CASS
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/2025, n. 23727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23727 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ER GI nato a [...] il [...] SA IC nato a [...] il [...] IU RK nato a [...] il [...] IA AZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e 4 ricors0; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' dei ricorsi. In difesa del ricorrente IA AZ è presente l'avvocato LA MONICA DARIO del foro di CATANIA che, dopo aver esposto nei dettagli tutti i motivi di ricorso, conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. L'avvocato LA MONICA DARIO è presente altresì in qualità di sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. per delega orale, dell'avvocato BASILE MASSIMILIANO, difensore di SA IC e dell'avvocato CUNDARI MORENA entrambi del foro di CATANIA difensore dei ricorrenti ER GI e IU RK il quale si riporta;
4A. atvi rx,C vl Penale Sent. Sez. 4 Num. 23727 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 08/05/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del GIP presso il Tribunale di Catania che aveva riconosciuto ER SE, SA MO, IA AZ e IU RK colpevoli del reato di detenzione in concorso di circa trenta grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana che detenevano all'interno di abitazione monitorata dagli investigatori quale piazza di spaccio, nonché di un tentativo di cessione di sostanza stupefacente dello stesso tipo in favore di un cliente e, ritenuta la continuazione tra i reati qualificati ai sensi dell'art.73, comma 5 dPR 309/90, con l'aggravante del numero delle persone, ritenuta la recidiva per BE e Aversa, li condannava ciascuno alla pena di giustizia, previa la riduzione per la scelta del rito. 2. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 2.1. La difesa di ER SE deduce vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena. 2.2. SA MO assume difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti, in assenza del rinvenimento di stupefacente e soldi nella sua disponibilità e trattandosi di abituale assuntore di stupefacenti. Chiede la riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 dPR 309/90 e deduce vizio motivazionale con riferimento alla esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.3. IA AZ deduce vizio motivazionale con riferimento all'affermazione di responsabilità, desunta dalla mera presenza dell'imputato sul luogo del reato, trattandosi anch'esso di mero assuntore di stupefacente che si era portato presso il luogo di spaccio ai fini dell'acquisto, ove si era trattenuto brevemente allorquando era stato tratto in arresto, mentre le dichiarazioni degli altri clienti, utilizzate dai giudici di merito, erano generiche e prive di elementi individualizzati sulla presenza del IA quale detentore dello stupefacente e autore delle cessioni. Con una seconda articolazione deduce violazione di legge con riferimento alla operata confisca del denaro ai sensi dell'art.240 cod. pen., laddove al ricorrente era contestato un tentativo di cessione per il corrispettivo di euro cinque e che pertanto il denaro ad esso sequestrato, pari a euro 50, non poteva essere né il prezzo, né il profitto del reato che gli veniva contestato. 2.4. La difesa di IU RK deduce violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'affermazione di responsabilità assumendo che 1 mancava del tutto la prova del collegamento tra l'imputato con lo smercio dello stupefacente all'interno dell'abitazione, non essendo stato eseguito alcun riconoscimento individualizzante. Si duole infine del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. I ricorsi, ad eccezione dell'articolazione del IA concernente la confisca del denaro, sono inammissibili dal momento che i motivi articolati or» vIAai sono consentiti dalla legge in sede di legittimit~ riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, in quanto privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 3.1 I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità e si limitano a reiterare doglianze in punto di fatto che esulano dal sindacato di questa Corte. Inammissibile è innanzitutto la censura relativa al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art.73 comma 5 DPR 309/90, atteso che i giudici di merito avevano riconosciuto la suddetta riqualificazione. 