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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASSINO Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 12 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 al numero 1523, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. sig. , con Parte_1 Parte_2
sede in Cassino al viale Bonomi n. 57 - numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Frosinone e codice fiscale – rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe P.IVA_1
Forgione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venafro (IS) alla Via
Antonio Mancino n. 13,
RICORRENTE
CONTRO
, Agente della riscossione per la Controparte_1
provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Tretola, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caserta alla via S. Antida n.17, RESISTENTE
NONCHÉ
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Fiore, P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso la sede dell' in Cassino alla via Polledrera snc, CP_2
RESISTENTE
oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento conclusioni: per le parti, quelle dei rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente, la società proponeva Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 04720229002338473000, notificata dall' in data 07/06/2022, con la quale veniva ingiunto Controparte_3 il pagamento dell'importo di € 21.398,32, relativo a cartella di pagamento e avvisi di addebito asseritamente notificati tra gli anni 2016 e 2017. La ricorrente impugnava tale intimazione limitatamente a n. 2 avvisi di addebito, aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale e assistenziale e, segnatamente, avviso di addebito n.
34720160001976991000 dell'importo di euro 7.765,85, asseritamente notificato in data
30/12/2016 e avviso di addebito n. 34720170000186526000 dell'importo di euro
12.422,82, asseritamente notificato in data 20/03/2017, per un importo complessivo di €
20.188,67. Eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ex art. 3 comma
9 L. 335/1995. Tanto premesso, chiedeva -in via cautelare- la sospensione dell'atto opposto e i relativi titoli sottesi;
in via principale e nel merito, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n.
04720229002338473000 emessa da , notificata in Controparte_3
Pag. 2 di 6 data 07/06/2022, e dei relativi atti ad essa sottesi. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituivano l' e l' contestando la domanda e Controparte_3 CP_2
chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 12 marzo 2025, il giudice decideva la causa come da dispositivo in calce.
Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto di seguito illustrati.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dall' sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte con CP_4
l'ordinanza n. 18256 del 2.09.2020 “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare
l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016)”. In tale pronuncia la Corte richiamava propri precedenti, in particolare la pronuncia n. 31282 del 2019, ove era stato precisato che “Nelle ipotesi in cui…il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.46 del 1999, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U.
n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615
c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ex art. 3 comma
9 L. 335/1995.
Pag. 3 di 6 L' in sede di costituzione eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in CP_2
ordine all'opposizione ad intimazione di pagamento, nonché l'inammissibilità del ricorso ex artt. 615 e 618 cpc, stante l'avvenuta notifica dei titoli presupposti, non impugnati. Riteneva, in ogni caso, non si fosse verificata alcuna prescrizione prima della notifica dei titoli. Relativamente agli avvisi di addebito posti alla base dell'intimazione di pagamento opposta, dava prova dell'avvenuta notifica mediante la produzione di copia degli stessi nonché dei rispettivi referti di notifica.
Per quanto riguarda i termini di prescrizione dei contributi di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo quanto previsto all'art. 3 (commi 9 e 10) della Legge n. 335
/1995, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso di cinque anni.
Nel caso in esame, l' produceva in giudizio copia dei referti di notifica attestanti CP_2
l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito posti alla base della cartella oggi oggetto di opposizione.
Dall'esame di tale documentazione, gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta venivano notificati in data 30.12.2016 e 20.3.2017, mentre l'intimazione di pagamento opposta veniva notificata in data 19.7.2022. Risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica dei suindicata avvisi di addebito in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale. Merita, pertanto, di essere accolta l'eccezione dell'avvenuta decorrenza dei termini di prescrizione relativamente a tali contributi IVS in applicazione del principio espresso dalla S.C. a Sezioni Unite con la sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016, con cui veniva definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione
CP_ ( , Inail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine Controparte_1
“breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
Per quanto innanzi, il ricorso merita di essere accolto non essendo stato notificato, tra la notifica di tali avvisi di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta,
alcun atto interruttivo della prescrizione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Pag. 4 di 6 Per quanto riguarda l'individuazione della parte soccombente, si ritiene dover applicare il principio di diritto espresso dalla Cassazione Civile che, con la pronuncia n.
24678/2018, richiamando propri precedenti chiariva che nel giudizio di opposizione a
cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando
l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che
l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi del D.Lgs. n.
112 del 1999, art. 39, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese
processuali (sez. 6, n. 2570, 31/1/2017, Rv. 642743); ulteriormente precisandosi che le
spese di lite, in base al principio di causalità, vanno poste solidalmente a carico, dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su
richiesta del primo (Sez. 6, n. 1070, 18/1/2017, Rv. 642562).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro Giuditta Di Cristinzi,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta;
Pag. 5 di 6 2. condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.000,00 oltre accessori, con distrazione se richiesta.
Cassino, 23 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Giuditta Di Cristinzi
Pag. 6 di 6
Il Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 12 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 al numero 1523, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. sig. , con Parte_1 Parte_2
sede in Cassino al viale Bonomi n. 57 - numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Frosinone e codice fiscale – rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe P.IVA_1
Forgione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venafro (IS) alla Via
Antonio Mancino n. 13,
RICORRENTE
CONTRO
, Agente della riscossione per la Controparte_1
provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Tretola, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caserta alla via S. Antida n.17, RESISTENTE
NONCHÉ
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Fiore, P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso la sede dell' in Cassino alla via Polledrera snc, CP_2
RESISTENTE
oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento conclusioni: per le parti, quelle dei rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente, la società proponeva Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 04720229002338473000, notificata dall' in data 07/06/2022, con la quale veniva ingiunto Controparte_3 il pagamento dell'importo di € 21.398,32, relativo a cartella di pagamento e avvisi di addebito asseritamente notificati tra gli anni 2016 e 2017. La ricorrente impugnava tale intimazione limitatamente a n. 2 avvisi di addebito, aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale e assistenziale e, segnatamente, avviso di addebito n.
34720160001976991000 dell'importo di euro 7.765,85, asseritamente notificato in data
30/12/2016 e avviso di addebito n. 34720170000186526000 dell'importo di euro
12.422,82, asseritamente notificato in data 20/03/2017, per un importo complessivo di €
20.188,67. Eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ex art. 3 comma
9 L. 335/1995. Tanto premesso, chiedeva -in via cautelare- la sospensione dell'atto opposto e i relativi titoli sottesi;
in via principale e nel merito, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n.
04720229002338473000 emessa da , notificata in Controparte_3
Pag. 2 di 6 data 07/06/2022, e dei relativi atti ad essa sottesi. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituivano l' e l' contestando la domanda e Controparte_3 CP_2
chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza a trattazione scritta del 12 marzo 2025, il giudice decideva la causa come da dispositivo in calce.
Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto di seguito illustrati.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dall' sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte con CP_4
l'ordinanza n. 18256 del 2.09.2020 “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare
l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016)”. In tale pronuncia la Corte richiamava propri precedenti, in particolare la pronuncia n. 31282 del 2019, ove era stato precisato che “Nelle ipotesi in cui…il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.46 del 1999, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U.
n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615
c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria ex art. 3 comma
9 L. 335/1995.
Pag. 3 di 6 L' in sede di costituzione eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in CP_2
ordine all'opposizione ad intimazione di pagamento, nonché l'inammissibilità del ricorso ex artt. 615 e 618 cpc, stante l'avvenuta notifica dei titoli presupposti, non impugnati. Riteneva, in ogni caso, non si fosse verificata alcuna prescrizione prima della notifica dei titoli. Relativamente agli avvisi di addebito posti alla base dell'intimazione di pagamento opposta, dava prova dell'avvenuta notifica mediante la produzione di copia degli stessi nonché dei rispettivi referti di notifica.
Per quanto riguarda i termini di prescrizione dei contributi di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo quanto previsto all'art. 3 (commi 9 e 10) della Legge n. 335
/1995, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso di cinque anni.
Nel caso in esame, l' produceva in giudizio copia dei referti di notifica attestanti CP_2
l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito posti alla base della cartella oggi oggetto di opposizione.
Dall'esame di tale documentazione, gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta venivano notificati in data 30.12.2016 e 20.3.2017, mentre l'intimazione di pagamento opposta veniva notificata in data 19.7.2022. Risulta maturato il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica dei suindicata avvisi di addebito in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale. Merita, pertanto, di essere accolta l'eccezione dell'avvenuta decorrenza dei termini di prescrizione relativamente a tali contributi IVS in applicazione del principio espresso dalla S.C. a Sezioni Unite con la sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016, con cui veniva definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione
CP_ ( , Inail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine Controparte_1
“breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
Per quanto innanzi, il ricorso merita di essere accolto non essendo stato notificato, tra la notifica di tali avvisi di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta,
alcun atto interruttivo della prescrizione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Pag. 4 di 6 Per quanto riguarda l'individuazione della parte soccombente, si ritiene dover applicare il principio di diritto espresso dalla Cassazione Civile che, con la pronuncia n.
24678/2018, richiamando propri precedenti chiariva che nel giudizio di opposizione a
cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando
l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che
l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi del D.Lgs. n.
112 del 1999, art. 39, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese
processuali (sez. 6, n. 2570, 31/1/2017, Rv. 642743); ulteriormente precisandosi che le
spese di lite, in base al principio di causalità, vanno poste solidalmente a carico, dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su
richiesta del primo (Sez. 6, n. 1070, 18/1/2017, Rv. 642562).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro Giuditta Di Cristinzi,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta;
Pag. 5 di 6 2. condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.000,00 oltre accessori, con distrazione se richiesta.
Cassino, 23 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Giuditta Di Cristinzi
Pag. 6 di 6