Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Ludovica Dotti Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 3204/2019 posta in deliberazione il giorno 18/09/2024
TRA
Parte_1
Avv. LOMBARDO DANILO;
E
Controparte_1
[...]
[...]
Avv. ALBISINNI FRANCESCO **;
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 22666/2018 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la Parte_1
quale il Tribunale aveva così statuito: “
- in accoglimento parziale delle domande formulate dalla parte attrice
[...]
, dispone condanna della parte convenuta Parte_2 Parte_1
1
- respinge la domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice
[...]
nei confronti della convenuta Parte_2 Parte_1
- accoglie l'opposizione proposta da e nei Controparte_1 Controparte_1
confronti del decreto ingiuntivo n. 16998/2010 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento nei confronti della Parte_1 Controparte_1
e degli opponenti e delle spese del Controparte_1 Controparte_1
procedimento, che liquida in euro 1.125 per esborsi e euro 21.387 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, nei confronti della prima e in euro 290 per spese vive ed euro 13.430, per compensi professionali oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, nei confronti dei secondi,
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico della parte convenuta opposta.”
Si sono costituiti in giudizio gli appellati instando per il rigetto dell'appello.
Precisate le conclusioni e trattenuta la causa in decisione, questa è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento di un supplemento di ctu .
All'udienza in epigrafe, svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza.
2. Questa Corte ha rimesso la causa sul ruolo con la seguente ordinanza, di cui in particolare questo Collegio richiama e fa propri i principi di diritto in tema di prescrizione ivi enunziati, che vengono posti a fondamento della propria decisione con riferimento al motivo di appello in tema di prescrizione.
In particolare nella suddetta ordinanza la Corte aveva affermato:“ ritenuto che la causa necessita di un supplemento istruttorio, da affidarsi alla dr.
[...]
[...] che ha gia' svolto l'incarico di CTU nel precedente grado di Parte_3
giudizio; che in particolare, ai fini della decisione sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla in primo grado, oggetto di specifico motivo di appello, occorre CP_2
valutare la natura – solutoria o ripristinatoria – delle provviste affluite sui conti correnti intestati alla in essere con;
Controparte_1 Parte_1
che infatti, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, “In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (cfr. Cass, s.u., con sentenza n. 15895 del 13/06/2019); che nel contratto di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, la questione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione, può essere sollevata per la prima volta in appello, in quanto è la stessa proposizione dell'eccezione di prescrizione ad imporre di prendere in esame tale profilo, essendo l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito soddisfatto semplicemente con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unitamente alla dichiarazione di volerne profittare (cosi Cass, sez. VI,
14958/2020); che ove il cliente agisca nei confronti della banca per la ripetizione d'importi relativi ad interessi non dovuti, è necessario distinguere i versamenti ripristinatori della provvista, operati nel limite dell'affidamento concesso al cliente, da quelli solutori, ovvero effettuati oltre tale limite ai fini della decorrenza
3 della prescrizione decennale dell'azione rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli versamenti;
che ai fini della valida proposizione dell'eccezione non è necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, né il relativo "dies a quo", emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti-conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione (cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18144 del 10/07/2018); che va quindi disposto un supplemento di CTU, affinche' in relazione ai conti correnti dedotti in giudizio (gia' esaminati nel precedente elaborato peritale):
a) vengano individuati i rapporti bancari assistiti da apertura di credito in conto corrente;
b) in relazione a questi ultimi vengano individuate le rimesse solutorie prescritte e venga rideterminato il saldo finale dei conti correnti;
c) venga predisposto un prospetto finale e riassuntivo che per ogni singolo rapporto di conto-corrente, “depurati” gli importi derivanti dalle rimesse (di natura solutoria) eventualmente prescritte, ridetermini i rispettivi dare-avere tenuto conto delle conclusioni gia' adottate nel precedente elaborato “
Sulla base del supplemento di ctu, aderente ai principi di diritto enunziati nell'ordinanza ammissiva, esente da vizi e meritevole di pieno consenso, sicchè
l'intero elaborato peritale deve ritenersi trasfuso in sentenza, risulta “ Dalla somma dei saldi di ciascun rapporto, calcolati senza azzeramento dei saldi iniziali, si perviene ad un importo complessivo di € 56.626,72 a credito di
[...]
Controparte_1
Al pagamento di tale minore importo in favore della correntista, maggiorato degli interessi legali dalla domanda, trattandosi di ripetizione di indebito, va condannata l'appellante.
4 Le spese di lite nel rapporto processuale tra e la correntista, Parte_1
stante il parziale accoglimento della domanda ed il consistente ridimensionamento della stessa vanno compensate per il 50% . La restante parte segue la soccombenza di e si liquida come da dispositivo. Le Parte_1
spese di ctu di entrambi i gradi vanno poste a carico della correntista e di in ragione del 50% ciascuna. Parte_1
Va precisato che le spese di primo grado a carico di nel rapporto Parte_1
con si liquidano nella somma già ridotta del 50% di € Controparte_1
562,00 per spese ed € 3.564,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. ( dovendosi così ridurre la liquidazione effettuata per l'intero dal tribunale indistintamente in favore della e dei fideiussori, con la Controparte_1
conseguenza che ai due fideiussori competono per il primo grado € 14.258,00 per compensi, oltre accessori.
Poiché la sentenza non è stata impugnata in relazione alla statuizione inerente i fideiussori, in tale rapporto processuale le spese del grado vanno compensate.
PQM
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna a pagare Parte_1
a 56.626,72, oltre interessi legali dalla domanda ed alla Controparte_1
rifusione in suo favore del 50% delle spese di lite quota che liquida come segue : per il primo grado € 562,00 per spese ed € 3.564,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.,); per questo grado in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. e rimborso del c.u.; pone definitivamente a carico di e di Parte_1
utte le spese di ctu in misura del 50% ciascuna. Controparte_1
Compensa le spese del grado nel rapporto processuale con i fideiussori.
Roma, 13.11.2024
ILPRESIDENTE EST.
5 6