3.2. I motivi proposti dalle difese di SA, IU e IA oltre a presentare profili di aspecifícità, mostrano di non confrontarsi con gli argomenti indicati dai giudici di merito con í quali veniva evidenziato che il luogo di spaccio era stato monitorato dalle forze dell'ordine per un periodo non trascurabile, che i tre imputati si sono intrattenuti nell'abitazione, ove è stato rinvenuto lo stupefacente, il denaro e gli strumenti dello spaccio, per un arco temporale incompatibile con quello necessario all'acquisto e, al contempo, tutti gli acquirenti, identificati dalle forze di polizia, per essere transitati nel punto di ritrovo, hanno ammesso di avere acquistato lo stupefacente e hanno riconosciuto negli imputati i soggetti che abitualmente incontravano nella suddetta abitazione e da cui venivano riforniti . Con particolare riferimento alla posizione del IA, che assume di essere un mero assuntore che si era recato nella piazza di spaccio per fumare, il giudice distrettuale ha evidenziato le contraddizioni del suo propalato con riferimento al possesso dello stupefacente e rappresentava che, nel corso dell'intero turno di servizio degli inquirenti, il 2 IA era stato visto intrattenersi all'interno del luogo di spaccio, mentre i singoli acquirenti vi avevano fatto ingresso per poi allontanarsi. Secondo il giudice di appello tutti gli acquirenti fermati (Adim, Allegra e Titula) hanno poi riconosciuto gli odierni ricorrenti quali soggetti stabilmente presenti nel luogo di spaccio ove era stato rinvenuto lo stupefacente in bella mostra, nonché quali soggetti a cui rivolgersi per chiedere dello stupefacente da condividere (Titula e Allegra). 3.3 Con riferimento ai motivi concernenti il trattamento sanzionatorio, i giudici del gravame hanno dato conto delle ragioni del diniego del riconoscimento ai prevenuti delle circostanze attenuanti generiche, anche rispetto agli imputati non interessati da precedenti condanne (CI e EL), evidenziando l'assenza di elementi da valorizzare, quale il comportamento processuale, a fronte della pervicace negazione di responsabilità, e il carattere organizzato e condiviso dell'attività di spaccio, desunto dal rinvenimento di vari strumenti per la preparazione e il confezionamento dello stupefacente e dal sistema di videosorveglianza dell'ingresso dell'abitazione, che consentiva agli imputati, tramite video camera e televisore, di tenere sotto controllo gli spazi esterni all'edificio. La statuizione appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). 3.3.1. Il trattamento sanzionatorio, fissato, quanto alla pena detentiva, in anni uno di reclusione per tutti gli imputati, e pertanto al di sotto della media della forchetta edittale della fattispecie di cui all'art.73 comma 5 dPR 309/90, appare espressione della discrezionalità del giudice di merito che risulta essersi manifestata in termini né illogici, né arbitrari e che pertanto sfugge al sindacato del giudice di legittimità. 4. La sentenza deve invece essere annullata quanto alla statuizione concernente la confisca della somma di denaro di euro 50 rinvenuta sulla persona del IA in quanto la stessa, contrariamente a quanto affermato dalla 3 Corte di appello, non può ritenersi profitto o prezzo del reato di cessione, il quale risulta contestato solo a livello di tentativo. Invero, in relazione al denaro in sequestro iiia sentenza impugnata non ha tOgg0 conto delle ragioni per cui lo stesso sia stato ritenuto provento o profitto del reato con riferimento alla detenzione che esula dall'episodio di tentata cessione accertata. In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art.73, comma 5 d.P.R. 309/90 può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita contestata. 'E stato affermato dal giudice di legittimità che non sono confiscabili le somme che costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga o sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Rv. Sez.6, n.55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv.272204) e in ogni caso i giudici di merito non hanno dato conto, né avrebbero potuto farlo, delle ragioni per cui dette somme confiscate siano in qualche modo collegate allo specifico reato per cui si procede. In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro, nè ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità: Sez.4, n.20130 del 19/04/2022, Donato, Rv.283248). Nella specie peraltro neppure risulta ipotizzabile la confisca obbligatoria ai sensi dell'art.240 bis cod.pen,. come richiamato dall'art.85 bis d.P.R. 309/90 in presenza di detenzione di stupefacente qualificata ai sensi del comma 5 dell'art.73 d.PR 309/90. Tutti gli altri motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti ER SE, SA MO, IU RK al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si liquida in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. In accoglimento del motivo di ricorso proposto dalla difesa di IA AZ ›; dispone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata 4 limitatamente alla statuizione concernente la confisca della somma di denaro di cui dispone la restituzione all'avente diritto
