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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 05/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1809/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1809/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Elia Borgonovi, Parte_1 elettivamente domiciliato in Broni (PV), via Mazzini n.3, presso lo studio del suddetto difensore;
APPELLANTE contro
, in persona del Prefetto in carica pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, nel presente giudizio, dall'Avvocatura di Stato, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, via Alfredo Testoni n. 6; APPELLATA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio, dinnanzi al Tribunale di Piacenza, la , in persona del Prefetto in Controparte_1 carica pro tempore, per ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 400/2024, pubblicata in data 11.09.2024, notificata in CP_1 data 27.09.2024, di rigetto dell'opposizione avverso il verbale n. 394380631, redatto in data
13.01.2024, con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 128, comma 2, C.d.S. e gli erano contestualmente irrogate la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma di € 168,00 e la sanzione accessoria della revoca della patente di guida n. Area II/P. Numer_1
In punto di fatto, rappresentava che:
- in data 08.03.2021, riceveva la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo avente ad oggetto la revisione della patente di guida, disposta ai sensi dell'art. 126 bis, comma 6, del
C.d.S., da parte del Controparte_2
affari generali ed il
[...]
personale - Direzione generale territoriale nord ovest - Ufficio Motorizzazione Civile di Brescia -
Sezione di Pavia;
- il procedimento si fondava sul ritenuto azzeramento del punteggio della sua patente di guida a seguito di violazioni da lui commesse negli anni precedenti e delle relative decurtazioni;
- avendo ben chiaro il proprio saldo punti, ritenuto superiore allo zero, non inviava memorie o osservazioni, confidando che si trattasse di una mera svista dell'Amministrazione, la quale, invece, concludeva il procedimento emettendo il provvedimento di revisione della patente di guida per perdita totale del punteggio;
- in data 13.01.2024, lungo la S.S. 412, in località Trevozzo (PC), veniva sottoposto ad un controllo da parte dei Carabinieri di Bobbio (PC);
- in tale sede, gli O.A. gli contestavano la violazione dell'art. 128, comma 2, C.d.S. “perché circolava alla guida nonostante la sospensione della patente per omessa presentazione a revisione per azzeramento dei punti”, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma di € 168,00, oltre alla sanzione accessoria del ritiro della patente di guida finalizzato alla successiva revoca;
2 - in data 31.01.2024, riceveva la notifica del decreto n. 2024-126 , emesso il Parte_2
25.01.2024 dalla Prefettura – U.T.G. di avente ad oggetto la revoca della patente di CP_1
guida.
In punto di diritto, censurava la sentenza di primo grado in quanto il giudice di prime cure si sarebbe limitato a rilevare la definitività del provvedimento presupposto di revisione della patente di guida, per mancata impugnazione entro i termini di legge;
sosteneva che quest'ultimo, invece, avrebbe comunque potuto, ed anzi dovuto, procedere a scrutinare la legittimità del suddetto provvedimento, avvalendosi del generale potere di disapplicazione previsto dall'art. 4 della L. n.
2248/1865. Rappresentava che la disapplicazione del provvedimento di revisione della patente avrebbe, allora, comportato il venir meno di uno dei necessari presupposti del provvedimento di revoca della patente, emanato nel 2024 ed impugnato con il ricorso di primo grado.
1.1) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.12.2024, si costituiva in giudizio la , la quale chiedeva il rigetto delle domande di parte appellante e Controparte_1
la conferma della sentenza impugnata.
1.2) Con ordinanza del 12.12.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
10.12.2024, il G.I. disponeva rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza del 04.02.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) L'appello proposto non è meritevole di accoglimento.
L'art. 4 della L. n. 2248/1865 prevede che: “
1. Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.
2. L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso”.
Dalla lettura della norma, si evince che essa è riferita ai casi in cui la controversia avente ad oggetto l'atto amministrativo rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, che ha il più ampio potere di annullamento dell'atto medesimo;
in queste ipotesi, qualora l'atto amministrativo venga in rilievo non come causa diretta della lesione, ma comunque come elemento della
3 complessiva fattispecie lesiva di un diritto soggettivo, il Giudice Ordinario ha il potere-dovere di valutare incidenter tantum la legittimità dell'atto presupposto ed eventualmente di disapplicarlo.
Tale norma, invero, da un lato garantisce al G.O. la possibilità di apprestare una piena ed effettiva tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi (consentendo anche la disapplicazione degli atti amministrativi presupposti) ma, dall'altro lato, riserva il potere di annullamento dell'atto, con effetti erga omnes, al Giudice naturalmente deputato al controllo sul corretto esercizio del potere pubblico, ossia al G.A..
E', quindi, evidente che il presupposto su cui si fonda la disposizione in oggetto è che sulle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione degli atti amministrativi sussista la giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo.
Nel caso di specie, tale circostanza non può dirsi sussistente.
Infatti, come ha riconosciuto anche la Corte di Cassazione (Cass. civ, Sez. Un., sent. n.
15689/2015) il provvedimento di revisione della patente di guida, emanato dall'Autorità amministrativa a seguito della decurtazione progressiva dei punti, radica la giurisdizione del G.O.
e non del G.A. (“Il provvedimento con il quale viene ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica nel caso di azzeramento dei punti partecipa della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita dei punti, applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale;
sanzione in relazione alla quale non è dubitabile la giurisdizione del giudice ordinario, essendo avverso la stessa proponibile opposizione davanti al medesimo giudice competente per l'opposizione ai verbali di contestazione, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del d. lg. N. 150 del 2011”).
Rispetto alle relative controversie, dunque, non è configurabile quella concorrenza di forme di tutela giurisdizionale (potere di annullamento del G.A. e potere di disapplicazione del G.O.) che costituisce il presupposto dell'art. 4 della L. n. 2248/1865. Come detto, infatti, la giurisdizione è devoluta unicamente al G.O., che, in quest'ambito, ha il più pieno potere di caducazione dell'atto con effetti erga omnes purché però sia rispettato il termine decadenziale previsto dalla legge per l'opposizione (cfr. art. 7 del d.lgs. n. 150/2011).
In definitiva, quindi, l'unica forma di tutela esperibile avverso il provvedimento di revisione della patente di guida è il ricorso in opposizione al Giudice di Pace, che deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di
4 notificazione del verbale di accertamento. Infatti, se oltre al rimedio di opposizione al verbale di accertamento dinnanzi al Giudice di Pace si ammettesse anche un generale potere disapplicativo del G.O., si eluderebbe il termine decadenziale previsto dalla legge e si renderebbe radicalmente inutile quanto previsto dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011.
Deve, quindi, ritenersi che il Giudice delle prime cure abbia correttamente omesso di provvedere alla disapplicazione del provvedimento che aveva disposto la revisione della patente di guida di ai sensi dell'art. 126, comma 6, del C.d.S., limitandosi a rilevare che: “Nessun Parte_1
opposizione è stata presentata dal ricorrente in ordine all'ipotetico conteggio dei punti sulla patente e pertanto il verbale impugnato è stato legittimamente emesso né in questa sede può essere esaminato il provvedimento della motorizzazione del 2021”.
2.1) Se si volesse, in ogni caso, scendere nell'esame della legittimità del provvedimento di revisione della patente di guida, vi è da ritenere che le censure svolte a riguardo dall'appellante non colgono nel segno.
In primo luogo, infatti, deve escludersi che sulla Pubblica Amministrazione gravi un qualche obbligo di riesaminare in autotutela delle varie decurtazioni dei punti e del provvedimento in oggetto. Com'è noto, infatti, il potere di autotutela amministrativa della P.A. non ha natura doverosa ma discrezionale (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 19.10.2023, n. 9094; T.A.R. Napoli, sez. IV, 17.06.2024, n. 3806).
In secondo luogo, non può ritenersi che l'illegittimità del provvedimento di revisione discenda dalla mancata comunicazione all'interessato delle singole decurtazioni dei punti.
Invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità: “È stato ribadito
l'orientamento (Cassazione, n. 9270/2018) secondo cui: “Nel sistema delineato dall'articolo 126- bis del Dlgs 285/1992, l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell'accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare l'indicazione della decurtazione (comma 2).
A sua volta, il comma 3 del medesimo articolo 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri. La comunicazione della variazione di punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di
5 contestazione (ovvero dall'ordinanza ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio, ed è, anch'esso, fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato
l'intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti” (Cass. civ., n. 9691/2023).
Peraltro, già dalla lettura dell'atto di appello appare chiaro che fosse a conoscenza Parte_1 della propria situazione. Si legge, infatti, che: “Il Sig. avendo ben chiaro il proprio Pt_1
saldo punti, abbondantemente superiore allo zero, riteneva di non inviare memorie o osservazioni, confidando che si trattasse di una mera svista dell'Amministrazione che, in ossequio al Dettato di cui all'art. 21- quinquies legge n. 241/1990, avrebbe comunque dovuto agire in autotutela per annullare i provvedimenti manifestamente illegittimi”.
In conclusione, il Giudice delle prime cure ha correttamente rilevato il carattere dirimente che ha rivestito, nella vicenda de qua, l'inerzia di escludendo che potessero rivestire un Parte_1
qualche rilievo, rispetto alla violazione amministrativa contestatagli, la sua pretesa buona fede o la mancanza di colpevolezza.
L'appello, dunque, deve essere rigettato.
3) Per quanto riguarda il governo delle spese di lite, il carattere delle questioni trattate e la natura delle parti coinvolte in giudizio ne giustificano l'integrale compensazione.
3.1) Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002, con la conseguenza che la parte appellante è tenuta a corrispondere un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti della;
Parte_3 Controparte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
6 3) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012.
Piacenza, 05.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1809/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Elia Borgonovi, Parte_1 elettivamente domiciliato in Broni (PV), via Mazzini n.3, presso lo studio del suddetto difensore;
APPELLANTE contro
, in persona del Prefetto in carica pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, nel presente giudizio, dall'Avvocatura di Stato, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, via Alfredo Testoni n. 6; APPELLATA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio, dinnanzi al Tribunale di Piacenza, la , in persona del Prefetto in Controparte_1 carica pro tempore, per ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 400/2024, pubblicata in data 11.09.2024, notificata in CP_1 data 27.09.2024, di rigetto dell'opposizione avverso il verbale n. 394380631, redatto in data
13.01.2024, con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 128, comma 2, C.d.S. e gli erano contestualmente irrogate la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma di € 168,00 e la sanzione accessoria della revoca della patente di guida n. Area II/P. Numer_1
In punto di fatto, rappresentava che:
- in data 08.03.2021, riceveva la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo avente ad oggetto la revisione della patente di guida, disposta ai sensi dell'art. 126 bis, comma 6, del
C.d.S., da parte del Controparte_2
affari generali ed il
[...]
personale - Direzione generale territoriale nord ovest - Ufficio Motorizzazione Civile di Brescia -
Sezione di Pavia;
- il procedimento si fondava sul ritenuto azzeramento del punteggio della sua patente di guida a seguito di violazioni da lui commesse negli anni precedenti e delle relative decurtazioni;
- avendo ben chiaro il proprio saldo punti, ritenuto superiore allo zero, non inviava memorie o osservazioni, confidando che si trattasse di una mera svista dell'Amministrazione, la quale, invece, concludeva il procedimento emettendo il provvedimento di revisione della patente di guida per perdita totale del punteggio;
- in data 13.01.2024, lungo la S.S. 412, in località Trevozzo (PC), veniva sottoposto ad un controllo da parte dei Carabinieri di Bobbio (PC);
- in tale sede, gli O.A. gli contestavano la violazione dell'art. 128, comma 2, C.d.S. “perché circolava alla guida nonostante la sospensione della patente per omessa presentazione a revisione per azzeramento dei punti”, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma di € 168,00, oltre alla sanzione accessoria del ritiro della patente di guida finalizzato alla successiva revoca;
2 - in data 31.01.2024, riceveva la notifica del decreto n. 2024-126 , emesso il Parte_2
25.01.2024 dalla Prefettura – U.T.G. di avente ad oggetto la revoca della patente di CP_1
guida.
In punto di diritto, censurava la sentenza di primo grado in quanto il giudice di prime cure si sarebbe limitato a rilevare la definitività del provvedimento presupposto di revisione della patente di guida, per mancata impugnazione entro i termini di legge;
sosteneva che quest'ultimo, invece, avrebbe comunque potuto, ed anzi dovuto, procedere a scrutinare la legittimità del suddetto provvedimento, avvalendosi del generale potere di disapplicazione previsto dall'art. 4 della L. n.
2248/1865. Rappresentava che la disapplicazione del provvedimento di revisione della patente avrebbe, allora, comportato il venir meno di uno dei necessari presupposti del provvedimento di revoca della patente, emanato nel 2024 ed impugnato con il ricorso di primo grado.
1.1) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.12.2024, si costituiva in giudizio la , la quale chiedeva il rigetto delle domande di parte appellante e Controparte_1
la conferma della sentenza impugnata.
1.2) Con ordinanza del 12.12.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
10.12.2024, il G.I. disponeva rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza del 04.02.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) L'appello proposto non è meritevole di accoglimento.
L'art. 4 della L. n. 2248/1865 prevede che: “
1. Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.
2. L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso”.
Dalla lettura della norma, si evince che essa è riferita ai casi in cui la controversia avente ad oggetto l'atto amministrativo rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, che ha il più ampio potere di annullamento dell'atto medesimo;
in queste ipotesi, qualora l'atto amministrativo venga in rilievo non come causa diretta della lesione, ma comunque come elemento della
3 complessiva fattispecie lesiva di un diritto soggettivo, il Giudice Ordinario ha il potere-dovere di valutare incidenter tantum la legittimità dell'atto presupposto ed eventualmente di disapplicarlo.
Tale norma, invero, da un lato garantisce al G.O. la possibilità di apprestare una piena ed effettiva tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi (consentendo anche la disapplicazione degli atti amministrativi presupposti) ma, dall'altro lato, riserva il potere di annullamento dell'atto, con effetti erga omnes, al Giudice naturalmente deputato al controllo sul corretto esercizio del potere pubblico, ossia al G.A..
E', quindi, evidente che il presupposto su cui si fonda la disposizione in oggetto è che sulle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione degli atti amministrativi sussista la giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo.
Nel caso di specie, tale circostanza non può dirsi sussistente.
Infatti, come ha riconosciuto anche la Corte di Cassazione (Cass. civ, Sez. Un., sent. n.
15689/2015) il provvedimento di revisione della patente di guida, emanato dall'Autorità amministrativa a seguito della decurtazione progressiva dei punti, radica la giurisdizione del G.O.
e non del G.A. (“Il provvedimento con il quale viene ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica nel caso di azzeramento dei punti partecipa della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita dei punti, applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale;
sanzione in relazione alla quale non è dubitabile la giurisdizione del giudice ordinario, essendo avverso la stessa proponibile opposizione davanti al medesimo giudice competente per l'opposizione ai verbali di contestazione, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del d. lg. N. 150 del 2011”).
Rispetto alle relative controversie, dunque, non è configurabile quella concorrenza di forme di tutela giurisdizionale (potere di annullamento del G.A. e potere di disapplicazione del G.O.) che costituisce il presupposto dell'art. 4 della L. n. 2248/1865. Come detto, infatti, la giurisdizione è devoluta unicamente al G.O., che, in quest'ambito, ha il più pieno potere di caducazione dell'atto con effetti erga omnes purché però sia rispettato il termine decadenziale previsto dalla legge per l'opposizione (cfr. art. 7 del d.lgs. n. 150/2011).
In definitiva, quindi, l'unica forma di tutela esperibile avverso il provvedimento di revisione della patente di guida è il ricorso in opposizione al Giudice di Pace, che deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di
4 notificazione del verbale di accertamento. Infatti, se oltre al rimedio di opposizione al verbale di accertamento dinnanzi al Giudice di Pace si ammettesse anche un generale potere disapplicativo del G.O., si eluderebbe il termine decadenziale previsto dalla legge e si renderebbe radicalmente inutile quanto previsto dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011.
Deve, quindi, ritenersi che il Giudice delle prime cure abbia correttamente omesso di provvedere alla disapplicazione del provvedimento che aveva disposto la revisione della patente di guida di ai sensi dell'art. 126, comma 6, del C.d.S., limitandosi a rilevare che: “Nessun Parte_1
opposizione è stata presentata dal ricorrente in ordine all'ipotetico conteggio dei punti sulla patente e pertanto il verbale impugnato è stato legittimamente emesso né in questa sede può essere esaminato il provvedimento della motorizzazione del 2021”.
2.1) Se si volesse, in ogni caso, scendere nell'esame della legittimità del provvedimento di revisione della patente di guida, vi è da ritenere che le censure svolte a riguardo dall'appellante non colgono nel segno.
In primo luogo, infatti, deve escludersi che sulla Pubblica Amministrazione gravi un qualche obbligo di riesaminare in autotutela delle varie decurtazioni dei punti e del provvedimento in oggetto. Com'è noto, infatti, il potere di autotutela amministrativa della P.A. non ha natura doverosa ma discrezionale (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 19.10.2023, n. 9094; T.A.R. Napoli, sez. IV, 17.06.2024, n. 3806).
In secondo luogo, non può ritenersi che l'illegittimità del provvedimento di revisione discenda dalla mancata comunicazione all'interessato delle singole decurtazioni dei punti.
Invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità: “È stato ribadito
l'orientamento (Cassazione, n. 9270/2018) secondo cui: “Nel sistema delineato dall'articolo 126- bis del Dlgs 285/1992, l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell'accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare l'indicazione della decurtazione (comma 2).
A sua volta, il comma 3 del medesimo articolo 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri. La comunicazione della variazione di punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di
5 contestazione (ovvero dall'ordinanza ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio, ed è, anch'esso, fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato
l'intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti” (Cass. civ., n. 9691/2023).
Peraltro, già dalla lettura dell'atto di appello appare chiaro che fosse a conoscenza Parte_1 della propria situazione. Si legge, infatti, che: “Il Sig. avendo ben chiaro il proprio Pt_1
saldo punti, abbondantemente superiore allo zero, riteneva di non inviare memorie o osservazioni, confidando che si trattasse di una mera svista dell'Amministrazione che, in ossequio al Dettato di cui all'art. 21- quinquies legge n. 241/1990, avrebbe comunque dovuto agire in autotutela per annullare i provvedimenti manifestamente illegittimi”.
In conclusione, il Giudice delle prime cure ha correttamente rilevato il carattere dirimente che ha rivestito, nella vicenda de qua, l'inerzia di escludendo che potessero rivestire un Parte_1
qualche rilievo, rispetto alla violazione amministrativa contestatagli, la sua pretesa buona fede o la mancanza di colpevolezza.
L'appello, dunque, deve essere rigettato.
3) Per quanto riguarda il governo delle spese di lite, il carattere delle questioni trattate e la natura delle parti coinvolte in giudizio ne giustificano l'integrale compensazione.
3.1) Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002, con la conseguenza che la parte appellante è tenuta a corrispondere un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti della;
Parte_3 Controparte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
6 3) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012.
Piacenza, 05.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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