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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11181/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
In persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice Relatore dott.ssa Francesca Neri Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 11181/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 a Rimini in Via Sacramora n. 71/D
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocata MARCHESINI FEDERICA e dall'Avvocato CAVALLOTTI STEFANO, entrambi del Foro di Bologna.
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna in data 13.11.2025;
OGGETTO: Cessazione effetti civili
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 05.08.2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nata una figlia , maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 29.01.1992 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 11.02.1992;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
visto l'intervento del P.M. in data 13.11.2025, il quale esprime parere favorevole;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a Parte_1 CR (BO) il 14.07.1962, e nata a [...] il [...], Parte_2 celebrato a Forlì il 15.08.1981 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di FORLI' al n. 185 parte 2 serie A anno 1981;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni: a. nulla è più dovuto a titolo di mantenimento della figlia , da tempo Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
b. i coniugi continuano a vivere separati e nulla è reciprocamente dovuto a titolo di assegno divorzile, essendosi le parti dichiarate economicamente autosufficienti;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Forlì di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese integralmente a carico del Sig. . Parte_1
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
In persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice Relatore dott.ssa Francesca Neri Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 11181/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 a Rimini in Via Sacramora n. 71/D
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocata MARCHESINI FEDERICA e dall'Avvocato CAVALLOTTI STEFANO, entrambi del Foro di Bologna.
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna in data 13.11.2025;
OGGETTO: Cessazione effetti civili
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 05.08.2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nata una figlia , maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 29.01.1992 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Bologna del 11.02.1992;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
visto l'intervento del P.M. in data 13.11.2025, il quale esprime parere favorevole;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a Parte_1 CR (BO) il 14.07.1962, e nata a [...] il [...], Parte_2 celebrato a Forlì il 15.08.1981 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di FORLI' al n. 185 parte 2 serie A anno 1981;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni: a. nulla è più dovuto a titolo di mantenimento della figlia , da tempo Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
b. i coniugi continuano a vivere separati e nulla è reciprocamente dovuto a titolo di assegno divorzile, essendosi le parti dichiarate economicamente autosufficienti;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Forlì di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese integralmente a carico del Sig. . Parte_1
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla