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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/12/2025, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all' odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1715/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, come in Parte_1
atti, dall'Avv.to Ferraro Concetta, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Funari Alessandro CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.03.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 1853/2023 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (assegno d'invalidità civile ex L.118/71).
Costituitosi, l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità CP_1 dei motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo e proporre il giudizio de quo.
L' art 445 bis c.p.c prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla c.t.u. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente tecnico di ufficio) con precisa e puntuale indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Si osserva che, nel caso di specie, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p., all'esito delle operazioni peritali, ha formulato la seguente diagnosi: “[…] si può affermare che la ricorrente presenta le seguenti infermità:
Cod. 6441. Valvulopatia con insufficienza cardiaca lieve”.
Sulla scorta delle considerazioni espresse, il perito ha ritenuto che “Tenuto conto del grado
e della natura delle infermità accertate e della loro incidenza sulla capacità lavorativa, tenuto conto del lavoro esercitato, dell'età e del sesso, dell'adattabilità ai lavori, della documentazione presente nel fascicolo, si può affermare che l'istante: Non ha una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74% (art.12 ex L. 118/71);
Pertanto, il complesso morboso è tale da poter far riconoscere una riduzione della capacità lavorativa pari al 21%, con decorrenza dal 26.02.2021 (data di presentazione domanda amministrativa)”.
Di qui, l'interesse giuridico della ricorrente alla proposizione del presente giudizio ed alla contestazione delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. Il giudicante, sulla scorta delle contestazioni attoree e di nuova documentazione medica, ha pertanto, ritenuto di disporre la nomina di un nuovo c.t.u., il quale, sulla base di un accurato esame obiettivo e dell'esame della documentazione medica allegata, ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio dell'assegno d'invalidità civile dal
01.09.2025 (data di inizio delle operazioni peritali).
In particolare, l'ausiliario del giudice ha valutato il complesso quadro morboso da cui la ricorrente è affetta considerandolo nella sua globalità e, con motivazione ampia ed esaustivamente argomentata, ha formulato la seguente diagnosi:
“- cardiopatia ipertensiva con lieve insufficienza mitralica in buon compenso pressorio e con cinesi globale conservata (F.E.=55%);
- obesità di 2 classe (BMI=39) con complicanze artrosiche
- diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali;
- sindrome depressiva con ansia somatizzata di media entità;
- ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
- ablazione tiroidea laser guidata per gozzo nodulare”.
Così descritto il quadro diagnostico, il c.t.u. ha esaminato le singole patologie attribuendo a ciascuna di esse una percentuale invalidante in base alle indicazioni delle Tabelle di legge di cui al D.M. 5/2/1992.
Nel dettaglio, il perito ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali:
“[…] Non ci soffermeremo sulla ipoacusia neurosensoriale bilaterale e sulla ablazione tiroidea per gozzo nodulare in normotiroide in quanto minorazioni con una valutazione inferiore al 10% e non concorrenti tra loro o con minorazioni comprese in fasce superiori e pertanto non rientrano nell'attuale giudizio medico legale.
Alla prima infermità in diagnosi precisata, trattandosi di una cardiopatia ipertensiva con lieve insufficienza mitralica in buon compenso pressorio ed emodinamico con assenza di angor e dispnea e buona frazione di eiezione globale (E.F.=55%), assegniamo il codice
6441 della tabella, percentuale del 21%
Alla seconda infermità in diagnosi precisata trattandosi di obesità di 2 classe (BMI 39,06) con complicanze artrosiche, assegniamo il codice 7105 della tabella, percentuale del 30%.
La sindrome depressiva di media entità con ansia, somatizzazione e insonnia è espressa dal codice 2205 della tabella a cui corrisponde una percentuale fissa del 25%. Per il diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali in mediocre compenso glicometabolico e con manifestazioni cliniche di medio grado, assegniamo il codice 9303 della tabella, percentuale del 41%.
In definitiva, il consulente tecnico nominato in tale fase del giudizio, alla luce del peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente ha ritenuto che: “Per effetto delle suddette infermità l'invalidità finale applicando la formula a scalare viene espressa nella misura del 75%.” riconoscendo, pertanto, la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio richiesto.
Nello specifico, per quanto concerne la decorrenza del requisito sanitario, il perito, ha chiarito che: “[…] preso atto dalla valutazione funzionale effettuata in sede di visita peritale di un progressivo peggioramento del diabete mellito con un quadro clinico di scompenso glicometabolico (glicemia a digiuno 217 mg/dl, emoglobina glicata 10,04% esami del 14.06.2025) e della sindrome ansioso-depressiva che necessita di terapia continua e frequenti controlli ambulatoriali, ci si esprime in termini di ragionevole ordine in rapporto all'iter prognostico valutativo di tale complesso morboso e in relazione all'ordinaria esperienza clinica, riconoscendo il diritto alla prestazione a decorrere dalla data di inizio delle operazioni peritali del 01.09.2025”
Orbene, le conclusioni del c.t.u. nominato in questa fase, invero, appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
Cass. 2151/2004; Cass. 11054/2003). Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass. 6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario. Pertanto, la domanda va parzialmente accolta, con riconoscimento del requisito sanitario per accedere all'assegno di invalidità ex L.118/71 a far data dal 01.09.2025 (data di inizio delle operazioni peritali)
Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale (decorrenza del beneficio da data successiva alla proposizione dell'odierno ricorso), le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di ctu di entrambe le fasi, liquidate con separati decreti, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola così decide:
1) Accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, dichiara parte istante invalida nella misura del 75% a decorrere dal 01.09.2025;
2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Le spese di c.t.u. per entrambe le fasi, liquidate come da separati decreti, si pongono a carico dell' . CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 16.12.25
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabrizia Di Palma