Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/05/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 290/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 290/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. VACCARI Parte_1 C.F._1
ALESSIA
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GRANDI FRANCESCA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente,
pagina 1 di 6
23/10/2023 dal Tribunale di Modena, nell'ambito del procedimento RG n.
4779/2023;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) “I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza e domicilio ove riterranno più opportuno con l'unico obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione della stessa nell'interesse del figlio.
2) Il figlio frequentante il IV° anno della scuola media di II° grado, è Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ed è collocato presso la residenza materna
3) I genitori in considerazione del raggiungimento della maggiore età di prevedono che le modalità di esercizio del diritto di visita vengano Per_1 stabilite di volta in volta in base alle esigenze del figlio. I signori e Pt_1 in ragione di ciò si attiveranno affinché siano mantenuti frequenti CP_1
e stabili rapporti con ciascun genitore al fine di favorire il benessere psicofisico di Per_1
4) La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, rimane assegnata alla sig.ra che vi abiterà unitamente al Pt_1 figlio, anche anagraficamente ivi residente;
rimangono assegnati alla sig.ra anche i beni mobili che arredano l'appartamento coniugale. Pt_1
pagina 2 di 6 5) Il padre si obbliga a corrispondere alla madre a titolo di mantenimento per il figlio la somma mensile di euro 200,00 da versare entro e non Per_1 oltre il giorno quindici di ogni mese, somma oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Inoltre, il padre anticiperà o rimborserà alla madre il 50% delle spese straordinarie come identificate dal Protocollo del
Tribunale di Modena.
6) L'assegno unico percepito per il figlio (ad oggi di €. 215,00), per comune accordo dei ricorrenti, viene assegnato interamente alla sig.ra Pt_1
7) Riguardo alle restanti questioni di carattere patrimoniale le parti hanno raggiunto i seguenti accordi:
a) i signori e si danno reciprocamente atto che i fondi esistenti CP_1 Pt_1 sul deposito titoli n. 713209/1 Banco BPM Agenzia 554, a loro intestato con un controvalore alla data del 31/12/2021 pari ad €. 15.905,910 sono stati liquidati ed €. 3.000,00 versati in data 02.03.2022 sul c/c n. 14049 Banco BPM Agenzia
424 intestato al minore (saldo al 31/03/22 di €. 4.397,34) e la residua Per_1 somma reinvestita in fondi collegati al deposito titoli n. 330237 Banco BPM
Agenzia 424 intestato alla signora In sede di separazione i signori e Pt_1 Pt_1 hanno pattuito che le provviste esistenti sui rapporti bancari c/c n. CP_1
14049 e sul deposito titoli n. 330237 Banco BPM Agenzia 424 sarebbero stati gestiti di comune accordo tra i coniugi, tenuti a reciproci doveri di informativa e, indipendentemente dalla intestazione formale le relative giacenze sarebbero state destinate alle necessità straordinarie del figlio A modifica di quanto Per_1 precedentemente concordato i signori e pattuiscono che la Pt_1 CP_1 signora provvederà a liquidare parte dei titoli attualmente a lei intestati Pt_1 per un importo pari ad €. 7.190,77 e detto importo sarà trasferito, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, al signor il quale li reinvestirà CP_1
a proprio nome in fondi, titoli o altro strumento finanziario da destinarsi alle necessità straordinarie del figlio In ragione delle ripartizioni di cui sopra Per_1 ciascun genitore gestirà nell'interesse di i fondi, titoli e/o altri strumenti Per_1 finanziari, conservando prioritariamente il capitale investito e, se le proprie disponibilità economiche lo consentiranno, incrementandolo autonomamente.
pagina 3 di 6 Resta immutato l'obbligo di destinare le somme alle necessità straordinarie del figlio. Al compimento del ventunesimo anno di età i signori e si Pt_1 CP_1 impegnano e si obbligano, in proprio e senza vincolo di solidarietà, a trasferire al figlio rispettivamente la somma di €. 7.190,77 ciascuno, salvo che parte Per_1 delle somme da ciascuno gestite siano state utilizzate per le necessità straordinarie di che dovranno comunque essere preventivamente Per_1 concordate per iscritto dai genitori. I signori e si impegnano CP_1 Pt_1 reciprocamente, in ragione della destinazione pattuita in favore del figlio ad informare l'altro genitore trimestralmente circa il rendimento di tali Per_1 titoli e/o delle eventuali sostituzioni. Ciascun genitore, ove ne ricorrano le disponibilità economiche, provvederà ad accantonare ulteriori somme in favore di gestendole autonomamente. Il signor in particolare, dichiara Per_1 CP_1 di destinare e investire in favore del figlio l'ulteriore somma di €. 720,00.
b) l'autovettura Dacia Duster, tg FJ679DB, intestata alla sig.ra e Pt_1
l'autovettura Seat Ibiza, tg DC414HD intestata al sig. sono state CP_1 rispettivamente già assegnate ai signori e in sede di separazione Pt_1 CP_1
c) le parti convengono di assumere in ragione del 50% ciascuno la rata di mutuo a tasso variabile che grava sulla casa coniugale alla data del 10/01/2025 ammontante ad €.1.051,62
d) le parti convengono che le spese di manutenzione straordinaria relative all'abitazione familiare, incluse quelle di natura condominiale, dovranno essere preventivamente concordate per iscritto e verranno suddivise al 50% tra i comproprietari;
rimangono a carico della signora le spese di manutenzione Pt_1 ordinarie e/o comunque relative al godimento dell'immobile, ivi comprese quelle di natura condominiale.
8) Ognuno dei coniugi assume formale impegno a non interferire nella vita privata dell'altro; in ogni caso i signori e nel gestire la propria Pt_1 CP_1 vita privata terranno in doverosa considerazione l'interesse preminente del figlio, evitando ogni situazione che possa essere contraria o arrechi pregiudizio allo stesso.
pagina 4 di 6 9) I coniugi si impegnano a rispettare gli obblighi assunti ritenendoli tutti essenziali e legati tra loro e rispetto ai quali riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione nell'interesse prevalente del figlio.
10) I genitori si rilasciano, sin d'ora, il reciproco assenso al rilascio/rinnovo della carta di identità e/o del passaporto personali valevoli per l'espatrio ovvero al rilascio/rinnovo dei documenti identificativi personali valevoli per l'espatrio del figlio.
11) Le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in FORMIGINE (MO) il 05/05/2007 fra , nata a [...]_1
(PR) il 01/09/1969 e , nato a [...] il [...] Controparte_1 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 5 di 6 Anno 2007 Atto n. 4 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 16/4/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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