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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/10/2025, n. 3145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3145 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4135/2023 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice dott. Emanuele Alcidi
Ha pronunciato, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al N.R.G.
4135/2023; avente a oggetto: “Lesione personale”;
TRA
(P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Procuratore ad negotia Dott. , rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Carlo Puoti (C.F. - P.IVA C.F._1
) e con lui elettivamente domiciliata in Caserta P.IVA_2 alla Via Patturelli n. 89;
Appellante
E
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), rappresentati e difesi
[...] C.F._3 dall'Avv. PA AN (C.F. , P.IVA C.F._4
) ed elettivamente domiciliati in Giugliano in P.IVA_3
Campania alla Via Rannola 22/C;
Appellati
E
(C.F. ), Controparte_3 C.F._5 residente in [...];
Appellato contumace
E
(C.F. , residente in Controparte_4 C.F._6
Giugliano in Campania alla Via G. Ferraris n. 61,
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per chiedere la riforma della sentenza n. 598/2023 del Giudice di Pace di Carinola.
Si costituivano e eccependo CP_1 Controparte_2
l'inammissibilità e chiedendo il rigetto.
All'udienza del 02.10.2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
In diritto
Questo Giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai
- 2 -
punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
Va dichiarata l'inammissibilità delle domande presentate in primo grado.
Occorre premettere che va disattesa l'istanza di revoca dell'ordinanza con cui la compagnia veniva rimessa in termini per la rinnovazione dell'atto di citazione (per essere stata, la stessa, già precedentemente autorizzata), con conseguente estinzione e cancellazione della causa, in quanto l'art. 164 comma 2 c.p.c. prescrive tale effetto solo per l'ipotesi in cui “la rinnovazione non viene eseguita” e non anche nel caso di tempestiva rinnovazione dell'atto introduttivo ma nuovamente viziato (seppur con il medesimo vizio).
Tanto premesso, occorre constatare come parte appellata non abbia sanato il vizio di rappresentanza, rilevato con ordinanza del 23.12.2024, entro il termine perentorio fissato con detto provvedimento (30.01.2025). Con la richiamata ordinanza, infatti, questo giudice aveva evidenziato che per quanto e risultavano difesi dall'Avv. CP_1 Controparte_2
Stabilito PA AN (sia nel presente giudizio, seppur allo stato l'Avv. AN dovrebbe essere iscritto nell'albo ordinario, che in quello di primo grado), non vi era, agli atti, l'atto di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato riferito sia al presente giudizio che a quello di primo grado e aveva, conseguentemente, fissato termine del 30.01.2025 per sanare il difetto di rappresentanza.
- 3 -
Ordunque, come si evince dal fascicolo telematico, nessun deposito c'è stato entro il suddetto termine. Solo in data
03.03.2025 (e, quindi, tardivamente) gli appellati hanno depositato sia la nuova procura in relazione a detto giudizio che l'atto di intesa. E' vero che entrambi gli atti sono datati
10.01.2025 ma è anche altrettanto vero che non si è in presenza di una data certa (come nel caso di autenticazione notarile o di deposito del documento senza autenticazione ma prima della scadenza del termine perentorio) per cui non si può ritenere che gli appellati abbiano ottemperato alla richiesta sanatoria.
Ebbene, si rammenti che in caso di inottemperanza della sanatoria nel termine perentorio fissato la conseguenza è
l'inammissibilità della domanda (cfr. C. 6799/2020).
Sulle spese
Considerato che l'esito del giudizio è conseguente a una questione sollevata d'ufficio, si ritiene equo compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di CTU vanno, conseguentemente, poste definitivamente in capo alle parti costituite in solido.
Nulla sulle spese per quanto riguarda le parti non costituite e relativamente a entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
- 4 -
• In riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibili le domande presentate in primo grado da e;
CP_1 Controparte_2
• Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio;
• Pone definitivamente le spese di CTU in capo alle parti costituite in solido;
• Nulla sulle spese di entrambi i gradi di giudizio per quanto riguarda le parti non costituite.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, 14.10.2025.
Il Giudice
Dott. Emanuele Alcidi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice dott. Emanuele Alcidi
Ha pronunciato, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al N.R.G.
4135/2023; avente a oggetto: “Lesione personale”;
TRA
(P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Procuratore ad negotia Dott. , rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Carlo Puoti (C.F. - P.IVA C.F._1
) e con lui elettivamente domiciliata in Caserta P.IVA_2 alla Via Patturelli n. 89;
Appellante
E
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), rappresentati e difesi
[...] C.F._3 dall'Avv. PA AN (C.F. , P.IVA C.F._4
) ed elettivamente domiciliati in Giugliano in P.IVA_3
Campania alla Via Rannola 22/C;
Appellati
E
(C.F. ), Controparte_3 C.F._5 residente in [...];
Appellato contumace
E
(C.F. , residente in Controparte_4 C.F._6
Giugliano in Campania alla Via G. Ferraris n. 61,
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per chiedere la riforma della sentenza n. 598/2023 del Giudice di Pace di Carinola.
Si costituivano e eccependo CP_1 Controparte_2
l'inammissibilità e chiedendo il rigetto.
All'udienza del 02.10.2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
In diritto
Questo Giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai
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punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
Va dichiarata l'inammissibilità delle domande presentate in primo grado.
Occorre premettere che va disattesa l'istanza di revoca dell'ordinanza con cui la compagnia veniva rimessa in termini per la rinnovazione dell'atto di citazione (per essere stata, la stessa, già precedentemente autorizzata), con conseguente estinzione e cancellazione della causa, in quanto l'art. 164 comma 2 c.p.c. prescrive tale effetto solo per l'ipotesi in cui “la rinnovazione non viene eseguita” e non anche nel caso di tempestiva rinnovazione dell'atto introduttivo ma nuovamente viziato (seppur con il medesimo vizio).
Tanto premesso, occorre constatare come parte appellata non abbia sanato il vizio di rappresentanza, rilevato con ordinanza del 23.12.2024, entro il termine perentorio fissato con detto provvedimento (30.01.2025). Con la richiamata ordinanza, infatti, questo giudice aveva evidenziato che per quanto e risultavano difesi dall'Avv. CP_1 Controparte_2
Stabilito PA AN (sia nel presente giudizio, seppur allo stato l'Avv. AN dovrebbe essere iscritto nell'albo ordinario, che in quello di primo grado), non vi era, agli atti, l'atto di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato riferito sia al presente giudizio che a quello di primo grado e aveva, conseguentemente, fissato termine del 30.01.2025 per sanare il difetto di rappresentanza.
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Ordunque, come si evince dal fascicolo telematico, nessun deposito c'è stato entro il suddetto termine. Solo in data
03.03.2025 (e, quindi, tardivamente) gli appellati hanno depositato sia la nuova procura in relazione a detto giudizio che l'atto di intesa. E' vero che entrambi gli atti sono datati
10.01.2025 ma è anche altrettanto vero che non si è in presenza di una data certa (come nel caso di autenticazione notarile o di deposito del documento senza autenticazione ma prima della scadenza del termine perentorio) per cui non si può ritenere che gli appellati abbiano ottemperato alla richiesta sanatoria.
Ebbene, si rammenti che in caso di inottemperanza della sanatoria nel termine perentorio fissato la conseguenza è
l'inammissibilità della domanda (cfr. C. 6799/2020).
Sulle spese
Considerato che l'esito del giudizio è conseguente a una questione sollevata d'ufficio, si ritiene equo compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di CTU vanno, conseguentemente, poste definitivamente in capo alle parti costituite in solido.
Nulla sulle spese per quanto riguarda le parti non costituite e relativamente a entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
- 4 -
• In riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibili le domande presentate in primo grado da e;
CP_1 Controparte_2
• Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio;
• Pone definitivamente le spese di CTU in capo alle parti costituite in solido;
• Nulla sulle spese di entrambi i gradi di giudizio per quanto riguarda le parti non costituite.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, 14.10.2025.
Il Giudice
Dott. Emanuele Alcidi
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