TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/09/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3968 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
10/06/2024, assunto in decisione con decreto del 19.09.2025, e vertente
TRA nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. FALLINI ALBERTO, ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 non costituito;
- CONVENUT CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione in data 19.09.2025 ove il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
*** Con ricorso depositato in data 10.06.2024, adiva l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 sentire pronunciare sentenza di separazione giudiziale nei confronti di esponendo Controparte_1 che dal loro matrimonio, contratto a Meda in data 23.10.1978, era nata, in data 29.07.1985, la figlia Per_1 ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
La ricorrente dava atto che nel corso del tempo, e specialmente a far data dal pensionamento di
, il sodalizio coniugale si era man mano disgregato sino a far venire completamente meno CP_1
l'affectio coniugalis.
Invero, rappresentava che il marito aveva abbandonato il tetto coniugale per Parte_1 trasferirsi a Panama, facendo perdere le sue tracce e omettendo qualsivoglia tipo di contatto.
La ricorrente chiedeva, essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti e autosufficienti e non sussistendo altri aspetti da regolamentare, unicamente la pronuncia in punto status.
All'udienza del 07.01.2025, ove il convenuto non compariva personalmente e non risultava neppure costituto, il Giudice disponeva l'audizione della ricorrente la quale dichiarava di non sentire da parecchio tempo il marito e di essere unicamente a conoscenza del fatto che lo stesso, presumibilmente, viveva a
Panama.
Tuttavia il Giudice, rilevato il non perfezionamento della notifica, ne disponeva la rinnovazione e per l'effetto rinviava ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 09.04.2025.
Con successive note di deposito documentali la difesa attorea dava atto del perfezionamento della notifica nei confronti di . CP_1
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, con decreto del 10.04.2025 dichiarava la contumacia del convenuto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dalla ricorrente nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile, anche in considerazione del fatto che il marito ha da tempo abbandonato il tetto coniugale per trasferirsi all'estero.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Nessuna statuizione in punto economico, data l'assenza di figli minorenni o comunque non economicamente autosufficienti, e considerata l'indipendenza economica di entrambe le parti.
Le deduzioni e le allegazioni del ricorrente non trovano alcuna eccezione di segno contrario, non essendosi la convenuta costituita e non essendo neppure comparsa personalmente in udienza.
III. Vista la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia del convenuto, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni ulteriore istanza o eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato in data 10/06/2024, così provvede: Controparte_1
I. PRONUNCIA la separazione di che Parte_1 Controparte_1 hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in Meda (MB) il giorno 23.10.1978 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Meda al n.96, Parte II, Serie A, anno1978);
II. MANDA la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Meda (MB) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Nessuna ulteriore statuizione, data l'assenza di domande rispetto allo status.
III. DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 19.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
10/06/2024, assunto in decisione con decreto del 19.09.2025, e vertente
TRA nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. FALLINI ALBERTO, ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 non costituito;
- CONVENUT CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione in data 19.09.2025 ove il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
*** Con ricorso depositato in data 10.06.2024, adiva l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 sentire pronunciare sentenza di separazione giudiziale nei confronti di esponendo Controparte_1 che dal loro matrimonio, contratto a Meda in data 23.10.1978, era nata, in data 29.07.1985, la figlia Per_1 ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
La ricorrente dava atto che nel corso del tempo, e specialmente a far data dal pensionamento di
, il sodalizio coniugale si era man mano disgregato sino a far venire completamente meno CP_1
l'affectio coniugalis.
Invero, rappresentava che il marito aveva abbandonato il tetto coniugale per Parte_1 trasferirsi a Panama, facendo perdere le sue tracce e omettendo qualsivoglia tipo di contatto.
La ricorrente chiedeva, essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti e autosufficienti e non sussistendo altri aspetti da regolamentare, unicamente la pronuncia in punto status.
All'udienza del 07.01.2025, ove il convenuto non compariva personalmente e non risultava neppure costituto, il Giudice disponeva l'audizione della ricorrente la quale dichiarava di non sentire da parecchio tempo il marito e di essere unicamente a conoscenza del fatto che lo stesso, presumibilmente, viveva a
Panama.
Tuttavia il Giudice, rilevato il non perfezionamento della notifica, ne disponeva la rinnovazione e per l'effetto rinviava ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 09.04.2025.
Con successive note di deposito documentali la difesa attorea dava atto del perfezionamento della notifica nei confronti di . CP_1
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, con decreto del 10.04.2025 dichiarava la contumacia del convenuto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dalla ricorrente nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile, anche in considerazione del fatto che il marito ha da tempo abbandonato il tetto coniugale per trasferirsi all'estero.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Nessuna statuizione in punto economico, data l'assenza di figli minorenni o comunque non economicamente autosufficienti, e considerata l'indipendenza economica di entrambe le parti.
Le deduzioni e le allegazioni del ricorrente non trovano alcuna eccezione di segno contrario, non essendosi la convenuta costituita e non essendo neppure comparsa personalmente in udienza.
III. Vista la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla contumacia del convenuto, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni ulteriore istanza o eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato in data 10/06/2024, così provvede: Controparte_1
I. PRONUNCIA la separazione di che Parte_1 Controparte_1 hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in Meda (MB) il giorno 23.10.1978 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Meda al n.96, Parte II, Serie A, anno1978);
II. MANDA la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Meda (MB) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Nessuna ulteriore statuizione, data l'assenza di domande rispetto allo status.
III. DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 19.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona