Sentenza 22 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 22/12/2022, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/12/2022
N. 02029/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01287/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1287 del 2018, proposto da
Vito Nubile, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Massari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino, Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
e la dichiarazione di illegittimità dell’occupazione del fondo di proprietà del ricorrente, a partire dai decreti sindacali del 1978 e 1979, stante la mancata adozione del decreto di esproprio;
per la condanna dell'Ente territoriale alla restituzione dell'immobile, previa rimessione in pristino e libero da persone e cose;
nonché per la condanna
in favore del ricorrente - nell’ipotesi in cui il Comune deliberasse l’acquisizione dell’immobile - al risarcimento ex art. 42 bis comma 3, pari al valore venale del bene medesimo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di riassunzione conseguente alla sentenza del Tribunale di Brindisi n. 464/13, passata in giudicato (con il quale il suddetto g.o. ha declinato la giurisdizione, per essere la stessa devoluta al giudice amministrativo) il ricorrente – dichiaratosi comproprietario di terreno sito in Tuturano, via Rossini, angolo via Donizetti, esteso mq 1371, in catasto al foglio 165, p.lle 12 e 13 – ha chiesto accertarsi la perdurante illegittimità dell’occupazione di tale fondo da parte dell’Amministrazione, con conseguente condanna di quest’ultima alla restituzione del bene e al risarcimento dei danni da lui subiti nella vicenda in esame. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Brindisi ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 16.12.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Va preliminarmente scrutinata l’eccezione di parte resistente, di inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
L’eccezione è fondata.
2.1. L’amministrazione ha depositato le schede catastali del terreno in esame, da cui emerge che, sin dal 28.10.1988 (e pertanto, in data antecedente l’instaurazione del giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi), l’area contrassegnata al fg. 165, p.lle 12 e 13 è di proprietà di terzo soggetto.
Orbene, è pur vero che le schede catastali non costituiscono prova dell’acquisto della proprietà. Senonché, in presenza di un indizio di tal fatta, contrastante con le affermazioni di parte ricorrente, costituiva onere di quest’ultimo provare la titolarità (o, come egli afferma, la contitolarità) del bene in esame.
2.2. Senonché, da un lato il ricorrente non ha prodotto in giudizio il titolo (contratto, testamento, donazione, ecc.) attributivo della proprietà del bene. Sotto altro profilo, egli pretende di desumere tale titolo da mere affermazioni contenute in atti del giudizio civile innanzi al Tribunale di Brindisi, ovvero in affermazioni contenute in atti dell’Amministrazione resistente.
2.3. All’evidenza, semplici affermazioni non costituiscono in alcun modo prova del diritto di proprietà sulla p.lle in esame.
Ne consegue che l’affermazione dell’essere lui (com)proprietario dell’area in esame riposa su una mera asserzione, non suffragata da alcun elemento probatorio, e anzi smentita dalle suddette schede catastali, evidenzianti l’acquisto della proprietà del bene, sin dal 1988 (e pertanto, molto prima dell’instaurazione del giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi), in capo ad un terzo soggetto.
2.4. È pertanto evidente che, in presenza di mere allegazioni di parte – contestate nell’ an da parte resistente – non può ritenersi raggiunta la prova dell’essere il ricorrente il proprietario delle aree occupate dall’Amministrazione per la realizzazione del progetto sopra descritto.
3. Per tali ragioni, l’odierno ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva da parte del ricorrente.
4. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni oggetto del presente giudizio, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO