CA
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 4262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4262 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est.
d.ssa Laura Laureti Consigliere
a seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza dell'11.12.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3449/2024 del ruolo generale lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord
n.5260/2024 pubblicata il 22.11.2024
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Parte_1
ER e MO ER
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Mario De Mathia
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/10/2022 il ricorrente, premesso -di aver lavorato come operaio stagionale alle dipendenze della società in forza di reiterati Controparte_1 contratti a tempo determinato dall'1.03.1999 al 6.06.2020 (ultimo c.t.d. con la società resistente presso la sede di CA dall'11 marzo 2020 al 6 giugno 2020) con mansioni di operaio generico addetto alla produzione e con inquadramento nel 5° livello del CCNL per gli addetti all'Industria Alimentare,
-di aver diffidato la società a procedere alla sua assunzione a termine nel marzo 2021, avendo la società resistente, al fine di favorire una maggiore occupazione nonché una migliore qualità dei contratti di lavoro, sottoscritto con le OO.SS maggiormente rappresentative un accordo sindacale di stagionalità nel dicembre
2018 (di durata quadriennale) in base al quale la società avrebbe assunto a tempo determinato in deroga a quanto previsto dagli artt. 19, 21 e 23 del D.Lgs. 81/2015 nel periodo intercorrente tra gennaio e agosto, e quindi lamentando il mancato rispetto nei suoi confronti del diritto di precedenza,
chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare il diritto di precedenza del ricorrente ad essere assunto, con contratto di lavoro a tempo determinato, nel periodo dal 1.03 al 31.07 dell'anno 2021 presso lo stabilimento di
CA (NA) e, per l'effetto, condannare, quand'anche in via risarcitoria, la come Controparte_1 legalmente rappresentata, in via principale, al pagamento dell'importo di €. 12.069,05 (retribuzione di riferimento lavoratori assunti a tempo determinato e di quelli “assunti” con contratto di somministrazione), pari all'importo che avrebbe ricevuto se fosse stato parte del contratto di lavoro stipulato con gli indicati soggetti, rispettivamente assunti a tempo determinato, ovvero quelli “assunti” con contratto di
pag. 2/12 somministrazione; in via subordinata, all'importo anche maggiore che sarà ritenuto di giustizia, anche in applicazione del criterio di determinazione equitativa del danno, ex art. 1226 cod. civ. e art. 432 cod. proc. civ.; in entrambe le ipotesi, in uno al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali con gli accessori di legge;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Instaurato il contraddittorio la società
[...] chiedeva a vario titolo il rigetto del ricorso. Controparte_1
In particolare, deduceva che il ricorrente non aveva esercitato, nel termine trimestrale previsto dall'accordo, il proprio diritto alla prelazione non comunicando alcuna volontà in tal senso.
Il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda e condannava parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente delle spese di lite pari ad € 2.000,00.
Propone appello il lavoratore eccependo:
-che, contrariamente a quando affermato dal Giudice di prime cure, nel ricorso introduttivo erano stati tempestivamente allegati i fatti fondanti il diritto di precedenza vantato: egli aveva lavorato alle dipendenze della Controparte_1 in forza di reiterati contratti a tempo determinato dal
01.03.1999 al 06.06.2020, in particolare per l'anno 2020 dal
11.03.2020 al 06.06.2020, presso lo stabilimento di CA, con mansioni di operaio generico addetto alla produzione;
non avendo ricevuto la lettera di assunzione per l'anno 2021 e avendo avuto notizia dell'assunzione di 11 lavoratori stagionali e circa 150 somministrati mai utilizzati in precedenza, unitamente ad altri colleghi, prima tramite l'avv. De Filippo e poi tramite l'avv.
ER, invitava la Società appellata all'assunzione; fin pag. 3/12 dall'1.03.1999 (e quindi per ventuno anni) è stato sempre, automaticamente, (ri)assunto dalla resistente società senza necessità di alcuna ulteriore sollecitazione e/o richiesta, come tra l'altro si evince(va) dal mancato richiamo del diritto di precedenza negli atti negoziali,
-che era stato sempre automaticamente riassunto anche in virtù del mancato richiamo del diritto di precedenza nel contratto di lavoro,
-che la non aveva mai contestato la dedotta la CP_1 circostanza della automatica riassunzione né che aveva effettuato nuove assunzioni per l'anno 2021 di 11 lavoratori a tempo determinato a far data da marzo 2021 e circa 150 lavoratori somministrati a far data da gennaio 2021,
-che la aveva riferito che la diffida era pervenuta a CP_1 marzo 2021 per cui tale affermazione era incompatibile con la volontà di negare la ricezione della diffida,
-che egli aveva diritto alla automatica riassunzione senza bisogno di alcuna manifestazione di volontà per iscritto, stante anche il mancato richiamo del diritto di precedenza nel contratto di lavoro,
-che l'art 4 dell'accordo sindacale del 22.12.2018 affermava che:
“nelle future assunzioni a termine del personale addetto alla produzione sarà comunque rispettato il diritto di precedenza maturato in virtù dei precedenti rapporti di lavoro alla stregua di quanto previsto dall'art. 24, commi 1 e 3, del D. L. Lgs.
81/20015”, quindi senza il richiamo al comma 4 del citato art. 24
D.Lgs. 81/2015,
-che laddove il GL aveva invocato il comma 4 dell'art 24 del
D.Lgs. n.81/2015 ne avrebbe dovuto fare integrale applicazione e pag. 4/12 non solo nella parte in cui si richiede la necessaria manifestazione di volontà per iscritto del diritto di precedenza, ma applicando anche la parte della norma che afferma “Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4”,
chiedendo “in accoglimento delle ragioni e domande per come proposte accertare e dichiarare il diritto di precedenza del ricorrente ad essere assunto, con contratto di lavoro a tempo determinato, nel periodo dal 1.03 al 31.07 dell'anno 2021 presso lo stabilimento di CA (NA) e, per l'effetto, condannare, quand'anche in via risarcitoria, la Controparte_1
, come legalmente rappresentata, in via principale, al
[...] pagamento dell'importo di €. 12.069,05 (retribuzione di riferimento lavoratori assunti a tempo determinato e di quelli
“assunti” con contratto di somministrazione), pari all'importo che avrebbe ricevuto se fosse stato parte del contratto di lavoro stipulato con gli indicati soggetti, rispettivamente assunti a tempo determinato, ovvero quelli “assunti” con contratto di somministrazione;
in via subordinata, all'importo anche maggiore che sarà ritenuto di giustizia, anche in applicazione del criterio di determinazione equitativa del danno, ex art. 1226 cod. civ. e art. 432 cod. proc. civ.; in entrambe le ipotesi, in uno al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali con gli accessori di legge;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Replica la Controparte_1
-che la comunicazione contenente la manifestazione di disponibilità allo svolgimento delle attività stagionali era tardiva e ciò era dirimente,
pag. 5/12 -che la deduzione sul mancato richiamo del diritto di precedenza nei contratti era stata avanzata dal ricorrente solo con le note di discussione e, quindi, tardivamente,
-che il danno eventualmente generato dalla richiamata mancanza dell'indicazione nel contratto di assunzione non potrebbe comunque essere equiparato a quello del diniego all'esercizio legittimo del diritto di precedenza,
-che, ai fini del risarcimento, era necessario dimostrare il nesso di causalità tra l'inadempimento del datore di lavoro e il danno subito, provando che, se fosse stato informato del diritto di precedenza, avrebbe manifestato la volontà di esercitarlo e che, in tal caso, avrebbe avuto concrete possibilità di essere assunto,
-che il danno eventuale dovrebbe comunque essere risarcito in via equitativa e non tenendo in considerazione l'ipotetico periodo lavorativo che sarebbe andato a svolgere.
Con decreto della Presidenza della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed Per_1 assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli;
alla udienza dell'11.12.2025 svoltasi in trattazione scritta, acquisite le note, la Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
In continuità (art. 118 disp. att. c.p.c.) con la decisione assunta di recente da questa Corte (sentenza n. 3951/2025 pubbl. il 20/11/2025 in caso identico, che richiama ulteriori precedenti, cfr. n.314/2025 e n.773/2025) l'appello è fondato.
La domanda proposta dall'attuale impugnante ha ad oggetto il risarcimento del danno per violazione del diritto di precedenza del lavoratore stagionale ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 81/2015.
