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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/09/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 18.9.2025, alle ore 12.15, compaiono i procuratori delle parti l'Avv. PAOLICCHI Massimiliano per la parte ricorrente e l'Avv. BARTALENA Luca per la parte resistente: è altresì presente la parte opposta personalmente. È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 12.18. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 67/2024 promossa da
di con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 Parte_2
PAOLICCHI Massimiliano
C o n t r o
con il patrocinio dell' Avv.to BARTALENA Luca _1
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 26.1.2024 anche in qualità di Parte_2 legale rappresentante della ditta individuale , proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo numero 264/2023 emesso dal Tribunale di Massa, sezione lavoro in data 11.12.2023, chiedendone la revoca e l'annullamento.
Il ricorrente basava le ragioni dell'opposizione da un lato sulla circostanza che l'ingiungente avesse ricevuto anticipi sulle retribuzioni future pari ad €. 1.340,00 netti: dall'altra sulla necessità di compensare il credito residuo dell'opposto con il credito dell'opponente derivante dall'ammontare dell'indennità di preavviso che l'opposto doveva all'opponente per essersi dimesso volontariamente.
Argomentava inoltre circa la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incoerenza dei dati e eccessiva genericità evidenziando che fosse stato emesso per una somma inferiore a quella richiesta e evidenziava la proposizione di un procedimento disciplinare a carico di
. Disconosceva la produzione avversaria sub. 3 del fascicolo monitorio, _1 contestava l'abusivo frazionamento del credito e chiedeva disporsi la riunione di questo procedimento al procedimento pendente presso la sezione civile di questo stesso
Tribunale e volto all'accertamento della qualità di socio di fatto dell'opposto _1
.
[...]
Chiedeva infine la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'operatività della compensazione.
Così concludeva:
In via preliminare:
1. Concedersi, anche inaudita altera parte, la sospensione del decreto ingiuntivo emesso in virtù delle patologie di cui è affetto il decreto ingiuntivo, ovvero ex art 649 cpc, per i motivi dedotti in parte motivata;
2. Conseguentemente, disporre la riunione, ex art. 274 secondo comma cpc, della presente causa con quella di cui al n. 1876/2023 R.G. Tribunale di Massa;
Nel merito:
1. Dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto per le patologie di cui questo è afflitto, come descritto in parte motivata;
2. In via subordinata, accogliere l'opposizione per gli altri motivi dedotti in parte motivata, e per l'effetto revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto;
In ogni caso, condannare l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
In via istruttoria offriva documentazione che depositava e chiedeva prova per testimoni.
2 Si costituiva, in data 1.3.2024, parte resistente la quale evidenziava _1 preliminarmente che l'opposizione era finalizzata unicamente a ritardare e/o a rendere impossibile la corresponsione del dovuto e in quanto tale denunciava la temerarietà della lite proposta.
Nel merito evidenziava che il bonifico che parte opponente qualificava quale acconto sulle spettanze future provenisse a ben vedere dal conto corrente intestato ai genitori dell'opponente e fosse stato emesso urgente in quanto riferito a debiti non futuri ma pregressi.
Allegava che mai alcun procedimento disciplinare fosse stato iniziato da parte opponente a proprio carico e disconosceva i documenti 4 e 14 prodotti da parte opponente in quanto non riconducibili al medesimo. Si opponeva comunque alla richiesta di riunione al procedimento pendente presso la Sezione civile e sosteneva e argomentava la richiesta condanna al risarcimento per lite temeraria.
Così concludeva:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa, disattesa ogni contraria istanza ed argomentazione, così giudicare.
- IN VIA PRELIMINARE: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, ed anzi è fondata su circostanze palesemente infondate e temerarie, si chiede venga revocata la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, sospensione disposta inaudita altera parte da codesto Ill.mo Giudice con il decreto di fissazione udienza di comparizione delle parti
[.
- IN VIA PRELIMINARE: respingere l'istanza di riunione richiesta e formulata dalla ditta individuale non sussistendone i presupposti di legge, per le ragioni esposte Controparte_2 in narrativa.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, nonché di asserito abusivo frazionamento del credito, come sollevate da parte opponente, in quanto, in ipotesi, soggette alla competenza per materia del Tribunale in funzione di Giudice dell'Esecuzione e, per l'effetto dichiarare inammissibile / improcedibile l'opposizione proposta dalla ditta con ogni consequenziale pronuncia in Controparte_2 punto di conferma della validità ed efficacia del Decreto Ingiuntivo opposto, condannando la stessa ditta individuale al pagamento in favore del sig. della somma lorda di € 2833,21, per le _1 causali di cui al ricorso per ingiunzione ed alle buste paga allegate al fascicolo monitorio, oltre agli interessi come da Decreto Ingiuntivo.
- NEL MERITO: Piaccia, in ogni caso, al Tribunale Ill.mo rigettare, in quanto infondata e temeraria, in fatto e diritto, oltre che non provata, l'opposizione formulata dalla controparte e, quindi, rigettare, in quanto infondate e temerarie, sia l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, sia l'asserita eccezione di compensazione
3 rispetto ai maggiori crediti di lavoro vantati dal , per i motivi esposti in narrativa, sub par. 1-2) _1 della presente comparsa e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del Decreto Ingiuntivo opposto, con condanna della per le causali di Controparte_3 cui al ricorso per decreto ingiuntivo ed alle buste paga allegate al fascicolo monitorio, al pagamento in favore del sig. della somma lorda di € 2833,21, o della somma che dovesse essere accertata _1 nel corso del giudizio o, in ogni caso, ritenuta equa e di giustizia dall'Ill.mo Giudice, oltre agli interessi come da Decreto Ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre ad accessori di legge, del presente giudizio, nonché quelli attinenti alla fase monitoria.
Voglia, altresì, l'Ill.mo Tribunale di Massa condannare la ditta individuale Controparte_2
l risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., danni da
[...] liquidarsi in via equitativa.
In via istruttoria offriva documentazione e chiedeva prova per testi e per interrogatorio.
L'udienza veniva fissata al 14.3.2024 in prossimità della quale l'opponente si costituiva a mezzo di nuovo difensore, sì che chiedeva e otteneva rinvio all'udienza del 29.4.2024 celebrata la quale veniva autorizzata unicamente la deposizione testimoniale di S_
, consulente del lavoro della Ditta individuale opponente, escussione a cui si
[...] provvedeva in data 6.6.2024.
All'esito, con ordinanza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di discussione, da ultimo, al 18.9.2025 con assegnazione di termine per eventuali note difensive fino a dieci giorni precedenti l'udienza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Nel venire a decidere la presente controversia, si ritiene opportuno e comunque rispondente ai criteri di cui al d.m.
8.8.2023 ex art. 46 disp. att. c.p.c., provvedere ad una analisi per punti specifici delle questioni in fatto e in diritto poste dalla causa in decisione.
1) In ordine alla pretesa nullità del D.I. opposto
Sostiene anzitutto parte ricorrente che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe affetto da radicale nullità in quanto emesso per un importo diverso da quello richiesto e comunque non specificato relativamente alle voci che lo compongono.
E ciò in quanto avrebbe così impedito a parte ingiunta di svolgere compiutamente le proprie difese.
L'argomento non è condivisibile.
4 Il decreto ingiuntivo n. 264/2023 è stato emesso per l'importo lordo di € 2.833,21, corrispondente alla sommatoria delle retribuzioni di luglio, agosto, settembre 2023, oltre al TFR, come documentato dalle buste paga -formate dallo stesso datore di lavoro opponente- e prodotte e allegate al ricorso per ingiunzione (retribuzioni lorde relative ai mesi di luglio €. 291,93+ agosto € 380,34+ settembre € 133,92+ ottobre € 2.027,02): dunque nessuna indeterminatezza, né nullità può venire in considerazione, in quanto risultante di una mera somma algebrica di importi determinati. Evidenziandosi peraltro come tale importo, oltre che determinato, sia anche provato documentalmente dalle buste paga di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 allegate al ricorso monitorio e qui riproposte.
Come noto le buste paga, in quanto documenti provenienti dal datore di lavoro, debbono dirsi, come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità, aventi valore confessorio (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 2239 del 30/01/2017 secondo cui “in materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicchè, giusta gli artt. 2734 e 2735
c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute”) quando la dichiarazione, sfavorevole all'azienda, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità.
Deve dunque concludersi che il D.I. opposto non è nullo, non è indeterminato e il relativo credito di lavoro che l'ingiungente ha intimato all'opponente, del tutto fondato.
2) In ordine alla inesistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto
a)per il ricevimento di acconti sulle retribuzioni future
Eccepisce parte ricorrente che, comunque, dall'ammontare complessivo, così come determinato nel decreto ingiuntivo opposto, dovrebbe essere scorporata la somma già ricevuta da a titolo di acconto sulle retribuzioni future corrisposto _1 mediante bonifico bancario di cui produce foto tratto da whatsapp per l'ammontare di €.
1.340,00 (parte ricorrente scrive €. 1.344,00 ma esso deve ritenersi mero errore materiale attesa la produzione dal medesimo effettuata sub. doc. 2).
Circa il ricevimento di tale bonifico l'opposto non svolge contestazione, riconoscendo di aver ricevuto effettivamente tale somma accreditata sul proprio conto corrente: anzi ne offre documentazione (cfr. doc. 3 allegato alla memoria di costituzione e all.2 contente estratto conto trimestrale con registrazione in ingresso del predetto bonifico).
5 Parte opposta documenta altresì lo svolgimento di lavoro dipendente a tempo determinato part-time (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio, contenente l'assunzione in data
8.4.22) e a tempo indeterminato producendo la relativa missiva di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato in data 20.4.2022 (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio).
La busta paga del mese di giugno 2023 non è stata prodotta né da parte opponente né da parte opposta.
La allegazione della corresponsione con il bonifico dell'acconto sulle retribuzioni future tuttavia non convince. Intanto trattasi di un bonifico urgente, privo di causale, effettuato il
10.7.2023, disposto da un conto corrente intestato a e Controparte_4 CP_5
: soggetti diversi dal datore di lavoro, odierno opponente. Inoltre, nelle buste paga
[...] redatte per i mesi a venire, luglio, agosto, settembre, ottobre non è indicata alcuna decurtazione operata in ragione di acconti già ricevuti. E infine negli estratti conto trimestrali relativi al conto corrente acceso a nome dell'opposto (cfr. _1 doc. 4 allegato alla memoria di costituzione) non si rinviene alcuna ricezione di somme astrattamente riconducibili alla retribuzione di giugno che dunque risulta ragionevolmente corrisposta proprio con il bonifico del 10.7.2023.
consulente del lavoro, sentito quale testimone in data 6.6.2024, circa Testimone_1 la redazione delle buste paga, ha dichiarato quanto segue: “nel periodo giugno, luglio, agosto e anche settembre (e credo anche ottobre come busta di chiusura) io ho continuato a redarre le buste paga di
tuttavia con un orario lavorativo ridotto, in ragione della lettera di firmata da . _1 CP_2 _1
Il part-time era pari a 6 ore settimanali, lavorata solo la giornata di sabato. Io consegnavo le buste paga a anche per provvedere alla consegna a . Anzi preciso che a fine 2023, sulla base della CP_2 _1 richiesta di , ho provveduto ad inviargli via whatsapp le buste paga di aprile, maggio, giugno, _1 luglio e agosto 2023”.
E ha precisato: “Ho il LUL e sono in grado di riferirle circa gli importi delle buste paga.
Si dà atto che il testimone consulta sul proprio cellulare il cloud relativo ai dati elaborati dal suo studio e riferisce:
GIUGNO 2023: €. 166,00
LUGLIO. 2023: €. 229,00
AGOSTO 2023: € 321
SETTEMBRE 2023: €. 96
6 OTTOBRE 2023: €.1985,32 con il tfr, data di cessazione 25.10.2023”.
Ebbene, si tratta di dati del tutto conferenti -con la precisazione che vengono qui in esame importi netti, in luogo degli importi lordi-, con quanto ingiunto all'opponente.
Conclusivamente, trattandosi di importi di cui parte opponente non ha provato l'effettiva corresponsione, conformemente alle indicazioni proveniente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ordinanza n. 10663 del 19 aprile 2024 con cui la Suprema Corte ha ribadito che è onere del datore di lavoro provare il regolare pagamento della retribuzione), nè risulta provato che il bonifico effettuato il 10.7.2023 fosse in pagamento di future retribuzioni, e non piuttosto in pagamento della busta paga di giugno 2023 -fatto anch'esso di cui avrebbe dovuto dare la prova, secondo gli ordinari criteri di ripartizione di cui all'art. 2697 c.c., l'attore opponente-, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
b)per l'esistenza di un controcredito
Esso sarebbe costituito dalla indennità di preavviso che sarebbe stata dovuta all'opponente in ragione delle dimissioni che avrebbe reso in assenza di giusta _1 causa.
La disamina degli atti di causa impone tuttavia di respingere anche questa eccezione.
Risulta infatti che l'opposto abbia diffidato, con missiva datata 20.10.2023 (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio), al pagamento delle retribuzioni Parte_2 spettanti che, a quella data, risultavano ancora non corrisposte.
Risulta altresì che il 25 ottobre 2023 ebbe a presentare le dimissioni per giusta _1 causa (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio) non essendogli state ancora corrisposte le retribuzioni di luglio, agosto e settembre, dopo essergli stato intimato, in data 8.9.2023, nella sostanza, con messaggio whatsapp, l'allontanamento dal luogo di lavoro (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio): “visto che io, a oggi non ho più voglia di discutere, né di chiarire, né di confrontarmi né con te né con mia sorella, io ho preso le mie decisioni e da domani non mettete più piede dentro qui perché io non voglio più avere a che fare niente né con te né con lei”, nonché dopo aver impugnato stragiudizialmente -senza esito alcuno- (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio) tale “licenziamento”.
Ora, è evidente che, stando così le cose, non sia qui ipotizzabile alcun controcredito per mancata corresponsione dell'indennità di preavviso che non appare dovuta in quanto le
7 dimissioni risultano formalizzate in ragione della mancata corresponsione delle tre mensilità, risultante, come già detto, per tabulas e dunque sussistente -lato lavoratore dipendente- la giusta causa.
Conclusivamente dunque non vi è titolo alcuno per provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto che merita quindi essere confermato.
Rimane da statuire in ordine alle spese.
Esse si ritiene che esse debbano essere regolate secondo il criterio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo valore, nei parametri medi.
Non v'è titolo viceversa per la condanna per lite temeraria richiesta da parte opposta non risultandone integrati i presupposti non risultando che parte ricorrente abbia agito con mala fede o colpa grave: secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ha precisato che “è necessario che siano accertate sia l'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio, in relazione alla fattispecie concreta…..Ai fini dell'affermazione di tale violazione, il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, la consapevolezza dell'interessato della presumibile infondatezza della propria pretesa, dando rilievo, oltre che agli orientamenti giurisprudenziali esistenti al momento della proposizione della domanda, anche ad eventuali esiti alterni delle fasi di merito, e all'esito di eventuali istanze cautelari o volte alla sospensione dell'esecutività della sentenza” (cfr. Corte di Cass., sentenza n. 26515/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, respinge il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna a rifondere alla controparte le spese di lite, che Parte_2 liquida in €. 2.626,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonché IVA e CAP come per legge.
Dichiara, infine, la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Massa, 18 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
8
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 12.18. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 67/2024 promossa da
di con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 Parte_2
PAOLICCHI Massimiliano
C o n t r o
con il patrocinio dell' Avv.to BARTALENA Luca _1
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 26.1.2024 anche in qualità di Parte_2 legale rappresentante della ditta individuale , proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo numero 264/2023 emesso dal Tribunale di Massa, sezione lavoro in data 11.12.2023, chiedendone la revoca e l'annullamento.
Il ricorrente basava le ragioni dell'opposizione da un lato sulla circostanza che l'ingiungente avesse ricevuto anticipi sulle retribuzioni future pari ad €. 1.340,00 netti: dall'altra sulla necessità di compensare il credito residuo dell'opposto con il credito dell'opponente derivante dall'ammontare dell'indennità di preavviso che l'opposto doveva all'opponente per essersi dimesso volontariamente.
Argomentava inoltre circa la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incoerenza dei dati e eccessiva genericità evidenziando che fosse stato emesso per una somma inferiore a quella richiesta e evidenziava la proposizione di un procedimento disciplinare a carico di
. Disconosceva la produzione avversaria sub. 3 del fascicolo monitorio, _1 contestava l'abusivo frazionamento del credito e chiedeva disporsi la riunione di questo procedimento al procedimento pendente presso la sezione civile di questo stesso
Tribunale e volto all'accertamento della qualità di socio di fatto dell'opposto _1
.
[...]
Chiedeva infine la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'operatività della compensazione.
Così concludeva:
In via preliminare:
1. Concedersi, anche inaudita altera parte, la sospensione del decreto ingiuntivo emesso in virtù delle patologie di cui è affetto il decreto ingiuntivo, ovvero ex art 649 cpc, per i motivi dedotti in parte motivata;
2. Conseguentemente, disporre la riunione, ex art. 274 secondo comma cpc, della presente causa con quella di cui al n. 1876/2023 R.G. Tribunale di Massa;
Nel merito:
1. Dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto per le patologie di cui questo è afflitto, come descritto in parte motivata;
2. In via subordinata, accogliere l'opposizione per gli altri motivi dedotti in parte motivata, e per l'effetto revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto;
In ogni caso, condannare l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
In via istruttoria offriva documentazione che depositava e chiedeva prova per testimoni.
2 Si costituiva, in data 1.3.2024, parte resistente la quale evidenziava _1 preliminarmente che l'opposizione era finalizzata unicamente a ritardare e/o a rendere impossibile la corresponsione del dovuto e in quanto tale denunciava la temerarietà della lite proposta.
Nel merito evidenziava che il bonifico che parte opponente qualificava quale acconto sulle spettanze future provenisse a ben vedere dal conto corrente intestato ai genitori dell'opponente e fosse stato emesso urgente in quanto riferito a debiti non futuri ma pregressi.
Allegava che mai alcun procedimento disciplinare fosse stato iniziato da parte opponente a proprio carico e disconosceva i documenti 4 e 14 prodotti da parte opponente in quanto non riconducibili al medesimo. Si opponeva comunque alla richiesta di riunione al procedimento pendente presso la Sezione civile e sosteneva e argomentava la richiesta condanna al risarcimento per lite temeraria.
Così concludeva:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa, disattesa ogni contraria istanza ed argomentazione, così giudicare.
- IN VIA PRELIMINARE: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, ed anzi è fondata su circostanze palesemente infondate e temerarie, si chiede venga revocata la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, sospensione disposta inaudita altera parte da codesto Ill.mo Giudice con il decreto di fissazione udienza di comparizione delle parti
[.
- IN VIA PRELIMINARE: respingere l'istanza di riunione richiesta e formulata dalla ditta individuale non sussistendone i presupposti di legge, per le ragioni esposte Controparte_2 in narrativa.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, nonché di asserito abusivo frazionamento del credito, come sollevate da parte opponente, in quanto, in ipotesi, soggette alla competenza per materia del Tribunale in funzione di Giudice dell'Esecuzione e, per l'effetto dichiarare inammissibile / improcedibile l'opposizione proposta dalla ditta con ogni consequenziale pronuncia in Controparte_2 punto di conferma della validità ed efficacia del Decreto Ingiuntivo opposto, condannando la stessa ditta individuale al pagamento in favore del sig. della somma lorda di € 2833,21, per le _1 causali di cui al ricorso per ingiunzione ed alle buste paga allegate al fascicolo monitorio, oltre agli interessi come da Decreto Ingiuntivo.
- NEL MERITO: Piaccia, in ogni caso, al Tribunale Ill.mo rigettare, in quanto infondata e temeraria, in fatto e diritto, oltre che non provata, l'opposizione formulata dalla controparte e, quindi, rigettare, in quanto infondate e temerarie, sia l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, sia l'asserita eccezione di compensazione
3 rispetto ai maggiori crediti di lavoro vantati dal , per i motivi esposti in narrativa, sub par. 1-2) _1 della presente comparsa e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del Decreto Ingiuntivo opposto, con condanna della per le causali di Controparte_3 cui al ricorso per decreto ingiuntivo ed alle buste paga allegate al fascicolo monitorio, al pagamento in favore del sig. della somma lorda di € 2833,21, o della somma che dovesse essere accertata _1 nel corso del giudizio o, in ogni caso, ritenuta equa e di giustizia dall'Ill.mo Giudice, oltre agli interessi come da Decreto Ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre ad accessori di legge, del presente giudizio, nonché quelli attinenti alla fase monitoria.
Voglia, altresì, l'Ill.mo Tribunale di Massa condannare la ditta individuale Controparte_2
l risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., danni da
[...] liquidarsi in via equitativa.
In via istruttoria offriva documentazione e chiedeva prova per testi e per interrogatorio.
L'udienza veniva fissata al 14.3.2024 in prossimità della quale l'opponente si costituiva a mezzo di nuovo difensore, sì che chiedeva e otteneva rinvio all'udienza del 29.4.2024 celebrata la quale veniva autorizzata unicamente la deposizione testimoniale di S_
, consulente del lavoro della Ditta individuale opponente, escussione a cui si
[...] provvedeva in data 6.6.2024.
All'esito, con ordinanza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di discussione, da ultimo, al 18.9.2025 con assegnazione di termine per eventuali note difensive fino a dieci giorni precedenti l'udienza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Nel venire a decidere la presente controversia, si ritiene opportuno e comunque rispondente ai criteri di cui al d.m.
8.8.2023 ex art. 46 disp. att. c.p.c., provvedere ad una analisi per punti specifici delle questioni in fatto e in diritto poste dalla causa in decisione.
1) In ordine alla pretesa nullità del D.I. opposto
Sostiene anzitutto parte ricorrente che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe affetto da radicale nullità in quanto emesso per un importo diverso da quello richiesto e comunque non specificato relativamente alle voci che lo compongono.
E ciò in quanto avrebbe così impedito a parte ingiunta di svolgere compiutamente le proprie difese.
L'argomento non è condivisibile.
4 Il decreto ingiuntivo n. 264/2023 è stato emesso per l'importo lordo di € 2.833,21, corrispondente alla sommatoria delle retribuzioni di luglio, agosto, settembre 2023, oltre al TFR, come documentato dalle buste paga -formate dallo stesso datore di lavoro opponente- e prodotte e allegate al ricorso per ingiunzione (retribuzioni lorde relative ai mesi di luglio €. 291,93+ agosto € 380,34+ settembre € 133,92+ ottobre € 2.027,02): dunque nessuna indeterminatezza, né nullità può venire in considerazione, in quanto risultante di una mera somma algebrica di importi determinati. Evidenziandosi peraltro come tale importo, oltre che determinato, sia anche provato documentalmente dalle buste paga di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 allegate al ricorso monitorio e qui riproposte.
Come noto le buste paga, in quanto documenti provenienti dal datore di lavoro, debbono dirsi, come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità, aventi valore confessorio (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 2239 del 30/01/2017 secondo cui “in materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicchè, giusta gli artt. 2734 e 2735
c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute”) quando la dichiarazione, sfavorevole all'azienda, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità.
Deve dunque concludersi che il D.I. opposto non è nullo, non è indeterminato e il relativo credito di lavoro che l'ingiungente ha intimato all'opponente, del tutto fondato.
2) In ordine alla inesistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto
a)per il ricevimento di acconti sulle retribuzioni future
Eccepisce parte ricorrente che, comunque, dall'ammontare complessivo, così come determinato nel decreto ingiuntivo opposto, dovrebbe essere scorporata la somma già ricevuta da a titolo di acconto sulle retribuzioni future corrisposto _1 mediante bonifico bancario di cui produce foto tratto da whatsapp per l'ammontare di €.
1.340,00 (parte ricorrente scrive €. 1.344,00 ma esso deve ritenersi mero errore materiale attesa la produzione dal medesimo effettuata sub. doc. 2).
Circa il ricevimento di tale bonifico l'opposto non svolge contestazione, riconoscendo di aver ricevuto effettivamente tale somma accreditata sul proprio conto corrente: anzi ne offre documentazione (cfr. doc. 3 allegato alla memoria di costituzione e all.2 contente estratto conto trimestrale con registrazione in ingresso del predetto bonifico).
5 Parte opposta documenta altresì lo svolgimento di lavoro dipendente a tempo determinato part-time (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio, contenente l'assunzione in data
8.4.22) e a tempo indeterminato producendo la relativa missiva di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato in data 20.4.2022 (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio).
La busta paga del mese di giugno 2023 non è stata prodotta né da parte opponente né da parte opposta.
La allegazione della corresponsione con il bonifico dell'acconto sulle retribuzioni future tuttavia non convince. Intanto trattasi di un bonifico urgente, privo di causale, effettuato il
10.7.2023, disposto da un conto corrente intestato a e Controparte_4 CP_5
: soggetti diversi dal datore di lavoro, odierno opponente. Inoltre, nelle buste paga
[...] redatte per i mesi a venire, luglio, agosto, settembre, ottobre non è indicata alcuna decurtazione operata in ragione di acconti già ricevuti. E infine negli estratti conto trimestrali relativi al conto corrente acceso a nome dell'opposto (cfr. _1 doc. 4 allegato alla memoria di costituzione) non si rinviene alcuna ricezione di somme astrattamente riconducibili alla retribuzione di giugno che dunque risulta ragionevolmente corrisposta proprio con il bonifico del 10.7.2023.
consulente del lavoro, sentito quale testimone in data 6.6.2024, circa Testimone_1 la redazione delle buste paga, ha dichiarato quanto segue: “nel periodo giugno, luglio, agosto e anche settembre (e credo anche ottobre come busta di chiusura) io ho continuato a redarre le buste paga di
tuttavia con un orario lavorativo ridotto, in ragione della lettera di firmata da . _1 CP_2 _1
Il part-time era pari a 6 ore settimanali, lavorata solo la giornata di sabato. Io consegnavo le buste paga a anche per provvedere alla consegna a . Anzi preciso che a fine 2023, sulla base della CP_2 _1 richiesta di , ho provveduto ad inviargli via whatsapp le buste paga di aprile, maggio, giugno, _1 luglio e agosto 2023”.
E ha precisato: “Ho il LUL e sono in grado di riferirle circa gli importi delle buste paga.
Si dà atto che il testimone consulta sul proprio cellulare il cloud relativo ai dati elaborati dal suo studio e riferisce:
GIUGNO 2023: €. 166,00
LUGLIO. 2023: €. 229,00
AGOSTO 2023: € 321
SETTEMBRE 2023: €. 96
6 OTTOBRE 2023: €.1985,32 con il tfr, data di cessazione 25.10.2023”.
Ebbene, si tratta di dati del tutto conferenti -con la precisazione che vengono qui in esame importi netti, in luogo degli importi lordi-, con quanto ingiunto all'opponente.
Conclusivamente, trattandosi di importi di cui parte opponente non ha provato l'effettiva corresponsione, conformemente alle indicazioni proveniente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ordinanza n. 10663 del 19 aprile 2024 con cui la Suprema Corte ha ribadito che è onere del datore di lavoro provare il regolare pagamento della retribuzione), nè risulta provato che il bonifico effettuato il 10.7.2023 fosse in pagamento di future retribuzioni, e non piuttosto in pagamento della busta paga di giugno 2023 -fatto anch'esso di cui avrebbe dovuto dare la prova, secondo gli ordinari criteri di ripartizione di cui all'art. 2697 c.c., l'attore opponente-, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
b)per l'esistenza di un controcredito
Esso sarebbe costituito dalla indennità di preavviso che sarebbe stata dovuta all'opponente in ragione delle dimissioni che avrebbe reso in assenza di giusta _1 causa.
La disamina degli atti di causa impone tuttavia di respingere anche questa eccezione.
Risulta infatti che l'opposto abbia diffidato, con missiva datata 20.10.2023 (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio), al pagamento delle retribuzioni Parte_2 spettanti che, a quella data, risultavano ancora non corrisposte.
Risulta altresì che il 25 ottobre 2023 ebbe a presentare le dimissioni per giusta _1 causa (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio) non essendogli state ancora corrisposte le retribuzioni di luglio, agosto e settembre, dopo essergli stato intimato, in data 8.9.2023, nella sostanza, con messaggio whatsapp, l'allontanamento dal luogo di lavoro (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio): “visto che io, a oggi non ho più voglia di discutere, né di chiarire, né di confrontarmi né con te né con mia sorella, io ho preso le mie decisioni e da domani non mettete più piede dentro qui perché io non voglio più avere a che fare niente né con te né con lei”, nonché dopo aver impugnato stragiudizialmente -senza esito alcuno- (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio) tale “licenziamento”.
Ora, è evidente che, stando così le cose, non sia qui ipotizzabile alcun controcredito per mancata corresponsione dell'indennità di preavviso che non appare dovuta in quanto le
7 dimissioni risultano formalizzate in ragione della mancata corresponsione delle tre mensilità, risultante, come già detto, per tabulas e dunque sussistente -lato lavoratore dipendente- la giusta causa.
Conclusivamente dunque non vi è titolo alcuno per provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto che merita quindi essere confermato.
Rimane da statuire in ordine alle spese.
Esse si ritiene che esse debbano essere regolate secondo il criterio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo valore, nei parametri medi.
Non v'è titolo viceversa per la condanna per lite temeraria richiesta da parte opposta non risultandone integrati i presupposti non risultando che parte ricorrente abbia agito con mala fede o colpa grave: secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ha precisato che “è necessario che siano accertate sia l'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio, in relazione alla fattispecie concreta…..Ai fini dell'affermazione di tale violazione, il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, la consapevolezza dell'interessato della presumibile infondatezza della propria pretesa, dando rilievo, oltre che agli orientamenti giurisprudenziali esistenti al momento della proposizione della domanda, anche ad eventuali esiti alterni delle fasi di merito, e all'esito di eventuali istanze cautelari o volte alla sospensione dell'esecutività della sentenza” (cfr. Corte di Cass., sentenza n. 26515/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, respinge il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna a rifondere alla controparte le spese di lite, che Parte_2 liquida in €. 2.626,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonché IVA e CAP come per legge.
Dichiara, infine, la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Massa, 18 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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