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Sentenza 24 dicembre 2024
Sentenza 24 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/12/2024, n. 3088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 3088 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4076/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4076/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a CASARANO (LE) in [...] Parte_1 C.F._1
01.11.1966, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCA COTANI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Milano, via California n.23, giusta procura alle liti in calce al ricorso
- RICORRENTE -
contro
(C.F.: , nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli Avvocati NICOLETTA BASSO e MARIA
PINTUCCI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Milano, via
Fatebenefratelli n.15, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
- RESISTENTE -
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi scritti introduttivi.
Per parte ricorrente:
In via principale
1) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, previa convocazione delle parti, In riforma della sentenza di divorzio n.891/2020 pubblicata il 13.07.2020 dal Tribunale di Monza, revocare e/o comunque dichiarare non più dovuto l'assegno mensile di divorzio per la sig.ra CP_1
e l'assegno mensile di mantenimento per la GL oltre all'80% delle
[...] Persona_1 spese straordinarie gravanti sul Sig. , in ragione della raggiunta indipendenza Parte_1 economica e capacità e autonomia economica delle stesse, con effetto a partire dalla data di assunzione lavorativa delle stesse allorquando la causa giustificativa del pagamento era già venuta meno e/o comunque dalla data della presente domanda.
pagina 1 di 11 2) Per l'effetto, disporre la restituzione da parte della sig.ra in favore del sig. Controparte_1
delle somme dalla stessa indebitamente percepite dal sig. Parte_1 [...]
a titolo di assegno divorzile e per il mantenimento della GL;
Parte_1 Persona_1
In via subordinata
- nel denegato e non voluto mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, previa convocazione delle parti, modificare le condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Monza nella sentenza di divorzio n. 891/2020, e per
l'effetto:
- ridurre l'assegno divorzile posto a carico del Sig. nella somma massima di € 100,00 Parte_1 attesa la sopravvenienza di giustificati motivi ai sensi dell'art 473bis.29 cpc come esposti in narrativa;
- ridurre l'assegno di mantenimento della GL maggiorenne nell'importo massimo di € Persona_1
200,00, e disporre altresì che le spese straordinarie per la GL siano divise tra i due genitori nella misura del 50% ciascuno stante la parificazione tra le condizioni economiche e reddituali dei due ex coniugi;
In via istruttoria
- Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la Sig.ra lavora dal 2022 presso Italpol Servizi Fiduciari Srl? Controparte_1
2) Vero che a partire nell'ottobre 2023 il contratto di lavoro della Sig.ra si Controparte_1 trasformava a tempo indeterminato?
3) Vero che la Sig.ra ha concluso la scuola dell'obbligo nel 2022? Persona_1
4) Vero che la Sig.ra immediatamente dopo aver concluso la scuola Persona_1 dell'obbligo ha cercato e reperito un'occupazione lavorativa?
5) Vero che la Sig.ra da settembre 2023 ha reperito un lavoro a tempo Per_1 Persona_1 determinato?
6) Vero è che la OR abita con la madre e nell'immobile intestato a Persona_1 quest'ultima?
7) Vero che l'immobile in cui abita la OR risulta libero da mutui? Persona_1
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre iva, cap, e oneri accessori.
Sulle spese
Con riserva di formulare istanze e richieste istruttorie nei modi e nei termini di legge.
Per parte resistente
Nel merito rigettare le domande di controparte per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare le statuizioni della sentenza di divorzio n. 891/2020 pubblicata il 13/07/2020 dal Tribunale di Monza, applicando, altresì, nei confronti del signor le disposizioni di cui al primo comma dell'art. Parte_1
92 e dell'art. 96 c.p.c. alla luce di quanto esposto al punto 7 del presente atto.
In via istruttoria
Si chiede che vengano ammesse prove orali per testi sulle seguenti circostanze, precedute dalla locuzione “vero che” ed espunte eventuali espressioni valutative:
1) “ ha interrotto il proprio percorso di studi dopo aver frequentato i primi due anni di Persona_1 liceo artistico e un corso per estetista”;
2) “ è priva di diploma di scuola secondaria di secondo grado”; Persona_1
pagina 2 di 11 3) tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024 ha detto ai genitori di voler completare gli Persona_1 studi per conseguire un diploma”;
4) “Il signor ha rifiutato la propria partecipazione alle spese del corso di Parte_1 interesse di ”; Persona_1
5) “La signora dopo la vendita in data 13/05/2024 dell'abitazione sita a Giussano, Controparte_1
Via Furlanelli n. 16/a ha concesso in prestito al signor la somma di euro Controparte_2
5.000,00”;
6) “La signora dopo la vendita in data 13/05/2024 dell'abitazione sita a Giussano, Controparte_1
Via Furlanelli n. 16/a ha concesso in prestito al signor la somma di euro Controparte_3
1.000,00”;
Si indicano a testi: , residente a [...]; Testimone_1 [...]
, residente a [...]; , Persona_1 Controparte_3 residente a [...]; , residente a [...]
Luini n. 13.
Con riserva di indicare altri nominativi.
Ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da parte avversa posto che la signora ha CP_1 prodotto la documentazione riflettente la propria attività lavorativa per cui l'estratto conto contributivo INPS si rivela inutile. Inoltre, i capitoli di prova orale dedotti sono generici e riflettenti circostanze da provarsi documentalmente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.06.2024, ricorreva dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale nei confronti di al fine di ottenere, a modifica delle condizioni di cui alla Controparte_1 sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Monza in data 18.06.2020 (sent. n. 891/20 – pubbl. in data 13.07.2020), la revoca del proprio obbligo di concorrere al mantenimento della GL Persona_1
e della moglie.
Il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con parte resistente in data 29.04.1992 e che dalla loro unione erano nati i figli (il 19.03.1993), (il 24.05.1996), (il 12.04.1999) e CP_2 CP_3 Tes_1
(il 10.12.2004) e che, visto il sopravvenire dell'intollerabilità della convivenza con Persona_1 conseguente venir meno dell'affectio coniugalis, era stata dapprima pronunciata separazione personale con decreto di omologa del 24.09.2015 e successivamente, in data 13.07.2020, il divorzio.
In particolare, il Tribunale adito in sede di divorzio aveva posto a carico dell'odierno ricorrente l'obbligo di concorrere al mantenimento della GL all'epoca minorenne e non Persona_1 economicamente autosufficiente, mediante versamento alla madre della somma di € 500,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie, e un assegno divorzile a favore di pari a € Controparte_1
400,00 mensili.
A sostegno della domanda di revisione delle condizioni di divorzio deduceva che, Parte_2 rispetto al tempo del divorzio, erano mutate le condizioni economico-reddituali della GL
[...]
e della ex moglie, rappresentando che le disposizioni economiche a loro vantaggio erano state in Per_1 precedenza determinate dal Giudice in considerazione della loro assenza di redditi, con conseguenziale impossibilità per le stesse di provvedere in autonomia al soddisfacimento dei propri bisogni.
Specificando le nuove circostanze di fatto, il ricorrente dichiarava che , ormai da Controparte_1 tempo, prestava attività di lavoro subordinato ottenendo adeguata retribuzione, così come la GL
[...]
che, almeno a far data dal mese di giugno 2023, lavorava come commessa. Per_1
pagina 3 di 11 Alla luce di ciò, parte ricorrente riteneva che fossero venuti meno i presupposti giuridici per il riconoscimento di assegni a loro favore.
Chiedeva pertanto dichiarare non più dovuto l'assegno mensile di divorzio per e Controparte_1
l'assegno mensile di mantenimento per la GL , oltre all'80% delle spese Persona_1 straordinarie sempre gravanti su di lui;
in subordine insisteva per una riduzione di entrambi gli assegni.