In particolare, il diritto è stato reclamato dal lavoratore sulla base della circostanza di avere lavorato alle dipendenze della pag. 6/12 in forza di reiterati contratti a tempo Controparte_1 determinato dall'1.3.1999 al 6.6.2020 presso lo stabilimento di
CA, in qualità di operaio generico addetto alla produzione,
e di non essere stato riassunto nell'anno 2021, allorquando invece la società aveva assunto - a tempo determinato per cinque mesi a decorrere da marzo - n.11 lavoratori per lo svolgimento della medesima attività stagionale e nelle medesime mansioni che egli aveva in precedenza espletato.
I predetti elementi in fatto non sono stati contestati dalla società che, costituendosi in primo grado, ha eccepito che il ricorrente non aveva esercitato, nel termine trimestrale, il proprio diritto alla riassunzione, non comunicando per iscritto alcuna volontà in tal senso.
Il giudice di prime cure, richiamato l'art. 24 d.lgs. 81/2015, ha condiviso tale assunto ritenendo non ottemperata dal ricorrente la prescrizione di cui al co. 4, che subordina il riconoscimento del diritto di precedenza alla condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2 (periodo di lavoro per oltre 6 mesi, diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine e diritto di precedenza delle lavoratrici a termine in congedo per maternità) ed entro tre mesi nel caso di lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali.
A contestazione del decisum, l'appellante, da un lato, afferma l'inapplicabilità della predetta disposizione al caso di specie, per essere egli sempre stato richiamato in servizio, in ciascun anno, senza alcuna esplicitazione di volontà in tal senso e,
pag. 7/12 dall'altro, eccepisce il difetto nel contratto di lavoro a termine intercorso con la di qualunque indicazione per CP_1 iscritto circa il diritto di precedenza del lavoratore, come imposto invece dallo stesso art. 24 cit..
Tale ultimo argomento appare decisivo.
Al riguardo, la sostiene che il lavoratore non ha agito CP_1 per conseguire il risarcimento del danno derivante dalla violazione dell'obbligo di forma scritta del diritto di precedenza e che, dunque, la questione era stata sollevata tardivamente solo nel corso del giudizio di primo grado, sicchè non poteva essere esaminata, trattandosi di un inammissibile novum, come d'altra parte ritenuto anche dal Tribunale con la sentenza impugnata.
L'assunto non può essere condiviso: l' ha agito in Pt_1 giudizio lamentando la violazione del proprio diritto di precedenza alla riassunzione, essendo stato lavoratore stagionale con contratto a termine cessato nei 12 mesi antecedenti le nuove assunzioni operate dalla società; l'esistenza o meno di tale diritto -e la corrispondente verifica del correlato inadempimento da parte della società- è l'oggetto dell'accertamento giudiziale e comporta che il giudice debba esattamente individuare gli elementi costitutivi del diritto (e l'insussistenza di quelli impeditivi) alla luce del disposto normativo, a prescindere che sia stato o meno lamentato dal ricorrente un precipuo vizio del contratto a termine intercorso tra le parti.
Il giudizio incardinato, infatti, non è di tipo impugnatorio, non
è un giudizio sull'atto (e sugli annessi vizi), ma è un giudizio sul rapporto, volto a verificare la fondatezza della pretesa sostanziale dedotta.
Nel caso di specie, nel decidere la controversia, il giudice avrebbe dovuto verificare l'intero dettato dell'art. 24 d. lgs.
pag. 8/12 n.81/2015 e non limitarsi alla disamina del fatto impeditivo frapposto dalla società, rappresentato dal mancato esercizio del diritto di precedenza nel termine sancito dalla legge.
In particolare, il tempestivo esercizio del diritto non rientra tra gli elementi costitutivi;
va letto in negativo, quale causa di decadenza opponibile dal datore di lavoro.
Sui limiti di opponibilità di tale termine di decadenza è intervenuta recentemente la Cassazione con la ordinanza n.9444/2024 perfettamente incisiva sul caso in esame, affermando
“
2.2. il secondo e il terzo motivo, da valutarsi congiuntamente per connessione, sono parimenti fondati nella parte in cui criticano l'interpretazione dell'art. 24, comma 4, d. lgs. 81 del
2015, offerta dalla Corte territoriale, secondo la quale la mancata indicazione nell'atto scritto del diritto di precedenza, in mancanza di una esplicita sanzione, avrebbe come unica conseguenza quella della mancata decorrenza del termine per far valere il diritto di precedenza medesimo;
l'assunto non può essere condiviso;
la disposizione richiamata, dopo aver enunciato ai commi precedenti il diritto di precedenza per i lavoratori a termine nelle assunzioni effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, al comma 4 stabilisce che: “Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.”; la norma impone al datore di lavoro l'obbligo di “richiamare espressamente” nell'atto scritto - che al momento dell'assunzione del lavoratore
pag. 9/12 contiene la clausola appositiva del termine - il diritto dello stesso ad essere assunto, una volta cessato il rapporto a tempo determinato, con precedenza rispetto ad altri lavoratori che il datore intenda assumere nei successivi dodici mesi;
per la mancanza di tale contenuto formale la disposizione non prevede, così come nel caso in cui non risulti dall'atto scritto
l'apposizione del termine, la conseguenza che la clausola sia
“priva di effetto” ex comma 4, art. 19, d. lgs. n. 81 del 2015, così realizzando l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ab origine;
tuttavia, sempre di inadempimento ad uno specifico obbligo si tratta, non ritenendo il legislatore evidentemente sufficiente che la conoscibilità del diritto di precedenza derivi dalla circostanza che esso sia previsto dalla legge;
un obbligo formale chiaramente funzionalizzato a far conoscere al lavoratore, con modalità rese certe dal contenuto dell'atto scritto, le condizioni di insorgenza e le modalità di esercizio del diritto stesso, tra le quali la necessità che questi manifesti formalmente la propria volontà di avvalersi della precedenza e che lo faccia entro un certo termine dalla data di cessazione del rapporto;
ma se tale informazione preventiva non viene “espressamente” concessa all'atto dell'assunzione a termine, così come prescritto dalla disposizione in esame, il datore non potrà efficacemente opporre il mancato avveramento della condizione rappresentata dalla manifestazione di volontà del lavoratore di avvalersi della preferenza nelle successive assunzioni;
l'inadempimento alla prescrizione formale imposta al datore di lavoro è, infatti, idonea a pregiudicare lo stesso esercizio del diritto di precedenza da parte del lavoratore, laddove il datore proceda comunque a nuove assunzioni;
con la conseguenza che, sul piano civilistico del rapporto di lavoro, il datore convenuto in
pag. 10/12 giudizio perché inadempiente alla prescrizione formale non potrà opporre il difetto di manifestazione di volontà del lavoratore e, se ha proceduto all'assunzione di altri lavoratori, sarà comunque tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c., così come in ogni altro caso di assunzione di soggetti diversi in violazione del diritto di precedenza (cfr. Cass. n. 12505 del
2003; Cass. n. 11737 del 2010)”.
Nel caso in esame, non essendo stata osservata da parte della la prescrizione formale del richiamo del diritto di CP_1 precedenza nell'ultimo contratto a termine stipulato con il lavoratore, la società non avrebbe potuto avvalersi dello spirare del termine di decadenza.
Non sussistendo, inoltre, dubbi in ordine alla violazione del diritto dell'appellante– per non avere la affatto CP_1 contestato di aver proceduto, nei 12 mesi successivi alla cessazione dell'ultimo contratto, all'assunzione di altri lavoratori a termine con le medesime mansioni – deve essere accolta la domanda risarcitoria dallo stesso proposta e condannarsi la società resistente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c. per un importo di euro 12.069,05, pari alle mensilità perdute per effetto della mancata riassunzione.
A tale proposito, va precisato che il quantum richiesto non è stato specificamente contestato nella memoria di costituzione nè in primo grado nè in questo grado del giudizio.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza nella misura del
50% e vengono liquidate in dispositivo secondo i minimi del DM
55/2014 e ss.mm. attesa la non complessità delle questioni trattate;
si compensano nella residua parte per essere stata decisa la controversia sulla base della sentenza della Suprema
Corte di Cassazione, sopravvenuta in corso di causa.
P.Q.M.
pag. 11/12 La Corte così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la al Controparte_1 risarcimento del danno in favore dell'appellante, che liquida in euro 12.069,05, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di maturazione del diritto e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
condanna l'appellata società al pagamento del 50% delle spese del doppio grado che liquida in euro 1.350,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% per il primo grado e in euro 1.450,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% per il secondo grado, con attribuzione, e compensa la residua metà.
Napoli 11.12.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est.
d.ssa Laura Laureti Consigliere
a seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza dell'11.12.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3449/2024 del ruolo generale lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord
n.5260/2024 pubblicata il 22.11.2024
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Parte_1
ER e MO ER
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Mario De Mathia
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/10/2022 il ricorrente, premesso -di aver lavorato come operaio stagionale alle dipendenze della società in forza di reiterati Controparte_1 contratti a tempo determinato dall'1.03.1999 al 6.06.2020 (ultimo c.t.d. con la società resistente presso la sede di CA dall'11 marzo 2020 al 6 giugno 2020) con mansioni di operaio generico addetto alla produzione e con inquadramento nel 5° livello del CCNL per gli addetti all'Industria Alimentare,
-di aver diffidato la società a procedere alla sua assunzione a termine nel marzo 2021, avendo la società resistente, al fine di favorire una maggiore occupazione nonché una migliore qualità dei contratti di lavoro, sottoscritto con le OO.SS maggiormente rappresentative un accordo sindacale di stagionalità nel dicembre
2018 (di durata quadriennale) in base al quale la società avrebbe assunto a tempo determinato in deroga a quanto previsto dagli artt. 19, 21 e 23 del D.Lgs. 81/2015 nel periodo intercorrente tra gennaio e agosto, e quindi lamentando il mancato rispetto nei suoi confronti del diritto di precedenza,
chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare il diritto di precedenza del ricorrente ad essere assunto, con contratto di lavoro a tempo determinato, nel periodo dal 1.03 al 31.07 dell'anno 2021 presso lo stabilimento di
CA (NA) e, per l'effetto, condannare, quand'anche in via risarcitoria, la come Controparte_1 legalmente rappresentata, in via principale, al pagamento dell'importo di €. 12.069,05 (retribuzione di riferimento lavoratori assunti a tempo determinato e di quelli “assunti” con contratto di somministrazione), pari all'importo che avrebbe ricevuto se fosse stato parte del contratto di lavoro stipulato con gli indicati soggetti, rispettivamente assunti a tempo determinato, ovvero quelli “assunti” con contratto di
pag. 2/12 somministrazione; in via subordinata, all'importo anche maggiore che sarà ritenuto di giustizia, anche in applicazione del criterio di determinazione equitativa del danno, ex art. 1226 cod. civ. e art. 432 cod. proc. civ.; in entrambe le ipotesi, in uno al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali con gli accessori di legge;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Instaurato il contraddittorio la società
[...] chiedeva a vario titolo il rigetto del ricorso. Controparte_1
In particolare, deduceva che il ricorrente non aveva esercitato, nel termine trimestrale previsto dall'accordo, il proprio diritto alla prelazione non comunicando alcuna volontà in tal senso.
Il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda e condannava parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente delle spese di lite pari ad € 2.000,00.
Propone appello il lavoratore eccependo:
-che, contrariamente a quando affermato dal Giudice di prime cure, nel ricorso introduttivo erano stati tempestivamente allegati i fatti fondanti il diritto di precedenza vantato: egli aveva lavorato alle dipendenze della Controparte_1 in forza di reiterati contratti a tempo determinato dal
01.03.1999 al 06.06.2020, in particolare per l'anno 2020 dal
11.03.2020 al 06.06.2020, presso lo stabilimento di CA, con mansioni di operaio generico addetto alla produzione;
non avendo ricevuto la lettera di assunzione per l'anno 2021 e avendo avuto notizia dell'assunzione di 11 lavoratori stagionali e circa 150 somministrati mai utilizzati in precedenza, unitamente ad altri colleghi, prima tramite l'avv. De Filippo e poi tramite l'avv.
ER, invitava la Società appellata all'assunzione; fin pag. 3/12 dall'1.03.1999 (e quindi per ventuno anni) è stato sempre, automaticamente, (ri)assunto dalla resistente società senza necessità di alcuna ulteriore sollecitazione e/o richiesta, come tra l'altro si evince(va) dal mancato richiamo del diritto di precedenza negli atti negoziali,
-che era stato sempre automaticamente riassunto anche in virtù del mancato richiamo del diritto di precedenza nel contratto di lavoro,
-che la non aveva mai contestato la dedotta la CP_1 circostanza della automatica riassunzione né che aveva effettuato nuove assunzioni per l'anno 2021 di 11 lavoratori a tempo determinato a far data da marzo 2021 e circa 150 lavoratori somministrati a far data da gennaio 2021,
-che la aveva riferito che la diffida era pervenuta a CP_1 marzo 2021 per cui tale affermazione era incompatibile con la volontà di negare la ricezione della diffida,
-che egli aveva diritto alla automatica riassunzione senza bisogno di alcuna manifestazione di volontà per iscritto, stante anche il mancato richiamo del diritto di precedenza nel contratto di lavoro,
-che l'art 4 dell'accordo sindacale del 22.12.2018 affermava che:
“nelle future assunzioni a termine del personale addetto alla produzione sarà comunque rispettato il diritto di precedenza maturato in virtù dei precedenti rapporti di lavoro alla stregua di quanto previsto dall'art. 24, commi 1 e 3, del D. L. Lgs.
81/20015”, quindi senza il richiamo al comma 4 del citato art. 24
D.Lgs. 81/2015,
-che laddove il GL aveva invocato il comma 4 dell'art 24 del
D.Lgs. n.81/2015 ne avrebbe dovuto fare integrale applicazione e pag. 4/12 non solo nella parte in cui si richiede la necessaria manifestazione di volontà per iscritto del diritto di precedenza, ma applicando anche la parte della norma che afferma “Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4”,
chiedendo “in accoglimento delle ragioni e domande per come proposte accertare e dichiarare il diritto di precedenza del ricorrente ad essere assunto, con contratto di lavoro a tempo determinato, nel periodo dal 1.03 al 31.07 dell'anno 2021 presso lo stabilimento di CA (NA) e, per l'effetto, condannare, quand'anche in via risarcitoria, la Controparte_1
, come legalmente rappresentata, in via principale, al
[...] pagamento dell'importo di €. 12.069,05 (retribuzione di riferimento lavoratori assunti a tempo determinato e di quelli
“assunti” con contratto di somministrazione), pari all'importo che avrebbe ricevuto se fosse stato parte del contratto di lavoro stipulato con gli indicati soggetti, rispettivamente assunti a tempo determinato, ovvero quelli “assunti” con contratto di somministrazione;
in via subordinata, all'importo anche maggiore che sarà ritenuto di giustizia, anche in applicazione del criterio di determinazione equitativa del danno, ex art. 1226 cod. civ. e art. 432 cod. proc. civ.; in entrambe le ipotesi, in uno al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali con gli accessori di legge;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Replica la Controparte_1
-che la comunicazione contenente la manifestazione di disponibilità allo svolgimento delle attività stagionali era tardiva e ciò era dirimente,
pag. 5/12 -che la deduzione sul mancato richiamo del diritto di precedenza nei contratti era stata avanzata dal ricorrente solo con le note di discussione e, quindi, tardivamente,
-che il danno eventualmente generato dalla richiamata mancanza dell'indicazione nel contratto di assunzione non potrebbe comunque essere equiparato a quello del diniego all'esercizio legittimo del diritto di precedenza,
-che, ai fini del risarcimento, era necessario dimostrare il nesso di causalità tra l'inadempimento del datore di lavoro e il danno subito, provando che, se fosse stato informato del diritto di precedenza, avrebbe manifestato la volontà di esercitarlo e che, in tal caso, avrebbe avuto concrete possibilità di essere assunto,
-che il danno eventuale dovrebbe comunque essere risarcito in via equitativa e non tenendo in considerazione l'ipotetico periodo lavorativo che sarebbe andato a svolgere.
Con decreto della Presidenza della Corte di Appello n.20/2025 la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed Per_1 assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli;
alla udienza dell'11.12.2025 svoltasi in trattazione scritta, acquisite le note, la Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
In continuità (art. 118 disp. att. c.p.c.) con la decisione assunta di recente da questa Corte (sentenza n. 3951/2025 pubbl. il 20/11/2025 in caso identico, che richiama ulteriori precedenti, cfr. n.314/2025 e n.773/2025) l'appello è fondato.
La domanda proposta dall'attuale impugnante ha ad oggetto il risarcimento del danno per violazione del diritto di precedenza del lavoratore stagionale ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 81/2015.
In particolare, il diritto è stato reclamato dal lavoratore sulla base della circostanza di avere lavorato alle dipendenze della pag. 6/12 in forza di reiterati contratti a tempo Controparte_1 determinato dall'1.3.1999 al 6.6.2020 presso lo stabilimento di
CA, in qualità di operaio generico addetto alla produzione,
e di non essere stato riassunto nell'anno 2021, allorquando invece la società aveva assunto - a tempo determinato per cinque mesi a decorrere da marzo - n.11 lavoratori per lo svolgimento della medesima attività stagionale e nelle medesime mansioni che egli aveva in precedenza espletato.
I predetti elementi in fatto non sono stati contestati dalla società che, costituendosi in primo grado, ha eccepito che il ricorrente non aveva esercitato, nel termine trimestrale, il proprio diritto alla riassunzione, non comunicando per iscritto alcuna volontà in tal senso.
Il giudice di prime cure, richiamato l'art. 24 d.lgs. 81/2015, ha condiviso tale assunto ritenendo non ottemperata dal ricorrente la prescrizione di cui al co. 4, che subordina il riconoscimento del diritto di precedenza alla condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2 (periodo di lavoro per oltre 6 mesi, diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine e diritto di precedenza delle lavoratrici a termine in congedo per maternità) ed entro tre mesi nel caso di lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali.
A contestazione del decisum, l'appellante, da un lato, afferma l'inapplicabilità della predetta disposizione al caso di specie, per essere egli sempre stato richiamato in servizio, in ciascun anno, senza alcuna esplicitazione di volontà in tal senso e,
pag. 7/12 dall'altro, eccepisce il difetto nel contratto di lavoro a termine intercorso con la di qualunque indicazione per CP_1 iscritto circa il diritto di precedenza del lavoratore, come imposto invece dallo stesso art. 24 cit..
Tale ultimo argomento appare decisivo.
Al riguardo, la sostiene che il lavoratore non ha agito CP_1 per conseguire il risarcimento del danno derivante dalla violazione dell'obbligo di forma scritta del diritto di precedenza e che, dunque, la questione era stata sollevata tardivamente solo nel corso del giudizio di primo grado, sicchè non poteva essere esaminata, trattandosi di un inammissibile novum, come d'altra parte ritenuto anche dal Tribunale con la sentenza impugnata.
L'assunto non può essere condiviso: l' ha agito in Pt_1 giudizio lamentando la violazione del proprio diritto di precedenza alla riassunzione, essendo stato lavoratore stagionale con contratto a termine cessato nei 12 mesi antecedenti le nuove assunzioni operate dalla società; l'esistenza o meno di tale diritto -e la corrispondente verifica del correlato inadempimento da parte della società- è l'oggetto dell'accertamento giudiziale e comporta che il giudice debba esattamente individuare gli elementi costitutivi del diritto (e l'insussistenza di quelli impeditivi) alla luce del disposto normativo, a prescindere che sia stato o meno lamentato dal ricorrente un precipuo vizio del contratto a termine intercorso tra le parti.
Il giudizio incardinato, infatti, non è di tipo impugnatorio, non
è un giudizio sull'atto (e sugli annessi vizi), ma è un giudizio sul rapporto, volto a verificare la fondatezza della pretesa sostanziale dedotta.
Nel caso di specie, nel decidere la controversia, il giudice avrebbe dovuto verificare l'intero dettato dell'art. 24 d. lgs.
pag. 8/12 n.81/2015 e non limitarsi alla disamina del fatto impeditivo frapposto dalla società, rappresentato dal mancato esercizio del diritto di precedenza nel termine sancito dalla legge.
In particolare, il tempestivo esercizio del diritto non rientra tra gli elementi costitutivi;
va letto in negativo, quale causa di decadenza opponibile dal datore di lavoro.
Sui limiti di opponibilità di tale termine di decadenza è intervenuta recentemente la Cassazione con la ordinanza n.9444/2024 perfettamente incisiva sul caso in esame, affermando
“
2.2. il secondo e il terzo motivo, da valutarsi congiuntamente per connessione, sono parimenti fondati nella parte in cui criticano l'interpretazione dell'art. 24, comma 4, d. lgs. 81 del
2015, offerta dalla Corte territoriale, secondo la quale la mancata indicazione nell'atto scritto del diritto di precedenza, in mancanza di una esplicita sanzione, avrebbe come unica conseguenza quella della mancata decorrenza del termine per far valere il diritto di precedenza medesimo;
l'assunto non può essere condiviso;
la disposizione richiamata, dopo aver enunciato ai commi precedenti il diritto di precedenza per i lavoratori a termine nelle assunzioni effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, al comma 4 stabilisce che: “Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.”; la norma impone al datore di lavoro l'obbligo di “richiamare espressamente” nell'atto scritto - che al momento dell'assunzione del lavoratore
pag. 9/12 contiene la clausola appositiva del termine - il diritto dello stesso ad essere assunto, una volta cessato il rapporto a tempo determinato, con precedenza rispetto ad altri lavoratori che il datore intenda assumere nei successivi dodici mesi;
per la mancanza di tale contenuto formale la disposizione non prevede, così come nel caso in cui non risulti dall'atto scritto
l'apposizione del termine, la conseguenza che la clausola sia
“priva di effetto” ex comma 4, art. 19, d. lgs. n. 81 del 2015, così realizzando l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ab origine;
tuttavia, sempre di inadempimento ad uno specifico obbligo si tratta, non ritenendo il legislatore evidentemente sufficiente che la conoscibilità del diritto di precedenza derivi dalla circostanza che esso sia previsto dalla legge;
un obbligo formale chiaramente funzionalizzato a far conoscere al lavoratore, con modalità rese certe dal contenuto dell'atto scritto, le condizioni di insorgenza e le modalità di esercizio del diritto stesso, tra le quali la necessità che questi manifesti formalmente la propria volontà di avvalersi della precedenza e che lo faccia entro un certo termine dalla data di cessazione del rapporto;
ma se tale informazione preventiva non viene “espressamente” concessa all'atto dell'assunzione a termine, così come prescritto dalla disposizione in esame, il datore non potrà efficacemente opporre il mancato avveramento della condizione rappresentata dalla manifestazione di volontà del lavoratore di avvalersi della preferenza nelle successive assunzioni;
l'inadempimento alla prescrizione formale imposta al datore di lavoro è, infatti, idonea a pregiudicare lo stesso esercizio del diritto di precedenza da parte del lavoratore, laddove il datore proceda comunque a nuove assunzioni;
con la conseguenza che, sul piano civilistico del rapporto di lavoro, il datore convenuto in
pag. 10/12 giudizio perché inadempiente alla prescrizione formale non potrà opporre il difetto di manifestazione di volontà del lavoratore e, se ha proceduto all'assunzione di altri lavoratori, sarà comunque tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c., così come in ogni altro caso di assunzione di soggetti diversi in violazione del diritto di precedenza (cfr. Cass. n. 12505 del
2003; Cass. n. 11737 del 2010)”.
Nel caso in esame, non essendo stata osservata da parte della la prescrizione formale del richiamo del diritto di CP_1 precedenza nell'ultimo contratto a termine stipulato con il lavoratore, la società non avrebbe potuto avvalersi dello spirare del termine di decadenza.
Non sussistendo, inoltre, dubbi in ordine alla violazione del diritto dell'appellante– per non avere la affatto CP_1 contestato di aver proceduto, nei 12 mesi successivi alla cessazione dell'ultimo contratto, all'assunzione di altri lavoratori a termine con le medesime mansioni – deve essere accolta la domanda risarcitoria dallo stesso proposta e condannarsi la società resistente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c. per un importo di euro 12.069,05, pari alle mensilità perdute per effetto della mancata riassunzione.
A tale proposito, va precisato che il quantum richiesto non è stato specificamente contestato nella memoria di costituzione nè in primo grado nè in questo grado del giudizio.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza nella misura del
50% e vengono liquidate in dispositivo secondo i minimi del DM
55/2014 e ss.mm. attesa la non complessità delle questioni trattate;
si compensano nella residua parte per essere stata decisa la controversia sulla base della sentenza della Suprema
Corte di Cassazione, sopravvenuta in corso di causa.
P.Q.M.
pag. 11/12 La Corte così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la al Controparte_1 risarcimento del danno in favore dell'appellante, che liquida in euro 12.069,05, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di maturazione del diritto e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
condanna l'appellata società al pagamento del 50% delle spese del doppio grado che liquida in euro 1.350,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% per il primo grado e in euro 1.450,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% per il secondo grado, con attribuzione, e compensa la residua metà.
Napoli 11.12.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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