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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/07/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.1357/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo Nota
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di riassunzione in appello, rubricata come innanzi, promossa
Da
avv. , in proprio, elettivamente domiciliato in San Marco in Lamis alla Pt_1 Pt_2
Piazza Madonna delle Grazie n.2, presso il proprio studio
attore in riassunzione
Contro
, nato in San Marco in [...] il [...] e , CP_1 Controparte_2 nata in San Marco in [...] il [...], ivi entrambi residenti ed elettivamente domiciliati in Civitanova Marche (MC) alla via del Torrione n.84/a presso lo studio dell'avv. Moira
pagina 1 di 5 Alessiani del Foro di Macerata, dalla quale sono entrambi rappresentati e difesi in forza di procura in atti
convenuti in riassunzione
^^^
Oggetto: riassunzione in grado di appello ex art.14 D.Lgs. 150/2011 a seguito ordinanza d'incompetenza Tribunale di Foggia del 3/7/2021, pubblicata in data 5/7/2021 a definizione del giudizio proposto dall'odierno attore in riassunzione, in danno degli odierni convenuti in riassunzione ed avente ad oggetto “richiesta pagamento competenze professionali”
Conclusioni: revocate da entrambe le parti in fase decisoria con istanza congiunta di rimessione sul ruolo del giudizio, avendo le stesse transattivamente definito la controversia.
Svolgimento del processo
Con citazione del 13/5/2020 dinanzi il Tribunale di Foggia, l'avv. , in Parte_3 proprio, conveniva i coniugi per ivi sentirli condannare al pagamento, in Controparte_3 suo favore, delle competenze professionali, quantificate in complessivi €177.092,00 a seguito di una complessa vicenda processuale, sviluppatasi in tre gradi di giudizio ed avente ad oggetto una richiesta di rilascio dell'immobile dagli stessi occupato, per ritenuta carenza di titolo legittimante la detenzione dello stesso a seguito della domanda di rilascio, preceduta da istanza di sequestro ante causa, da parte dell'asserita proprietaria dello stesso;
con introduzione, pertanto, di un giudizio cui doveva applicarsi la disciplina processuale ex art.14 D.Lgs.150/2011.
Integratosi il contradittorio processuale con la costituzione dei resistenti, con successiva ordinanza collegiale, l'adito Tribunale sollevava d'ufficio la propria incompetenza, avendo il ricorso introduttivo ad oggetto la richiesta di pagamento di compensi per attività professionale svolta in più gradi di giudizio, per cui, ai sensi dell'art.101 c.p.c., invitava le parti a dedurre sulla rilevata questione processuale con successiva adesione delle stesse, in contradittorio processuale, alla rilevata incompetenza.
pagina 2 di 5 Seguiva, pertanto, la indicata ordinanza collegiale con cui, richiamando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n.4247 del 19/2/2020 in punto di competenza dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio di merito era stato trattato, rappresentato, nella specie, da questa Corte d'Appello, ribadiva la propria incompetenza assegnando alle parti i termini di rito per la riassunzione del giudizio innanzi questa Corte, con tempestiva iniziativa processuale del ricorrente il quale, introduceva, con ricorso ex art.702 bis c.p.c. del 13/9/2021, il presente giudizio in riassunzione, reiterando le deduzioni in fatto e diritto ci cui all'atto introduttivo.
Radicatosi, anche in questo grado, il contradittorio processuale, all'esito della fissata udienza di comparizione, la causa veniva rinviata per p.c. alla successiva udienza del
12/5/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella del 29/9/2023, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale veniva trattenuta in decisione ex art.190
c.p.c., per essere, successivamente rimessa sul ruolo a seguito di istanza congiunta delle parti con cui si comunicavano pendenti trattative di bonario componimento, il cui fallimento determinava una ulteriore riserva in decisione nel corso dell'udienza del
14/3/2025.
Con successiva istanza congiunta, tuttavia, le parti comunicavano tempestivamente la raggiunta intesa definitiva transattiva della controversia, richiedendo, onde ovviare all'emissione di una sentenza inutiliter data, una ulteriore rimessione sul ruolo della causa onde pervenire alla cancellazione della stessa, cui seguiva la fissazione della comparizione delle parti per la prevista udienza del 30/5/2025, disertata dalle parti che non facevano pervenire alcuna nota di trattazione scritta, con conseguente rinvio ex art.309 per l'udienza del 27/6/2025, nel corso della quale, attesa la reiterata diserzione processuale delle parti, malgrado la rituale notifica della precedente ordinanza di rinvio ex art.309
c.p.c., il Collegio si riservava per provvedere alla definitiva cancellazione e contestuale estinzione del giudizio.
Motivazione della decisione
L'inerzia processuale delle parti le quali, tanto nella fissata udienza di comparizione del
30/5/2025 quanto i n quella successiva del 27/6/2025 fissata ex art.309 c.p.c., desistevano dall'inviare proprie note di trattazione scritta, determina, ai sensi del combinato disposto degli artt.309 e 181 c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella pagina 3 di 5 introdotta dal d.l. 25/6/2008 n.112, conv. con modificazioni, nella L.133/2008)la cancellazione della causa dal ruolo con contestuale declaratoria di estinzione del processo.
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto è oramai consolidata nel ritenere che l'ordinanza collegiale con cui venga dichiarata l'estinzione del giudizio di appello abbia il contenuto decisorio di una sentenza, conseguendone a pena di nullità insanabile, la sottoscrizione congiunta del relatore oltre che del Presidente, potendo siffatto provvedimento essere sottoposto ai mezzi d'impugnazione correlati alla sua natura di sentenza con vizio di nullità rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 2614/2020; conf. Cass. 3128/08).
Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art.310 ult.co. c.p.c.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio in riassunzione proposto dallo
[...]
a seguito dell'ordinanza d'incompetenza del Tribunale di Foggia del 5/7/2021, Pt_3 in atti, così provvede:
1)Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ex artt.181-309 c.p.c.;
2)Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 27/6/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
( avv. Leonardo Nota)
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo Nota
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di riassunzione in appello, rubricata come innanzi, promossa
Da
avv. , in proprio, elettivamente domiciliato in San Marco in Lamis alla Pt_1 Pt_2
Piazza Madonna delle Grazie n.2, presso il proprio studio
attore in riassunzione
Contro
, nato in San Marco in [...] il [...] e , CP_1 Controparte_2 nata in San Marco in [...] il [...], ivi entrambi residenti ed elettivamente domiciliati in Civitanova Marche (MC) alla via del Torrione n.84/a presso lo studio dell'avv. Moira
pagina 1 di 5 Alessiani del Foro di Macerata, dalla quale sono entrambi rappresentati e difesi in forza di procura in atti
convenuti in riassunzione
^^^
Oggetto: riassunzione in grado di appello ex art.14 D.Lgs. 150/2011 a seguito ordinanza d'incompetenza Tribunale di Foggia del 3/7/2021, pubblicata in data 5/7/2021 a definizione del giudizio proposto dall'odierno attore in riassunzione, in danno degli odierni convenuti in riassunzione ed avente ad oggetto “richiesta pagamento competenze professionali”
Conclusioni: revocate da entrambe le parti in fase decisoria con istanza congiunta di rimessione sul ruolo del giudizio, avendo le stesse transattivamente definito la controversia.
Svolgimento del processo
Con citazione del 13/5/2020 dinanzi il Tribunale di Foggia, l'avv. , in Parte_3 proprio, conveniva i coniugi per ivi sentirli condannare al pagamento, in Controparte_3 suo favore, delle competenze professionali, quantificate in complessivi €177.092,00 a seguito di una complessa vicenda processuale, sviluppatasi in tre gradi di giudizio ed avente ad oggetto una richiesta di rilascio dell'immobile dagli stessi occupato, per ritenuta carenza di titolo legittimante la detenzione dello stesso a seguito della domanda di rilascio, preceduta da istanza di sequestro ante causa, da parte dell'asserita proprietaria dello stesso;
con introduzione, pertanto, di un giudizio cui doveva applicarsi la disciplina processuale ex art.14 D.Lgs.150/2011.
Integratosi il contradittorio processuale con la costituzione dei resistenti, con successiva ordinanza collegiale, l'adito Tribunale sollevava d'ufficio la propria incompetenza, avendo il ricorso introduttivo ad oggetto la richiesta di pagamento di compensi per attività professionale svolta in più gradi di giudizio, per cui, ai sensi dell'art.101 c.p.c., invitava le parti a dedurre sulla rilevata questione processuale con successiva adesione delle stesse, in contradittorio processuale, alla rilevata incompetenza.
pagina 2 di 5 Seguiva, pertanto, la indicata ordinanza collegiale con cui, richiamando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n.4247 del 19/2/2020 in punto di competenza dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio di merito era stato trattato, rappresentato, nella specie, da questa Corte d'Appello, ribadiva la propria incompetenza assegnando alle parti i termini di rito per la riassunzione del giudizio innanzi questa Corte, con tempestiva iniziativa processuale del ricorrente il quale, introduceva, con ricorso ex art.702 bis c.p.c. del 13/9/2021, il presente giudizio in riassunzione, reiterando le deduzioni in fatto e diritto ci cui all'atto introduttivo.
Radicatosi, anche in questo grado, il contradittorio processuale, all'esito della fissata udienza di comparizione, la causa veniva rinviata per p.c. alla successiva udienza del
12/5/2023, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella del 29/9/2023, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale veniva trattenuta in decisione ex art.190
c.p.c., per essere, successivamente rimessa sul ruolo a seguito di istanza congiunta delle parti con cui si comunicavano pendenti trattative di bonario componimento, il cui fallimento determinava una ulteriore riserva in decisione nel corso dell'udienza del
14/3/2025.
Con successiva istanza congiunta, tuttavia, le parti comunicavano tempestivamente la raggiunta intesa definitiva transattiva della controversia, richiedendo, onde ovviare all'emissione di una sentenza inutiliter data, una ulteriore rimessione sul ruolo della causa onde pervenire alla cancellazione della stessa, cui seguiva la fissazione della comparizione delle parti per la prevista udienza del 30/5/2025, disertata dalle parti che non facevano pervenire alcuna nota di trattazione scritta, con conseguente rinvio ex art.309 per l'udienza del 27/6/2025, nel corso della quale, attesa la reiterata diserzione processuale delle parti, malgrado la rituale notifica della precedente ordinanza di rinvio ex art.309
c.p.c., il Collegio si riservava per provvedere alla definitiva cancellazione e contestuale estinzione del giudizio.
Motivazione della decisione
L'inerzia processuale delle parti le quali, tanto nella fissata udienza di comparizione del
30/5/2025 quanto i n quella successiva del 27/6/2025 fissata ex art.309 c.p.c., desistevano dall'inviare proprie note di trattazione scritta, determina, ai sensi del combinato disposto degli artt.309 e 181 c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella pagina 3 di 5 introdotta dal d.l. 25/6/2008 n.112, conv. con modificazioni, nella L.133/2008)la cancellazione della causa dal ruolo con contestuale declaratoria di estinzione del processo.
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto è oramai consolidata nel ritenere che l'ordinanza collegiale con cui venga dichiarata l'estinzione del giudizio di appello abbia il contenuto decisorio di una sentenza, conseguendone a pena di nullità insanabile, la sottoscrizione congiunta del relatore oltre che del Presidente, potendo siffatto provvedimento essere sottoposto ai mezzi d'impugnazione correlati alla sua natura di sentenza con vizio di nullità rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 2614/2020; conf. Cass. 3128/08).
Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art.310 ult.co. c.p.c.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio in riassunzione proposto dallo
[...]
a seguito dell'ordinanza d'incompetenza del Tribunale di Foggia del 5/7/2021, Pt_3 in atti, così provvede:
1)Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ex artt.181-309 c.p.c.;
2)Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 27/6/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
( avv. Leonardo Nota)
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