In ogni caso, chiedeva la ripetizione delle somme indebitamente versate dal momento della sopravvenuta autosufficienza economica.
Con comparsa di risposta depositata in data 31.10.2024, si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo l'integrale rigetto delle richieste attoree.
In via preliminare, la convenuta dava atto che si era sottratto ai tentativi di una Parte_2 soluzione in via transattiva della controversia, per poi far rilevare la carenza documentale rispetto a quanto prodotto dal ricorrente in merito ai propri rapporti bancari. Nel merito, Controparte_1 confutava la tesi avversaria in merito alla sua intervenuta autosufficienza economica, tale addirittura da far ritenere non più dovuto l'assegno divorzile a suo favore, rappresentando le svariate difficoltà economiche sofferte dalla stessa e dal nucleo familiare in generale e gli aiuti erogati ai figli.
La resistente dava atto del fatto che la maggior parte del ricavato della vendita dell'abitazione ex coniugale era stato impiegato per l'estinzione di gravosi finanziamenti e di debiti e che per acquistare un nuovo immobile era stata costretta ad accendere un mutuo la cui rata mensile ammontava ad €
600,00; che l'attività lavorativa da lei reperita, a tempo determinato dal 26.09.2022 sino al 30.09.2023 presso la Italpol Servizi Fiduciari S.r.l., poi divenuta a tempo indeterminato dal 01.10.2023, era fonte di bassi guadagni e comunque insufficienti per far fronte alle abbondanti spese mensili.
In ogni caso, precisava di non aver mai potuto godere di una stabile e solida attività lavorativa stante il tempo e le energie spese, per tutta una vita, all'accudimento della prole e della famiglia, circostanza che le avrebbe impedito di potersi dedicare alla carriera.
Di converso, rappresentava come la situazione di fosse ben più stabile, godendo Parte_1 costui di un consistente stipendio mensile e non essendo gravato da oneri abitativi grazie all'alloggio messo gratuitamente a disposizione dalla Caserma dei Carabinieri.
Relativamente alla GL precisava che l'attività lavorativa dalla medesima svolta in Persona_1 qualità di commessa presso il negozio “Cotton&Silk” di Merate non era produttiva di alti redditi e, essendo il luogo di lavoro lontano dall'abitazione, rispetto a quanto guadagnato andavano in ogni caso decurtati i costi per la benzina e per gli spostamenti.
Infine, la resistente dava atto che la GL desiderava riprendere gli studi per conseguire una migliore collocazione professionale, e per questo insisteva affinché non si dichiarasse l'autosufficienza economica della stessa.
In ogni caso, e in ipotesi di accoglimento delle richieste attoree, si opponeva alla richiesta di ripetizione delle somme versate.
Con memoria ai sensi dell'art. 473 bis.17, secondo comma, c.p.c., depositata in data 22.11.2024, parte resistente produceva in atti documentazione bancaria e contabile, oltre a giustificativi di pagamento attestanti i consistenti oneri mensili da sostenere.
Con memoria ai sensi dell'art. 473 bis.17, terzo comma, c.p.c., depositata in data 28.11.2024, il ricorrente contestava il contenuto e le affermazioni di cui alla comparsa di risposta avversaria, insistendo in particolare sulla congruità dei redditi e dei guadagni della ex moglie e della GL;
altresì, pagina 4 di 11 si opponeva e chiedeva lo stralcio della documentazione prodotta dalla resistente in quanto inammissibile e inconferente ai fini del giudizio.
All'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice delegato, tenutasi in data 03.12.2024, le medesime concordavano unicamente nel garantire economicamente la prosecuzione degli studi ad
Il Giudice esperiva un tentativo di conciliazione al fine di addivenire a una definizione Persona_1 transattiva della controversia, tuttavia, data la conflittualità delle parti e la marcata divergenza tra le loro rispettive posizioni, non si addiveniva ad alcun accordo.
Le parti rispettivamente si riportavano alle proprie memorie per le conclusioni e all'esito della discussione, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice delegato rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
II. In via preliminare osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritendo il Collegio di poter giungere a una statuizione.
Quanto all'eccezione di tardività del deposito della terza memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. da parte del resistente osserva il Tribunale che la parte ha rispettato il termine previsto per legge per il deposito, ovverosia quello del 22.11.2024. Rispetto all'eccezione di inammissibilità della memoria in quanto contenente deduzioni non formulate a prova contraria, il Collegio deduce la propria discrezione nel valutare i soli documenti a prova contraria ai fini della loro ammissibilità, tenuto sempre conto della rilevanza e della pertinenza ai fini del decidere di cui si darà conto in parte motiva.
III. In merito alla domanda di a che sia revocato il suo obbligo di versare a Parte_1
una somma a titolo di assegno divorzile, occorre delineare i criteri che fondano il Controparte_1 diritto di una parte di percepire una somma a titolo di assegno a carico dell'altra per poi vagliare i fattori e le circostanze sopravvenute in base ai quali soli, successivamente, tale diritto può venire meno.
Sul punto, è noto come l'art. 5 comma 6 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come novellato con la l. n. 74 del 6 marzo 1987, disponga che il Tribunale - tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio - possa porre a carico di un coniuge l'obbligo di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Intorno alla funzione dell'assegno divorzile e ai parametri ai quali ancorare il diritto del coniuge di percepirlo e dai quali fare dipendere la relativa quantificazione, si sono formati nel tempo due diversi orientamenti interpretativi, composti di recente da un intervento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la pronuncia n. 18287 del giorno 11 luglio 2018.
Con la pronuncia citata le Sezioni Unite, nell'offrire una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 5
c. 6 L. div., hanno preso le distanze dagli orientamenti giurisprudenziali precedenti che, pur divergendo in merito al criterio al quale rapportare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge, erano accomunati dal fatto riconoscere all'assegno divorzile una funzione eminentemente assistenziale, rispondente a una logica di solidarietà c.d. post coniugale, attenuata rispetto a quella che connota il rapporto di coniugio in seguito alla pronuncia di separazione.
Con la novella del 1987, infatti, il legislatore avrebbe inteso riconoscere all'assegno divorzile una triplice funzione, non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. La valutazione del giudice del merito, in definitiva, non potrà esimersi dal considerare il modello di vita familiare in pagina 5 di 11 concreto scelto dalle parti, poiché solo in tal modo si valorizzeranno i principi di libertà e autoresponsabilità che devono governare il rapporto di coniugio e ai quali il legislatore ha dato rilievo nel codificare i criteri fissati nell'incipit dell'art. 5 comma 6 L. div. (condizioni dei coniugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio).
In tale logica, la valutazione della adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno ha natura necessariamente comparativa e concreta. Ove all'esito della disamina della condizione patrimoniale dei coniugi – consentita dagli oneri di produzione imposti alle parti dallo stesso art. 5, comma 6 L. div. – il giudice del merito dovesse verificare che sussiste una disparità evidente tra di loro, dovrà indagare se tale condizione sia conseguenza di una scelta di vita comune e, quindi, in chiave prognostica, dovrà valutare se vi sia la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico eventualmente dipeso dalla scelta condivisa di fare assumere a un coniuge un ruolo prevalentemente consumato all'interno della famiglia e volto alla formazione del patrimonio comune. In un simile quadro, l'assegno divorzile assumerà una funzione equilibratrice e perequativa piuttosto che assistenziale in senso stretto, e si eviteranno i rischi di locupletazioni ingiustificate senza sacrificare il principio di pari dignità tra i coniugi codificato all'interno dell'art. 5, VII protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti Umani, dell'art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclamata il 10 dicembre 1948 e degli artt. 2, 3 e 29 Cost.
Nel caso di specie, in sede di divorzio il Tribunale di Monza ha accertato e dichiarato che CP_1
all'epoca del divorzio non godeva di alcuna stabile fonte di reddito sia a causa delle sue
[...] condizioni personali sia per avere sacrificato occasioni di lavoro in costanza di matrimonio in dipendenza della scelta condivisa con il coniuge a che la stessa si dedicasse prevalentemente all'accudimento della famiglia e alla crescita dei figli, riconoscendo quindi tanto la componente compensativa quanto quella assistenziale dell'assegno.
A seguito della pronuncia di divorzio, anche in ragione del conseguimento della maggiore età dei figli e della conseguente loro indipendenza, la convenuta è stata in grado di reperire attività lavorativa, seppure nella misura a lei consentita in considerazione della sua età e della prolungata assenza dal mercato del lavoro.
Invero, ha dichiarato, in atti così come oralmente in udienza, di avere intrapreso Controparte_1 attività lavorativa nel mese di settembre 2022 con contratto a tempo determinato per poi essere stabilizzata, a tempo indeterminato, nell'ottobre 2023 presso la Italpol Servizi Fiduciari S.r.l.; a far data dal 01.09.2024, la stessa è stata assunta, con contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze della
“Symply Soc. Coop.” (cfr. doc.
8-9 allegati alla comparsa di risposta).
Dalla documentazione economica prodotta in atti è stato constatato un aumento costante della retribuzione annua;
infatti, se dalla dichiarazione reddituale relativa all'anno di imposta 2022 risultava un reddito annuo, al netto delle imposte, pari a € 3.530,46, dalla dichiarazione reddituale relativa all'anno di imposta 2023 è emerso un reddito lordo pari ad € 14.237,00 che, al netto delle imposte, equivale a uno stipendio mensile pari ad € 1.100,00 mensili (cfr. CUD 2023/2024 allegati alla comparsa di risposta).
La resistente ha dichiarato e documentato di aver alienato l'abitazione ex coniugale e di aver impiegato parte del ricavato per acquistare una nuova abitazione e in parte per estinguere alcuni debiti precedentemente contratti, oltre che a sanare pregresse posizioni tributarie (cfr. docc. 31 a 36 e 45 a 51 pagina 6 di 11 dep. in data 22.11.2024). In dipendenza dell'acquisto della nuova abitazione di proprietà la CP_1 sostiene mensilmente l'onere di rimborsare la rata di mutuo contratto per saldare il prezzo di acquisto pari a € 600,00 mensili.
La ha manifestato le sue doglianze anche in merito ai consistenti oneri relativi alla gestione CP_1 straordinaria dei figli;
in particolare ha lamentato e allegato significativi costi riguardanti la Fiat 500 in uso alla GL sia per le sanzioni per violazioni al CdS (doc. 53) sia per delle operazioni Persona_1 di messa in pristino necessarie a seguito di un sinistro stradale (cfr. doc. 39).
Tuttavia, le doglianze relative all'ausilio economico dei figli maggiorenni, in parte dovuti a spese imputabili a comportamenti denotati da negligenza e imperizia in relazione agli ordinari accadimenti della vita quotidiana, non meritano di essere prese in considerazione ai fini che occupano.
Rispetto al tempo del divorzio, in conclusione, ha reperito attività lavorativa da cui Controparte_1 ritrae un reddito netto mensile di circa € 1.100,00 ed è gravata dall'onere di rimborsare la rata di mutuo gravante sulla abitazione da lei acquistata, laddove in virtù degli accordi economici raggiunti dai coniugi all'epoca della separazione e non modificati dal Tribunale in sede di divorzio, in quanto estranei al relativo contenuto ex art. 1372 c.c., il mutuo gravante sulla precedente abitazione era sostenuto dal . A tale riguardo va tuttavia valorizzato il fatto che la decisione della Parte_1 CP_1 di reperire una diversa abitazione dove trasferirsi è stata compiuta dalla stessa in piena autonomia, sicché nel tenere conto dei maggiori oneri gravanti sulla resistente successivamente al divorzio non potrà tenersi pienamente conto dell'onere legato al pagamento del mutuo.
Ritiene il Tribunale che per effetto del reperimento di attività lavorativa da parte della è venuta CP_1 meno la componente assistenziale dell'assegno di divorzio ma non quella compensativa, considerato che l'occupazione reperita dalla resistente non le ha consentito di ripianare interamente lo squilibrio venutosi a creare con il coniuge per effetto delle scelte compiute in costanza di matrimonio, anche in un'ottica contributiva a fini pensionistici.
Deve quindi essere riconosciuto in capo a il diritto di percepire una somma a titolo di Controparte_1 assegno divorzile a carico del marito sebbene in misura ridotta rispetto a quanto riconosciuto all'epoca del divorzio.
Nella rideterminazione del contributo divorzile posto a carico del dovranno quindi Parte_1 valorizzarsi le sole sopravvenienze rispetto al tempo del divorzio.
Quanto a , lo stesso continua a prestare servizio presso l'Arma dei Carabinieri e i Parte_1 redditi degli ultimi tre anni di imposta sono aumentati rispetto al tempo del divorzio.
Nell'ultima dichiarazione reddituale (Cfr. Mod. 730 2024) relativa all'anno di imposta 2023 il ricorrente ha infatti esposto un reddito lordo pari ad € 54.448,00 che, al netto delle imposte e rapportato su dodici mensilità, corrisponde a una retribuzione netta mensile pari a circa 3.100,00 € a fronte della retribuzione media di € 2.800,00 esaminata dal Tribunale nella sentenza di divorzio (v. pag. 13 sentenza di divorzio, doc. 1 ricorrente).
Il ricorrente non è gravato da alcun onere abitativo beneficiando, a titolo gratuito, dell'alloggio concesso in comodato d'uso dall'Arma dei Carabinieri.
Anche il ricorrente ha allegato di avere sostenuto spese relative ai figli;
in particolare ha erogato un bonifico in favore del figlio per la somma complessiva di € 1.390,21 e ha pagato delle sanzioni Tes_1 allo stesso comminate per violazione al Cds (cfr. doc. 11 -13 dep. in data 28.11.2024). Come già rilevato con riferimento alla , nondimeno, le doglianze relative all'ausilio economico dei figli CP_1 non solo maggiorenni ma anche economicamente autosufficienti, in parte dovuti a spese imputabili a pagina 7 di 11 comportamenti denotati da negligenza e imperizia in relazione agli ordinari accadimenti della vita quotidiana, non meritano di essere prese in considerazione ai fini che occupano.
Dall'esame dei dati reddituali sopra esposti è emerso che, nonostante il reperimento di una attività lavorativa da parte della , perdura la disparità reddituale tra i coniugi. Alla luce di quanto CP_1 precede, tenuto conto della componente compensativa dell'assegno divorzile da riconoscere a come sopra tratteggiata, pare equo e congruo al Tribunale rideterminare nella misura Controparte_1 di cui in dispositivo l'importo dell'assegno divorzile a carico di . Parte_1
III. Quanto alla domanda di a che sia revocato il suo obbligo di concorrere al Parte_1 mantenimento indiretto della GL osserva il Tribunale che i genitori sono tenuti a Persona_1 concorrere al mantenimento dei figli non già fino al compimento della maggiore età, ma sino a quando questi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica, intendendosi per tale il reperimento di una stabile attività lavorativa che gli consenta di provvedere in via autonoma al proprio sostentamento.
