Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3221/2023 R.G., promossa
DA
in persona del legale rappresentante , con Parte_1 Parte_2
l'avv. ALICICCO DANIELE CARLO
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Causa in punto di risoluzione contrattuale, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la ricorrente in intestazione ha esposto di aver concluso con il convenuto in data 3.5.2016 due contratti per la vendita a consegne ripartite di determinati quantitativi di caffè per due suoi esercizi commerciali in
Capoterra e in data 12.5.2018 due accordi pubblicitari in forza dei quali dietro pagamento di una certa somma il si era impegnato ad utilizzare e pubblicizzare i CP_1
ha anche chiesto di dichiarare l'inadempimento all'accordo pubblicitario del 12.5.2016 e di condannare il al CP_1
pagamento della penale di Euro 4.900,00 oltre interessi commerciali, formulando sovrapponibili domande per gli altri due contratti relativi al punto vendita di Capoterra via Diaz.
La causa, istruita nella contumacia del convenuto solo con produzioni documentali è pervenuta alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
E' pacifico che tra le parti del giudizio è intervenuta la conclusione di quattro contratti: con quelli del 3.5.2016 il si è impegnato all'acquisto di determinati quantitativi CP_1
di caffè per i suoi esercizi commerciali per 60 mesi ed ha convenuto con la ricorrente che questa in caso di mancata esecuzione degli accordi avrebbe potuto o chiedere l'esecuzione dell'ordine o risolvere il contratto, salvo il diritto alla penale pari al 20% del prezzo del caffè applicato nell'ultima fattura emessa per ogni kg. di caffè non acquistato rispetto al quantitativo pattuito;
con gli accordi del 12.5.2018 il convenuto ha assunto l'impegno di pubblicizzare in esclusiva il marchio della ricorrente ininterrottamente sempre per 60 mesi a fronte del pagamento di determinate somme;
anche in tali contratti in caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 sono stati previsti la risoluzione del contratto decorsi 15 gg. dalla diffida ad adempiere e il diritto alla penale, quantificata in somme diverse a seconda del momento di perfezionamento della diffida ad adempiere.
Ora, è noto che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto (che miri ad una pronuncia dichiarativa o costitutiva non rileva), l'adempimento e/o il risarcimento del danno che ne sia derivato è tenuto solo a provare la fonte negoziale del suo diritto di credito e il termine entro cui la prestazione avrebbe dovuto essere eseguita in suo favore, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere di provare la causa estintiva dell'obbligazione (per tutte Cass. 20150 del 2022).
Nel caso di specie parte ricorrente ha provato con i contratti l'origine dei suoi diritti di credito e, non costituendosi, il convenuto ha del tutto abdicato alla facoltà anche solo di contestare il loro inadempimento.
Dovendosi, dunque, ritenere che la non completa esecuzione delle prestazioni cui il convenuto si era impegnato si sia protratta nel tempo, i contratti oggetto di causa devono ritenersi risolti per grave inadempimento del convenuto per effetto dell'inutile spirare del termine (congruo rispetto all'oggetto delle prestazioni rimaste inadempiute) di 15 giorni dalla ricezione della missiva del 29.11.2017 e, dunque, stante la sua compiuta giacenza, alla data del 27.12.2017.
Dall'inadempimento e dalle risoluzioni dei contratti deriva l'obbligo del convenuto di pagare le penali secondo le quantificazioni di cui al ricorso, non contestate e comunque conformi alle previsioni negoziali.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) accerta il grave inadempimento di al contratto di vendita a consegne CP_1
ripartite del 3.5.2016 relativo al punto vendita di via Cagliari 66 in Capoterra;
2) dichiara la risoluzione del contratto di cui al capo che precede;
3) condanna al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1
Euro 13.013,22 oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal 27.12.2017 all'effettivo saldo;
4) dichiara il grave inadempimento di all'accordo pubblicitario del CP_1
12.5.2016 n. 42/16 e per l'effetto lo condanna al pagamento in favore di Parte_1
della penale di Euro 4.900,00 oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dal 27.12.2017
[...]
all'effettivo saldo;
5) accerta il grave inadempimento di al contratto di vendita a consegne CP_1
ripartite del 3.5.2016 relativo al punto vendita di via Diaz 106 in Capoterra;
6) dichiara la risoluzione del contratto di cui al capo che precede;
7) condanna al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1
2.859,57 oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal 27.12.2017 all'effettivo saldo;
8) dichiara il grave inadempimento di all'accordo pubblicitario del CP_1
12.5.2016 n. 41/16 e per l'effetto lo condanna al pagamento in favore di Parte_1
della penale di Euro 1.260,00 oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dal 27.12.2017
[...]
all'effettivo saldo;
9) condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1
liquidate in complessivi Euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 10.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella