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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4816 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4742/2022 R.G., chiamata all'udienza del 15/12/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. E. G. Parte_1
AG
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. C. La Gatta
Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/4/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva domanda per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il proprio diritto all'assegno di invalidità civile, disattesa da parte della per CP_2
l'accertamento dell'invalidità civile nonchè in sede di ricorso ex art. 445 bis c.p.c.
Chiedeva, pertanto, di accertare il proprio diritto al beneficio richiamato sin dalla data della domanda amministrativa del 22/10/2020 ovvero dalla data della visita di revisione o da quella ritenuta di giustizia, ricorrendo lo stato di invalidità della ricorrente in misura pari o superiore al 74%. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio sollevando eccezione di inammissibilità della domanda;
nel merito, contestava la sussistenza tanto del requisito sanitario quanto di quello reddituale;
chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal ctu, con conseguente rigetto della domanda.
Disposto il rinnovo della ctu e depositato il relativo elaborato peritale, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata definita come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda relativa alla intempestività del deposito dell'atto di dissenso da parte della ricorrente.
Ed invero, si rileva che, in data 26/4/2022, il procuratore di parte ricorrente depositava dichiarazione di contestazione alle conclusioni del CTU, ai sensi dell'art. 445 bis, co. 6,
c.p.c. e, in quanto tale, nei termini che scadevano in data 20/5/2022; inoltre, in data
29/4/2022, presentava ricorso introduttivo del presente giudizio.
In via preliminare, deve, altresì, ritenersi l'integrità del contraddittorio, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo D.P.C.M., nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007, la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite le competenze in materia di invalidità CP_1 civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
Nel merito, osserva il Tribunale che, in ordine all'eccezione relativa al requisito reddituale, emerge che parte ricorrente ha depositato certificazione reddituale rilasciata da Agenzia delle Entrate in data 29/4/2022, da cui risulta che la ricorrente non risulta aver conseguito alcun reddito nel corso delle annualità 2018, 2019 e 2020; ne discende
Pag. 2 di 5 che il reddito percepito dalla ricorrente non supera i limiti reddituali previsti per la percezione dell'assegno di invalidità civile.
Ciò posto, l'opposizione risulta fondata.
Quanto al profilo del requisito sanitario, si osserva quanto segue.
Giova precisare che la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità spettano ai mutilati e invalidi civili rientranti nelle previsioni degli artt. 2, 12 e 13 della legge n° 118/71 e successive modificazioni ed integrazioni, che delimitano l'ambito soggettivo di applicabilità del beneficio sia sotto il profilo della specifica indicazione delle minorazioni congenite o acquisite rilevanti a tal fine, sia sotto il profilo delle condizioni economiche dell'inabile o dell'invalido.
Ed invero, rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio, l'ausiliario nominato dal giudice, specialista in Medicina Legale ed in Psicologia Clinica, nell'elaborato peritale depositato in data 3/12/2025, ha concluso nei termini che seguono è Parte_1 attualmente affetta da “Obesità severa, esiti di artrodesi lombare per ernia espulsa, cardiopatia ipertensiva, stato ansioso-depressivo reattivo”.
Va segnalato che nel 2023 fu sottoposta ad intervento di artrodesi lombare. Dall'esame della documentazione medica e dal dato obiettivo possiamo ritenere che le patologie dalle quali è affetta permettono il riconoscimento di invalida al 74% Parte_1 dalla domanda al 20.5.2023 e dal 21.5.2023 di invalida ultrasessantacinquenne grave
100%”.
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del
Pag. 3 di 5 vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
L'elaborato appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni e per queste non ritiene il giudicante di dover effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto Cass. sez. I Sentenza n 5277 del 10.3.2006; Cass. sez. lav. Sentenza n 23413 del 10.11.2011).
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione.
In merito alla regolamentazione delle spese di lite, posto che il requisito sanitario per il beneficio invocato risulta essere stato riconosciuto a far data dalla domanda
Pag. 4 di 5 amministrativa, il Tribunale ritiene di dover condannare l' al pagamento delle CP_1 spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono poste in via definitiva a CP_ carico dell'
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato in data 29/4/2022 da nei confronti dell' , così Parte_1 CP_1 provvede:
-accerta in capo a la sussistenza del requisito sanitario necessario per il Parte_1 riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 74% a decorrere dalla data della domanda amministrativa sino al 20/5/2023 e del requisito sanitario utile al riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 l.n. 118/1971 con decorrenza
21/5/2023, secondo le conclusioni del CTU ed in relazione all'oggetto della domanda proposta;
-condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_3 complessivi 1.100,00 per il giudizio di accertamento tecnico preventivo ed in complessivi € 2.250,00 per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito della parte ricorrente;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato CP_1 decreto.
Bari, 15/12/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4742/2022 R.G., chiamata all'udienza del 15/12/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. E. G. Parte_1
AG
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. C. La Gatta
Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/4/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva domanda per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il proprio diritto all'assegno di invalidità civile, disattesa da parte della per CP_2
l'accertamento dell'invalidità civile nonchè in sede di ricorso ex art. 445 bis c.p.c.
Chiedeva, pertanto, di accertare il proprio diritto al beneficio richiamato sin dalla data della domanda amministrativa del 22/10/2020 ovvero dalla data della visita di revisione o da quella ritenuta di giustizia, ricorrendo lo stato di invalidità della ricorrente in misura pari o superiore al 74%. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio sollevando eccezione di inammissibilità della domanda;
nel merito, contestava la sussistenza tanto del requisito sanitario quanto di quello reddituale;
chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal ctu, con conseguente rigetto della domanda.
Disposto il rinnovo della ctu e depositato il relativo elaborato peritale, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata definita come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda relativa alla intempestività del deposito dell'atto di dissenso da parte della ricorrente.
Ed invero, si rileva che, in data 26/4/2022, il procuratore di parte ricorrente depositava dichiarazione di contestazione alle conclusioni del CTU, ai sensi dell'art. 445 bis, co. 6,
c.p.c. e, in quanto tale, nei termini che scadevano in data 20/5/2022; inoltre, in data
29/4/2022, presentava ricorso introduttivo del presente giudizio.
In via preliminare, deve, altresì, ritenersi l'integrità del contraddittorio, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo D.P.C.M., nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007, la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite le competenze in materia di invalidità CP_1 civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
Nel merito, osserva il Tribunale che, in ordine all'eccezione relativa al requisito reddituale, emerge che parte ricorrente ha depositato certificazione reddituale rilasciata da Agenzia delle Entrate in data 29/4/2022, da cui risulta che la ricorrente non risulta aver conseguito alcun reddito nel corso delle annualità 2018, 2019 e 2020; ne discende
Pag. 2 di 5 che il reddito percepito dalla ricorrente non supera i limiti reddituali previsti per la percezione dell'assegno di invalidità civile.
Ciò posto, l'opposizione risulta fondata.
Quanto al profilo del requisito sanitario, si osserva quanto segue.
Giova precisare che la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità spettano ai mutilati e invalidi civili rientranti nelle previsioni degli artt. 2, 12 e 13 della legge n° 118/71 e successive modificazioni ed integrazioni, che delimitano l'ambito soggettivo di applicabilità del beneficio sia sotto il profilo della specifica indicazione delle minorazioni congenite o acquisite rilevanti a tal fine, sia sotto il profilo delle condizioni economiche dell'inabile o dell'invalido.
Ed invero, rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio, l'ausiliario nominato dal giudice, specialista in Medicina Legale ed in Psicologia Clinica, nell'elaborato peritale depositato in data 3/12/2025, ha concluso nei termini che seguono è Parte_1 attualmente affetta da “Obesità severa, esiti di artrodesi lombare per ernia espulsa, cardiopatia ipertensiva, stato ansioso-depressivo reattivo”.
Va segnalato che nel 2023 fu sottoposta ad intervento di artrodesi lombare. Dall'esame della documentazione medica e dal dato obiettivo possiamo ritenere che le patologie dalle quali è affetta permettono il riconoscimento di invalida al 74% Parte_1 dalla domanda al 20.5.2023 e dal 21.5.2023 di invalida ultrasessantacinquenne grave
100%”.
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del
Pag. 3 di 5 vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
L'elaborato appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni e per queste non ritiene il giudicante di dover effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto Cass. sez. I Sentenza n 5277 del 10.3.2006; Cass. sez. lav. Sentenza n 23413 del 10.11.2011).
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione.
In merito alla regolamentazione delle spese di lite, posto che il requisito sanitario per il beneficio invocato risulta essere stato riconosciuto a far data dalla domanda
Pag. 4 di 5 amministrativa, il Tribunale ritiene di dover condannare l' al pagamento delle CP_1 spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono poste in via definitiva a CP_ carico dell'
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato in data 29/4/2022 da nei confronti dell' , così Parte_1 CP_1 provvede:
-accerta in capo a la sussistenza del requisito sanitario necessario per il Parte_1 riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 74% a decorrere dalla data della domanda amministrativa sino al 20/5/2023 e del requisito sanitario utile al riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 l.n. 118/1971 con decorrenza
21/5/2023, secondo le conclusioni del CTU ed in relazione all'oggetto della domanda proposta;
-condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_3 complessivi 1.100,00 per il giudizio di accertamento tecnico preventivo ed in complessivi € 2.250,00 per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito della parte ricorrente;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato CP_1 decreto.
Bari, 15/12/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
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