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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pavia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LA SALVIA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 239/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - Partita IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 1 - Sede Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 9796 ADD.PROV.ACCISE 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 9796 ADD.PROV.ACCISE 2011
proposto da
Ricorrente_1 Spa - Partita IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Pavia - Piazza Italia N 2 27100 Pavia PV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ADD.PROV.ACCISE 2010
- DINIEGO RIMBORSO ADD.PROV.ACCISE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento.
Resistente: Rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.p.A. ricorre: a) avverso il provvedimento di diniego di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica prot. n. 9796/RU di € 2.106,13, emesso dall'Ufficio delle dogane di Pavia e notificato a mezzo pec in pari data (cfr. doc. 1); b) avverso il silenzio rifiuto della Provincia di Pavia.
La società chiedeva il rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nel periodo compreso tra il 01.01.2010 e il 31.12.2011 “relativa alla fornitura di energia elettrica erogata alla società Banca_1 s.p.a. (P.I./C.F. P.IVA_1) presso POD non dichiarati ubicati in provincia di Pavia con potenza disponibile pari o inferiore a kW 200,00”.
L'Agenzia delle Dogane si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso adducendo altresì la propria carenza di legittimazione passiva sulla restituzione della somma richiesta a rimborso.
La Provincia di Pavia non rispondeva all'istanza di rimborso, e in data 20.02.2026 si costituiva in giudizio
(vale a dire tre giorni prima rispetto all'udienza di trattazione).
All'esito dell'udienza del 23 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza di rimborso, oggetto del giudizio, veniva presentata dopo che la ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Bologna a restituire ai clienti l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica a suo tempo agli stessi addebitata.
Attesa la definitività della Sentenza di condanna (passata in giudicato), e la restituzione alla Banca_1 delle somme indebitamente incassate a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nel corso del 2010-2011, la Società presentava istanza di rimborso per la restituzione dell'addizionale che si è vista obbligata a restituire e che, precedentemente, era stata versata agli Enti destinatari della stessa – per la parte di propria competenza tra cui la Provincia di Pavia – ai sensi dell'art. 14, comma 4 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
Brevemente, sul punto, si richiama l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che, uniformandosi alla giurisprudenza comunitaria, in plurime sentenze, ha riconosciuto la contrarietà dell'addizionale provinciale prevista dall'art 6 c. 2 del D.L 511/1988 al diritto dell'Unione europea, sancendone di conseguenza la disapplicazione.
E' in tale ambito che si configura l'istanza di rimborso presentata dalla ricorrente alla Provincia di Pavia e all'ufficio delle Dogane di Pavia.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Il Giudice adito ritiene fondata la domanda della ricorrente, volta ad ottenere il rimborso in forza dell'espressa previsione normativa di cui all'art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 504/1995 (cd. Testo Unico Accise, o TUA) che così dispone: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Alla ricorrente viene, altresì, riconosciuto il diritto ad ottenere il rimborso dall'Agenzia delle Dogane quale unica titolare passiva dell'obbligazione restitutoria e della relativa legittimazione processuale passiva (Cass. sent. n. 21883/2024).
Infatti, il rapporto tributario relativo al pagamento dell'imposta, nonchè il diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato, si svolge esclusivamente tra l'Amministrazione finanziaria delle Dogane ed i soggetti che forniscono direttamente l'energia elettrica ai consumatori.
La particolarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Pavia, lì 23 febbraio 2026 Il Giudice
CE La AL
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LA SALVIA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 239/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - Partita IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 1 - Sede Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 9796 ADD.PROV.ACCISE 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 9796 ADD.PROV.ACCISE 2011
proposto da
Ricorrente_1 Spa - Partita IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Pavia - Piazza Italia N 2 27100 Pavia PV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ADD.PROV.ACCISE 2010
- DINIEGO RIMBORSO ADD.PROV.ACCISE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento.
Resistente: Rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.p.A. ricorre: a) avverso il provvedimento di diniego di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica prot. n. 9796/RU di € 2.106,13, emesso dall'Ufficio delle dogane di Pavia e notificato a mezzo pec in pari data (cfr. doc. 1); b) avverso il silenzio rifiuto della Provincia di Pavia.
La società chiedeva il rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nel periodo compreso tra il 01.01.2010 e il 31.12.2011 “relativa alla fornitura di energia elettrica erogata alla società Banca_1 s.p.a. (P.I./C.F. P.IVA_1) presso POD non dichiarati ubicati in provincia di Pavia con potenza disponibile pari o inferiore a kW 200,00”.
L'Agenzia delle Dogane si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso adducendo altresì la propria carenza di legittimazione passiva sulla restituzione della somma richiesta a rimborso.
La Provincia di Pavia non rispondeva all'istanza di rimborso, e in data 20.02.2026 si costituiva in giudizio
(vale a dire tre giorni prima rispetto all'udienza di trattazione).
All'esito dell'udienza del 23 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza di rimborso, oggetto del giudizio, veniva presentata dopo che la ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Bologna a restituire ai clienti l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica a suo tempo agli stessi addebitata.
Attesa la definitività della Sentenza di condanna (passata in giudicato), e la restituzione alla Banca_1 delle somme indebitamente incassate a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nel corso del 2010-2011, la Società presentava istanza di rimborso per la restituzione dell'addizionale che si è vista obbligata a restituire e che, precedentemente, era stata versata agli Enti destinatari della stessa – per la parte di propria competenza tra cui la Provincia di Pavia – ai sensi dell'art. 14, comma 4 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
Brevemente, sul punto, si richiama l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che, uniformandosi alla giurisprudenza comunitaria, in plurime sentenze, ha riconosciuto la contrarietà dell'addizionale provinciale prevista dall'art 6 c. 2 del D.L 511/1988 al diritto dell'Unione europea, sancendone di conseguenza la disapplicazione.
E' in tale ambito che si configura l'istanza di rimborso presentata dalla ricorrente alla Provincia di Pavia e all'ufficio delle Dogane di Pavia.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Il Giudice adito ritiene fondata la domanda della ricorrente, volta ad ottenere il rimborso in forza dell'espressa previsione normativa di cui all'art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 504/1995 (cd. Testo Unico Accise, o TUA) che così dispone: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Alla ricorrente viene, altresì, riconosciuto il diritto ad ottenere il rimborso dall'Agenzia delle Dogane quale unica titolare passiva dell'obbligazione restitutoria e della relativa legittimazione processuale passiva (Cass. sent. n. 21883/2024).
Infatti, il rapporto tributario relativo al pagamento dell'imposta, nonchè il diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato, si svolge esclusivamente tra l'Amministrazione finanziaria delle Dogane ed i soggetti che forniscono direttamente l'energia elettrica ai consumatori.
La particolarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Pavia, lì 23 febbraio 2026 Il Giudice
CE La AL