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro cinquanta, di cui dispone la restituzione a IA AZ. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di IA AZ. Dichiara inammissibili i ricorsi di ER SE, SA MO e IU RK che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 1'8 maggio 2025
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' dei ricorsi. In difesa del ricorrente IA AZ è presente l'avvocato LA MONICA DARIO del foro di CATANIA che, dopo aver esposto nei dettagli tutti i motivi di ricorso, conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. L'avvocato LA MONICA DARIO è presente altresì in qualità di sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. per delega orale, dell'avvocato BASILE MASSIMILIANO, difensore di SA IC e dell'avvocato CUNDARI MORENA entrambi del foro di CATANIA difensore dei ricorrenti ER GI e IU RK il quale si riporta;
4A. atvi rx,C vl Penale Sent. Sez. 4 Num. 23727 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 08/05/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del GIP presso il Tribunale di Catania che aveva riconosciuto ER SE, SA MO, IA AZ e IU RK colpevoli del reato di detenzione in concorso di circa trenta grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana che detenevano all'interno di abitazione monitorata dagli investigatori quale piazza di spaccio, nonché di un tentativo di cessione di sostanza stupefacente dello stesso tipo in favore di un cliente e, ritenuta la continuazione tra i reati qualificati ai sensi dell'art.73, comma 5 dPR 309/90, con l'aggravante del numero delle persone, ritenuta la recidiva per BE e Aversa, li condannava ciascuno alla pena di giustizia, previa la riduzione per la scelta del rito. 2. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 2.1. La difesa di ER SE deduce vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena. 2.2. SA MO assume difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti, in assenza del rinvenimento di stupefacente e soldi nella sua disponibilità e trattandosi di abituale assuntore di stupefacenti. Chiede la riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 dPR 309/90 e deduce vizio motivazionale con riferimento alla esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.3. IA AZ deduce vizio motivazionale con riferimento all'affermazione di responsabilità, desunta dalla mera presenza dell'imputato sul luogo del reato, trattandosi anch'esso di mero assuntore di stupefacente che si era portato presso il luogo di spaccio ai fini dell'acquisto, ove si era trattenuto brevemente allorquando era stato tratto in arresto, mentre le dichiarazioni degli altri clienti, utilizzate dai giudici di merito, erano generiche e prive di elementi individualizzati sulla presenza del IA quale detentore dello stupefacente e autore delle cessioni. Con una seconda articolazione deduce violazione di legge con riferimento alla operata confisca del denaro ai sensi dell'art.240 cod. pen., laddove al ricorrente era contestato un tentativo di cessione per il corrispettivo di euro cinque e che pertanto il denaro ad esso sequestrato, pari a euro 50, non poteva essere né il prezzo, né il profitto del reato che gli veniva contestato. 2.4. La difesa di IU RK deduce violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'affermazione di responsabilità assumendo che 1 mancava del tutto la prova del collegamento tra l'imputato con lo smercio dello stupefacente all'interno dell'abitazione, non essendo stato eseguito alcun riconoscimento individualizzante. Si duole infine del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. I ricorsi, ad eccezione dell'articolazione del IA concernente la confisca del denaro, sono inammissibili dal momento che i motivi articolati or» vIAai sono consentiti dalla legge in sede di legittimit~ riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, in quanto privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 3.1 I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità e si limitano a reiterare doglianze in punto di fatto che esulano dal sindacato di questa Corte. Inammissibile è innanzitutto la censura relativa al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art.73 comma 5 DPR 309/90, atteso che i giudici di merito avevano riconosciuto la suddetta riqualificazione. 3.2. I motivi proposti dalle difese di SA, IU e IA oltre a presentare profili di aspecifícità, mostrano di non confrontarsi con gli argomenti indicati dai giudici di merito con í quali veniva evidenziato che il luogo di spaccio era stato monitorato dalle forze dell'ordine per un periodo non trascurabile, che i tre imputati si sono intrattenuti nell'abitazione, ove è stato rinvenuto lo stupefacente, il denaro e gli strumenti dello spaccio, per un arco temporale incompatibile con quello necessario all'acquisto e, al contempo, tutti gli acquirenti, identificati dalle forze di polizia, per essere transitati nel punto di ritrovo, hanno ammesso di avere acquistato lo stupefacente e hanno riconosciuto negli imputati i soggetti che abitualmente incontravano nella suddetta abitazione e da cui venivano riforniti . Con particolare riferimento alla posizione del IA, che assume di essere un mero assuntore che si era recato nella piazza di spaccio per fumare, il giudice distrettuale ha evidenziato le contraddizioni del suo propalato con riferimento al possesso dello stupefacente e rappresentava che, nel corso dell'intero turno di servizio degli inquirenti, il 2 IA era stato visto intrattenersi all'interno del luogo di spaccio, mentre i singoli acquirenti vi avevano fatto ingresso per poi allontanarsi. Secondo il giudice di appello tutti gli acquirenti fermati (Adim, Allegra e Titula) hanno poi riconosciuto gli odierni ricorrenti quali soggetti stabilmente presenti nel luogo di spaccio ove era stato rinvenuto lo stupefacente in bella mostra, nonché quali soggetti a cui rivolgersi per chiedere dello stupefacente da condividere (Titula e Allegra). 3.3 Con riferimento ai motivi concernenti il trattamento sanzionatorio, i giudici del gravame hanno dato conto delle ragioni del diniego del riconoscimento ai prevenuti delle circostanze attenuanti generiche, anche rispetto agli imputati non interessati da precedenti condanne (CI e EL), evidenziando l'assenza di elementi da valorizzare, quale il comportamento processuale, a fronte della pervicace negazione di responsabilità, e il carattere organizzato e condiviso dell'attività di spaccio, desunto dal rinvenimento di vari strumenti per la preparazione e il confezionamento dello stupefacente e dal sistema di videosorveglianza dell'ingresso dell'abitazione, che consentiva agli imputati, tramite video camera e televisore, di tenere sotto controllo gli spazi esterni all'edificio. La statuizione appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). 3.3.1. Il trattamento sanzionatorio, fissato, quanto alla pena detentiva, in anni uno di reclusione per tutti gli imputati, e pertanto al di sotto della media della forchetta edittale della fattispecie di cui all'art.73 comma 5 dPR 309/90, appare espressione della discrezionalità del giudice di merito che risulta essersi manifestata in termini né illogici, né arbitrari e che pertanto sfugge al sindacato del giudice di legittimità. 4. La sentenza deve invece essere annullata quanto alla statuizione concernente la confisca della somma di denaro di euro 50 rinvenuta sulla persona del IA in quanto la stessa, contrariamente a quanto affermato dalla 3 Corte di appello, non può ritenersi profitto o prezzo del reato di cessione, il quale risulta contestato solo a livello di tentativo. Invero, in relazione al denaro in sequestro iiia sentenza impugnata non ha tOgg0 conto delle ragioni per cui lo stesso sia stato ritenuto provento o profitto del reato con riferimento alla detenzione che esula dall'episodio di tentata cessione accertata. In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art.73, comma 5 d.P.R. 309/90 può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita contestata. 'E stato affermato dal giudice di legittimità che non sono confiscabili le somme che costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga o sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Rv. Sez.6, n.55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv.272204) e in ogni caso i giudici di merito non hanno dato conto, né avrebbero potuto farlo, delle ragioni per cui dette somme confiscate siano in qualche modo collegate allo specifico reato per cui si procede. In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro, nè ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità: Sez.4, n.20130 del 19/04/2022, Donato, Rv.283248). Nella specie peraltro neppure risulta ipotizzabile la confisca obbligatoria ai sensi dell'art.240 bis cod.pen,. come richiamato dall'art.85 bis d.P.R. 309/90 in presenza di detenzione di stupefacente qualificata ai sensi del comma 5 dell'art.73 d.PR 309/90. Tutti gli altri motivi di ricorso devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti ER SE, SA MO, IU RK al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si liquida in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. In accoglimento del motivo di ricorso proposto dalla difesa di IA AZ ›; dispone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata 4 limitatamente alla statuizione concernente la confisca della somma di denaro di cui dispone la restituzione all'avente diritto
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro cinquanta, di cui dispone la restituzione a IA AZ. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di IA AZ. Dichiara inammissibili i ricorsi di ER SE, SA MO e IU RK che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 1'8 maggio 2025