Osserva il Tribunale che per giurisprudenza consolidata, il venir meno dell'obbligo al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni si configura al verificarsi di una delle seguenti situazioni: a) capacità del figlio di provvedere a sé con appropriata collocazione in seno al corpo sociale;
b) sua convivenza in altri nuclei familiari o comunitari;
c) colpa del medesimo per il mancato espletamento di attività lavorativa (cfr. su tutte Cass. sent. 2372/1985).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, che necessariamente tiene conto della maggiore flessibilità dell'attuale mercato del lavoro, l'indagine del Giudice in ordine all'indipendenza economica del figlio maggiorenne deve essere ispirata a criteri di relatività ed essere ancorata al percorso scolastico del figlio, nonché all'effettiva situazione del mercato del lavoro in un dato momento storico
(in tal senso Cass. n. 19077/20). In tale ottica si è ritenuto che anche il contratto a termine segna l'ingresso nel mondo del lavoro se la paga è adeguata e l'orizzonte non è troppo ristretto (Cass.
40282/20, Cass. 11746/21).
Con riferimento alla condizione della GL la resistente all'udienza del 03.12.2024 ha così dichiarato
“Con siamo andate a parlare in una scuola a indirizzo risorse umane. È una scuola Persona_1 privata dove dovrebbe fare 4 anni e la scuola si divide in due corsi da due anni ciascuno. Se a gennaio
2025 le dovessero rinnovare il contratto potrebbe continuare a lavorare anche studiando se fa la scuola privata. Al momento guadagna circa 1100/1200 € al mese e lavora a lavora su turni, Pt_3 uno dalle 8,30 alle 15,00 e l'altro dalle 15 alle 8,30. Per agevolarla visto che è lontano gli orari sono flessibili. La scuola privata avrebbe un costo di 10.000 € per i due anni (tolti i viaggi, gli esami e
l'iscrizione).” (verbale di udienza del 03.12.2024). Entrambe le parti, all'esito di discussione, tenuto conto dell'età di e della volontà della Persona_1 stessa di riprendere gli studi per conseguire un diploma, si sono dichiarate disponibili a sostenere i costi della scuola scelta dalla GL, sebbene non abbiano raggiunto alcuna intesa circa la ripartizione degli eventuali costi.
Ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età di (20 anni appena compiuti), del ristretto Persona_1 orizzonte temporale entro il quale si è svolta l'attività lavorativa e della possibilità riconosciuta da entrambi i genitori a che la stessa intraprenda un percorso di studi per conseguire il diploma, la stessa non possa ancora dirsi pienamente economicamente indipendente nei termini tratteggiati dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata.
Tenuto conto del reperimento di attività lavorativa da parte della GL e del reperimento di attività lavorativa da parte della madre nei termini sopra delineati, deve nondimeno essere rideterminata la pagina 8 di 11 misura del contributo al mantenimento della GL a carico del padre, oltre alla misura delle spese straordinarie gravanti sui genitori, come determinato in parte dispositiva in quanto ritenuto equo e congruo da parte del Tribunale.
IV. Venendo, a questo punto, alla domanda del ricorrente a che la resistente sia condannata alla restituzione a suo favore delle somme percepite a titolo di assegno divorzile e di mantenimento di
[...]
successivamente al reperimento di attività lavorativa da parte di entrambe, il Persona_1
Tribunale richiama l'insegnamento della Corte di legittimità in virtù del quale, con riferimento alle somme versate a favore dei figli maggiorenni, ove gli stessi non siano economicamente autosufficienti si presume che l'obbligazione a carico del genitore abbia natura alimentare – sebbene in una accezione più ampia di quella che connota gli obblighi di cui agli artt. 433 ss. c.c. - salva la prova della condizione di autosufficienza in capo ai figli gravante sull'obbligato (Cass. civ. 21926/2019;
25166/2017; 13609/2016). Con riferimento alle somme versate a titolo di assegno divorzile, al contrario, la più recente giurisprudenza di legittimità ne ha escluso la natura ipso iure alimentare, affermando che l'eventuale natura e funzione alimentare dell'assegno deve essere valutata in concreto tenendo conto dell'effettiva destinazione alle esigenze di vita dell'ex coniuge, in relazione all'entità delle somme erogate e della condizione economico-patrimoniale dell'avente diritto (Cass. civ.
21926/2019).
Più di recente poi, la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 32914/22, intervenuta a dirimere un contrasto sorto in seno alle sezioni semplici, ha chiarito che ove l'an o il quantum dell'assegno divorzile riconosciuto nei provvedimenti provvisori in corso di causa ovvero con la sentenza conclusiva del giudizio sia oggetto di riforma, rispettivamente, nel provvedimento che definisce il giudizio o in sede di appello, la ripetibilità dell'assegno versato al coniuge in tanto è possibile in quanto sia accertato che i presupposti del diritto a percepirlo non sussistevano ab initio, non anche per effetto di fatti sopravvenuti.
Principiando dalle somme versate a titolo di contributo al mantenimento della GL Persona_1 successivamente al raggiungimento da parte sua della maggiore età, osserva il Tribunale che, tenuto conto dell'età di del mancato perfezionamento da parte sua del percorso di studi a causa Persona_1 delle difficoltà economiche del nucleo familiare e del ristretto orizzonte temporale dell'inserimento nel mondo del lavoro, non ha dimostrato il raggiungimento da parte della GL della Parte_1 indipendenza economica successivamente alla pronuncia di divorzio. L'importo del contributo al mantenimento versato alla GL da parte del padre – che è stato rideterminato nella Persona_1 presente sede in virtù di fatti sopravvenuti rispetto alla pronuncia di divorzio – ha di conseguenza natura alimentare in quanto è stato destinato al soddisfacimento delle normali esigenze di vita della GL, motivo per cui non sussiste diritto alcuno in capo al ricorrente alla ripetizione delle somme versate a tale titolo fino al momento della presente pronuncia.
Quanto, poi, alle somme corrisposte da a a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile successivamente alla pronuncia di divorzio, osserva in primo luogo il Tribunale che, tenuto conto dell'importo dell'assegno di divorzio stabilito dal Tribunale, della precarietà della condizione lavorativa della fino almeno al mese di ottobre 2023 e del sensibile miglioramento registrato nel CP_1 solo mese di settembre 2024 per effetto della assunzione da parte della Simply società cooperativa, la natura delle somme corrisposte alla ha natura alimentare, essendo l'assegno stato determinato CP_1 nella misura idonea a garantire alla beneficiaria di far fronte alle normali esigenze di vita, circostanza che consente già di per sé di escluderne la ripetibilità. La modifica della condizione reddituale della pagina 9 di 11 che ha condotto il Tribunale a rivedere l'importo dell'assegno divorzile a suo favore, peraltro, è CP_1 sopravvenuta rispetto al tempo della pronuncia di divorzio.
La domanda di , in conclusione, non merita accoglimento. Parte_1
VI. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti tenuto conto della parziale soccombenza di entrambe rispetto alle domande proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pone a carico di l'obbligo di versare a la somma mensile Parte_2 Controparte_1 di € 200,00 a titolo di assegno divorzile, con decorrenza dal mese di dicembre 2024. Tale somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
II. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno per il contributo al mantenimento della GL la somma mensile di € Persona_1
200,00. Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da dicembre 2024, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Pone inoltra a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive della Parte_1 GL da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza pagina 10 di 11 e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
III. Rigetta la domanda di a che sia condannata alla Parte_1 Controparte_1 restituzione a suo favore delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno divorzile e di mantenimento di;
Persona_1
IV. Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 12 dicembre 2024
Il Presidente dott. Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Dott.ssa Camilla Filauro.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4076/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a CASARANO (LE) in [...] Parte_1 C.F._1
01.11.1966, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCA COTANI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Milano, via California n.23, giusta procura alle liti in calce al ricorso
- RICORRENTE -
contro
(C.F.: , nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli Avvocati NICOLETTA BASSO e MARIA
PINTUCCI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Milano, via
Fatebenefratelli n.15, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
- RESISTENTE -
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi scritti introduttivi.
