TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3791 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1434/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O.P., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1434\2021 R.G.AA.CC., discussa oralmente e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.12.2025 promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. GI IS, con Parte_1 Parte_2 domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTI
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca de Lima Souza, con domicilio eletto Controparte_1 presso il suo studio, come da procura generali alle liti
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n.2608/20, emesso dal Tribunale di Lecce e convenivano in giudizio l'odierna convenuta davanti all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare, per le causali di cui alle premesse, la nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecce -
Sezione Commerciale, dott.ssa Anna Rita Pasca R.G. 8332/2020 di complessivi Euro 41.840,48; accogliere l'opposizione
e dichiarare, per le causali di cui alle premesse, nullo e/o illegittimo il decreto opposto e per l'effetto revocarsi lo stesso perché totalmente infondato in fatto e in diritto e carente dei presupposti di legge;
accertare l'intervenuta prescrizione dell'intero importo azionato e, in ogni caso, degli interessi all'interno del contratto di finanziamento richiamato del
11.06.2007; rideterminare il rapporto tra le parti senza il calcolo degli interessi, con revoca del d.i. opposto secondo quanto stabilito da apposita CTU o secondo quanto stabilito dal giudicante;
accertare e dichiarare, in via subordinata, che il contratto di finanziamento risulta essere nullo per violazione dell'art. 1346 c.c. per indeterminatezza del tasso applicato nel contratto, con ogni conseguenza di legge e per l'effetto rideterminare il rapporto tra le parti senza il calcolo degli interessi, o quantomeno l'applicazione degli interessi al saggio legale ai sensi dell'art. 1284 comma 2 c.c. e che le clausole di cui ai ponti 8 e 9 risultano essere nulle o in ogni caso vanno rideterminate stante la nullità e/o eccessiva onerosità con revoca del d.i. opposto;
con condanna, in ogni caso, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio con distrazione”.
Gli opponenti eccepivano il difetto di legittimazione ad agire della convenuta, la prescrizione del credito e l'erogazione dello stesso, nonché disconoscevano la documentazione prodotta dalla convenuta a sostegno delle pretese avanzate.
Sostenevano l'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lecce, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 41.840,48, oltre interessi e competenze di procedura, per insussistenza dei presupposti ex artt. 633 e ss. c.p.c. e, nel merito, contestava la domanda per illegittima applicazione del tasso ultralegale, in violazione dei principi di legge e dei parametri fissati dalla Banca d'Italia.
Eccepivano la nullità delle clausole di cui ai punti 8 e 9 del contratto di finanziamento, non espressamente accettate, che costituivano delle penali.
Si costituiva che, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare, Controparte_1 concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto 2608 del 26.12.2020 (RG 8332/2020) ex art. 648 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via definitiva e nel merito, rigettare la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo
2608 del 26.12.2020 (RG 8332/2020); in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse essere accertato in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi;
in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge ”.
La detta convenuta produceva il contratto del 20.12.2011 con cui Controparte_2
- fusa per incorporazione con la - aveva ceduto i crediti a
[...] Controparte_3 che, a sua volta, veniva incorporata, per fusione, in nonché Parte_3 Controparte_4 il contratto del 27.06.19 con cui detta ultima società aveva ceduto i suoi crediti a Controparte_1
e l'estratto dell'elenco dei debitori ceduti rilasciato dal Notaio relativo alla Persona_1
Gazzetta Ufficiale n. del 06.07.2019. Contestava l'eccezione di prescrizione e, nel dedurre che al caso di specie non era applicabile la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., bensì quella decennale, sia per capitale ed interessi, produceva la raccomandata inviata da del 27.05.2009, ricevuta dagli Controparte_3 opponenti in data 01.06.2009, nonché le raccomandate inviate da e Parte_3 CP_5
rispettivamente il 15.06.2012 e 12.03.2015, finalizzate a documentare l'interruzione della
[...] prescrizione.
Evidenziava che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base del contratto di finanziamento, che riportava le condizioni economiche, nonché dell'estratto conto.
Contestava la genericità del disconoscimento.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., disposta CTU tecnico- contabile e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, dovrà essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Va osservato, preliminarmente, che l'attore ha eccepito la carenza di prova in ordine all'erogazione del finanziamento relativo al contratto di prestito n.4921920 stipulato con Controparte_3
ma tale contestazione andrà disattesa, poiché in contrasto con la circostanza, emergente dalla
[...]
CTU in atti, che parte opponente ha corrisposto le prime 17 rate, comportamento che ratifica l'effettiva erogazione del finanziamento.
Anche l'eccezione di prescrizione, alla luce della documentazione prodotta dalla società opposta, ovvero delle raccomandate del 27.09.2009, 15.06.2012 e 12.03.2015, é infondata.
Ed infatti il contratto di finanziamento costituisce un unico debito, rateizzato in più versamenti periodici, in riferimento al quale non opera la prescrizione quinquennale, neppure per gli interessi, trovando applicazione l'art. 2948 c.c. solo riguardo ai rapporti che devono essere soddisfatti periodicamente ad anno o termini più brevi e non, invece, riguardo ai ratei di un contratto di finanziamento ed ai relativi interessi, che non costituiscono prestazioni periodiche, ma adempimenti parziali di un unico rapporto debitorio.
L'opponente, infine, ha contestato la carenza di legittimazione ad agire della convenuta e l'illegittimità del rapporto contrattuale, sostenendo che i tassi applicati non erano corretti e non rispettavano i parametri contrattuali. In merito alla titolarità del credito risulta prodotto sia il contratto di cessione, che la lista dei crediti, documenti relativamente ai quali gli opponenti hanno formulato contestazioni generiche, mentre é irrilevante l'eventuale omessa comunicazione della cessione del credito, valendo a tale scopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Orbene, l'opposizione é risultata parzialmente fondata solo limitatamente al Taeg applicato dalla convenuta, superiore a quello contrattuale, per come emerge dalla CTU a firma della dott.ssa Per_2
, le cui conclusioni vengono condivise da questo giudicante, poiché esenti da vizi logici o di
[...] metodo.
Il CTU non ha riscontrato il superamento del tasso soglia in ordine al tasso corrispettivo al momento della pattuizione, mentre non ha potuto eseguire verifiche in ordine al tasso di mora, in assenza dello stesso, mentre avendo riscontrato un Taeg del 14,56% a fronte del Taeg contrattuale del 12,38, ha ricalcolato il piano di ammortamento secondo quanto pattuito e determinato la rata in Euro 210,92 anziché Euro 228,00, senza tener conto delle penali ed accertato il debito residuo degli opponenti, alla data del 30.09.2020, in Euro 30.408,20, importo inferiore alla somma ingiunta.
Alla luce di tali risultanze, il decreto ingiuntivo andrà revocato e gli opponenti dovranno corrispondere il minore importo di Euro 30.408,20, oltre interessi.
Le spese di causa, stente l'esito del giudizio, e della reciproca parziale soccombenza, vengono liquidate previa compensazione di un terzo come in dispositivo.
Spese di CTU per intero a carico della parte soccombente stante l'esito dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n.2608/20, emesso dal Tribunale di Lecce;
2) Accertato un debito residuo degli opponenti, alla data del 30.09.2020, di Euro 30.408,20, condanna gli opponenti al pagamento, in favore della società opposta di detto importo, oltre interessi successivi, fino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna l'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'Avv.
GI IS, antistatario che, operata la parziale compensazione come in motivazione, si liquidano in Euro 2.300,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
4) Spese di CTU a carico della soccombente. La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 17.12.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 17.12.2025
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O.P., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1434\2021 R.G.AA.CC., discussa oralmente e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.12.2025 promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. GI IS, con Parte_1 Parte_2 domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTI
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca de Lima Souza, con domicilio eletto Controparte_1 presso il suo studio, come da procura generali alle liti
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n.2608/20, emesso dal Tribunale di Lecce e convenivano in giudizio l'odierna convenuta davanti all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare, per le causali di cui alle premesse, la nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecce -
Sezione Commerciale, dott.ssa Anna Rita Pasca R.G. 8332/2020 di complessivi Euro 41.840,48; accogliere l'opposizione
e dichiarare, per le causali di cui alle premesse, nullo e/o illegittimo il decreto opposto e per l'effetto revocarsi lo stesso perché totalmente infondato in fatto e in diritto e carente dei presupposti di legge;
accertare l'intervenuta prescrizione dell'intero importo azionato e, in ogni caso, degli interessi all'interno del contratto di finanziamento richiamato del
11.06.2007; rideterminare il rapporto tra le parti senza il calcolo degli interessi, con revoca del d.i. opposto secondo quanto stabilito da apposita CTU o secondo quanto stabilito dal giudicante;
accertare e dichiarare, in via subordinata, che il contratto di finanziamento risulta essere nullo per violazione dell'art. 1346 c.c. per indeterminatezza del tasso applicato nel contratto, con ogni conseguenza di legge e per l'effetto rideterminare il rapporto tra le parti senza il calcolo degli interessi, o quantomeno l'applicazione degli interessi al saggio legale ai sensi dell'art. 1284 comma 2 c.c. e che le clausole di cui ai ponti 8 e 9 risultano essere nulle o in ogni caso vanno rideterminate stante la nullità e/o eccessiva onerosità con revoca del d.i. opposto;
con condanna, in ogni caso, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio con distrazione”.
Gli opponenti eccepivano il difetto di legittimazione ad agire della convenuta, la prescrizione del credito e l'erogazione dello stesso, nonché disconoscevano la documentazione prodotta dalla convenuta a sostegno delle pretese avanzate.
Sostenevano l'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lecce, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 41.840,48, oltre interessi e competenze di procedura, per insussistenza dei presupposti ex artt. 633 e ss. c.p.c. e, nel merito, contestava la domanda per illegittima applicazione del tasso ultralegale, in violazione dei principi di legge e dei parametri fissati dalla Banca d'Italia.
Eccepivano la nullità delle clausole di cui ai punti 8 e 9 del contratto di finanziamento, non espressamente accettate, che costituivano delle penali.
Si costituiva che, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare, Controparte_1 concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto 2608 del 26.12.2020 (RG 8332/2020) ex art. 648 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via definitiva e nel merito, rigettare la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo
2608 del 26.12.2020 (RG 8332/2020); in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse essere accertato in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi;
in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge ”.
La detta convenuta produceva il contratto del 20.12.2011 con cui Controparte_2
- fusa per incorporazione con la - aveva ceduto i crediti a
[...] Controparte_3 che, a sua volta, veniva incorporata, per fusione, in nonché Parte_3 Controparte_4 il contratto del 27.06.19 con cui detta ultima società aveva ceduto i suoi crediti a Controparte_1
e l'estratto dell'elenco dei debitori ceduti rilasciato dal Notaio relativo alla Persona_1
Gazzetta Ufficiale n. del 06.07.2019. Contestava l'eccezione di prescrizione e, nel dedurre che al caso di specie non era applicabile la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., bensì quella decennale, sia per capitale ed interessi, produceva la raccomandata inviata da del 27.05.2009, ricevuta dagli Controparte_3 opponenti in data 01.06.2009, nonché le raccomandate inviate da e Parte_3 CP_5
rispettivamente il 15.06.2012 e 12.03.2015, finalizzate a documentare l'interruzione della
[...] prescrizione.
Evidenziava che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base del contratto di finanziamento, che riportava le condizioni economiche, nonché dell'estratto conto.
Contestava la genericità del disconoscimento.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., disposta CTU tecnico- contabile e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, dovrà essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Va osservato, preliminarmente, che l'attore ha eccepito la carenza di prova in ordine all'erogazione del finanziamento relativo al contratto di prestito n.4921920 stipulato con Controparte_3
ma tale contestazione andrà disattesa, poiché in contrasto con la circostanza, emergente dalla
[...]
CTU in atti, che parte opponente ha corrisposto le prime 17 rate, comportamento che ratifica l'effettiva erogazione del finanziamento.
Anche l'eccezione di prescrizione, alla luce della documentazione prodotta dalla società opposta, ovvero delle raccomandate del 27.09.2009, 15.06.2012 e 12.03.2015, é infondata.
Ed infatti il contratto di finanziamento costituisce un unico debito, rateizzato in più versamenti periodici, in riferimento al quale non opera la prescrizione quinquennale, neppure per gli interessi, trovando applicazione l'art. 2948 c.c. solo riguardo ai rapporti che devono essere soddisfatti periodicamente ad anno o termini più brevi e non, invece, riguardo ai ratei di un contratto di finanziamento ed ai relativi interessi, che non costituiscono prestazioni periodiche, ma adempimenti parziali di un unico rapporto debitorio.
L'opponente, infine, ha contestato la carenza di legittimazione ad agire della convenuta e l'illegittimità del rapporto contrattuale, sostenendo che i tassi applicati non erano corretti e non rispettavano i parametri contrattuali. In merito alla titolarità del credito risulta prodotto sia il contratto di cessione, che la lista dei crediti, documenti relativamente ai quali gli opponenti hanno formulato contestazioni generiche, mentre é irrilevante l'eventuale omessa comunicazione della cessione del credito, valendo a tale scopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Orbene, l'opposizione é risultata parzialmente fondata solo limitatamente al Taeg applicato dalla convenuta, superiore a quello contrattuale, per come emerge dalla CTU a firma della dott.ssa Per_2
, le cui conclusioni vengono condivise da questo giudicante, poiché esenti da vizi logici o di
[...] metodo.
Il CTU non ha riscontrato il superamento del tasso soglia in ordine al tasso corrispettivo al momento della pattuizione, mentre non ha potuto eseguire verifiche in ordine al tasso di mora, in assenza dello stesso, mentre avendo riscontrato un Taeg del 14,56% a fronte del Taeg contrattuale del 12,38, ha ricalcolato il piano di ammortamento secondo quanto pattuito e determinato la rata in Euro 210,92 anziché Euro 228,00, senza tener conto delle penali ed accertato il debito residuo degli opponenti, alla data del 30.09.2020, in Euro 30.408,20, importo inferiore alla somma ingiunta.
Alla luce di tali risultanze, il decreto ingiuntivo andrà revocato e gli opponenti dovranno corrispondere il minore importo di Euro 30.408,20, oltre interessi.
Le spese di causa, stente l'esito del giudizio, e della reciproca parziale soccombenza, vengono liquidate previa compensazione di un terzo come in dispositivo.
Spese di CTU per intero a carico della parte soccombente stante l'esito dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n.2608/20, emesso dal Tribunale di Lecce;
2) Accertato un debito residuo degli opponenti, alla data del 30.09.2020, di Euro 30.408,20, condanna gli opponenti al pagamento, in favore della società opposta di detto importo, oltre interessi successivi, fino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna l'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'Avv.
GI IS, antistatario che, operata la parziale compensazione come in motivazione, si liquidano in Euro 2.300,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
4) Spese di CTU a carico della soccombente. La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 17.12.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 17.12.2025
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini