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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 30/09/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 631/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 631/2023 promossa da:
Parte_1 ria
- Ricorrente -
contro
CP_1
Rappr. dagli avv.ti Nannizzi Silvia e Grieco Giacinto
-Convenuta -
OGGETTO: “malattia professionale”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27.06.2023 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro affinché: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per i motivi e le causali indicate in premessa: - accertare l'esistenza, a carico del sig. delle spondilodiscopatie del tratto lombare Parte_1 riconducibili in termini di causa o di concausa, alla natura delle mansioni lavorative svolte dal medesimo;
- accertare la consistenza e l'entità della menomazione permanente derivata al sig. dalla tecnopatia descritta in narrativa, Parte_1 nella complessiva misura dell'8%, ovvero in quella percentuale maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda fase istruttoria e, per l'effetto, previo cumulo con gli altri postumi già riconosciuti, l
[...]
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 centrale in Roma, Piazzale Giulio Pastore 6, a corrispondere alla ricorrente, il relativo indennizzo in forma di rendita ex art. 13, D.Lgs. n. 38/2000, con interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, oltre alla rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese, compenso professionale da distrarsi direttamente in favore del procuratore antistatario. Oltre Iva e Cap, come per legge”.
Chiedeva altresì ammissione di C.T.U e prova testimoniale.
1 Rappresenta di aver lavorato dal 1990 come idraulico (prima artigiano, quindi coadiuvante, poi come titolare ed infine dal 2011 come dipendente).
Presentava, quindi, all' in data 02/06/2020 domanda di riconoscimento di tale patologia quale CP_1 malattia professionale;
domanda che veniva respinta da così come lo era la relativa opposizione che CP_1 seguiva a visita collegiale dell'Istituto.
L' si costituiva tempestivamente contestando sia le mansioni svolte dal ricorrente (per la loro CP_1 generica indicazione, per la durata e modalità logistiche), nonché integralmente, in fatto e in diritto, quanto da esso dedotto.
In particolare, eccepiva l'intervenuta prescrizione triennale di cui agli artt. 111 e 112 T.U. 1124/65 “atteso che risulta la consapevolezza dell'etiopatogenesi lavorativa da parte del ricorrente già almeno alla data del 12.10.2016, epoca indicata nel primo certificato di malattia professionale con riferimento all'ultima attività lavorativa svolta alle dipendenze della ditta Biagini”. Per cui essendo intervenuta la manifestazione e consapevolezza della patologia già dal 2016, non essendovi stati atti interruttivi ed “essendo stato notificato il ricorso giudiziario solo in data 19.07.2023, ne consegue che il diritto è estinto in quanto il termine di prescrizione è decorso”.
Osservava altresì che il ricorrente chiedeva il “previo cumulo con gli altri postumi già riconosciuti”, senza che questi siano né indicati né allegati.
Contestava, inoltre, che parte ricorrente indica una voce tabellare non corrispondente alle mansioni svolte.
Confutando, dunque, che vi sia nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e le suddette patologie si rimetteva, quindi, alla relazione del proprio C.T.P. dott. chiedendo pertanto il rigetto del Persona_1 ricorso.
Con note a trattazione scritta:
- in data 20.05.2025 parte ricorrente, insisteva nell'accoglimento delle richieste di cui in ricorso.
- in data 17.09.25 riportandosi alle conclusioni della memoria di costituzione contestava l'espletata CP_1
C.T.U “che ha invece pressocché presunto elementi e fattori e anche il nesso causale e quindi l'etiopatogenesi professionale” e chiedeva la convocazione del CTU per integrazione e chiarimenti.
Venivano, quindi, escussi i testi i quali hanno sostanzialmente confermato la ricostruzione del ricorrente e si
è quindi proceduto ad espletare ctu medica volta all'accertamento del nesso causale tra la malattia riscontrata e le mansioni svolte per come emerse all'esito dell'istruttoria.
All'odierna udienza fissata in modalità cartolare, previo scambio di note scritte la causa è stata così decisa.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti che seguono.
2 Preliminarmente sull'eccezione di prescrizione: non può essere accolta non essendovi alcun documento probatorio che faccia risalire al 2016 l'acquisizione della consapevolezza della patologia in oggetto.
L' resistente adduce che il ricorrente abbia maturato questa consapevolezza dal 12.10.2016 “epoca CP_2 indicata nel primo certificato di malattia professionale con riferimento all'ultima attività lavorativa svolta alle dipendenze della ditta Biagini”, ma l'unico “primo certificato” di cui questo Giudice dispone è quello prodotto dall' CP_2 stesso (all.4 memoria di costituzione) che viene rilasciato in data 02.06.2020 e, in questo, il riferimento al
12.10.2016 lo si individua esclusivamente nella parte riservata all'assicurato in cui viene indicato: datore di lavoro “dal 12.10.2016” Ditta Biagini Massimiliano;
va altresì osservato che solo nell'anamnesi patologica prossima, ossia il disturbo per cui viene consultato il medico, il ricorrente“riferisce dolore e dolorabilità in regione lombosacrale….” , mentre nell'anamnesi patologica remota non vi è alcun riferimento.
Da ciò ne consegue che non possa farsi risalire al 2016 la consapevolezza da parte del ricorrente della patologia oggetto del presente giudizio e quindi l'azione non è prescritta.
Nel merito, questo Giudicante ha disposto consulenza tecnica medico-legale volta a verificare la sussistenza del nesso causale o concausale tra la natura dell'attività svolta e le lamentate patologie.
Il CTU, dott. , ha confermato sia la sussistenza della patologia lamentata, sia il nesso Persona_2 eziologico con l'attività lavorativa.
In particolare il consulente, all'esito dell'esame, ha concluso affermando che: “sulla scorta della documentazione esaminata e di quanto riferito dall'interessato, possiamo ben sostenere che il ricorrente nel corso della sua attività lavorativa è stato esposto ai rischi sopra elencati, dal momento che (come rilevato anche attraverso le prove testimoniali) quotidianamente sollevava e spostava sensibili quantità di gravi, i quali venivano movimentati manualmente, senza efficaci mezzi meccanici di ausilio, talora con l'assunzione di posture incongrue. In sintesi, ritengo che la tipologia lavorativa del ricorrente e la durata complessiva dell'esercizio (circa 30 anni) svolti dall'assicurato siano suggestivi di come la patologia del tratto lombare denunciata dal (“spondilodiscopatie del tratto lombare”) sia da inquadrare come malattia professionale. Circa la Parte_1 valutazione del danno biologico permanente, ritengo che per la patologia vertebrale da cui è affetto il ricorrente possa essere preso quale punto di riferimento la voce tabellare n. 193 (“Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità
o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare”), cui viene suggerita una valutazione fino ad un massimo del 25%”. Nel merito, sulla scorta dei dati anamnestico-clinici e dell'obiettività rilevata in corso di CTU, ritengo che una valutazione del 6% (sei per cento) risulti congrua ed aderente al caso di specie.”
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali-relative al requisito sanitario per
3 l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito -con la conseguenza che -secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione -sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn°
125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
In merito alle contestazioni mosse dall' sulla CTU, giova evidenziare come nessuna osservazione CP_1 critica è pervenuta dai consulenti di parte.
Pertanto, le conclusioni della consulenza vengono condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici. CP_ L' dovrà quindi essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale per danno biologico da malattia professionale nella misura del 6% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (non essendo contestato che la malattia sussistesse fin da quel momento), oltre interessi legali.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/14 seguono la soccombenza e quelle di CTU, CP_ liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell'
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara che la ricorrente ha diritto all'indennizzo per danno biologico da malattia professionale nella misura del 6% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa e per l'effetto condanna l' al pagamento della relativa prestazione con tale decorrenza, oltre interessi legali con decorrenza CP_1 come per legge;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore di parte CP_1 ricorrente dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 2.697 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge;
CP_
- pone in via definitiva a carico dell' le spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Lucca, 30 settembre 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
4 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 631/2023 promossa da:
Parte_1 ria
- Ricorrente -
contro
CP_1
Rappr. dagli avv.ti Nannizzi Silvia e Grieco Giacinto
-Convenuta -
OGGETTO: “malattia professionale”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27.06.2023 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro affinché: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per i motivi e le causali indicate in premessa: - accertare l'esistenza, a carico del sig. delle spondilodiscopatie del tratto lombare Parte_1 riconducibili in termini di causa o di concausa, alla natura delle mansioni lavorative svolte dal medesimo;
- accertare la consistenza e l'entità della menomazione permanente derivata al sig. dalla tecnopatia descritta in narrativa, Parte_1 nella complessiva misura dell'8%, ovvero in quella percentuale maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda fase istruttoria e, per l'effetto, previo cumulo con gli altri postumi già riconosciuti, l
[...]
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 centrale in Roma, Piazzale Giulio Pastore 6, a corrispondere alla ricorrente, il relativo indennizzo in forma di rendita ex art. 13, D.Lgs. n. 38/2000, con interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, oltre alla rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese, compenso professionale da distrarsi direttamente in favore del procuratore antistatario. Oltre Iva e Cap, come per legge”.
Chiedeva altresì ammissione di C.T.U e prova testimoniale.
1 Rappresenta di aver lavorato dal 1990 come idraulico (prima artigiano, quindi coadiuvante, poi come titolare ed infine dal 2011 come dipendente).
Presentava, quindi, all' in data 02/06/2020 domanda di riconoscimento di tale patologia quale CP_1 malattia professionale;
domanda che veniva respinta da così come lo era la relativa opposizione che CP_1 seguiva a visita collegiale dell'Istituto.
L' si costituiva tempestivamente contestando sia le mansioni svolte dal ricorrente (per la loro CP_1 generica indicazione, per la durata e modalità logistiche), nonché integralmente, in fatto e in diritto, quanto da esso dedotto.
In particolare, eccepiva l'intervenuta prescrizione triennale di cui agli artt. 111 e 112 T.U. 1124/65 “atteso che risulta la consapevolezza dell'etiopatogenesi lavorativa da parte del ricorrente già almeno alla data del 12.10.2016, epoca indicata nel primo certificato di malattia professionale con riferimento all'ultima attività lavorativa svolta alle dipendenze della ditta Biagini”. Per cui essendo intervenuta la manifestazione e consapevolezza della patologia già dal 2016, non essendovi stati atti interruttivi ed “essendo stato notificato il ricorso giudiziario solo in data 19.07.2023, ne consegue che il diritto è estinto in quanto il termine di prescrizione è decorso”.
Osservava altresì che il ricorrente chiedeva il “previo cumulo con gli altri postumi già riconosciuti”, senza che questi siano né indicati né allegati.
Contestava, inoltre, che parte ricorrente indica una voce tabellare non corrispondente alle mansioni svolte.
Confutando, dunque, che vi sia nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e le suddette patologie si rimetteva, quindi, alla relazione del proprio C.T.P. dott. chiedendo pertanto il rigetto del Persona_1 ricorso.
Con note a trattazione scritta:
- in data 20.05.2025 parte ricorrente, insisteva nell'accoglimento delle richieste di cui in ricorso.
- in data 17.09.25 riportandosi alle conclusioni della memoria di costituzione contestava l'espletata CP_1
C.T.U “che ha invece pressocché presunto elementi e fattori e anche il nesso causale e quindi l'etiopatogenesi professionale” e chiedeva la convocazione del CTU per integrazione e chiarimenti.
Venivano, quindi, escussi i testi i quali hanno sostanzialmente confermato la ricostruzione del ricorrente e si
è quindi proceduto ad espletare ctu medica volta all'accertamento del nesso causale tra la malattia riscontrata e le mansioni svolte per come emerse all'esito dell'istruttoria.
All'odierna udienza fissata in modalità cartolare, previo scambio di note scritte la causa è stata così decisa.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti che seguono.
2 Preliminarmente sull'eccezione di prescrizione: non può essere accolta non essendovi alcun documento probatorio che faccia risalire al 2016 l'acquisizione della consapevolezza della patologia in oggetto.
L' resistente adduce che il ricorrente abbia maturato questa consapevolezza dal 12.10.2016 “epoca CP_2 indicata nel primo certificato di malattia professionale con riferimento all'ultima attività lavorativa svolta alle dipendenze della ditta Biagini”, ma l'unico “primo certificato” di cui questo Giudice dispone è quello prodotto dall' CP_2 stesso (all.4 memoria di costituzione) che viene rilasciato in data 02.06.2020 e, in questo, il riferimento al
12.10.2016 lo si individua esclusivamente nella parte riservata all'assicurato in cui viene indicato: datore di lavoro “dal 12.10.2016” Ditta Biagini Massimiliano;
va altresì osservato che solo nell'anamnesi patologica prossima, ossia il disturbo per cui viene consultato il medico, il ricorrente“riferisce dolore e dolorabilità in regione lombosacrale….” , mentre nell'anamnesi patologica remota non vi è alcun riferimento.
Da ciò ne consegue che non possa farsi risalire al 2016 la consapevolezza da parte del ricorrente della patologia oggetto del presente giudizio e quindi l'azione non è prescritta.
Nel merito, questo Giudicante ha disposto consulenza tecnica medico-legale volta a verificare la sussistenza del nesso causale o concausale tra la natura dell'attività svolta e le lamentate patologie.
Il CTU, dott. , ha confermato sia la sussistenza della patologia lamentata, sia il nesso Persona_2 eziologico con l'attività lavorativa.
In particolare il consulente, all'esito dell'esame, ha concluso affermando che: “sulla scorta della documentazione esaminata e di quanto riferito dall'interessato, possiamo ben sostenere che il ricorrente nel corso della sua attività lavorativa è stato esposto ai rischi sopra elencati, dal momento che (come rilevato anche attraverso le prove testimoniali) quotidianamente sollevava e spostava sensibili quantità di gravi, i quali venivano movimentati manualmente, senza efficaci mezzi meccanici di ausilio, talora con l'assunzione di posture incongrue. In sintesi, ritengo che la tipologia lavorativa del ricorrente e la durata complessiva dell'esercizio (circa 30 anni) svolti dall'assicurato siano suggestivi di come la patologia del tratto lombare denunciata dal (“spondilodiscopatie del tratto lombare”) sia da inquadrare come malattia professionale. Circa la Parte_1 valutazione del danno biologico permanente, ritengo che per la patologia vertebrale da cui è affetto il ricorrente possa essere preso quale punto di riferimento la voce tabellare n. 193 (“Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità
o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare”), cui viene suggerita una valutazione fino ad un massimo del 25%”. Nel merito, sulla scorta dei dati anamnestico-clinici e dell'obiettività rilevata in corso di CTU, ritengo che una valutazione del 6% (sei per cento) risulti congrua ed aderente al caso di specie.”
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali-relative al requisito sanitario per
3 l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito -con la conseguenza che -secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione -sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn°
125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
In merito alle contestazioni mosse dall' sulla CTU, giova evidenziare come nessuna osservazione CP_1 critica è pervenuta dai consulenti di parte.
Pertanto, le conclusioni della consulenza vengono condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici. CP_ L' dovrà quindi essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale per danno biologico da malattia professionale nella misura del 6% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (non essendo contestato che la malattia sussistesse fin da quel momento), oltre interessi legali.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/14 seguono la soccombenza e quelle di CTU, CP_ liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell'
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara che la ricorrente ha diritto all'indennizzo per danno biologico da malattia professionale nella misura del 6% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa e per l'effetto condanna l' al pagamento della relativa prestazione con tale decorrenza, oltre interessi legali con decorrenza CP_1 come per legge;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore di parte CP_1 ricorrente dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 2.697 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge;
CP_
- pone in via definitiva a carico dell' le spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Lucca, 30 settembre 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
4 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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