Per parte ricorrente:
In via principale
1) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, previa convocazione delle parti, In riforma della sentenza di divorzio n.891/2020 pubblicata il 13.07.2020 dal Tribunale di Monza, revocare e/o comunque dichiarare non più dovuto l'assegno mensile di divorzio per la sig.ra CP_1
e l'assegno mensile di mantenimento per la GL oltre all'80% delle
[...] Persona_1 spese straordinarie gravanti sul Sig. , in ragione della raggiunta indipendenza Parte_1 economica e capacità e autonomia economica delle stesse, con effetto a partire dalla data di assunzione lavorativa delle stesse allorquando la causa giustificativa del pagamento era già venuta meno e/o comunque dalla data della presente domanda.
pagina 1 di 11 2) Per l'effetto, disporre la restituzione da parte della sig.ra in favore del sig. Controparte_1
delle somme dalla stessa indebitamente percepite dal sig. Parte_1 [...]
a titolo di assegno divorzile e per il mantenimento della GL;
Parte_1 Persona_1
In via subordinata
- nel denegato e non voluto mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, previa convocazione delle parti, modificare le condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Monza nella sentenza di divorzio n. 891/2020, e per
l'effetto:
- ridurre l'assegno divorzile posto a carico del Sig. nella somma massima di € 100,00 Parte_1 attesa la sopravvenienza di giustificati motivi ai sensi dell'art 473bis.29 cpc come esposti in narrativa;
- ridurre l'assegno di mantenimento della GL maggiorenne nell'importo massimo di € Persona_1
200,00, e disporre altresì che le spese straordinarie per la GL siano divise tra i due genitori nella misura del 50% ciascuno stante la parificazione tra le condizioni economiche e reddituali dei due ex coniugi;
In via istruttoria
- Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la Sig.ra lavora dal 2022 presso Italpol Servizi Fiduciari Srl? Controparte_1
2) Vero che a partire nell'ottobre 2023 il contratto di lavoro della Sig.ra si Controparte_1 trasformava a tempo indeterminato?
3) Vero che la Sig.ra ha concluso la scuola dell'obbligo nel 2022? Persona_1
4) Vero che la Sig.ra immediatamente dopo aver concluso la scuola Persona_1 dell'obbligo ha cercato e reperito un'occupazione lavorativa?
5) Vero che la Sig.ra da settembre 2023 ha reperito un lavoro a tempo Per_1 Persona_1 determinato?
6) Vero è che la OR abita con la madre e nell'immobile intestato a Persona_1 quest'ultima?
7) Vero che l'immobile in cui abita la OR risulta libero da mutui? Persona_1
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre iva, cap, e oneri accessori.
Sulle spese
Con riserva di formulare istanze e richieste istruttorie nei modi e nei termini di legge.
Per parte resistente
Nel merito rigettare le domande di controparte per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare le statuizioni della sentenza di divorzio n. 891/2020 pubblicata il 13/07/2020 dal Tribunale di Monza, applicando, altresì, nei confronti del signor le disposizioni di cui al primo comma dell'art. Parte_1
92 e dell'art. 96 c.p.c. alla luce di quanto esposto al punto 7 del presente atto.
In via istruttoria
Si chiede che vengano ammesse prove orali per testi sulle seguenti circostanze, precedute dalla locuzione “vero che” ed espunte eventuali espressioni valutative:
1) “ ha interrotto il proprio percorso di studi dopo aver frequentato i primi due anni di Persona_1 liceo artistico e un corso per estetista”;
2) “ è priva di diploma di scuola secondaria di secondo grado”; Persona_1
pagina 2 di 11 3) tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024 ha detto ai genitori di voler completare gli Persona_1 studi per conseguire un diploma”;
4) “Il signor ha rifiutato la propria partecipazione alle spese del corso di Parte_1 interesse di ”; Persona_1
5) “La signora dopo la vendita in data 13/05/2024 dell'abitazione sita a Giussano, Controparte_1
Via Furlanelli n. 16/a ha concesso in prestito al signor la somma di euro Controparte_2
5.000,00”;
6) “La signora dopo la vendita in data 13/05/2024 dell'abitazione sita a Giussano, Controparte_1
Via Furlanelli n. 16/a ha concesso in prestito al signor la somma di euro Controparte_3
1.000,00”;
Si indicano a testi: , residente a [...]; Testimone_1 [...]
, residente a [...]; , Persona_1 Controparte_3 residente a [...]; , residente a [...]
Luini n. 13.
Con riserva di indicare altri nominativi.
Ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da parte avversa posto che la signora ha CP_1 prodotto la documentazione riflettente la propria attività lavorativa per cui l'estratto conto contributivo INPS si rivela inutile. Inoltre, i capitoli di prova orale dedotti sono generici e riflettenti circostanze da provarsi documentalmente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.06.2024, ricorreva dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale nei confronti di al fine di ottenere, a modifica delle condizioni di cui alla Controparte_1 sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Monza in data 18.06.2020 (sent. n. 891/20 – pubbl. in data 13.07.2020), la revoca del proprio obbligo di concorrere al mantenimento della GL Persona_1
e della moglie.
Il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con parte resistente in data 29.04.1992 e che dalla loro unione erano nati i figli (il 19.03.1993), (il 24.05.1996), (il 12.04.1999) e CP_2 CP_3 Tes_1
(il 10.12.2004) e che, visto il sopravvenire dell'intollerabilità della convivenza con Persona_1 conseguente venir meno dell'affectio coniugalis, era stata dapprima pronunciata separazione personale con decreto di omologa del 24.09.2015 e successivamente, in data 13.07.2020, il divorzio.
In particolare, il Tribunale adito in sede di divorzio aveva posto a carico dell'odierno ricorrente l'obbligo di concorrere al mantenimento della GL all'epoca minorenne e non Persona_1 economicamente autosufficiente, mediante versamento alla madre della somma di € 500,00 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie, e un assegno divorzile a favore di pari a € Controparte_1
400,00 mensili.
A sostegno della domanda di revisione delle condizioni di divorzio deduceva che, Parte_2 rispetto al tempo del divorzio, erano mutate le condizioni economico-reddituali della GL
[...]
e della ex moglie, rappresentando che le disposizioni economiche a loro vantaggio erano state in Per_1 precedenza determinate dal Giudice in considerazione della loro assenza di redditi, con conseguenziale impossibilità per le stesse di provvedere in autonomia al soddisfacimento dei propri bisogni.
Specificando le nuove circostanze di fatto, il ricorrente dichiarava che , ormai da Controparte_1 tempo, prestava attività di lavoro subordinato ottenendo adeguata retribuzione, così come la GL
[...]
che, almeno a far data dal mese di giugno 2023, lavorava come commessa. Per_1
pagina 3 di 11 Alla luce di ciò, parte ricorrente riteneva che fossero venuti meno i presupposti giuridici per il riconoscimento di assegni a loro favore.
Chiedeva pertanto dichiarare non più dovuto l'assegno mensile di divorzio per e Controparte_1
l'assegno mensile di mantenimento per la GL , oltre all'80% delle spese Persona_1 straordinarie sempre gravanti su di lui;
in subordine insisteva per una riduzione di entrambi gli assegni.
In ogni caso, chiedeva la ripetizione delle somme indebitamente versate dal momento della sopravvenuta autosufficienza economica.
Con comparsa di risposta depositata in data 31.10.2024, si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo l'integrale rigetto delle richieste attoree.
In via preliminare, la convenuta dava atto che si era sottratto ai tentativi di una Parte_2 soluzione in via transattiva della controversia, per poi far rilevare la carenza documentale rispetto a quanto prodotto dal ricorrente in merito ai propri rapporti bancari. Nel merito, Controparte_1 confutava la tesi avversaria in merito alla sua intervenuta autosufficienza economica, tale addirittura da far ritenere non più dovuto l'assegno divorzile a suo favore, rappresentando le svariate difficoltà economiche sofferte dalla stessa e dal nucleo familiare in generale e gli aiuti erogati ai figli.
La resistente dava atto del fatto che la maggior parte del ricavato della vendita dell'abitazione ex coniugale era stato impiegato per l'estinzione di gravosi finanziamenti e di debiti e che per acquistare un nuovo immobile era stata costretta ad accendere un mutuo la cui rata mensile ammontava ad €
600,00; che l'attività lavorativa da lei reperita, a tempo determinato dal 26.09.2022 sino al 30.09.2023 presso la Italpol Servizi Fiduciari S.r.l., poi divenuta a tempo indeterminato dal 01.10.2023, era fonte di bassi guadagni e comunque insufficienti per far fronte alle abbondanti spese mensili.
In ogni caso, precisava di non aver mai potuto godere di una stabile e solida attività lavorativa stante il tempo e le energie spese, per tutta una vita, all'accudimento della prole e della famiglia, circostanza che le avrebbe impedito di potersi dedicare alla carriera.
Di converso, rappresentava come la situazione di fosse ben più stabile, godendo Parte_1 costui di un consistente stipendio mensile e non essendo gravato da oneri abitativi grazie all'alloggio messo gratuitamente a disposizione dalla Caserma dei Carabinieri.
Relativamente alla GL precisava che l'attività lavorativa dalla medesima svolta in Persona_1 qualità di commessa presso il negozio “Cotton&Silk” di Merate non era produttiva di alti redditi e, essendo il luogo di lavoro lontano dall'abitazione, rispetto a quanto guadagnato andavano in ogni caso decurtati i costi per la benzina e per gli spostamenti.
Infine, la resistente dava atto che la GL desiderava riprendere gli studi per conseguire una migliore collocazione professionale, e per questo insisteva affinché non si dichiarasse l'autosufficienza economica della stessa.
In ogni caso, e in ipotesi di accoglimento delle richieste attoree, si opponeva alla richiesta di ripetizione delle somme versate.
Con memoria ai sensi dell'art. 473 bis.17, secondo comma, c.p.c., depositata in data 22.11.2024, parte resistente produceva in atti documentazione bancaria e contabile, oltre a giustificativi di pagamento attestanti i consistenti oneri mensili da sostenere.
Con memoria ai sensi dell'art. 473 bis.17, terzo comma, c.p.c., depositata in data 28.11.2024, il ricorrente contestava il contenuto e le affermazioni di cui alla comparsa di risposta avversaria, insistendo in particolare sulla congruità dei redditi e dei guadagni della ex moglie e della GL;
altresì, pagina 4 di 11 si opponeva e chiedeva lo stralcio della documentazione prodotta dalla resistente in quanto inammissibile e inconferente ai fini del giudizio.
All'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice delegato, tenutasi in data 03.12.2024, le medesime concordavano unicamente nel garantire economicamente la prosecuzione degli studi ad
Il Giudice esperiva un tentativo di conciliazione al fine di addivenire a una definizione Persona_1 transattiva della controversia, tuttavia, data la conflittualità delle parti e la marcata divergenza tra le loro rispettive posizioni, non si addiveniva ad alcun accordo.
Le parti rispettivamente si riportavano alle proprie memorie per le conclusioni e all'esito della discussione, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice delegato rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
II. In via preliminare osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritendo il Collegio di poter giungere a una statuizione.
Quanto all'eccezione di tardività del deposito della terza memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. da parte del resistente osserva il Tribunale che la parte ha rispettato il termine previsto per legge per il deposito, ovverosia quello del 22.11.2024. Rispetto all'eccezione di inammissibilità della memoria in quanto contenente deduzioni non formulate a prova contraria, il Collegio deduce la propria discrezione nel valutare i soli documenti a prova contraria ai fini della loro ammissibilità, tenuto sempre conto della rilevanza e della pertinenza ai fini del decidere di cui si darà conto in parte motiva.
III. In merito alla domanda di a che sia revocato il suo obbligo di versare a Parte_1
una somma a titolo di assegno divorzile, occorre delineare i criteri che fondano il Controparte_1 diritto di una parte di percepire una somma a titolo di assegno a carico dell'altra per poi vagliare i fattori e le circostanze sopravvenute in base ai quali soli, successivamente, tale diritto può venire meno.
Sul punto, è noto come l'art. 5 comma 6 l. 1 dicembre 1970 n. 898, come novellato con la l. n. 74 del 6 marzo 1987, disponga che il Tribunale - tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio - possa porre a carico di un coniuge l'obbligo di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Intorno alla funzione dell'assegno divorzile e ai parametri ai quali ancorare il diritto del coniuge di percepirlo e dai quali fare dipendere la relativa quantificazione, si sono formati nel tempo due diversi orientamenti interpretativi, composti di recente da un intervento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la pronuncia n. 18287 del giorno 11 luglio 2018.
Con la pronuncia citata le Sezioni Unite, nell'offrire una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 5
c. 6 L. div., hanno preso le distanze dagli orientamenti giurisprudenziali precedenti che, pur divergendo in merito al criterio al quale rapportare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge, erano accomunati dal fatto riconoscere all'assegno divorzile una funzione eminentemente assistenziale, rispondente a una logica di solidarietà c.d. post coniugale, attenuata rispetto a quella che connota il rapporto di coniugio in seguito alla pronuncia di separazione.
Con la novella del 1987, infatti, il legislatore avrebbe inteso riconoscere all'assegno divorzile una triplice funzione, non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. La valutazione del giudice del merito, in definitiva, non potrà esimersi dal considerare il modello di vita familiare in pagina 5 di 11 concreto scelto dalle parti, poiché solo in tal modo si valorizzeranno i principi di libertà e autoresponsabilità che devono governare il rapporto di coniugio e ai quali il legislatore ha dato rilievo nel codificare i criteri fissati nell'incipit dell'art. 5 comma 6 L. div. (condizioni dei coniugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio).
In tale logica, la valutazione della adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l'assegno ha natura necessariamente comparativa e concreta. Ove all'esito della disamina della condizione patrimoniale dei coniugi – consentita dagli oneri di produzione imposti alle parti dallo stesso art. 5, comma 6 L. div. – il giudice del merito dovesse verificare che sussiste una disparità evidente tra di loro, dovrà indagare se tale condizione sia conseguenza di una scelta di vita comune e, quindi, in chiave prognostica, dovrà valutare se vi sia la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico eventualmente dipeso dalla scelta condivisa di fare assumere a un coniuge un ruolo prevalentemente consumato all'interno della famiglia e volto alla formazione del patrimonio comune. In un simile quadro, l'assegno divorzile assumerà una funzione equilibratrice e perequativa piuttosto che assistenziale in senso stretto, e si eviteranno i rischi di locupletazioni ingiustificate senza sacrificare il principio di pari dignità tra i coniugi codificato all'interno dell'art. 5, VII protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti Umani, dell'art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclamata il 10 dicembre 1948 e degli artt. 2, 3 e 29 Cost.
Nel caso di specie, in sede di divorzio il Tribunale di Monza ha accertato e dichiarato che CP_1
all'epoca del divorzio non godeva di alcuna stabile fonte di reddito sia a causa delle sue
[...] condizioni personali sia per avere sacrificato occasioni di lavoro in costanza di matrimonio in dipendenza della scelta condivisa con il coniuge a che la stessa si dedicasse prevalentemente all'accudimento della famiglia e alla crescita dei figli, riconoscendo quindi tanto la componente compensativa quanto quella assistenziale dell'assegno.
A seguito della pronuncia di divorzio, anche in ragione del conseguimento della maggiore età dei figli e della conseguente loro indipendenza, la convenuta è stata in grado di reperire attività lavorativa, seppure nella misura a lei consentita in considerazione della sua età e della prolungata assenza dal mercato del lavoro.
Invero, ha dichiarato, in atti così come oralmente in udienza, di avere intrapreso Controparte_1 attività lavorativa nel mese di settembre 2022 con contratto a tempo determinato per poi essere stabilizzata, a tempo indeterminato, nell'ottobre 2023 presso la Italpol Servizi Fiduciari S.r.l.; a far data dal 01.09.2024, la stessa è stata assunta, con contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze della
“Symply Soc. Coop.” (cfr. doc.
8-9 allegati alla comparsa di risposta).
Dalla documentazione economica prodotta in atti è stato constatato un aumento costante della retribuzione annua;
infatti, se dalla dichiarazione reddituale relativa all'anno di imposta 2022 risultava un reddito annuo, al netto delle imposte, pari a € 3.530,46, dalla dichiarazione reddituale relativa all'anno di imposta 2023 è emerso un reddito lordo pari ad € 14.237,00 che, al netto delle imposte, equivale a uno stipendio mensile pari ad € 1.100,00 mensili (cfr. CUD 2023/2024 allegati alla comparsa di risposta).
La resistente ha dichiarato e documentato di aver alienato l'abitazione ex coniugale e di aver impiegato parte del ricavato per acquistare una nuova abitazione e in parte per estinguere alcuni debiti precedentemente contratti, oltre che a sanare pregresse posizioni tributarie (cfr. docc. 31 a 36 e 45 a 51 pagina 6 di 11 dep. in data 22.11.2024). In dipendenza dell'acquisto della nuova abitazione di proprietà la CP_1 sostiene mensilmente l'onere di rimborsare la rata di mutuo contratto per saldare il prezzo di acquisto pari a € 600,00 mensili.
La ha manifestato le sue doglianze anche in merito ai consistenti oneri relativi alla gestione CP_1 straordinaria dei figli;
in particolare ha lamentato e allegato significativi costi riguardanti la Fiat 500 in uso alla GL sia per le sanzioni per violazioni al CdS (doc. 53) sia per delle operazioni Persona_1 di messa in pristino necessarie a seguito di un sinistro stradale (cfr. doc. 39).
Tuttavia, le doglianze relative all'ausilio economico dei figli maggiorenni, in parte dovuti a spese imputabili a comportamenti denotati da negligenza e imperizia in relazione agli ordinari accadimenti della vita quotidiana, non meritano di essere prese in considerazione ai fini che occupano.
Rispetto al tempo del divorzio, in conclusione, ha reperito attività lavorativa da cui Controparte_1 ritrae un reddito netto mensile di circa € 1.100,00 ed è gravata dall'onere di rimborsare la rata di mutuo gravante sulla abitazione da lei acquistata, laddove in virtù degli accordi economici raggiunti dai coniugi all'epoca della separazione e non modificati dal Tribunale in sede di divorzio, in quanto estranei al relativo contenuto ex art. 1372 c.c., il mutuo gravante sulla precedente abitazione era sostenuto dal . A tale riguardo va tuttavia valorizzato il fatto che la decisione della Parte_1 CP_1 di reperire una diversa abitazione dove trasferirsi è stata compiuta dalla stessa in piena autonomia, sicché nel tenere conto dei maggiori oneri gravanti sulla resistente successivamente al divorzio non potrà tenersi pienamente conto dell'onere legato al pagamento del mutuo.
Ritiene il Tribunale che per effetto del reperimento di attività lavorativa da parte della è venuta CP_1 meno la componente assistenziale dell'assegno di divorzio ma non quella compensativa, considerato che l'occupazione reperita dalla resistente non le ha consentito di ripianare interamente lo squilibrio venutosi a creare con il coniuge per effetto delle scelte compiute in costanza di matrimonio, anche in un'ottica contributiva a fini pensionistici.
Deve quindi essere riconosciuto in capo a il diritto di percepire una somma a titolo di Controparte_1 assegno divorzile a carico del marito sebbene in misura ridotta rispetto a quanto riconosciuto all'epoca del divorzio.
Nella rideterminazione del contributo divorzile posto a carico del dovranno quindi Parte_1 valorizzarsi le sole sopravvenienze rispetto al tempo del divorzio.
Quanto a , lo stesso continua a prestare servizio presso l'Arma dei Carabinieri e i Parte_1 redditi degli ultimi tre anni di imposta sono aumentati rispetto al tempo del divorzio.
Nell'ultima dichiarazione reddituale (Cfr. Mod. 730 2024) relativa all'anno di imposta 2023 il ricorrente ha infatti esposto un reddito lordo pari ad € 54.448,00 che, al netto delle imposte e rapportato su dodici mensilità, corrisponde a una retribuzione netta mensile pari a circa 3.100,00 € a fronte della retribuzione media di € 2.800,00 esaminata dal Tribunale nella sentenza di divorzio (v. pag. 13 sentenza di divorzio, doc. 1 ricorrente).
Il ricorrente non è gravato da alcun onere abitativo beneficiando, a titolo gratuito, dell'alloggio concesso in comodato d'uso dall'Arma dei Carabinieri.
Anche il ricorrente ha allegato di avere sostenuto spese relative ai figli;
in particolare ha erogato un bonifico in favore del figlio per la somma complessiva di € 1.390,21 e ha pagato delle sanzioni Tes_1 allo stesso comminate per violazione al Cds (cfr. doc. 11 -13 dep. in data 28.11.2024). Come già rilevato con riferimento alla , nondimeno, le doglianze relative all'ausilio economico dei figli CP_1 non solo maggiorenni ma anche economicamente autosufficienti, in parte dovuti a spese imputabili a pagina 7 di 11 comportamenti denotati da negligenza e imperizia in relazione agli ordinari accadimenti della vita quotidiana, non meritano di essere prese in considerazione ai fini che occupano.
Dall'esame dei dati reddituali sopra esposti è emerso che, nonostante il reperimento di una attività lavorativa da parte della , perdura la disparità reddituale tra i coniugi. Alla luce di quanto CP_1 precede, tenuto conto della componente compensativa dell'assegno divorzile da riconoscere a come sopra tratteggiata, pare equo e congruo al Tribunale rideterminare nella misura Controparte_1 di cui in dispositivo l'importo dell'assegno divorzile a carico di . Parte_1
III. Quanto alla domanda di a che sia revocato il suo obbligo di concorrere al Parte_1 mantenimento indiretto della GL osserva il Tribunale che i genitori sono tenuti a Persona_1 concorrere al mantenimento dei figli non già fino al compimento della maggiore età, ma sino a quando questi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica, intendendosi per tale il reperimento di una stabile attività lavorativa che gli consenta di provvedere in via autonoma al proprio sostentamento.
Osserva il Tribunale che per giurisprudenza consolidata, il venir meno dell'obbligo al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni si configura al verificarsi di una delle seguenti situazioni: a) capacità del figlio di provvedere a sé con appropriata collocazione in seno al corpo sociale;
b) sua convivenza in altri nuclei familiari o comunitari;
c) colpa del medesimo per il mancato espletamento di attività lavorativa (cfr. su tutte Cass. sent. 2372/1985).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, che necessariamente tiene conto della maggiore flessibilità dell'attuale mercato del lavoro, l'indagine del Giudice in ordine all'indipendenza economica del figlio maggiorenne deve essere ispirata a criteri di relatività ed essere ancorata al percorso scolastico del figlio, nonché all'effettiva situazione del mercato del lavoro in un dato momento storico
(in tal senso Cass. n. 19077/20). In tale ottica si è ritenuto che anche il contratto a termine segna l'ingresso nel mondo del lavoro se la paga è adeguata e l'orizzonte non è troppo ristretto (Cass.
40282/20, Cass. 11746/21).
Con riferimento alla condizione della GL la resistente all'udienza del 03.12.2024 ha così dichiarato
“Con siamo andate a parlare in una scuola a indirizzo risorse umane. È una scuola Persona_1 privata dove dovrebbe fare 4 anni e la scuola si divide in due corsi da due anni ciascuno. Se a gennaio
2025 le dovessero rinnovare il contratto potrebbe continuare a lavorare anche studiando se fa la scuola privata. Al momento guadagna circa 1100/1200 € al mese e lavora a lavora su turni, Pt_3 uno dalle 8,30 alle 15,00 e l'altro dalle 15 alle 8,30. Per agevolarla visto che è lontano gli orari sono flessibili. La scuola privata avrebbe un costo di 10.000 € per i due anni (tolti i viaggi, gli esami e
l'iscrizione).” (verbale di udienza del 03.12.2024). Entrambe le parti, all'esito di discussione, tenuto conto dell'età di e della volontà della Persona_1 stessa di riprendere gli studi per conseguire un diploma, si sono dichiarate disponibili a sostenere i costi della scuola scelta dalla GL, sebbene non abbiano raggiunto alcuna intesa circa la ripartizione degli eventuali costi.
Ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età di (20 anni appena compiuti), del ristretto Persona_1 orizzonte temporale entro il quale si è svolta l'attività lavorativa e della possibilità riconosciuta da entrambi i genitori a che la stessa intraprenda un percorso di studi per conseguire il diploma, la stessa non possa ancora dirsi pienamente economicamente indipendente nei termini tratteggiati dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata.
Tenuto conto del reperimento di attività lavorativa da parte della GL e del reperimento di attività lavorativa da parte della madre nei termini sopra delineati, deve nondimeno essere rideterminata la pagina 8 di 11 misura del contributo al mantenimento della GL a carico del padre, oltre alla misura delle spese straordinarie gravanti sui genitori, come determinato in parte dispositiva in quanto ritenuto equo e congruo da parte del Tribunale.
IV. Venendo, a questo punto, alla domanda del ricorrente a che la resistente sia condannata alla restituzione a suo favore delle somme percepite a titolo di assegno divorzile e di mantenimento di
[...]
successivamente al reperimento di attività lavorativa da parte di entrambe, il Persona_1
Tribunale richiama l'insegnamento della Corte di legittimità in virtù del quale, con riferimento alle somme versate a favore dei figli maggiorenni, ove gli stessi non siano economicamente autosufficienti si presume che l'obbligazione a carico del genitore abbia natura alimentare – sebbene in una accezione più ampia di quella che connota gli obblighi di cui agli artt. 433 ss. c.c. - salva la prova della condizione di autosufficienza in capo ai figli gravante sull'obbligato (Cass. civ. 21926/2019;
25166/2017; 13609/2016). Con riferimento alle somme versate a titolo di assegno divorzile, al contrario, la più recente giurisprudenza di legittimità ne ha escluso la natura ipso iure alimentare, affermando che l'eventuale natura e funzione alimentare dell'assegno deve essere valutata in concreto tenendo conto dell'effettiva destinazione alle esigenze di vita dell'ex coniuge, in relazione all'entità delle somme erogate e della condizione economico-patrimoniale dell'avente diritto (Cass. civ.
21926/2019).
Più di recente poi, la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 32914/22, intervenuta a dirimere un contrasto sorto in seno alle sezioni semplici, ha chiarito che ove l'an o il quantum dell'assegno divorzile riconosciuto nei provvedimenti provvisori in corso di causa ovvero con la sentenza conclusiva del giudizio sia oggetto di riforma, rispettivamente, nel provvedimento che definisce il giudizio o in sede di appello, la ripetibilità dell'assegno versato al coniuge in tanto è possibile in quanto sia accertato che i presupposti del diritto a percepirlo non sussistevano ab initio, non anche per effetto di fatti sopravvenuti.
Principiando dalle somme versate a titolo di contributo al mantenimento della GL Persona_1 successivamente al raggiungimento da parte sua della maggiore età, osserva il Tribunale che, tenuto conto dell'età di del mancato perfezionamento da parte sua del percorso di studi a causa Persona_1 delle difficoltà economiche del nucleo familiare e del ristretto orizzonte temporale dell'inserimento nel mondo del lavoro, non ha dimostrato il raggiungimento da parte della GL della Parte_1 indipendenza economica successivamente alla pronuncia di divorzio. L'importo del contributo al mantenimento versato alla GL da parte del padre – che è stato rideterminato nella Persona_1 presente sede in virtù di fatti sopravvenuti rispetto alla pronuncia di divorzio – ha di conseguenza natura alimentare in quanto è stato destinato al soddisfacimento delle normali esigenze di vita della GL, motivo per cui non sussiste diritto alcuno in capo al ricorrente alla ripetizione delle somme versate a tale titolo fino al momento della presente pronuncia.
Quanto, poi, alle somme corrisposte da a a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile successivamente alla pronuncia di divorzio, osserva in primo luogo il Tribunale che, tenuto conto dell'importo dell'assegno di divorzio stabilito dal Tribunale, della precarietà della condizione lavorativa della fino almeno al mese di ottobre 2023 e del sensibile miglioramento registrato nel CP_1 solo mese di settembre 2024 per effetto della assunzione da parte della Simply società cooperativa, la natura delle somme corrisposte alla ha natura alimentare, essendo l'assegno stato determinato CP_1 nella misura idonea a garantire alla beneficiaria di far fronte alle normali esigenze di vita, circostanza che consente già di per sé di escluderne la ripetibilità. La modifica della condizione reddituale della pagina 9 di 11 che ha condotto il Tribunale a rivedere l'importo dell'assegno divorzile a suo favore, peraltro, è CP_1 sopravvenuta rispetto al tempo della pronuncia di divorzio.
La domanda di , in conclusione, non merita accoglimento. Parte_1
VI. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti tenuto conto della parziale soccombenza di entrambe rispetto alle domande proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pone a carico di l'obbligo di versare a la somma mensile Parte_2 Controparte_1 di € 200,00 a titolo di assegno divorzile, con decorrenza dal mese di dicembre 2024. Tale somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
II. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno per il contributo al mantenimento della GL la somma mensile di € Persona_1
200,00. Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da dicembre 2024, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Pone inoltra a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive della Parte_1 GL da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza pagina 10 di 11 e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
III. Rigetta la domanda di a che sia condannata alla Parte_1 Controparte_1 restituzione a suo favore delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno divorzile e di mantenimento di;
Persona_1
IV. Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 12 dicembre 2024
Il Presidente dott. Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Dott.ssa Camilla Filauro.
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