma VI c.p.c. risulta che anche le spese sostenute per il pagamento dell'imposta di registro sono state rimborsate dalla società opponente. Al riguardo si rileva che la parte opponente ha versato la tassa di registro dovuta per la sentenza n. 10960/2007 con dispositivo del Direttore Centrale
3 del 21.4.2008 n. prot. CDG – 57053-P. A dimostrazione di tale pagamento veniva depositata anche copia del modello F23 quietanzato comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di registro, per un ammontare complessivo di euro 28.552,00. Tale documentazione non è stata in alcun modo contestata dagli opposti. L'opposizione deve pertanto essere accolta e per
l'effetto deve dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono nella fattispecie in esame gli estremi dalla condanna ex art. 96 c.p.c.
Infatti, secondo costante giurisprudenza, in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (cfr. ex multis Sentenza n. 3464 del 09/02/2017). Nel caso in esame i creditori opposti hanno dimostrato di non aver osservato la normale diligenza prima di procedere alla richiesta di pagamento, continuando a resistere in giudizio anche se per una parte minima della iniziale pretesa, risultata anch'essa non dovuta. Gli stessi vanno condannati al pagamento della somma di €
25.000,00, per lite temeraria”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello:
1) in via preliminare ed urgente, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, così inibendo l'esecutività della sentenza medesima;
2) compensare le spese di giudizio di primo grado, ovvero ridurle in ragione del valore della causa quale risultante dalla domanda, per come modificata dai convenuti opposti in primo grado;
3) rigettare totalmente la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art.96 c.p.c., ovvero ridurre la condanna a non oltre la metà delle spese di giudizio correttamente riquantificate.
Il tutto con rimborso di spese e competenze del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 91
c.p.c.”.
§ 6. - costituitasi con comparsa depositata il 19.01.2021 ha resistito al gravame CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello adita, previo rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza di primo grado, rigettare l'appello proposto dal sig.
siccome inammissibile e comunque del tutto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, Pt_1 confermare integralmente la sentenza impugnata. Vinte le spese”.
4 § 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in due motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “Sulla condanna al pagamento delle spese di giudizio e sulla liquidazione del relativo ammontare” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha così disposto “condanna i creditori opposti al pagamento in favore della società opponente delle spese di giudizio liquidate nella complessiva somma di Euro
27.804,00, oltre rimborso per le spese generali, iva e cap come per legge” evidenziando che il giudice dell'opposizione aveva inteso quale oggetto (e valore) della pretesa creditoria azionata con l'atto di precetto, la somma complessiva di euro 1.942.149,62 così come quantificata dal
Tribunale di Roma con la sentenza n.1096/2007 costituente il titolo esecutivo.
Deduceva viceversa - come precisato mediante la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado di opposizione a precetto - che il credito azionato era chiaramente ed esclusivamente quello afferente l'imposta di registro di cui all'avviso di liquidazione n.2007/00037SC/00010960/003, emesso dall'Agenzia delle Entrate in data 18 febbraio 2007 e notificato alla SCI s.r.l in data 12 febbraio 2008.
Soggiungeva a tale riguardo che l'avviso in questione era stato comunicato e portato a conoscenza una prima volta all' già in data 10 marzo 2008 a mezzo fax, quindi, a CP_1 seguito di nuova notifica dell'avviso di pagamento alla società creditrice, in data 16 giugno
2017 si era richiesta all' prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di registro, CP_1 avvisando che si sarebbe proceduto in caso di omesso riscontro.
Deduceva inoltre che stante la mancata risposta di non essendoci elementi CP_1 sufficienti ai fini della determinazione dell'esatto ammontare del credito, si era proceduto alla notifica del precetto, mentre soltanto in data 9 agosto 2018 l' aveva chiesto alla S.C.I. s.r.l CP_1 copia del suddetto avviso di pagamento al fine di procedere alla soddisfazione del credito, se ed in quanto dovuto e solo in fase di opposizione al precetto, con la memoria ex art.183 c.p.c.
l' aveva eccepito l'intervenuto pagamento anche delle spese di registrazione, CP_1 producendo, solo e per la prima volta in quella occasione la documentazione a sostegno del proprio assunto.
Precisava quindi che l'atto di precetto era stato notificato solo in ragione del mancato riscontro dell' circa l'avvenuto pagamento delle spese di registro, di talché la compensazione delle CP_1 spese di lite sarebbe stata sicuramente la statuizione più equa alla luce delle ragioni di fatto evidenziate dalle parti.
Chiedeva quindi la compensazione delle spese del giudizio di primo grado ed anche a voler
5 considerare corretta la valutazione effettuata dal primo giudice quanto a soccombenza, in ragione della integrale soddisfazione del credito azionato, deduceva che le spese di giudizio dovevano essere parametrate al valore della causa, ossia al valore del credito afferente le sole spese di registrazione di cui all'avviso dell'Agenzia delle Entrate, come precisato in sede di costituzione della parte opposta nel giudizio di opposizione a precetto.
Deduceva inoltre come evincibile da allegata visura che la propria partecipazione alla società
SCI srl era limitata ad un terzo delle quote societarie con la conseguenza che anche le spese legali dovevano essere poste a suo carico nella medesima proporzione essendo tenuto al pagamento di euro 7.254,00 oltre accessori.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “Sulla condanna al risarcimento danni per lite temeraria ai sensi dell'art.96 c.p.c. e sulla quantificazione dell'equivalente monetario.”
l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata disposta nei suoi confronti condanna ex art.96 c.p.c..
Deduceva in particolare che, come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza, la responsabilità aggravata per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. esigeva sul piano soggettivo la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consentiva di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (ex multis Cass., Sez. Un., n. 9912 del 2018).
Precisava l'errata valutazione dei fatti descritti da parte del Tribunale che non aveva attribuito la giusta rilevanza alla comunicazione intercorsa tra le parti relativamente alla pretesa creditoria esercitata.
Aggiungeva che risulta evidente come la condanna per lite temeraria disposta dal Giudice di prime cure era ingiusta poiché priva dei requisiti della mala fede o della colpa grave previsti a norma di legge, atteso che non risultava confacente a diligenza il comportamento di che CP_1 aveva risposto alla richiesta del creditore solo in data 9 agosto 2018, ben un anno dopo, offrendo poi soltanto in giudizio la prova documentale dell'avvenuto pagamento.
Soggiungeva inoltre ove sussistente comunque la responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. doversi rideterminare il quantum atteso che per quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità la condanna per lite temeraria, in quanto equitativamente stabilita, doveva comunque essere improntata al carattere della proporzionalità e attestarsi, nel massimo, sul valore della metà dei compensi liquidati in base al valore della causa ex D.M. 55/2014 (Cass. n. 21943 del
2018).
Chiedeva quindi condannarsi gli opposti “nel limite della rispettiva partecipazione sociale, al pagamento in favore della società opponente della somma di Euro 3.627,00 per lite temeraria”.
6 § 9. – Tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti deve evidenziarsi che entrambi i motivi sono infondati.
Quanto al primo (§ 8.1) deve osservarsi che nel caso di specie l' si è visto notificare un CP_1 precetto in data 30.05.2017 per importo complessivo pari ad euro 1.942.149,62 ed il giudizio di opposizione a precetto si è rivelato fondato essendo state pagate tutte le voci oggetto di precetto, dunque, correttamente, il Tribunale ha preso in considerazione ai fini della liquidazione delle spese il criterio del disputatum.
A tale riguardo deve infatti richiamarsi la recente Cass.civ.n.13145/2025 che in maniera conforme alla precedente giurisprudenza sul punto ha stabilito che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo (ossia l'atto di precetto e la relativa citazione in opposizione) se la domanda - come nel caso di specie
- viene rigettata.
Destituita di fondamento è infatti la questione dell'asserita riduzione della pretesa da parte dell'opposto (che ha dato atto nella propria comparsa in primo grado del pagamento di tutte le altre voci del precetto ad eccezione delle spese di registrazione della sentenza n.10960/2007 costituente il titolo esecutivo) atteso che non vi era alcuna necessità di notificare un precetto nel 2017 e per simile importo (comprensivo del credito riconosciuto nella sentenza del
Tribunale, degli interessi e delle spese di lite) a fronte dell'unica richiesta di informazioni all' risalente al 10.03.2008, circa l'avvenuto pagamento delle spese di registrazione, in CP_1 quanto ben poteva farsi ulteriore richiesta all' o all'Agenzia delle Entrate circa il CP_1 versamento (invero effettuato nel maggio del 2008 dall' come comprovato con la prima CP_1 memoria ex art.183 co.6 c.p.c.) prima di procedere alla notifica del precetto.
Dunque, non risultava rispondente a criteri di buona fede la notifica del precetto senza aver fatto altra richiesta, soprattutto a distanza di oltre nove anni dalla comunicazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta e senza oltretutto che fosse stata evidenziata la notifica di una cartella di pagamento o di altra intimazione da parte dell'Agenzia delle Entrate (non risulta in atti alcuna produzione in tal senso), circostanza da cui invece desumere appunto l'avvenuto versamento e comunque tale da giustificare un approfondimento in via stragiudiziale circa l'avvenuto pagamento dell'imposta.
Non risulta inoltre affatto riferibile alle spese di registrazione della sentenza – oggetto del precetto del presente giudizio (cfr., produzioni e opposto) - la comunicazione del CP_1
16.06.2017 (doc.n.1 prodotto soltanto in appello e pertanto nuovo ex art.345 c.p.c.) relativa invece alle spese di registrazione di un diverso titolo ossia il d.i.n.26030 (r.g.n.59347/2009).
7 Deve vieppiù osservarsi – fermo quanto già osservato - che secondo Cass. civ. Sez. 3, sentenza n.14303 del 18/12/1999, il cui principio appare rispondente anche al caso di specie, il valore della causa di opposizione a precetto si determina in riferimento a tutta la somma precettata e non soltanto a quella residua, qualora, prima dell'inizio dell'esecuzione, il debitore paghi una parte del credito indicato nel precetto stesso.
Non vi era quindi ragione alcuna in difetto dei presupposti di cui all'art.92 c.p.c. per disporre compensazione di sorta delle spese di lite che sono state correttamente determinate in euro
27.804,00 oltre accessori applicato il D.M. n.55/2014, risultando oltretutto ben più elevato l'importo liquidabile secondo i valori medi di fase.
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.704,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.764,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 16.757,00
Fase decisionale, valore medio: € 9.920,00
Compenso tabellare (valori medi) € 36.145,00
Quanto poi alla ripartizione delle spese di lite secondo la quota di partecipazione alla società asseritamente cancellata, ossia la S.C.I. srl, deve osservarsi che oltre a non essere stata data prova alcuna di cancellazione della società (non rinvenendosi visura in atti), non risulta neppure essere stata dimostrata la qualità di socia da parte di (affatto menzionata Controparte_3 quale socia nel verbale di messa in liquidazione e scioglimento della società risultando invece amministratrice unica) tantomeno potendosi dimostrare tale qualità mediante una dichiarazione ricognitiva della stessa a fronte delle contestazioni svolte dall' nell'atto CP_3 CP_1
d'opposizione.
In ogni caso sul punto deve evidenziarsi che secondo Cass.civ.n.369/2025 (e altre conformi) – applicabile anche nel caso di specie - in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità
o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, con la conseguenza che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di
8 questioni di fatto e di diritto.
Parimenti infondato è il secondo motivo (§ 8.2) relativo alla condanna per lite temeraria ex art.96 c.p.c. atteso che per quanto sopra evidenziato non poteva essere notificato il precetto prima dello svolgimento di ulteriore riscontro e di verifiche, affatto dimostrate dalla comunicazione del 16.06.2017, vieppiù successiva alla notifica del precetto, avvenuta nel maggio 2017 e relativa alle spese di diverso provvedimento giurisdizionale ossia il d.i. di cui sopra e non la sentenza richiamata nel precetto.
Deve in tal senso evidenziarsi che secondo Cass.civ.n.29812/2019 la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale e la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave (nel caso di specie vieppiù sussistente), bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente in giudizio.
Orbene l'aver notificato nel 2017 un atto di precetto per importo pari ad euro 1.942.149,62 con pagamenti effettuati dall' nel 2008 sul c/c della srl di cui l'appellante era socio CP_1
(comprovati in primo grado come del resto anche il pagamento dell'imposta di registro) non può che ricondursi alle fattispecie disciplinate dall'art.96 c.p.c., dovendosi ritenere che con un minimo di avvedutezza ben si sarebbero dovuti e potuti accertare prima della notifica del precetto.
In relazione poi all'importo della condanna deve evidenziarsi che secondo
Cass.civ.n.21570/2012 in tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. aveva respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).
Orbene nel caso di specie la condanna si è attestata su valori inferiori a quanto liquidato per le
9 spese di lite e appare proporzionata e ragionevole in relazione alla notifica di un precetto di simile valore per importi già del tutto pagati e da oltre nove anni.
Sulla riduzione proporzionale in relazione alla quota di partecipazione alla srl, si rimanda a quanto sopra già osservato relativamente al precedente motivo, non essendosi neppure comprovata la composizione della società alla data della sua asserita cancellazione, né sussistendo nel caso di specie alcun litisconsorzio (cfr., Cass.civ.n.15637/2019).
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
§ 10. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del valore dell'appello (scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00 cfr., Cass.civ.n.13145/2025) in euro 2.058,00 per fase di studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 1.735,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due ed i minimi per le altre tenuto conto dell'assenza di istruttoria e delle forme adottate per la decisione.
§ 11. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato in data 8.10.2020 avverso la sentenza n. 4381/2020 resa in data 28.02.2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 liquidate in complessivi euro 6.734,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie iva e cpa.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico dell'appellante . Parte_1
Roma, 12.11.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. IO Perinelli
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